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Document 32012D0035

Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

OJ L 19, 24.1.2012, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 170 - 178

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/35(1)/oj

24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/22


DECISIONE 2012/35/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione (UNSCR) 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC (2) che ha attuato la UNSCR 1747 (2007).

(3)

Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato la UNSCR 1803 (2008).

(4)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato la UNSCR 1929 (2010).

(5)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito le sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nell'ultima relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Alla luce di dette preoccupazioni e in conformità della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha convenuto di ampliare le sanzioni esistenti esaminando, in stretta collaborazione con i partner internazionali, misure aggiuntive, comprese misure intese a colpire duramente il sistema finanziario iraniano, nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, misure contro il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), nonché in altri settori.

(6)

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 invitandolo a procedere con i lavori per ampliare l'ambito di applicazione delle misure restrittive imposte dall'Unione all'Iran in via prioritaria.

(7)

In tale contesto, è opportuno vietare o sorvegliare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di prodotti aggiuntivi, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Detto divieto dovrebbe comprendere i prodotti e le tecnologie a duplice uso.

(8)

Ricordando il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e il fatto che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per alcune attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, secondo quanto rilevato nella UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di ulteriori attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale o dell'industria petrolchimica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti nel settore petrolchimico in Iran.

(9)

Dovrebbero essere altresì vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dall'Iran di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nonché di prodotti petrolchimici.

(10)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran.

(11)

Dovrebbe inoltre essere vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio.

(12)

Dovrebbero inoltre essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale dell'Iran considerato il suo coinvolgimento nelle attività per aggirare le sanzioni nei confronti dell'Iran.

(13)

Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell'Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell'Iran.

(14)

Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi applicati ai membri dell'IRGC non dovrebbero più essere limitate ai membri di alto livello ma potrebbero essere applicate agli altri membri dell'IRGC.

(15)

Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(16)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)

altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (5), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda alcuni prodotti della categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 3 bis

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

Articolo 3 ter

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

Articolo 3 quater

1.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012.

2.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

Articolo 3 quinquies

1.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione, sino al 1o maggio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012.

2.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.";

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 4 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran:

a)

assistenza tecnica o formazione e altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

finanziamento o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 ter

1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010.

2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012.

4.   I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

Articolo 4 quater

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi nonché di diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'Iran, nonché a, da o per conto di persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

Articolo 4 quinquies

È vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio.";

4)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran;

b)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.";

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1.   I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:

i)

non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 26 luglio 2010;

ii)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 26 luglio 2010.

2.   I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:

i)

non pregiudicano l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 gennaio 2012;

ii)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012.";

6)

l'articolo 19, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

delle altre persone non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II.";

b)

è aggiunta la lettera seguente:

"c)

delle altre persone non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato II.";

7)

l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

dalle persone e entità non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II.";

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

"c)

dalle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché dalle persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis.   Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato II, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui detti pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

8.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.

9.   Il paragrafo 2 non pregiudica i pagamenti alla Banca centrale dell'Iran in relazione all’esecuzione di contratti conformemente agli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater o 3 quinquies.

10.   Il paragrafo 1 non osta a che la Banca Tejarat, che figura nell'elenco dell'allegato II, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, se tale pagamento è dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

11.   I paragrafi 7, 8, 9 e 10 fanno salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 del presente articolo e l'articolo 10, paragrafo 3.";

8)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II.";

9)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data dell'indicazione.";

10)

all’articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Le misure relative al divieto di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani di cui all'articolo 3 bis sono riesaminate entro il 1o maggio 2012, in particolare tenendo in debito conto la disponibilità e la situazione finanziaria per quanto riguarda la fornitura di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia degli Stati membri.

3.   Le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.".

Articolo 2

1.   Le persone ed entità di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

2.   L'entità di cui all'allegato II della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

3.   Le voci di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC sono modificate conformemente all'allegato III della presente decisione. Articolo 3

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(3)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

(4)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(5)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.";


ALLEGATO I

Elenco delle persone e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Recapito postale: Mirdamad Blvd., n. 144, Teheran, Repubblica islamica dell'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Centralino: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Indirizzo SWIFT: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolgimento in attività volte ad aggirare le sanzioni

23.1.2012

2.

Banca Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sito web: http://www.tejaratbank.ir

Banca di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile.

La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Recapito postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Recapito postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. E' stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi

 

Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Comandante dell'aviazione dell'IRGC, brigadier generale

23.1.2012


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007).

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

BIIS Maritime Limited

Recapito postale: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o Darya-e-khazar shipping Co.

Recapito postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Posseduta o controllata dalla IRISL.

23.1.2012


ALLEGATO II

Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Syracuse S.L


ALLEGATO III

Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Controllata dall' IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l' IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Recapito postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti

Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati Arabi Uniti. E' stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell' IRISL.

23.1.2012


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