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Document 32011R1239

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 , recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12

OJ L 318, 1.12.2011, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1239/oj

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Da diversi mesi i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si collocano ad un livello vicino o addirittura superiore al prezzo del mercato interno dell’Unione. Le previsioni dei prezzi del mercato mondiale dello zucchero, basate sui mercati a termine di New York e di Londra per le scadenze di marzo, maggio e luglio 2012, indicano che tali prezzi dovrebbero continuare a mantenersi ad un livello elevato sul mercato mondiale. Pertanto, le importazioni dai paesi terzi, che beneficiano di determinati accordi preferenziali, dovrebbero aumentare solo moderatamente durante la campagna di commercializzazione 2011/12.

(2)

Le previsioni relative al bilancio dell’Unione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2011/12 mettono in evidenza una differenza negativa tra disponibilità e utilizzo. Il conseguente basso livello in termini di scorte finali minaccia di perturbare la disponibilità di scorte sul mercato dello zucchero nell’Unione.

(3)

Per questo motivo e allo scopo di aumentare la disponibilità, occorre agevolare le importazioni riducendo i dazi di importazione per determinati quantitativi di zucchero in maniera analoga a quella prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante apertura di una gara permanente per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/11 (2). Il quantitativo e la riduzione del dazio debbono essere determinati tenendo conto dell’attuale situazione e dell’evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell’Unione nonché su scala mondiale. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi devono basarsi su un sistema di gare.

(4)

Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alle gare.

(5)

È necessario costituire una cauzione per ogni offerta presentata. Tale cauzione funge da garanzia per la domanda di titolo di importazione qualora l’offerta venga accettata; in caso contrario, essa viene svincolata.

(6)

Le competenti autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ammissibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali notifiche, è necessario fornire alcuni modelli.

(7)

Per ogni gara parziale, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di decidere di fissare o meno un dazio doganale minimo e, se del caso, un coefficiente di attribuzione, onde ridurre i quantitativi accettati.

(8)

Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara parziale in tempi brevi.

(9)

Occorre precisare che durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione i titoli di importazione per lo zucchero greggio destinati alla raffinazione devono essere rilasciati soltanto alle raffinerie a tempo pieno.

(10)

Le autorità competenti devono notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(11)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i limiti previsti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2011/12 si apre una procedura di gara recante il numero di riferimento 09.4314 per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

Tali dazi doganali sostituiscono il dazio della tariffa doganale comune e i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (3).

Salvo disposizione contraria stabilita dal presente regolamento, sono d’applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4).

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è il 7 dicembre 2011, alle ore 12:00, ora di Bruxelles.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale nonché per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12:00, ora di Bruxelles, del 14 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011, dell’11 gennaio 2012, del 25 gennaio 2012, del 1o febbraio 2012, del 15 febbraio 2012, del 6 giugno 2012, del 27 giugno 2012 e dell’11 luglio 2012.

3.   La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o a più gare parziali.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate da operatori aventi sede nell’Unione alla competente autorità dello Stato membro in cui essi sono registrati ai fini dell’IVA.

2.   Le offerte sono presentate mediante il modulo di domanda di titolo di importazione che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

3.   Il modulo di domanda può essere trasmesso elettronicamente, mediante il metodo proposto agli operatori economici dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte comunicate elettronicamente siano corredate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

4.   Le offerte sono ammissibili unicamente se sono rispondenti ai seguenti requisiti:

a)

le offerte indicano:

i)

alla casella 4, il nome e l’indirizzo dell’offerente nonché il suo numero di partita IVA;

ii)

alle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero oggetto dell’offerta che deve essere compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondate senza decimali;

iii)

alla casella 20, l’importo proposto dei dazi doganali, espresso in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al massimo a due decimali;

iv)

alla casella 16, il codice NC di otto cifre per lo zucchero;

b)

prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte è esibita la prova del fatto che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

c)

l’offerta è redatta nella lingua ufficiale oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è presentata l’offerta;

d)

l’offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite per la presentazione;

e)

l’offerta non include alcuna condizione supplementare introdotta dall’offerente diversa da quelle previste dal presente regolamento.

5.   Un’offerta che non è presentata conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non è ammissibile.

6.   I candidati non possono presentare più di un’offerta per codice NC di otto cifre per una stessa gara parziale.

7.   Una volta presentata, l’offerta non può essere né ritirata né modificata.

Articolo 4

1.   Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in forza del presente regolamento.

2.   Se l’offerta viene accettata, la cauzione costituisce la cauzione del titolo di esportazione.

3.   La cauzione indicata al paragrafo 1 è svincolata allorché gli offerenti sono stati scartati.

Articolo 5

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni di cui all’articolo 3.

2.   Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte hanno l’obbligo di non divulgare alcun elemento inerente a dette offerte a persone non autorizzate.

3.   Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse ne debbono informare l’offerente interessato.

4.   Le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ammissibili presentate, entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione stabilito all’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i).

5.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Se non è presentata alcuna offerta, l’autorità competente informa la Commissione, per fax, entro lo stesso termine.

Articolo 6

Tenendo conto dell’attuale situazione e della prevedibile evoluzione dei mercati dello zucchero sia nell’Unione sia a livello mondiale, la Commissione decide di fissare o meno un dazio doganale minimo per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC di otto cifre, mediante l’adozione di un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Tale regolamento di esecuzione consente altresì alla Commissione di fissare, eventualmente, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso, la cauzione menzionata all’articolo 4 è svincolata in modo proporzionale ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1.   Qualora non sia stato fissato alcun dazio doganale minimo, sono respinte tutte le offerte.

2.   La competente autorità in questione comunica a tutti i candidati, entro i tre giorni feriali successivi alla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, l’esito della loro partecipazione alla gara parziale.

Articolo 8

1.   Entro e non oltre l’ultimo giorno feriale della settimana successiva alla settimana della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, la competente autorità rilascia un titolo di importazione a qualsiasi offerente la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC di otto cifre uguale o superiore al dazio doganale minimo stabilito dalla Commissione per detto codice NC di otto cifre. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di aggiudicazione stabilito dalla Commissione conformemente all’articolo 6.

Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non siano state comunicate conformemente all’articolo 5, paragrafo 4.

2.   I titoli di importazione contengono le seguenti indicazioni:

a)

alla casella 16, il codice NC di otto cifre dello zucchero;

b)

alle caselle 17 e18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;

c)

alla casella 20, almeno una delle indicazioni che figurano nell’allegato, parte A;

d)

alla casella 24, i dazi doganali applicabili, utilizzando una delle diciture che figurano all’allegato, parte B.

3.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

4.   L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono d’applicazione.

Articolo 9

I titoli di importazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dalla data di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo al mese di pubblicazione del regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Entro l’ultimo giorno feriale della seconda settimana successiva a quella della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione in virtù del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente, conformemente ai modelli e ai metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO

A.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

In bulgaro

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент (ЕС) № 1239/2011; референтен номер 09.4313

In spagnolo

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011; Número de referencia 09.4313

In ceco

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011; Referenční číslo 09.4313

In danese

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til forordning (EU) nr. 1239/2011; Referencenummer 09.4313

In tedesco

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2011; Referenznummer 09.4313

In estone

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313

In greco

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011· αριθμός αναφοράς 09.4313

In inglese

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 1239/2011; reference number 09.4313

In francese

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) no 1239/2011; numéro de référence 09.4313

In italiano

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011; Numero di riferimento 09.4313

In lettone

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011; atsauces numurs 09.4313

In lituano

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2011; Nuorodos numeris 09.4313

In ungherese

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett az 1239/2011/EU rendelet alapján; hivatkozási szám 09.4313

In maltese

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2011; Numru ta’ referenza 09.4313

In olandese

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011; referentienummer 09.4313

In polacco

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011; numer referencyjny 09.4313

In portoghese

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 1239/2011; Número de referência 09.4313

In rumeno

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011; Număr de referință 09.4313

In slovacco

:

Dovoz so zníženým clom podľa nariadenia (EÚ) č. 1239/2011; referenčné číslo 09.4313

In sloveno

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011; referenčna številka 09.4313

In finlandese

:

Tuonti alennetuin tullein asetuksen (EU) N:o 1239/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4313

In svedese

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011; Referensnummer 09.4313

B.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

In bulgaro

:

Мито (мито върху приетата оферта)

In spagnolo

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

In ceco

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

In danese

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

In tedesco

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

In estone

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

In greco

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

In inglese

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

In francese

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

In italiano

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

In lettone

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

In lituano

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

In ungherese

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

In maltese

:

Dazju doganali: (dazju doganali tal-offerta magħżula)

In olandese

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

In polacco

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

In portoghese

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

In rumeno

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

In slovacco

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

In sloveno

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

In finlandese

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

In svedese

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


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