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Document 32012D0827
2012/827/EU: Council Decision of 18 December 2012 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania for a period of two years
2012/827/UE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni
2012/827/UE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni
GU L 361 del 31.12.2012, p. 43–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2012
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/827/oj
31.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 361/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni
(2012/827/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) ("accordo di partenariato"). |
(2) |
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo ("nuovo protocollo") che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. A seguito di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. |
(3) |
Il protocollo attuale a tale accordo di partenariato è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. |
(4) |
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'UE, l’articolo 9 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(5) |
È opportuno firmare il nuovo protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Mauritania per un periodo di due anni ("protocollo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria, conformemente all'articolo 9, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS
(1) GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.
PROTOCOLLO
Che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’unione europea e la repubblica islamica di mauritania per un periodo di due anni
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.
2. L’accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un’eccedenza ai sensi dell’articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1) e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.
3. Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di gestione e sviluppo sostenibile nonché il totale ammissibile delle catture sono decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del parere dell’organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle organizzazioni regionali di pesca competenti.
4. Il presente protocollo garantisce la priorità di accesso delle flotte dell’Unione europea alle eccedenze disponibili nelle zone di pesca mauritane. Le possibilità di pesca di cui all’allegato I del protocollo sono assegnate alle flotte dell’Unione europea, sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nelle zone di pesca mauritane.
5. Tutte le misure tecniche di conservazione, di gestione e di sviluppo della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell’allegato 1 del presente protocollo, sono applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell’Unione europea.
6. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato I dello stesso.
Articolo 2
Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria annuale per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a sessantasette (67) milioni di EUR.
2. È inoltre previsto un sostegno finanziario annuale di tre (3) milioni di EUR per l’attuazione di una politica nazionale a favore di una pesca responsabile e sostenibile.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 7 e 10 del presente protocollo.
4. Il pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane è effettuato entro tre (3) mesi dall’applicazione provvisoria per il primo anno e per gli anni successivi entro la ricorrenza anniversaria dell’entrata in vigore del protocollo.
Articolo 3
Cooperazione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo le due parti cooperano per seguire l’evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nelle zone di pesca mauritane. A tale scopo si tiene almeno una volta all’anno, alternativamente in Mauritania e in Europa, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente. Ad integrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulta necessario, a esperti esterni nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca, come il COPACE.
3. Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle seguenti attività:
a) |
elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente protocollo; |
b) |
definire e proporre alla commissione mista l’attuazione di programmi o di azioni inerenti a questioni scientifiche specifiche con l’intento di migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell’evoluzione degli ecosistemi marini; |
c) |
esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell’esecuzione del presente protocollo e, se necessario, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all’unanimità in seno al comitato; |
d) |
compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi e alle catture di ciascuno dei segmenti delle flotte da pesca nazionali, dell’Unione europea e di paesi terzi, che operano nelle zone di pesca mauritane in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo; |
e) |
programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali che contribuiscano al processo di valutazione degli stock e consentano di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema; |
f) |
formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle due parti, i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo; |
g) |
proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell’articolo 1 del presente protocollo. |
Articolo 4
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le parti possono adottare, in sede di commissione mista, le misure di cui all’articolo 1 del presente protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.
2. Per quanto riguarda le categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all’articolo 6, secondo comma, dell’accordo, le due parti possono includere nuove possibilità di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato scientifico congiunto indipendente e adottati in commissione mista.
3. La commissione mista si riunisce per la prima volta nei tre (3) mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 5
Denuncia a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca
Qualora constati un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca, l’Unione europea notifica per posta alla parte mauritana l’intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica.
Articolo 6
Sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile
1. Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ammonta a tre (3) milioni di EUR all’anno e mira a contribuire allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale.
2. Tale sostegno è costituito da un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente relativa all’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane, destinato a contribuire all’attuazione delle strategie nazionali settoriali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da una parte, e di tutela ambientale delle zone marine e costiere protette, dall’altra, nonché del quadro strategico di lotta alla povertà attualmente in vigore.
3. Il sostegno finanziario previsto dal presente protocollo sarà erogato una volta che l’importo delle eccedenze del sostegno settoriale 2008-2012 (il cui importo è determinato a seguito di un riesame delle due parti) sia stato trasferito sul fondo fiduciario speciale (CAS) per la pesca da parte del Ministero delle finanze e utilizzato conformemente a un piano preventivamente comunicato dalla Mauritania.
4. Il sostegno finanziario si basa su un approccio orientato ai risultati. Il pagamento si effettua in rate secondo un quadro stabilito in sede di commissione mista.
5. La Mauritania si impegna a pubblicare con scadenza semestrale i bandi di gara e i contratti per i progetti finanziati da tale sostegno e a garantire la visibilità delle azioni realizzate secondo le modalità indicate nell’allegato 2.
Articolo 7
Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno quattro (4) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. Inoltre l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa in caso di mancato pagamento. In tal caso il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine sopra previsto, le autorità competenti della Mauritania possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.
L’applicazione del presente protocollo riprende non appena sia stato effettuato il pagamento in questione.
5. Le due parti convengono che, in caso di violazione accertata dei diritti umani, il protocollo può essere sospeso in applicazione dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.
Articolo 8
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Fatte salve le disposizioni contenute nel protocollo e nel relativo allegato 1, le attività connesse ai servizi portuali e l’acquisto di forniture da parte delle navi che operano in applicazione del presente protocollo e dell’allegato 1 sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Mauritania.
Articolo 9
Durata
Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per una durata di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, che è la data della firma, salvo in caso di denuncia.
Articolo 10
Denuncia
1. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno quattro (4) mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.
2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.
V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis
Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.
Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.
Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.
Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.
Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.
Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.
Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.
Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego
Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.
Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.
V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť
V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista
Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.
(1) Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (con allegati, atto finale e processi verbali di rettifica dell’atto finale in data 3 marzo 1986 e 26 luglio 1993), conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 – Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite del 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, pagg. 3-178.
ALLEGATO 1
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI UNIONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell’autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea o alla Mauritania in relazione a un’autorità competente designa:
— per l’Unione europea: la Commissione europea, tramite la delegazione dell’Unione europea a Nouakchott (punto di contatto);
— per la Mauritania: il Ministero responsabile della pesca tramite la direzione incaricata della programmazione e della cooperazione (punto di contatto), di seguito "ministero".
2. Zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania
Prima dell’entrata in vigore del protocollo la Mauritania comunica all’Unione europea le coordinate geografiche della propria ZEE nonché la propria linea di base, che corrisponde alla linea di bassa marea.
3. Identificazione delle navi
3.1. |
I marchi di identificazione di tutte le navi dell'Unione europea devono essere conformi alla normativa dell’Unione europea in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell’entrata in vigore del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore. |
3.2. |
Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore. |
4. Conti bancari
Prima dell’entrata in vigore del protocollo la Mauritania comunica all’Unione europea i numeri del conto o dei conti bancari (codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione europea stabiliti nell’ambito del protocollo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
5. Modalità di pagamento
5.1. |
I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:
|
5.2. |
Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il ministero ne danno conferma, su notifica della Banca centrale di Mauritania. |
CAPO II
LICENZE
Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche esposte nel capo XI relative alle navi che praticano la pesca di specie altamente migratorie.
A norma del presente allegato, la licenza rilasciata dalla Mauritania alle navi dell'Unione europea equivale all’autorizzazione di pesca prevista dalla normativa vigente dell’Unione europea.
1. Documentazione richiesta per la domanda di licenza
Quando una nave chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, l’Unione europea presenta al ministero un modulo di domanda di licenza per ciascuna nave richiedente compilato secondo il facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato.
1.1. |
Nel presentare la prima domanda di licenza, l’armatore deve accludervi:
|
1.2. |
Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del nuovo certificato di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera. |
1.3. |
Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1.1 e 1.2. |
2. Diritto di pesca
2.1. |
Qualsiasi nave che intenda esercitare un’attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca dell’Unione europea e godere del diritto ad esercitare la pesca nelle zone da pesca mauritane. |
2.2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all’esercizio della pesca se non è stata loro vietata l’attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania. |
3. Domande di licenza
3.1. |
Per tutte le licenze l’Unione europea trasmette trimestralmente al ministero, almeno un (1) mese prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi, per categoria di pesca, che chiedono di esercitare l’attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Le domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati potranno non essere trattate. |
3.2. |
Tali elenchi indicano, per categoria di pesca:
|
4. Rilascio delle licenze
4.1. |
Le licenze sono rilasciate dal ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capo I, almeno dieci (10) giorni prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott. |
4.2. |
Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti. |
4.3. |
Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea. |
4.4. |
Le domande di licenza alle quali il ministero non ha dato seguito vengono notificate all’Unione europea. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili. |
5. Validità e utilizzo delle licenze
5.1. |
La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica. Le licenze per la pesca dei gamberetti sono rilasciate per periodi di 2 mesi, quelle per le altre categorie di pesca sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Le licenze sono rinnovabili. La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento a periodi dell’anno civile; il primo periodo inizia alla data di entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L’ultimo periodo termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo. |
5.2. |
Ciascuna licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria grave, la licenza della nave iniziale è sostituita da una licenza per un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza consentita per tale categoria non sia superata. |
5.3. |
In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva. |
6. Ispezioni tecniche
6.1. |
Una volta all’anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione europea devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave. Le modalità per le ispezioni tecniche delle navi tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie sono fissate nel capo XI del presente allegato. |
6.2. |
Al termine dell’ispezione tecnica ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave e deve inoltre precisare la capacità delle navi adibite alla pesca pelagica di effettuare trasbordi. |
6.3. |
L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio mauritano. |
6.4. |
Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e sono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata all’Unione europea tramite la delegazione UE. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. |
6.5. |
In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. |
CAPO III
CANONI
1. Canoni
Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati in base ai tassi annuali indicati nelle schede tecniche del protocollo. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
2. Imposta parafiscale
Le tariffe dell’imposta parafiscale per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al decreto che istituisce l’imposta parafiscale, sono le seguenti.
|
Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e specie demersali
|
|
Categoria di pesca: specie altamente migratorie e specie pelagiche
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Ad eccezione delle categorie 5 e 6, l’imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre, indipendentemente dall’eventuale presenza di un periodo di riposo biologico.
Il tasso di cambio (MRO/EUR) da utilizzare per il pagamento dell’imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell’anno precedente calcolato dalla Banca centrale di Mauritania e trasmesso dal ministero al più tardi il 1o dicembre dell’anno precedente alla sua applicazione.
Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o ottobre, il 1o gennaio, il 1o aprile o il 1o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo.
3. Canoni in natura
Gli armatori delle navi dell'Unione europea adibite alla pesca pelagica che esercitano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture pelagiche trasbordate. Tale disposizione esclude espressamente qualsiasi altra forma di contributi imposti.
4. Computo dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie
Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie l’Unione europea stabilisce, sulla base delle dichiarazioni elettroniche delle catture confermate dagli istituti scientifici sopramenzionati, un computo finale dei canoni che devono essere versati da ciascuna nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente o per quella dell’anno in corso nell’ultimo anno di applicazione del protocollo.
L’Unione europea comunica questo computo finale alla Mauritania e all’armatore entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Quando riguarda l’anno in corso, il computo finale è comunicato alla Mauritania entro un (1) mese dalla data di scadenza del protocollo.
La Mauritania può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo, le parti si concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.
Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per l’ottenimento della licenza, l’armatore paga il saldo entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione del computo da parte della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. Giornale di pesca
1.1. |
I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato nell’appendice 2 del presente allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche in conformità alla normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XI del presente allegato. |
1.2. |
Il comandante trasmette alla Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi. |
1.3. |
In caso d’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1.1 e 1.2, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. |
1.4. |
Parallelamente, la Mauritania e l’Unione europea si impegnano a realizzare un giornale di pesca elettronico (GPE) entro la fine del primo anno di applicazione del protocollo. |
2. Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)
2.1. |
I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato nell’appendice 6 del presente allegato. |
2.2. |
A sbarco ultimato l’armatore trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con copia al ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione. Per le navi adibite alla pesca pelagica, tale termine è fissato a 15 giorni. |
2.3. |
Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al ministero. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione. |
2.4. |
In caso d’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. |
3. Affidabilità dei dati
Le informazioni contenute nei documenti di cui ai punti precedenti devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione delle risorse alieutiche.
Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura nell’appendice 4.
Un elenco dei fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell’appendice 5.
4. Tolleranza degli scarti
Sulla base di un campione rappresentativo, la tolleranza fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e la valutazione di tali catture effettuata nel corso di un’ispezione o di uno sbarco non è superiore:
— |
al 9 % per la pesca fresca, |
— |
al 4 % per la pesca congelata non pelagica, |
— |
al 2 % per la pesca congelata pelagica. |
5. Catture accessorie
Le catture accessorie sono specificate nelle schede tecniche comprese nel presente protocollo. Le disposizioni regolamentari relative alle catture accessorie sono riportate sulle licenze rilasciate. Il superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di sanzione.
6. Mancato rispetto della dichiarazione delle catture
Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture comporta la sospensione automatica della licenza fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti, fatte salve le sanzioni previste dal protocollo.
7. Dichiarazioni di cattura complessive
L’Unione europea comunica alla Mauritania, in forma elettronica, i quantitativi complessivi catturati dalle proprie navi, senza distinzione di categoria, prima della fine di ciascun trimestre in corso per il trimestre precedente.
I dati sono suddivisi per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie.
I fattori di conversione applicabili alla pesca pelagica per i prodotti trasformati decapitati/interi e/o eviscerati/interi figurano nell’appendice 5.
CAPO V
SBARCHI E TRASBORDI
1. Sbarchi
1.1. |
La flotta demersale è soggetta all’obbligo di sbarco. |
1.2. |
Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell’armatore, alla flotta adibita alla pesca dei gamberetti nei periodi più caldi, soprattutto nei mesi di agosto e settembre. |
1.3. |
L’obbligo di sbarco non comporta l’obbligo di stoccaggio e di trasformazione. |
1.4. |
La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all’obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione a Nouadhibou e della domanda effettiva del mercato. |
1.5. |
L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca dei gamberetti tale periodo è limitato a due mesi. |
1.6. |
Il comandante di una nave dell'Unione europea comunica alle autorità portuali di Nouadhibou (PAN) e alla Sorveglianza marittima, per fax o posta elettronica, con copia alla delegazione dell’Unione europea, con almeno 48 ore di anticipo (24 ore nel caso della pesca fresca) la data di sbarco specificando gli elementi seguenti:
In risposta alla comunicazione di cui sopra la Sorveglianza notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione dell’Unione europea. |
1.7. |
Le navi dell'Unione europea che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane. Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in "transito temporaneo" ("custodia temporanea"). Spetta all’armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta). Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani. I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente). |
2. Trasbordi
2.1. |
I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l’attestato di conformità, possono effettuare trasbordi sono soggetti all’obbligo di trasbordo alla boa 10 della rada del porto autonomo di Nouadhibou, fatta eccezione per l’ultima bordata. |
2.2. |
Le navi dell'Unione europea che effettuano trasbordi nel porto autonomo di Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane. |
2.3. |
L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di trasbordo. |
2.4. |
La parte mauritana si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno delle zone di pesca mauritane. |
CAPO VI
CONTROLLO
1. Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania
1.1. |
Ad eccezione delle navi tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni del capo XI del presente allegato), le navi dell'Unione europea operanti nell’ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni:
|
1.2. |
Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalle zone di pesca mauritane via fax, per posta elettronica o per posta normale ai numeri di fax e all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato. In caso di difficoltà di comunicazione tramite questi mezzi, l’informazione può essere trasmessa eccezionalmente attraverso la parte dell’Unione europea. Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la delegazione dell’Unione europea, con 15 giorni di anticipo. |
1.3. |
Durante la loro permanenza nelle zone di pesca mauritane le navi dell'Unione europea devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2 182 KHz). |
1.4. |
Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott. La durata massima di tali operazioni di controllo non deve superare le 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 7 e 8) e le 3 ore per le altre categorie. |
1.5. |
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta le seguenti sanzioni:
|
1.6. |
In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 1.5. |
2. Ispezione in mare
L’ispezione in mare, nella zona della Mauritania, delle navi dell'Unione europea titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori della Mauritania chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
Prima di salire a bordo, gli ispettori della Mauritania informano la nave dell'Unione europea della loro decisione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.
Gli ispettori della Mauritania restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico. La durata dell’ispezione non deve superare 3 ore per le navi adibite alla pesca pelagica e 1,5 ore per le navi delle altre categorie.
In occasione di ispezioni in mare, trasbordi e sbarchi, il comandante di navi dell'Unione europea facilita la salita a bordo e il lavoro degli ispettori mauritani, in particolare facendo eseguire le manovre giudicate necessarie dagli ispettori.
Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori mauritani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea.
Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori mauritani consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 4 giorni a decorrere dall’ispezione.
3. Ispezione in porto
L’ispezione in porto delle navi dell'Unione europea che sbarcano o trasbordano catture effettuate nelle zone di pesca mauritane è effettuata da ispettori mauritani chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori mauritani restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico. L’ispezione non deve durare più dell’operazione di sbarco o di trasbordo.
Al termine di ciascuna ispezione l’ispettore mauritano redige un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.
Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori mauritani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’Unione europea. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 24 ore a decorrere dall’ispezione.
4. Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra
Le due parti decidono di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull’attuazione del presente protocollo.
Detti rappresentanti devono possedere:
— |
una qualificazione professionale; |
— |
un’esperienza adeguata in materia di pesca e |
— |
una conoscenza approfondita delle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo. |
Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d’ispezione conferiti ai funzionari nazionali.
I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell’ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo necessari all’adempimento delle loro mansioni.
I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all’asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.
Essi elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all’altra parte contraente.
Le due parti decidono di effettuare almeno due ispezioni annuali, alternativamente in Mauritania e in Europa.
4.1. Riservatezza
Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso. Le due parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della riservatezza durante tali operazioni.
Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.
4.2. Zone di applicazione
Il presente programma si applica ai porti di sbarco dell’Unione europea e ai porti mauritani.
4.3. Finanziamento
Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
CAPO VII
SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE (VMS)
Il controllo satellitare delle navi dell'Unione europea si effettua tramite una doppia trasmissione secondo un sistema triangolare, introdotto a titolo sperimentale per tutta la durata del presente protocollo con le modalità seguenti:
1) |
nave UE – CCP (Centro di controllo della pesca) Stato di bandiera - CCP Mauritania |
2) |
nave UE - CCP Mauritania - CCP Stato di bandiera |
1. Modalità di trasmissione
I messaggi di posizione devono contenere le informazioni seguenti:
a) |
l’identificazione della nave; |
b) |
l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %; |
c) |
la data e l’ora di registrazione della posizione; |
d) |
la velocità e la rotta della nave. |
Il CCP dello Stato di bandiera e quello della Mauritania assicurano il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
Il comandante deve garantire in ogni momento che il sistema VMS della sua nave sia pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.
In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo della nave, il comandante della stessa trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al CCP dello Stato di bandiera e al CCP mauritano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5.
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CCP mauritano. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalle zone di pesca mauritane o rientrare in uno dei porti mauritani. In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare può essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere, devono rientrare in porto per consentire l’imbarco di un osservatore scientifico mauritano.
3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e la Mauritania
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Mauritania e viceversa. I CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
Il CCP mauritano comunica senza indugio per via elettronica al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea eventuali interruzioni nel ricevimento di messaggi di posizione consecutivi di una nave in possesso di un’autorizzazione di pesca se la nave interessata non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca mauritane.
4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
La Mauritania verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.
Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione sono inflitte le sanzioni previste dal protocollo.
CAPO VIII
INFRAZIONI
1. Rapporto di ispezione e verbale di infrazione
Il rapporto di ispezione, che precisa le circostanze e i motivi che hanno condotto all’infrazione, deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve una copia dalla Sorveglianza. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.
Il verbale di infrazione è redatto dalla Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave.
La conformità delle caratteristiche osservate nel corso dell’ispezione tecnica (capo II) deve essere presa in considerazione al momento del controllo.
2. Notifica dell’infrazione
In caso di infrazione la Sorveglianza notifica per posta al rappresentante della nave il verbale relativo all’infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La Sorveglianza ne informa tempestivamente l’Unione europea.
Su richiesta della Sorveglianza, nel caso di un’infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou. Nel caso di un’infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l’attività di pesca.
In entrambi i casi, una volta cessata l’infrazione constatata, la nave prosegue l’attività di pesca.
3. Regolarizzazione dell’infrazione
Conformemente al presente protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell’ambito di una procedura transattiva o con un procedimento giudiziario.
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Mauritania organizza, se necessario su richiesta dell’Unione europea, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le eventuali misure previste. Un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell’armatore della nave devono avere la possibilità di assistere a questa riunione d’informazione.
La commissione per le transazioni è allora convocata dalla Sorveglianza. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura transattiva o del procedimento giudiziario con riguardo alle infrazioni commesse da navi dell'Unione europea sono comunicate senza indugio all’Unione europea. Se necessario e con deroga del suo presidente, l’armatore può essere rappresentato da due persone nella commissione per le transazioni.
L’eventuale pagamento dell’ammenda deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla regolarizzazione. Se la nave intende uscire dalle zone di pesca mauritane, può farlo solo una volta che il pagamento sia stato effettuato. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca centrale di Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono la prova del pagamento dell’ammenda e consentono il rilascio della nave.
Qualora la procedura di conciliazione non ottenga un esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Conformemente alle disposizioni della legislazione in vigore, l’armatore costituisce una cauzione bancaria a copertura dell’eventuale ammenda. Il rilascio della nave avviene 72 ore dopo la data di deposito della cauzione. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata dal ministero non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda, il pagamento di quest’ultima deve avvenire secondo la normativa in vigore, che prevede in particolare lo svincolo della cauzione una volta effettuato il pagamento nei 30 giorni successivi alla sentenza.
Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
— |
dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione, oppure |
— |
dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario. |
CAPO IX
IMBARCO DI MARINAI MAURITANI
1. |
Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione, che imbarcano obbligatoriamente un (1) marinaio mauritano per nave, e delle tonniere con lenze e canne, che imbarcano obbligatoriamente tre (3) marinai mauritani per nave, le navi dell'Unione europea imbarcano obbligatoriamente a bordo, durante la durata effettiva della loro presenza nelle zone di pesca mauritane, il 60 % di marinai mauritani scelti liberamente da un elenco stilato dal ministero; gli ufficiali sono esclusi da tale computo. Tuttavia, in caso di imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto da quello dei marinai mauritani. |
2. |
L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. |
3. |
La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
4. |
I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
5. |
Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante devono trasmettere direttamente al ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. |
6. |
Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti prima del rilascio della licenza. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani e devono essere conformi, o superiori, alle norme dell’OIL. |
7. |
Se uno o più marinai impiegati a bordo non si presentano all’ora prevista per la partenza, la nave è autorizzata a intraprendere la bordata prevista dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo di bordo. Tali autorità ne informano la Sorveglianza. |
8. |
Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo. |
9. |
In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell’Unione europea in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi. |
10. |
Il pagamento per il mancato imbarco di marinai è effettuato in funzione del numero di giorni di pesca effettivi e non in funzione della durata della licenza. |
11. |
L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo I, Disposizioni generali, del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani. |
12. |
Con scadenza semestrale, il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, l’Unione europea comunica al ministero l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo di navi dell'Unione europea, menzionando il loro numero di iscrizione nel registro della gente di mare e indicando le navi su cui sono imbarcati. |
13. |
Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione. |
CAPO X
OSSERVATORI SCIENTIFICI
È introdotto un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell’Unione europea.
1. |
Per ciascuna categoria di pesca le due parti designano almeno due navi all’anno che devono imbarcare un osservatore scientifico mauritano, ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione per le quali l’imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave. L’osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle due parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. |
2. |
Il ministero trasmette all’Unione europea i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco. |
3. |
Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero. |
4. |
Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico. All’osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave. L’osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. |
5. |
L’osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l’imbarco. Se l’osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l’Unione europea. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l’attività di pesca della nave. |
6. |
L’osservatore scientifico deve possedere:
|
7. |
L’osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi dell'Unione europea che operano nella zona di pesca della Mauritania. Egli redige un rapporto in materia e in particolare:
|
8. |
I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo. |
9. |
L’osservatore scientifico:
|
10. |
Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 9 del presente allegato. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico nonché al ministero e all’Unione europea. |
CAPO XI
NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
1. |
Salvo per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno civile. Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo il ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea. |
2. |
Prima di ricevere la licenza, ciascuna nave operante per la prima volta nel quadro dell’accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione sono a carico dell’armatore. |
3. |
Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca. |
4. |
La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante bonifico bancario sul conto di cui al capo I, di un importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno di applicazione del protocollo. L’imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell’imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità. Una nave avente all’attivo nel corso dell’anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese; la seconda mensilità deve essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito. Le mensilità supplementari devono essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo complementare. |
5. |
Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 3 del presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. |
6. |
Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno l’Unione europea presenta al ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas), con copia di tutti i giornali di pesca all’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches). |
7. |
Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). |
8. |
Per l’ultimo anno di applicazione del protocollo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo. |
9. |
Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica e dall’approvazione degli importi da parte del ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro pubblico sul conto indicato al capo I, è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica. Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. |
10. |
Le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, per via elettronica o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Gli indirizzi di posta elettronica e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza. |
11. |
Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto. SCHEDE TECNICHE
|
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA MAURITANIA - UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
Sezione III: Taglie e pesi minimi delle specie
1. |
Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:
La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l’aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali. |
2. |
Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:
|
Appendice 5
Elenco dei fattori di conversione
TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
Produzione |
Metodo di trattamento |
Tasso di conversione |
Alacce |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,416 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,675 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,795 |
Sgombri |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,406 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,582 |
Decapitati |
Taglio meccanico |
1,445 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,661 |
Pesci sciabola |
||
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,323 |
Tranci |
Taglio manuale |
1,340 |
Decapitati, eviscerati (taglio speciale) |
Taglio manuale |
1,473 |
Sardine |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,416 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,704 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,828 |
Sugarelli |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,570 |
Decapitati |
Taglio meccanico |
1,634 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,862 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,953 |
NB: Per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.
Appendice 6
Appendice 7
LIMITI DELLE ZONE DA PESCA MAURITANE
Coordinate della ZEE/Protocollo
VMS UE
1 |
Confine meridionale |
Lat. |
16° |
04′ |
N |
Long. |
19° |
58′ |
W |
2 |
Coordinate |
Lat. |
16° |
30′ |
N |
Long. |
19° |
54′ |
W |
3 |
Coordinate |
Lat. |
17° |
00′ |
N |
Long. |
19° |
47′ |
W |
4 |
Coordinate |
Lat. |
17° |
30′ |
N |
Long. |
19° |
33′ |
W |
5 |
Coordinate |
Lat. |
18° |
00′ |
N |
Long. |
19° |
29′ |
W |
6 |
Coordinate |
Lat. |
18° |
30′ |
N |
Long. |
19° |
28′ |
W |
7 |
Coordinate |
Lat. |
19° |
00′ |
N |
Long. |
19° |
43′ |
W |
8 |
Coordinate |
Lat. |
19° |
23′ |
N |
Long. |
20° |
01′ |
W |
9 |
Coordinate |
Lat. |
19° |
30′ |
N |
Long. |
20° |
04′ |
W |
10 |
Coordinate |
Lat. |
20° |
00′ |
N |
Long. |
20° |
14,5′ |
W |
11 |
Coordinate |
Lat. |
20° |
30′ |
N |
Long. |
20° |
25,5′ |
W |
12 |
Confine settentrionale |
Lat. |
20° |
46′ |
N |
Long. |
20° |
04,5′ |
W |
Appendice 8
ALLEGATO 2
SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
1. Oggetto e importi
Il sostegno finanziario è un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente commerciale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.
Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, ammonta a 3 milioni di EUR all’anno. Esso mira a contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale.
Il sostegno finanziario si compone dei seguenti tre assi d’intervento:
|
Azioni |
||
|
Sostegno all’attuazione dei piani di sviluppo della pesca (IMROP, ONISPA, ENEMP) |
||
|
Sostegno alle attività della DSPCM |
||
|
Conservazione dell’ambiente marino e costiero (PNBA e PND) |
2. Beneficiari
I beneficiari del presente sostegno sono, rispettivamente, il Ministero della pesca e il Ministero dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. I beneficiari istituzionali operano in stretto contatto con il Ministero delle finanze.
3. Quadro di attuazione
L’Unione europea e la Mauritania convengono nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, a seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo, le condizioni di ammissibilità al presente sostegno, le basi legali, la programmazione, il controllo, la valutazione e le modalità di pagamento.
4. Visibilità
La Mauritania si impegna a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno. A tal fine i beneficiari si coordinano con la delegazione dell’Unione europea a Nouakchott per attuare gli orientamenti in materia di visibilità elaborati dalla Commissione europea. In particolare, ciascun progetto deve comprendere una clausola di visibilità del sostegno dell’Unione europea, segnatamente tramite l’utilizzo del logo ("bandiera UE"). La Mauritania comunica infine all’Unione europea un programma per le inaugurazioni.