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Document 32012D0032(01)
2012/839/EU: Decision of the European Central Bank of 19 December 2012 on temporary measures relating to the eligibility of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Hellenic Republic (ECB/2012/32)
2012/839/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012 , concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (BCE/2012/32)
2012/839/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012 , concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (BCE/2012/32)
GU L 359 del 29.12.2012, p. 74–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogato da 32013D0005(01)
29.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/74 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2012
concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
(BCE/2012/32)
(2012/839/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.2 dell’allegato I,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. |
(2) |
Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante. |
(3) |
La decisione BCE/2012/3, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (2) ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica, dichiarandoli idonei per la durata del supporto delle garanzie concesse dalla Repubblica ellenica alle BCN. Terminato il supporto delle garanzie, dato che in quel momento non era garantita l’adeguatezza degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica quali garanzie, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione BCE/2012/14 (3) che ha abrogato la decisione BCE/2012/3 a decorrere dal 25 luglio 2012, rendendo così tali strumenti inidonei. |
(4) |
Il Consiglio direttivo ha ora preso in considerazione la valutazione positiva da parte dell’Eurogruppo delle misure politiche in occasione della prima verifica del secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia. |
(5) |
Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. |
(6) |
Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso di ripristinare l’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, fatta salva l’applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia diversi da quelli di cui nella sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14. |
(7) |
Questa misura eccezionale troverà applicazione in via temporanea, finché il Consiglio direttivo ritenga possibile ripristinare la normale applicazione dei criteri di idoneità dell’Eurosistema e del sistema di controllo dei rischi per le operazioni di politica monetaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sospensione di alcune disposizioni dell’indirizzo BCE/2011/14 e idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
1. I requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia, specificati nelle regole del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema per le attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.
2. Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, fatta salva l’applicazione degli specifici scarti di garanzia di cui in allegato alla presente decisione.
3. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e l’indirizzo BCE/2011/14, prevale la presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 dicembre 2012.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 19.
(3) GU L 199 del 26.7.2012, pag. 26.
ALLEGATO
Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
Titoli di Stato greci |
Vita residua |
Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili |
Scarti di garanzia per zero coupon |
0-1 |
15,0 |
15,0 |
|
1-3 |
33,0 |
35,5 |
|
3-5 |
45,0 |
48,5 |
|
5-7 |
54,0 |
58,5 |
|
7-10 |
56,0 |
62,0 |
|
> 10 |
57,0 |
71,0 |
|
Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato |
Vita residua |
Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili |
Scarti di garanzia per zero coupon |
0-1 |
23,0 |
23,0 |
|
1-3 |
42,5 |
45,0 |
|
3-5 |
55,5 |
59,0 |
|
5-7 |
64,5 |
69,5 |
|
7-10 |
67,0 |
72,5 |
|
> 10 |
67,5 |
81,0 |