EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0274

Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 90, 28.3.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 210 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2014; abrogato da 32014R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/274/oj

28.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 274/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, prevede che la Commissione possa adottare misure urgenti ove sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente sia evidente da paesi terzi di prodotti che possono costituire un grave pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente e che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri individualmente.

(2)

Mediante il regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (2) la Commissione ha stabilito condizioni particolari per l’importazione da alcuni paesi terzi di determinati prodotti alimentari nei quali i livelli massimi di aflatossine risultavano di frequente superiori a quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3).

(3)

Dal momento che il codice della nomenclatura combinata (NC) è cambiato per talune categorie di alimenti coperti dal regolamento (CE) n. 1152/2009, occorre modificare di conseguenza i codici NC anche in quel regolamento.

(4)

È opportuno abrogare le disposizioni transitorie per gli alimenti importati dagli Stati Uniti d’America, non contemplati dal piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan), dal momento che agli operatori degli Stati Uniti d’America è stato concesso un tempo sufficiente per mettere in atto tale piano.

(5)

L’attuale frequenza dei campionamenti per l’analisi controlli dovrà essere ridotta in certi casi, alla luce del numero e della natura delle notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, del volumi degli scambi, dell’esito delle ispezioni dell’Ufficio alimentare e veterinario e dei risultati dei controlli. Quanto alle nocciole provenienti dalla Turchia e alle noci del Brasile provenienti dal Brasile è stato osservato all’importazione un numero molto esiguo di non conformità. È quindi opportuno ridurre la frequenza dei controlli di tali prodotti alimentari. Per motivi di chiarezza e per garantire la coerenza con altre normative dell’UE, è opportuno indicare esplicitamente che i controlli di identità avverranno con la stessa frequenza del controllo fisico (campionamento e analisi).

(6)

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è così modificato:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:

a)

i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:

i)

noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00;

ii)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;

b)

i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 41 00 o 1202 42 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

c)

i seguenti prodotti alimentari originari dell’Egitto o da esso provenienti:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 41 00 o 1202 42 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

d)

i seguenti prodotti alimentari originari dell’Iran o da esso provenienti:

i)

pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 o 0802 52 00;

ii)

pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

e)

i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:

i)

fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

ii)

nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

iii)

pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 o 0802 52 00;

iv)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 2007 10 o 2007 99;

vi)

nocciole e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 e fichi, preparati o conservati di cui al codice NC 2008 99, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 97;

vii)

farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

viii)

nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19;

f)

i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d’America o da essi provenienti:

i)

mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12;

ii)

mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

iii)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), in percentuale inferiore al 20 %»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 6, è soppresso;

3)

all’articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4.   L’autorità competente del punto designato per l’importazione effettua un controllo di identità e preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione.

5.   Il controllo di identità e il campionamento per l’analisi di cui al paragrafo 4 sono effettuati:

a)

su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b)

su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c)

su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;

d)

su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Iran;

e)

su circa il 5 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii);

f)

a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f).»

Articolo 2

Misure transitorie

In deroga agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, i prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d’America o da essi provenienti di cui all’articolo 1, paragrafo1, lettera f), che hanno lasciato gli Stati Uniti d’America prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non siano accompagnati dal certificato del «Voluntary Aflatoxin Sampling Plan», possono essere importati nell’UE a condizione che essi siano sottoposti a un controllo fisico, inclusi campionamento e analisi.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.


Top