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Document 32012R0867

Regolamento (UE) n. 867/2012 del Consiglio, del 24 settembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

OJ L 257, 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 255 - 256

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (UE) N. 867/2012 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) al fine di dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC.

(2)

La decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3), prevede una misura supplementare, ossia l’obbligo per gli Stati membri di ispezionare tutte le navi e tutti gli aeromobili diretti in Siria se dispongono di informazioni in base alle quali sia ragionevole ritenere che il carico contiene prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione.

(3)

In relazione a tale misura, la decisione 2012/420/PESC prevede altresì che gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.

(4)

La decisione 2012/420/PESC prevede inoltre una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a trasferimenti di fondi dovuti per la fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione.

(5)

È opportuno modificare le disposizioni che prevedono deroghe al congelamento di fondi e risorse economiche della Banca Centrale della Siria.

(6)

Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)

Per lo stesso motivo, è necessaria una modifica per chiarire l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 36/2012.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 1, è inserita la lettera seguente:

«r)   “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4).

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 quater

1.   Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5) , si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell’Unione con destinazione in Siria.

La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente regolamento.

2.   Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dagli articoli 2 e 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un’autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

3)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché l’autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.»;

5)

l’articolo 21 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 bis

1.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:

a)

un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico; o

b)

un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;

a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 196 del 24.7.2012, pag. 59.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»;

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;


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