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Document 32012D1104

Decisione n. 1104/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione

GU L 328 del 28.11.2012, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1104/oj

28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/1


DECISIONE N. 1104/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (3) stabilisce le condizioni di importazione nell’Unione dei materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», prodotti in un paese terzo di cui all’allegato I di tale decisione.

(2)

Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti prevedono un’ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

(3)

Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base dovrebbero rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

(4)

Da un esame di tali norme in relazione alla categoria «qualificati» è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4). Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria «qualificati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria «qualificati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

(5)

Per quanto concerne i materiali della categoria «qualificati», tali condizioni dovrebbero comprendere la fornitura di informazioni indicanti se i prodotti siano stati geneticamente modificati o meno. Tali informazioni dovrebbero agevolare l’applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (5) oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (6), e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati (7).

(6)

Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione, elencati all’allegato I della decisione 2008/971/CE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione determina le condizioni di importazione nell’Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.»;

3)

all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nell’Unione informa preliminarmente all’importazione l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.»;

4)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU C 351 del 15.11.2012, pag. 91.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(3)   GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.

(4)   GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(5)   GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(6)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(7)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese (*1)

Autorità responsabile dell’ammissione e del controllo della produzione

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts —Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB: E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE

(Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA — USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

all’allegato II è aggiunta la sezione seguente:

«C.   Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime della categoria “qualificati” prodotti in paesi terzi.

Per sementi e postime della categoria “qualificati”, l’etichetta OCSE e l’etichetta o il documento del fornitore devono recare l’indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.».


(*1)  CA — Canada, CH — Svizzera, HR — Croazia, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti»


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