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Document 32012R0577
Council Regulation (EU, Euratom) No 577/2012 of 26 June 2012 adjusting the correction coefficients applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union
Regolamento (UE, Euratom) n. 577/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
Regolamento (UE, Euratom) n. 577/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
OJ L 171, 30.6.2012, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 577/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafi 2 e 3, e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2011 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2012 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati nel paese di seguito specificato, sono stabiliti come segue:
Estonia 77,8.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.