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Document 32012R1231

Regolamento (UE) n. 1231/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

OJ L 350, 20.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 41 - 47

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1231/oj

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla per un volume adeguato per i prodotti recanti i numeri d’ordine 09.2658, 09.2659, 09.2660 e 09.2661.

(2)

Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti i numeri d’ordine 09.2628, 09.2634 e 09.2929 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2012. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012. Tuttavia, per il contingente tariffario autonomo recante il numero d’ordine 09.2634 l’aumento dei volumi contingentali non dovrebbe essere proseguito dopo il 31 dicembre 2012.

(3)

Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti il numero d’ordine 09.2603 dovrebbe essere sostituito dal volume indicato nell’allegato del presente regolamento.

(4)

Per i prodotti recanti i numeri d’ordine 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 e 09.2986 non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario nel 2013. È pertanto opportuno chiudere tali contingenti con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e cancellare i prodotti corrispondenti dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(7)

Poiché i contingenti tariffari dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2012, nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

1)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2628 è fissato a 3 000 000 m2;

2)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2634 è fissato a 8 000 tonnellate per il periodo fino al 31 dicembre 2012;

3)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2929 è fissato a 10 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, tranne per l’articolo 2 che si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contin-gentale

Dazio contin-gentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

01.01-31.12

700 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

01.01-31.12

6 000 tonnellate

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

01.01-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

01.01-31.12

13 000 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

01.01-31.12

12 000 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

01.01-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

01.01-31.12

2 600 tonnellate

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

01.01-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

01.01-31.12

950 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

01.01-31.12

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

01.01-31.12

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

01.01-31.12

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

01.01-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

01.01-31.12

1 800 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

01.01-31.12

9 000 tonnellate

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

01.01-31.12

300 tonnellate

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

01.01-31.12

4 000 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

01.01-31.12

200 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

01.01-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con il flusso della soda

01.01-31.12

30 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

01.01-31.12

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie e acidi resinici resinici di gemma

01.01-31.12

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

01.01-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

01.01-31.12

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

01.01-31.12

2 500 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazione contenente:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile,

il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile, e

non più del 25 % di succinato di dimetile

01.01-30.06.2013

7 500 tonnellate

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine,

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine,

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

01.01-31.12

4 500 tonnellate

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 °C in base al metodo ASTM D 3236

01.01-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

01.01-31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg,

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso,

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso,

01.01-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

01.01-31.12

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 %, e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % ,e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

01.01-31.12

75 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

01.01-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

01.01-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

01.01-31.12

800 000 unità

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

2 000 000 unità

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Unità costitutita da

motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

120 000 unità

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

01.01-31.12

4 500 000 unità

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

01.01-31.12

1 038 000 unità

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

01.01-31.12

3 000 000 unità

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

01.01-31.12

1 400 000 unità

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

01.01-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

01.01-31.12

5 000 000 unità

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»


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