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Document 32011R1176

Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

GU L 306 del 23.11.2011, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l’occupazione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

È necessario trarre insegnamenti dall’esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’unione economica e monetaria e, in particolare, c’è bisogno di una governance economica rafforzata nell’Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale.

(3)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell’unione economica e monetaria.

(4)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione, che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo), su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

(5)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o di una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(6)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(7)

In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio per includere un quadro più dettagliato e formale, al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e di aiutare gli Stati membri interessati ad istituire piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. Tale estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe svolgersi in parallelo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

(8)

Per contribuire a correggere tali squilibri macroeconomici eccessivi, è necessario introdurre a livello legislativo una procedura dettagliata.

(9)

È opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE con norme specifiche per l’individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione. È essenziale che la procedura sia allineata al ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.

(10)

Tale procedura dovrebbe istituire un meccanismo di allerta per la rapida individuazione degli squilibri macroeconomici emergenti e dovrebbe basarsi sull’uso di un «quadro di valutazione» indicativo e trasparente, comprensivo di soglie indicative, accompagnato da un’analisi economica. Quest’ultima dovrebbe tenere conto, tra l’altro, della convergenza nominale e reale all’interno e all’esterno della zona euro.

(11)

Per poter funzionare in modo efficace in quanto elemento del meccanismo di allerta, il «quadro di valutazione» dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici, finanziari e strutturali attinenti all’individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere adeguati quando necessario, al fine di adattarli alla natura mutevole degli squilibri macroeconomici, dovuta tra l’altro all’evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica, così da tenere in considerazione la maggiore quantità possibile di dati statistici pertinenti. Gli indicatori non dovrebbero essere intesi di per sé come obiettivi per la politica economica, ma come strumenti per tenere conto del carattere evolutivo degli squilibri macroeconomici all’interno dell’Unione.

(12)

La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio nell’elaborazione del quadro di valutazione e degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio proposte di commenti sui piani di istituzione e adeguamento degli indicatori e delle soglie. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ad eventuali modifiche degli indicatori e delle soglie e spiegare le ragioni che sottendono tali modifiche.

(13)

Nel mettere a punto il quadro di valutazione, dovrebbe essere prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi gli effetti di convergenza.

(14)

Il superamento di una o più soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica del quadro di valutazione: l’analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal «quadro di valutazione» o meno, siano valutate in prospettiva e diventino parte di un’analisi globale.

(15)

Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, ovvero in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri da sottoporre ad un esame approfondito. Tale esame dovrebbe essere effettuato senza presumere che esista uno squilibrio e dovrebbe comprendere un’analisi esauriente delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione, tenendo debitamente conto delle condizioni e circostanze economiche specifiche per paese e di un’ampia gamma di strumenti analitici, indicatori e informazioni qualitative caratteristici per paese. Gli Stati membri dovrebbero collaborare all’elaborazione di tale esame approfondito da parte della Commissione, per garantire che le informazioni a sua disposizione siano il più possibile complete e corrette. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio.

(16)

L’esame approfondito dovrebbe essere discusso in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. L’esame approfondito dovrebbe tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri presi in esame e adottati conformemente agli articoli 121, 126 e 148 TFUE e ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, e delle politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nei suoi programmi nazionali di riforma, nonché delle migliori pratiche internazionali riguardo agli indicatori e alle metodologie. Qualora decida di effettuare un esame approfondito in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro interessato.

(17)

Nel valutare gli squilibri macroeconomici, è opportuno considerare la loro gravità e le loro potenziali conseguenze negative, sul piano economico e finanziario, che accrescono la vulnerabilità dell’economia dell’Unione e costituiscono una minaccia per il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria. È necessario intervenire in tutti gli Stati membri per sanare gli squilibri macroeconomici e le divergenze in materia di competitività, in particolare nella zona euro. Tuttavia, la natura, l’importanza e l’urgenza delle sfide politiche possono differire in modo significativo da uno Stato membro all’altro. Date le vulnerabilità e le dimensioni dell’aggiustamento richiesto, l’intervento politico è particolarmente urgente negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e perdite di competitività. Inoltre, negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche dovrebbero mirare a individuare e ad attuare misure che contribuiscano a rafforzare la domanda interna e il potenziale di crescita.

(18)

Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità alle raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e alle altre raccomandazioni emesse ai sensi dell’articolo 121 TFUE nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione.

(19)

Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzata, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ovvero per gli Stati membri che partecipano all’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (4) (ERM2), oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono, ove opportuno, coinvolti nel dialogo.

(20)

Se sono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, se del caso con il contributo dei pertinenti comitati, per fornire indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica dello Stato membro interessato dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. I soggetti interessati competenti a livello nazionale, parti sociali comprese, dovrebbero, ove opportuno, partecipare a norma del TFUE e delle disposizioni giuridiche e delle politiche nazionali. La risposta politica dovrebbe essere adattata all’ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e riguardare i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e la regolamentazione del settore finanziario. È opportuno tenere conto degli impegni assunti nell’ambito degli accordi per l’ERM2.

(21)

Le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS agli Stati membri o all’Unione riguardano i rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi dovrebbero anche giustificare, se del caso, adeguate azioni di follow-up da parte della Commissione nell’ambito della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. È opportuno osservare rigorosamente l’indipendenza e la riservatezza del CERS.

(22)

Se sono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area euro (5) se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un’azione correttiva.

(23)

Uno Stato membro soggetto alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d’azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Tale piano d’azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l’attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato mediante una raccomandazione del Consiglio. Tale raccomandazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo.

(24)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali che stabiliscono l’inadempimento della raccomandazione adottata dal Consiglio nel contesto di un piano d’azione correttivo. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri attuato in seno al Consiglio, come stabilito dall’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, dette decisioni individuali sono un seguito integrante delle suddette raccomandazioni adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE nel contesto di un piano d’azione correttivo.

(25)

Nell’applicazione del presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare pienamente il ruolo dei parlamenti nazionali e delle parti sociali, nonché rispettare le disparità nei sistemi economici nazionali, come ad esempio i sistemi di determinazione delle retribuzioni.

(26)

Se il Consiglio ritiene che uno Stato membro non presenti più uno squilibrio macroeconomico eccessivo, la procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe essere chiusa a seguito dell’abrogazione, da parte del Consiglio su raccomandazione della Commissione, delle pertinenti raccomandazioni. Tale abrogazione dovrebbe essere basata su un’analisi globale della Commissione che dimostri che lo Stato membro ha agito in linea con le pertinenti raccomandazioni del Consiglio e che le cause sottostanti e i rischi associati individuati nella raccomandazione del Consiglio che ha avviato la procedura per gli squilibri eccessivi non sussistono più, tra l’altro tenuto conto degli sviluppi e delle prospettive macroeconomici e degli effetti di ricaduta. La chiusura di una procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe essere resa pubblica.

(27)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro efficace per l’individuazione degli squilibri macroeconomici e la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro, nonché dell’impatto delle politiche economiche nazionali sull’Unione e sull’intera zona euro, e può pertanto essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare gli squilibri macroeconomici e a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione.

2.   Il presente regolamento è applicato nel contesto del Semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (6).

3.   L’applicazione del presente regolamento è pienamente conforme all’articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento rispettano le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene altresì conto l’articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «squilibri»: ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell’economia di uno Stato membro, dell’Unione economica e monetaria o dell’intera Unione;

2)   «squilibri eccessivi»: squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI SQUILIBRI

Articolo 3

Meccanismo di allerta

1.   Un meccanismo di allerta è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. La Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori, il cui valore è comparato alle relative soglie indicative, come previsto all’articolo 4. La relazione annuale e i valori degli indicatori del quadro di valutazione sono resi pubblici.

2.   La relazione annuale della Commissione contiene una valutazione economica e finanziaria in cui l’evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, nel valutare l’andamento degli squilibri, ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. Non sono tratte conclusioni da una lettura automatica degli indicatori del quadro di valutazione. La valutazione tiene conto dell’evoluzione degli squilibri nell’Unione e nella zona dell’euro. Nella relazione è inoltre indicato se il superamento delle soglie in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri. La valutazione degli Stati membri con profondi disavanzi delle partite correnti può essere differente da quella di Stati membri che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti.

3.   Nella relazione annuale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

4.   La Commissione trasmette la relazione annuale tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

5.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio esamina e sottopone a valutazione globale la relazione annuale della Commissione. L’Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 4

Quadro di valutazione

1.   Il quadro di valutazione con l’insieme degli indicatori è utilizzato come strumento per facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

2.   Il quadro di valutazione comprende un numero ristretto di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri; tali indicatori sono pertinenti, pratici, semplici, misurabili e disponibili. Esso consente una rapida individuazione degli squilibri macroeconomici che emergono a breve termine e derivanti da tendenze strutturali e a lungo termine.

3.   Il quadro di valutazione dovrebbe comprendere, tra l’altro, indicatori utili ai fini dell’individuazione tempestiva di:

a)

squilibri interni, compresi quelli che possono derivare dall’indebitamento pubblico e privato, dall’evoluzione dei mercati finanziari e dei valori mobiliari, compreso il settore immobiliare, dall’evoluzione del flusso dei prestiti nel settore privato e dall’evoluzione della disoccupazione;

b)

squilibri esterni, compresi quelli derivanti dall’evoluzione delle posizioni delle partite correnti e degli investimenti netti degli Stati membri, dai tassi di cambio effettivi reali, dalle quote di mercato all’esportazione e dai cambiamenti dei prezzi e dei costi, nonché dalla competitività non legata ai prezzi, tenendo in conto le diverse componenti della produttività.

4.   Quando procede alla lettura del quadro di valutazione nel meccanismo di allerta, la Commissione dedica attenzione specifica agli sviluppi nell’economia reale, compresi elementi come la crescita economica, la situazione dell’occupazione e della disoccupazione, la convergenza nominale e reale all’interno e all’esterno della zona euro, l’evoluzione della produttività e i relativi fattori pertinenti come gli investimenti esteri e nazionali in ricerca e sviluppo, nonché l’evoluzione settoriale, compresa l’energia, che si ripercuotono sul PIL e sul comportamento delle partite correnti.

Il quadro di valutazione comprende anche soglie indicative per gli indicatori che servono da livelli di allerta. La scelta di indicatori e soglie tende a promuovere la competitività nell’Unione.

Il quadro degli indicatori ha soglie massime e minime di allerta, salvo laddove non opportuno, differenziate a seconda che si tratti di Stati membri appartenenti o meno alla zona euro, se giustificato dalle specificità dell’unione monetaria e da pertinenti circostanze economiche. Nel mettere a punto il quadro di valutazione, è prestata debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, tra cui gli effetti di recupero.

5.   L’attività del CESR è tenuta in debita considerazione ai fini dell’elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari. La Commissione invita il CESR a formulare i suoi pareri per l’elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.

6.   La Commissione rende pubblici l’insieme degli indicatori e le soglie del quadro di valutazione.

7.   La Commissione valuta regolarmente l’adeguatezza del quadro di controllo, ivi incluse la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, ed effettua adattamenti o modifiche se necessario. La Commissione rende pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basato.

8.   La Commissione aggiorna i valori attribuiti agli indicatori che figurano nel quadro di valutazione almeno una volta all’anno.

Articolo 5

Esame approfondito

1.   Tenuto debitamente conto delle discussioni in seno al Consiglio e all’Eurogruppo, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, o in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione effettua un esame approfondito per ogni Stato membro che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

L’esame approfondito si fonda su un’indagine dettagliata delle circostanze specifiche per paese, compresa la diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza un’ampia gamma di variabili economiche e si avvale di strumenti analitici e di dati qualitativi specifici per paese. Esso riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.

La Commissione tiene altresì in debita considerazione altre informazioni che, lo Stato membro interessato considera significative e che tale Stato membro ha inoltrato alla Commissione stessa.

La Commissione effettua il proprio esame approfondito congiuntamente alle missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato di cui all’articolo 13.

2.   L’esame approfondito della Commissione consiste, fra l’altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Essa analizza la fonte degli squilibri individuati nel quadro delle circostanze economiche prevalenti, comprese le profonde interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri e le ricadute delle politiche economiche nazionali. L’esame analizza gli sviluppi pertinenti connessi alla strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Esso considera altresì la pertinenza degli sviluppi economici nell’Unione e nella zona euro nel suo complesso. Lo stesso prende in considerazione in particolare:

a)

se del caso, le raccomandazioni o gli inviti formulati dal Consiglio agli Stati membri presi in esame, adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 TFUE e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

b)

le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nel suo programma nazionale di riforma e, ove opportuno, nel suo programma di stabilità e di convergenza;

c)

qualsiasi raccomandazione o allerta indirizzata dal CESR in merito ai rischi sistemici rivolta allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. Occorre osservare il regime di riservatezza del CESR.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati dell’esame approfondito e li rende pubblici.

Articolo 6

Misure preventive

1.   Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

2.   Il Consiglio informa il Parlamento europeo della raccomandazione e la rende pubblica.

3.   Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione sono pienamente conformi all’articolo 152 TFUE e tengono conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.   Il Consiglio rivede la propria raccomandazione su base annua nel contesto del Semestre europeo e può adattarla in conformità al paragrafo 1.

CAPO III

PROCEDURA PER GLI SQUILIBRI ECCESSIVI

Articolo 7

Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi

1.   Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti squilibri eccessivi, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo.

La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di vigilanza e il CESR, che è invitato ad adottare le misure che ritiene necessarie.

2.   Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE adottare una raccomandazione che stabilisca l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e che raccomandi allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive.

La raccomandazione del Consiglio precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e specifica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato membro interessato deve presentare un piano d’azione correttivo. Il Consiglio, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE può decidere di rendere pubblica la sua raccomandazione.

Articolo 8

Piano d’azione correttivo

1.   Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione correttivo basato sulla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, entro un termine ivi individuato. Il piano d’azione correttivo dispone le misure specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. Il piano d’azione correttivo tiene conto dell’impatto economico e sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

2.   Entro due mesi dalla presentazione del piano d’azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d’azione correttivo. Qualora, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio consideri il piano di azione sufficiente, lo approva mediante una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l’azione correttiva e l’effettiva soluzione degli squilibri.

3.   Se, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio considera le azioni ovvero i termini previsti dal piano di azione correttiva insufficienti, adotta una raccomandazione indirizzata allo Stato membro in cui chiede di presentare un nuovo piano d’azione correttivo, di norma entro due mesi. Il Consiglio esamina il nuovo piano d’azione correttivo conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

4.   Il piano d’azione correttivo, la relazione della Commissione e la raccomandazione del Consiglio di cui ai paragrafi 2 e 3 sono resi pubblici.

Articolo 9

Monitoraggio delle misure correttive

1.   La Commissione vigila sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 2. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri.

3.   La Commissione effettua missioni di sorveglianza rafforzata presso lo Stato membro interessato per controllare l’attuazione del piano d’azione correttivo, insieme alla BCE, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o Stati membri ammessi all’ERM2. La Commissione, qualora opportuno, associa al dialogo le parti sociali e gli altri portatori di interesse nazionali in occasione di tali missioni.

4.   In caso di pertinenti cambiamenti sostanziali delle circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Ove opportuno il Consiglio invita lo Stato membro interessato a presentare un piano d’azione correttivo riveduto, e valuta il piano di azione riveduto secondo la procedura prevista dall’articolo 8.

Articolo 10

Valutazione delle misure correttive

1.   Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate in conformità alla raccomandazione del Consiglio formulata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

2.   La Commissione rende pubblica la relazione.

3.   Il Consiglio effettua la valutazione entro il termine stabilito dal Consiglio nelle raccomandazioni adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

4.   Qualora il Consiglio ritenga che lo Stato membro non abbia preso le misure correttive raccomandate, esso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione in cui stabilisce l’inadempimento, assieme ad una raccomandazione che fissa nuovi termini per l’adozione delle misure correttive. In tal caso, il Consiglio informa il Consiglio europeo e sono rese pubbliche le conclusioni delle missioni di sorveglianza di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

La raccomandazione della Commissione che stabilisce l’inadempimento si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest’ultimo, a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio entro il suddetto periodo per porre ai voti la decisione in questione.

5.   Qualora il Consiglio, sulla base della relazione della Commissione di cui al paragrafo 1, ritenga, che lo Stato membro abbia adottato le misure correttive raccomandate conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, la procedura per gli squilibri eccessivi si considera in corso ed è sospesa. Ciononostante, il monitoraggio prosegue secondo il calendario adottato nella raccomandazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Il Consiglio rende pubblici i motivi della sospensione della procedura e quelli per cui ritiene adottate le misure correttive specifiche da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli articoli 7, 8 o 10 non appena ritiene che lo Stato membro interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati nella raccomandazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Il Consiglio rende una dichiarazione pubblica al riguardo.

Articolo 12

Votazione in seno al Consiglio

Per le misure di cui agli articoli da 7 a 11, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Missioni di sorveglianza

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare missioni allo scopo di valutare la situazione economica nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2.   La Commissione può effettuare missioni di sorveglianza rafforzata per gli Stati membri destinatari di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a fini di ispezioni in loco.

3.   Qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l’euro o sia ammesso all’ERM2 la Commissione può, se del caso, invitare i rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e può, se opportuno, decidere di renderne pubblici i risultati

5.   In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 14

Dialogo economico

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti:

a)

informazioni presentate dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c)

le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del Semestre europeo;

d)

i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e)

le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale;

f)

il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del Semestre europeo;

g)

le raccomandazioni adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o decisione del Consiglio a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 4.

3.   Il Consiglio e la Commissione informano il Parlamento europeo dei risultati conseguiti nell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Relazione annuale

La Commissione relaziona annualmente in merito all’applicazione del presente regolamento, incluso l’aggiornamento del quadro di valutazione di cui all’articolo 4. Essa presenta i propri risultati al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto del Semestre europeo.

Articolo 16

Riesame

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione rivede e relaziona sull’applicazione del presente regolamento.

Tali relazioni valutano, tra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

2.   La Commissione invia le relazioni di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(4)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(5)  Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.


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