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Document 32010R1120

Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 , relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 317, 3.12.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 218 - 219

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; abrogato da 32020R0151

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1120/oj

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1120/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) per i polli da ingrasso e con il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3) per i suini da ingrasso e per un periodo di dieci anni con il regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione (4) per i salmonidi e i gamberi.

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per i suinetti svezzati. Nel suo parere del 23 giugno 2010 (5), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che il suo impiego ha dimostrato di produrre nelle specie bersaglio un miglioramento significativo della crescita o della resa del mangime. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

(5)  EFSA Journal 2009; 8(7):1660.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composizione dell'additivo

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Metodi di analisi  (1)

 

Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786:2009)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Suinetti (svezzati)

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

23 dicembre 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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