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Document 32010R0790

Regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010 , che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 237, 8.9.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/790/oj

8.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO (UE) N. 790/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2010

che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2)

Secondo l'articolo 19 del suddetto regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano determinati requisiti. Al riguardo, l'allegato VII del suddetto regolamento stabilisce requisiti specifici in materia d'igiene per il trattamento e l'immissione sul mercato di tali prodotti.

(3)

Inoltre l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che l'importazione ed il transito nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato VII possano avere luogo solo se i prodotti rispettano determinati requisiti. I requisiti in questione stabiliscono, tra l'altro, che i prodotti devono provenire da paesi terzi o parti di essi figuranti in un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura di cui al suddetto articolo, eccetto i casi in cui l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone diversamente.

(4)

Il colostro è un mangime di origine animale ai sensi della definizione di cui al punto 23 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5)

L'allegato VII, capitolo V, parte A, del suddetto regolamento non prevede requisiti specifici per la produzione di colostro o prodotti a base di colostro. La parte A stabilisce unicamente il principio generale secondo il quale il colostro va prodotto in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali

(6)

Inoltre l'allegato VII, capitolo V, parte B, del regolamento (CE) n. 1774/2002 non stabilisce requisiti specifici per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro e la Commissione non ha elaborato elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali si accettano le importazioni di colostro. Di conseguenza l'importazione nell'Unione europea di colostro o prodotti a base di colostro attualmente non è autorizzata.

(7)

È nell'interesse dell'Unione importare colostro e prodotti a base di colostro destinati a mangimi per animali d'allevamento e ad usi tecnici. Gli operatori economici hanno manifestato il loro interesse per l'uso di colostro e prodotti a base di colostro nella produzione di mangimi e per usi tecnici.

(8)

La domanda di tali prodotti da parte degli operatori economici va soddisfatta e vanno quindi stabilite norme per l'importazione di tali sottoprodotti di origine animale. Il colostro è però un sottoprodotto di origine animale che può implicare il rischio di trasmissione di determinate malattie, quali l'afta epizootica, la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica ad animali sensibili. Per tutelare la salute degli animali, l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere soggetta a determinate condizioni.

(9)

In conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, articolo 28, primo comma, le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato VII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nell'Unione. I requisiti specifici stabiliti per l'importazione di siero di latte e colostro o prodotti a base di colostro devono quindi applicarsi anche alla produzione e all'immissione sul mercato di tali sottoprodotti di origine animale nell'Unione.

(10)

Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore (2), ha confermato la necessità di stabilire requisiti specifici in materia di igiene e trattamento del latte e dei prodotti a base di latte, al fine di limitare il rischio di trasmissione di malattie infettive, in particolare attraverso la somministrazione di latte o prodotti a base di latte ad animali delle specie sensibili all'afta epizootica. In mancanza di dati scientifici pertinenti, nel suddetto parere non si raccomanda nessun trattamento che fornisca le necessarie garanzie di rendere effettivamente inattivi gli agenti patogeni in questione nel colostro, preservando gli anticorpi in esso contenuti.

(11)

In assenza di trattamenti approvati e al fine di impedire la trasmissione di eventuali malattie animali attraverso il colostro e i prodotti a base di colostro, è opportuno stabilire requisiti sanitari per i sottoprodotti di origine animale fondati su garanzie all'origine.

(12)

In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dell'afta epizootica, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ottenuti da animali indenni dall'afta epizootica e non a rischio di contrarre tale malattia. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno quindi limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti da paesi per i quali è approvata l'importazione di latte crudo. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti provenienti da paesi in cui il rischio di afta epizootica è limitato.

(13)

La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (3) prescrive agli Stati membri di autorizzare le importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte crudo solo se provengono da paesi terzi elencati nella colonna A dell'allegato I della decisione stessa. L'elenco di paesi terzi dai quali può essere autorizzata l'importazione nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere lo stesso elenco di paesi terzi di cui alla colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE. Nell'allegato VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 1774/2002 va quindi fatto riferimento a tale elenco.

(14)

Va inoltre tenuto conto della situazione sanitaria in relazione alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e alla leucosi bovina enzootica degli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro, in particolare se tali sottoprodotti di origine animale sono destinati all'alimentazione degli animali o alla produzione di determinati prodotti tecnici. Gli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere indenni dalle suddette malattie.

(15)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (4) si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina e reca disposizioni che consentono di riconoscere gli allevamenti come ufficialmente indenni da determinate malattie. Essa stabilisce le definizioni di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla tubercolosi, di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla brucellosi e di allevamenti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. I requisiti per l'immissione sul mercato e per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro devono quindi tenere conto di tali definizioni.

(16)

Il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere stati sottoposti ad una breve pastorizzazione a fini di conservazione. L'immissione sul mercato, compresa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale va inoltre consentita solo se provengono da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili attraverso il colostro all'uomo o agli animali. Per i suddetti motivi il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ricavati da animali della specie bovina tenuti in zone per le quali si può garantire che non vi si è verificata l'afta epizootica durante almeno un periodo d'incubazione di 21 giorni successivi alla raccolta e precedenti l'immissione sul mercato negli Stati membri di tale colostro o di tali prodotti a base di colostro.

(17)

Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V, parte A, dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.

(18)

Il capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti a base di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione europea. Il suddetto modello di certificato va modificato affinché comprenda anche il colostro e i prodotti a base di colostro, e affinché tenga conto delle nuove norme riguardanti il siero di latte.

(19)

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di determinati sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La parte I del suddetto allegato va modificata per tenere conto delle norme relative all'importazione del colostro e dei prodotti a base di colostro.

(20)

Il Camerun ha chiesto l'autorizzazione di esportare nell'Unione sottoprodotti apicoli. Il Camerun è già autorizzato ad esportare nell'Unione miele destinato al consumo umano. La parte XII dell'allegato XI va modificata di conseguenza, affinché il Camerun figuri tra i paesi dai quali possono essere autorizzate le importazioni di sottoprodotti apicoli.

(21)

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(22)

Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale in questione nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

(23)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le partite di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere accettate all'importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2010, qualora i certificati siano stati compilati e firmati prima del 31 agosto 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(3)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(4)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.


ALLEGATO

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato VII, il capitolo V è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la parte A è modificata come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Il siero di latte destinato all'alimentazione di animali di specie sensibili all'afta epizootica e ricavato da latte trattato in conformità del punto 1 deve:

a)

essere stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte ed il suo pH deve essere misurato ad un valore inferiore a 6,0 prima del trasporto verso gli allevamenti; oppure

b)

essere stato prodotto almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 6:

«6.

Il colostro e i prodotti a base di colostro devono:

6.1.

essere stati ottenuti da bovini tenuti in un'azienda in cui tutti gli allevamenti sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi, ufficialmente indenni dalla brucellosi e ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e j), della direttiva 64/432/CEE;

6.2.

essere stati prodotti almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;

6.3.

essere stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (1);

6.4.

soddisfare i requisiti di cui al punto 4.

c)

la parte B è modificata come segue:

i)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(A) dell'allegato XI;»;

ii)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

In deroga a quanto stabilito al punto 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna “A” dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (2) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:

a)

siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure

b)

siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.

iii)

è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro di origine bovina a condizione che:

2 bis.1.

provengano da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(B) dell'allegato XI;

2 bis.2.

they comply with the conditions set out in paragraphs 1.2 and 1.3;

2 bis.3.

siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (3) e:

a)

siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure

b)

siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore;

2 bis.4.

siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini sono:

a)

riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi e ufficialmente indenni dalla brucellosi secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e f) della direttiva 64/432/CEE oppure non sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine del colostro sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; nonché

b)

riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva 64/432/CEE o inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi enzootica bovina e in cui non è stata constatata, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, la presenza di questa malattia negli ultimi due anni;

2 bis.5.

after completion of the processing, every precaution has been taken to prevent contamination of the colostrum or colostrum products;

2 bis.6.

il prodotto finale sia stato etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è stato:

a)

imballato in contenitori nuovi; o

b)

trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

2)

all'allegato X, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito  (4) nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

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3)

l'allegato XI è modificato come segue:

a)

La parte I è sostituita dal testo seguente:

« PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

A.

Latte e prodotti a base di latte:

paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati in una delle colonne dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.

B.

Colostro e prodotti a base di colostro:

Tpaesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nella colonna “A” dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.»;

b)

la parte XII è sostituita dalla seguente:

« PARTE XII

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e il seguente paese:

“(CM) Cameroon” ».


(1)  

HTST= pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino»

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.»;

(3)  

HTST= pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino.»;

(4)  Cancellare le voci non pertinenti.


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