EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R0274
Commission Implementing Regulation (EU) No 274/2012 of 27 March 2012 amending Regulation (EC) No 1152/2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 90, 28.3.2012, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 210 - 212
No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2014; abrogato da 32014R0884
28.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 274/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, prevede che la Commissione possa adottare misure urgenti ove sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente sia evidente da paesi terzi di prodotti che possono costituire un grave pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente e che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri individualmente. |
(2) |
Mediante il regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (2) la Commissione ha stabilito condizioni particolari per l’importazione da alcuni paesi terzi di determinati prodotti alimentari nei quali i livelli massimi di aflatossine risultavano di frequente superiori a quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3). |
(3) |
Dal momento che il codice della nomenclatura combinata (NC) è cambiato per talune categorie di alimenti coperti dal regolamento (CE) n. 1152/2009, occorre modificare di conseguenza i codici NC anche in quel regolamento. |
(4) |
È opportuno abrogare le disposizioni transitorie per gli alimenti importati dagli Stati Uniti d’America, non contemplati dal piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan), dal momento che agli operatori degli Stati Uniti d’America è stato concesso un tempo sufficiente per mettere in atto tale piano. |
(5) |
L’attuale frequenza dei campionamenti per l’analisi controlli dovrà essere ridotta in certi casi, alla luce del numero e della natura delle notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, del volumi degli scambi, dell’esito delle ispezioni dell’Ufficio alimentare e veterinario e dei risultati dei controlli. Quanto alle nocciole provenienti dalla Turchia e alle noci del Brasile provenienti dal Brasile è stato osservato all’importazione un numero molto esiguo di non conformità. È quindi opportuno ridurre la frequenza dei controlli di tali prodotti alimentari. Per motivi di chiarezza e per garantire la coerenza con altre normative dell’UE, è opportuno indicare esplicitamente che i controlli di identità avverranno con la stessa frequenza del controllo fisico (campionamento e analisi). |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1152/2009 va pertanto modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è così modificato:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), in percentuale inferiore al 20 %»; |
2) |
l’articolo 4, paragrafo 6, è soppresso; |
3) |
all’articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente: «4. L’autorità competente del punto designato per l’importazione effettua un controllo di identità e preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione. 5. Il controllo di identità e il campionamento per l’analisi di cui al paragrafo 4 sono effettuati:
|
Articolo 2
Misure transitorie
In deroga agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, i prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d’America o da essi provenienti di cui all’articolo 1, paragrafo1, lettera f), che hanno lasciato gli Stati Uniti d’America prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non siano accompagnati dal certificato del «Voluntary Aflatoxin Sampling Plan», possono essere importati nell’UE a condizione che essi siano sottoposti a un controllo fisico, inclusi campionamento e analisi.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.
(3) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.