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Document 32011L0077

Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

OJ L 265, 11.10.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 213 - 217

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/77/oj

11.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.

(2)

Per gli artisti, interpreti o esecutori, questo periodo ha inizio con l’esecuzione o, quando la fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l’esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si sia verificato prima.

(3)

Per i produttori di fonogrammi il periodo ha inizio con la fissazione del fonogramma o con la sua lecita pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia così pubblicato, dalla sua lecita comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.

(4)

L’importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, dovrebbe riflettersi in un livello di protezione che riconosca il loro apporto artistico e creativo.

(5)

Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l’attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l’arco della loro vita. Pertanto, taluni artisti, interpreti o esecutori, si trovano a far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita. Inoltre, gli artisti, interpreti o esecutori, spesso non possono avvalersi dei loro diritti per evitare o limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.

(6)

Il ricavo derivante dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (4), nonché dall’equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi di detta direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (5), dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori, almeno per tutto l’arco della loro vita.

(7)

La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi dovrebbe pertanto essere estesa a settanta anni dal pertinente evento.

(8)

I diritti sulla fissazione dell’esecuzione dovrebbero tornare all’artista, interprete o esecutore, qualora, ai sensi della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero sufficiente di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe di pubblico dominio, o non metta tale fonogramma a disposizione del pubblico. Tale opzione dovrebbe essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare entrambe le forme di utilizzazione. I diritti sul fonogramma del produttore di fonogrammi dovrebbero pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che l’artista, interprete o esecutore, ha sulla fissazione dell’esecuzione, laddove questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.

(9)

Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori, sono tenuti di norma a trasferire o cedere al produttore di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita, alcuni artisti, interpreti o esecutori, ricevono un anticipo sulle royalties e beneficiano di pagamenti solo quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l’anticipo iniziale e operato alcune detrazioni previste dal contratto. Altri artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta in particolare del caso di artisti, interpreti o esecutori, che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato («artisti non affermati»), ma talvolta anche di artisti, interpreti o esecutori, il cui nome viene menzionato («artisti affermati»).

(10)

Per garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell’estensione della durata, è opportuno introdurre una serie di misure di accompagnamento.

(11)

Una prima misura di accompagnamento dovrebbe consistere nell’imposizione ai produttori di fonogrammi dell’obbligo di accantonare, almeno una volta all’anno, un importo pari al 20 % del ricavo dei diritti esclusivi di distribuzione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi. Per «ricavo» si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

(12)

Il pagamento di tali somme dovrebbe essere riservato esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori, le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i propri diritti al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. Le somme accantonate su tale base dovrebbero essere distribuite ai singoli artisti non affermati almeno una volta all’anno. Tale distribuzione dovrebbe essere affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare l’imposizione di un onere eccessivo connesso alla raccolta e alla gestione di tali entrate, gli Stati membri dovrebbero poter regolamentare entro quali limiti le microimprese sono soggette all’obbligo di contribuire qualora i suddetti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in questione.

(13)

Tuttavia, l’articolo 5 della direttiva 2006/115/CE conferisce già agli artisti, interpreti o esecutori, un diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione per il noleggio, tra l’altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori, non trasferiscono di regola ai produttori di fonogrammi i propri diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell’importo complessivo che un produttore di fonogrammi è tenuto a riservare al pagamento della remunerazione supplementare, non si dovrebbe tenere conto del ricavo che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, della remunerazione equa e unica ottenuta per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dell’equo compenso ottenuto per copia privata.

(14)

Una seconda misura di accompagnamento concepita per riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, a un produttore di fonogrammi, dovrebbe consistere in una «tabula rasa» per quegli artisti, interpreti o esecutori, che hanno ceduto i propri diritti esclusivi sopra menzionati ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o di una remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori, possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, in virtù di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, a questi ultimi sia corrisposta durante il periodo di proroga una royalty o una remunerazione svincolata da pagamenti anticipati o da detrazioni stabilite contrattualmente.

(15)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno stabilire che, in assenza di chiare indicazioni contrarie nel contratto, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un’esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della presente direttiva, continuano a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono pagamenti ricorrenti possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure per disciplinare i casi in cui la rinegoziazione non vada a buon fine.

(17)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, quali i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori, e le organizzazioni che rappresentano i produttori.

(18)

In alcuni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione differenti per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un’opera è spesso il frutto di un librettista e di un compositore. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

(19)

Di conseguenza l’armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme, è incompleta, il che dà origine a ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri. Al fine di garantire la rimozione di tali ostacoli, tutte queste opere, oggetto di protezione alla data alla quale gli Stati membri devono recepire la presente direttiva, dovrebbero beneficiare della stessa durata armonizzata di protezione in tutti gli Stati membri.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE.

(21)

Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione della concorrenza o inciderebbero sull’ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi che sono definiti dalla legislazione dell’Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/116/CE

La direttiva 2006/116/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l’autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia:

se una fissazione dell’esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico,

se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.»;

b)

al paragrafo 2, nella seconda e nella terza frase, il termine «cinquanta» è sostituito dal termine «settanta»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   Se, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può risolvere il contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi (“contratto di trasferimento o cessione”). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di risolvere il contratto di trasferimento o cessione ai sensi della frase che precede, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui a tale frase. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di risolvere il contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

2 ter.   Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di ottenere tale remunerazione annua supplementare.

2 quater.   L’importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20 % del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori di fonogrammi siano tenuti, su richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori, aventi diritto la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, ogni informazione eventualmente necessaria per garantire il pagamento di tale remunerazione.

2 quinquies.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.

2 sexies.   Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.»;

3)

all’articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   L’articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione in vigore al 31 ottobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l’artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, quale al 1o novembre 2013, e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

6.   L’articolo 1, paragrafo 7, si applica alle composizioni musicali con testo di cui almeno la composizione musicale o le parole sono protetti in almeno uno Stato membro al 1o novembre 2013 e alle composizioni musicali con testo successive a tale data.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali atti di sfruttamento eseguiti anteriormente al 1o novembre 2013. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere, in particolare, i diritti acquisiti dei terzi.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Misure transitorie

1.   In assenza di chiare indicazioni contrattuali contrarie, si considera che un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al 1o novembre 2013 continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, l’artista, interprete o esecutore, non sarebbe più protetto.

2.   Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al 1o novembre 2013 possano essere modificati dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 1o novembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Relazione

1.   Entro il 1o novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva alla luce dello sviluppo del mercato digitale corredata, se del caso, di una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

2.   Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione nella quale valuta l’eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo corredata, se del caso, delle opportune proposte. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 36.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 331) e decisione del Consiglio del 12 settembre 2011.

(3)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

(4)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(5)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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