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Document 32012R1219

Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

GU L 351 del 20.12.2012, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/40


REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), l’Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, TFUE.

(2)

Inoltre, la parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.

(3)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al TFUE.

(4)

All’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il TFUE non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell’Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE.

(5)

Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali in materia di investimenti restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall’Unione nella stessa materia, è opportuno gestire in maniera appropriata le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con la politica dell’Unione attinente agli investimenti. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l’Unione eserciterà la propria competenza.

(6)

Nell’interesse degli investitori dell’Unione e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell’interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, dovrebbero essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d’investimento e sostituiti progressivamente da accordi in materia di investimenti dell’Unione con un elevato livello di tutela degli investimenti.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe riguardare lo status, secondo il diritto dell’Unione, degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, firmati prima del 1o dicembre 2009. Tali accordi possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, conformemente al presente regolamento.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di concludere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti, firmati tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi successivamente al 9 gennaio 2013.

(10)

Ove accordi bilaterali con paesi terzi in materia di investimenti siano mantenuti in vigore da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, o siano state concesse le autorizzazioni ad avviare negoziati o a concludere tali accordi con paesi terzi, ciò non dovrebbe ostare a che l’Unione proceda alla negoziazione o alla conclusione di accordi in materia di investimenti.

(11)

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con il diritto dell’Unione contenute negli accordi bilaterali in materia di investimenti da essi conclusi con paesi terzi. L’attuazione del presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 258 TFUE relativamente agli inadempimenti degli Stati membri con riguardo agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

(12)

L’autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti prevista dal presente regolamento dovrebbe permettere, in particolare, agli Stati membri di affrontare eventuali incompatibilità tra i rispettivi accordi bilaterali in materia di investimenti e il diritto dell’Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, che sono disciplinate dal presente regolamento.

(13)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrebbe, tra l’altro, verificare la necessità di continuare ad applicare il capo III. Se la relazione dovesse raccomandare la sospensione dell’applicazione delle disposizioni del capo III o ne dovesse proporre la modifica, essa può essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

(14)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi in materia di investimenti conclusi tra gli Stati membri.

(16)

È necessario prevedere talune disposizioni per garantire che gli accordi bilaterali in materia di investimenti mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell’Unione.

(17)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

(18)

In particolare, tali competenze dovrebbero essere conferite alla Commissione dato che le procedure previste agli articoli 9, 11 e 12 conferiscono agli Stati membri il potere di agire in settori di competenza esclusiva dell’Unione e le decisioni in materia devono essere adottate a livello dell’Unione.

(19)

Ai fini dell’adozione delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, dato che tali autorizzazioni devono essere concesse sulla base di criteri chiaramente definiti nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Fatta salva la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento riguarda lo status degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti conformemente al diritto dell’Unione e stabilisce i termini, le condizioni e le procedure secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti.

2.   Ai fini del presente regolamento per «accordi bilaterali in materia di investimenti» si intende qualsiasi accordo concluso con un paese terzo che contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti. Il presente regolamento riguarda soltanto le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti relative alla protezione degli investimenti.

CAPO II

MANTENIMENTO IN VIGORE DEGLI ACCORDI BILATERALI ESISTENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro l'8 febbraio 2013 o entro trenta giorni dalla data della loro adesione all’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi con paesi terzi firmati prima del 1o dicembre 2009 o prima della data di adesione, se posteriore, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali in materia di investimenti. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione qualsiasi successiva modifica allo status di tali accordi.

Articolo 3

Mantenimento in vigore

Fatti salvi gli altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione, gli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 del presente regolamento possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, a norma del TFUE e del presente regolamento, fino a quando non entri in vigore un accordo bilaterale in materia di investimenti tra l’Unione e lo stesso paese terzo.

Articolo 4

Pubblicazione

1.   Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, dell’articolo 11, paragrafo 6, o dell’articolo 12, paragrafo 6.

2.   La prima pubblicazione dell’elenco di accordi bilaterali in materia di investimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 5

Valutazione

La Commissione può valutare se una o più delle disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

Articolo 6

Obbligo di cooperare

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 non costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

2.   Se la Commissione constata che una o più delle disposizioni di un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma dell’articolo 2 costituisce un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, la Commissione e lo Stato membro interessato procedono rapidamente a consultazioni e cooperano al fine di individuare le azioni appropriate per risolvere la questione. La durata di tali consultazioni non supera i novanta giorni.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può, entro sessanta giorni dal termine delle consultazioni, indicare le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE A MODIFICARE O CONCLUDERE ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 11, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale in materia di investimenti esistente o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1.   Ove uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata dalla documentazione pertinente nonché da un’indicazione delle disposizioni che devono essere negoziate o rinegoziate, dagli obiettivi dei negoziati e da ogni altra informazione pertinente.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi prima dell’inizio dei negoziati formali.

4.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell’autorizzazione all’avvio di negoziati formali conformemente all’articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

5.   La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione accompagnatoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 14.

Articolo 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1.   La Commissione autorizza gli Stati membri ad aprire i negoziati formali con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, salvo nel caso in cui concluda che l’apertura di siffatti negoziati:

a)

presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri;

b)

sarebbe superflua, in quanto la Commissione ha presentato o ha deciso di presentare una raccomandazione per avviare negoziati con il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE;

c)

sarebbe in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione elaborati in conformità alle disposizioni generali del titolo V, capo 1, del trattato sull’Unione europea; o

d)

costituirebbe un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell’Unione.

2.   Nel quadro dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati e nel futuro accordo bilaterale in materia di investimenti o di eliminare da essi qualsiasi clausola qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coerenza con la politica in materia di investimenti dell’Unione o la compatibilità con il diritto dell’Unione.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3.

5.   Qualora non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

Nella misura in cui riguardi gli investimenti, la Commissione è tenuta al corrente dell’andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati finalizzati a modificare o a concludere un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti e può chiedere di prendere parte ai negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo.

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

1.   Prima di firmare un accordo bilaterale in materia di investimenti, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo di siffatto accordo.

2.   Il presente articolo si applica altresì agli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati negoziati prima del 9 gennaio 2013, ma che non sono soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 2 o dell’articolo 12.

3.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti negoziato è incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

4.   Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo bilaterale in materia di investimenti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere tale accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a siffatti accordi come se fossero stati notificati a norma dell’articolo 2.

5.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

6.   Qualora la Commissione conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 4, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

7.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 4.

8.   Qualora la Commissione non conceda l’autorizzazione a norma del paragrafo 4, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Accordi firmati dagli Stati membri tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013

1.   Se tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013 uno Stato membro ha firmato un accordo bilaterale in materia di investimenti, tale Stato membro notifica alla Commissione siffatto accordo che desidera mantenere o far entrare in vigore, entro l'8 febbraio 2013. La notifica contiene una copia di siffatto accordo.

2.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

3.   Qualora la Commissione ritenga che un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, autorizza il mantenimento o l’entrata in vigore di siffatto accordo a norma del diritto dell’Unione.

4.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro centottanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

5.   A meno che un accordo bilaterale in materia di investimenti non sia stato autorizzato a norma del paragrafo 3, lo Stato membro non adotta ulteriori misure per la conclusione di siffatto accordo e ritira o annulla le misure adottate.

6.   Se la Commissione concede un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti e le eventuali successive modifiche allo status di siffatto accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a siffatto accordo come se fosse stato notificato a norma dell’articolo 2.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate a norma del paragrafo 3.

8.   Qualora la Commissione non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 3, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo

Ove un accordo bilaterale in materia di investimenti rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato:

a)

informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che avranno luogo in applicazione delle disposizioni dell’accordo. Alla Commissione sono forniti l’ordine del giorno e tutte le informazioni pertinenti che consentano la comprensione degli argomenti da trattare in tali riunioni. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione da trattare possa influire sull’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una particolare posizione;

b)

informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l’incompatibilità di una data misura con l’accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, non appena ne viene a conoscenza. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un’efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura;

c)

chiede l’approvazione della Commissione prima di attivare i pertinenti meccanismi per la risoluzione delle controversie contro un paese terzo previsti nell’accordo bilaterale in materia di investimenti e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l’altra parte di un accordo bilaterale in materia di investimenti e la risoluzione delle controversie qualora previste dall’accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell’ambito dei pertinenti meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure pertinenti.

Articolo 14

Riservatezza

Quando notificano alla Commissione i negoziati e i relativi risultati conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con gli altri Stati membri.

Articolo 15

Riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 10 gennaio 2020.

2.   La relazione contiene una visione d’insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma del capo III, nonché un riesame della necessità di continuare l’applicazione di tale capo.

3.   Se la relazione raccomanda di sospendere l’applicazione del capo III o di modificarne le disposizioni, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi in materia di investimenti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 ottobre 2012 (GU C 352 E del 16.11.2012, pag. 23). Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, a legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.


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