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Document 32012D0395

2012/395/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012 , relativa al riconoscimento del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ L 187, 17.7.2012, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/395/oj

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

relativa al riconoscimento del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; i sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati precisi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il 4 aprile 2012 è stato presentato alla Commissione, con richiesta di riconoscimento, il sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme». Il sistema riguarda cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero coltivati nel Regno Unito fino al primo punto di consegna di questi prodotti. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione deve tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale e può decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2009/28/CE e che applica, fino al primo punto di consegna di questi prodotti, un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. Il sistema non copre l’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, ma fornisce dati precisi su due elementi necessari ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in particolare la zona geografica di coltivazione e le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni. Una piccola percentuale dei partecipanti al sistema non risponde ai criteri di sostenibilità per parte del loro terreno. Il sistema indica lo status di conformità completa o parziale del terreno dei suoi membri nella banca dati online di controllo dei membri e indica la conformità delle partite ai criteri di sostenibilità sul passaporto delle colture combinabili, chiamato anche dichiarazione post-raccolta.

(9)

Dalla valutazione del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 4 aprile 2012, dimostra, sulla base del passaporto delle colture combinabili, che le partite di cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati precisi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE sia per quanto riguarda le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni (e l ) di cui all’allegato IV, sezione C, punto 1, della direttiva 98/70/CE e all’allegato V, sezione C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE, e dimostra che esse sono pari a zero, sia per quanto riguarda la zona geografica di cui all’allegato IV, sezione C, punto 6, della direttiva 98/70/CE e all’allegato V, sezione C, punto 6, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme», può essere usato fino al primo punto di consegna delle partite di prodotti da esso contemplati per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


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