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Document 32011R1088
Commission Implementing Regulation (EU) No 1088/2011 of 27 October 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Aveve NV) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 281, 28.10.2011, p. 14–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 269 - 272
In force
28.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1088/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2011
riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’impiego di tale preparato è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso con il regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione (2). |
(5) |
Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) per suinetti svezzati. Nel suo parere del 16 giugno 2011 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l’incremento ponderale e il rapporto mangime/peso nei suinetti svezzati. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.
(3) EFSA Journal 2011;9(6):2278.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a9 |
Aveve NV |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
4 000 XU 900 BGU |
— |
|
17.11.2021 |
(1) 1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.
(2) 1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx