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Document 32011L0094
Commission Directive 2011/94/EU of 28 November 2011 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
GU L 314 del 29.11.2011, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/31 |
DIRETTIVA 2011/94/UE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2011
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I alla direttiva 2006/126/CE stabilisce il modello per l’introduzione da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, il riferimento alla Comunità sulla patente di guida deve essere sostituito dal riferimento all’Unione europea. Il modello deve inoltre essere aggiornato in modo da tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
In conformità all’allegato I della direttiva 2006/126/CE il modello della patente di guida dell’Unione europea deve indicare la categoria del veicolo che il titolare è abilitato a guidare. |
(3) |
È necessario aggiornare la patente di guida dell’Unione europea alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE. In particolare sono state introdotte le patenti di guida per la categoria AM (ciclomotori) e la categoria A2 (motocicli), che saranno applicabili dal 19 gennaio 2013. Pertanto, è necessario adeguare di conseguenza il modello UE. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE. |
(5) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblico, nell’interesse proprio e dell’Unione, un prospetto indicante, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(6) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1. |
il titolo è sostituito dal seguente: «DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA»; |
2. |
al punto 1 le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»; |
3. |
al punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
4. |
al punto 3, relativo alla pagina 1 della patente di guida, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
5. |
al punto 3, riguardo alla pagina 2 della patente di guida:
|
6. |
al punto 4 è aggiunta la seguente lettera c):
|
7. |
la patente di guida di modello comunitario è sostituita dalla seguente: «MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA Pagina 1
Pagina 2 »; |
8. |
l’esempio di patente di guida secondo il modello è soppresso. |