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Document 32012D1104
Decision No 1104/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Decision 2008/971/EC to include forest reproductive material of the ‘qualified’ category and to update the name of the authorities responsible for the approval and control of the production
Decisione n. 1104/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione
Decisione n. 1104/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione
GU L 328 del 28.11.2012, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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28.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/1 |
DECISIONE N. 1104/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (3) stabilisce le condizioni di importazione nell’Unione dei materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», prodotti in un paese terzo di cui all’allegato I di tale decisione. |
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(2) |
Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti prevedono un’ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime. |
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(3) |
Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base dovrebbero rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali. |
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(4) |
Da un esame di tali norme in relazione alla categoria «qualificati» è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4). Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria «qualificati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria «qualificati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime. |
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(5) |
Per quanto concerne i materiali della categoria «qualificati», tali condizioni dovrebbero comprendere la fornitura di informazioni indicanti se i prodotti siano stati geneticamente modificati o meno. Tali informazioni dovrebbero agevolare l’applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (5) oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (6), e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati (7). |
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(6) |
Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione, elencati all’allegato I della decisione 2008/971/CE. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/971/CE è così modificata:
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1) |
all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione determina le condizioni di importazione nell’Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I.»; |
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2) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.»; |
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3) |
all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nell’Unione informa preliminarmente all’importazione l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.»; |
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4) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 91.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.
(3) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.
(4) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
(5) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati:
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1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi e autorità
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2) |
all’allegato II è aggiunta la sezione seguente: «C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime della categoria “qualificati” prodotti in paesi terzi. Per sementi e postime della categoria “qualificati”, l’etichetta OCSE e l’etichetta o il documento del fornitore devono recare l’indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.». |
(*1) CA — Canada, CH — Svizzera, HR — Croazia, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti»