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Document 32012R0350
Council Implementing Regulation (EU) No 350/2012 of 23 April 2012 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
OJ L 110, 24.4.2012, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 258 - 258
In force
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere una persona e due entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La persona e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1.
ALLEGATO
PERSONA ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
A Sedghi
Walship SA
Morison Menon Chartered Accountant