EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0400

Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia

OJ L 117, 11.5.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 079 P. 53 - 64

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/400/oj

11.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina»). Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

(2)

Nel 2004, dopo aver constatato che le misure iniziali erano oggetto di elusione attraverso il trasbordo di CFA originari della Cina in Marocco, in applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (3) le misure sono state estese alle importazioni degli stessi CFA spediti dal Marocco. Analogamente, dopo che con un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base era stata constatata l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall’Ucraina attraverso la Moldova, le misure erano state estese alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova con l’adozione del regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio (4).

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (5) il Consiglio, dopo un esame in previsione della scadenza («esame in previsione della scadenza»), ha istituito, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, al livello delle misure iniziali. Il dazio così istituito resta quindi in vigore e viene denominato qui di seguito «le misure in vigore».

1.2.   Richiesta

(4)

Il 29 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della Repubblica popolare cinese. La richiesta era stata presentata dal Comitato di collegamento dell’Unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) per conto dei produttori comunitari di cavi di acciaio («il richiedente»).

(5)

Nella richiesta si affermava che, dopo l’istituzione delle misure antidumping, si era verificato un notevole cambiamento della configurazione degli scambi, in seguito al quale le esportazioni venivano effettuate dalla RPC, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia verso l’Unione, e che tale cambiamento non poteva essere motivato da cause o considerazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure in vigore. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo di CFA originari della RPC attraverso la Repubblica di Corea e la Malaysia.

(6)

Nella richiesta si aggiungeva inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Esistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale.

(7)

Infine il richiedente affermava che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l’inchiesta iniziale, i prezzi dei CFA spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia indicavano pratiche di dumping.

1.3.   Apertura

(8)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 734/2009 (6) (il «regolamento di apertura»). A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di CFA spedite dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia.

1.4.   Inchiesta

(9)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Malaysia, ai produttori/esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, nonché agli importatori nell’Unione notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori noti nella RPC, nella Repubblica di Corea e in Malaysia, che la Commissione conosceva dalla richiesta o attraverso le missioni della Repubblica di Corea e della Malaysia presso l’Unione europea o che si erano manifestati alla Commissione entro i termini specificati dall’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche agli operatori commerciali della Repubblica di Corea e della Malaysia nonché agli importatori dell’Unione nominati nella richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(10)

Si sono manifestati quindici produttori/esportatori e due operatori commerciali della Repubblica di Corea, due produttori/esportatori della Malaysia, cinque produttori/esportatori della Cina, due importatori collegati e dieci non collegati nell’Unione e l’associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio. Varie altre società hanno affermato di non essere coinvolte nella produzione o nell’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(11)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:

 

Produttori/esportatori nella Repubblica di Corea:

Bosung Wire Rope Co., Ltd., Kimhae-Si,

Chung Woo Rope Co., Ltd., Busan,

CS Co., Ltd, Yangsan-City,

Cosmo Wire Ltd., Ulsan,

Dae Heung Industrial Co., Ltd., Haman — Gun,

DSR Wire Corp., Suncheon-City e la società collegata DSR Corp., Busan,

Goodwire Mfg., Co., Ltd., Yangsan-city,

Kiswire Ltd., Seoul,

Line Metal Co., Ltd., Changnyoung-Gun,

Manho Rope & Wire Ltd., Busan,

Shin Han Rope Co., Ltd., Incheon,

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, Busan,

Young Heung Iron & Steel Co., Changwon City.

 

Operatori commerciali nella Repubblica di Corea:

Trion Co Ltd., Busan

 

Produttori/esportatori in Malaysia:

Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru,

Southern Wire Industries (M) Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor;

 

Produttori/esportatori nella RPC:

Qingdao DSR, Qingdao,

Kiswire Qingdao Ltd., Qingdao,

Young Heung (TAICANG) Steel Wire Rope Co., Ltd., Tai Cang City;

 

Importatori collegati:

Kiswire Europe, Paesi Bassi,

Verope AG, Svizzera.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 (il «PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell’inchiesta.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Caratteri generali

(13)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, se necessario ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(14)

Il prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale, è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (nella terminologia industriale spesso definiti CFA) originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («il prodotto in esame»).

(15)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, anche se non dichiararti originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificabili negli stessi codici del prodotto in esame.

(16)

Dall’inchiesta è risultato che i CFA esportati nell’Unione dalla RPC e quelli spediti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia all’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

(17)

Come già indicato al considerando 11, quattordici esportatori/produttori della Repubblica di Corea, un operatore commerciale della Corea, due produttori esportatori della Malaysia e tre produttori esportatori della Cina hanno collaborato fornendo risposte ai questionari.

(18)

Dopo aver trasmesso le proprie risposte al questionario, una società della Corea ha comunicato alla Commissione il proprio fallimento e ha quindi posto fine alla collaborazione.

(19)

Per un’altra società coreana l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1 è risultata giustificata, per i motivi indicati nel considerando 47.

(20)

I produttori esportatori coreani che hanno collaborato rappresentavano l’81 % di tutte le esportazioni della Corea verso l’Unione durante il PI, come indicato in COMEXT. Di conseguenza, anche se il livello di collaborazione era elevato, i produttori/esportatori che hanno collaborato non rappresentavano l’intero volume di esportazioni di CFA dalla Repubblica di Corea. Il volume complessivo delle esportazioni è stato quindi basato su COMEXT.

(21)

I produttori noti della Malaysia sono due. Il quantitativo totale delle esportazioni delle due società che hanno collaborato in Malaysia era superiore al volume delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta registrate da COMEXT. Di conseguenza si è ritenuto che i produttori esportatori rappresentassero tutte le esportazioni di CFA dalla Malaysia verso l’Unione.

(22)

Il richiedente ha affermato che i dati di COMEXT non erano attendibili e che, di conseguenza, il volume totale delle esportazioni dalla Malaysia all’Unione non doveva essere stabilito su tale base. Durante l’inchiesta i dati sulle importazioni sono però stati confrontati con le statistiche ufficiali della Malaysia e con le risposte al questionario verificate. Da tale analisi non è emerso che le effettive esportazioni dalla Malaysia fossero superiori alle esportazioni riferite dalle società della Malaysia che hanno collaborato. L’argomentazione del richiedente è stata quindi respinta.

(23)

Il livello di collaborazione dei produttori/esportatori della RPC è stato basso, dato che solo tre produttori/esportatori hanno risposto al questionario. Inoltre nessuna di tali società esportava il prodotto in esame verso l’Unione e ne esportava solo quantitativi trascurabili verso la Malaysia. Le esportazioni delle società che hanno collaborato costituivano il 41 % delle esportazioni totali cinesi verso la Repubblica di Corea. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle esportazioni di CFA dalla RPC.

(24)

Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di CFA nell’Unione e alle esportazioni di CFA dalla RPC verso la Repubblica di Corea e la Malaysia hanno dovuto in parte basarsi sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati COMEXT, mentre per stabilire il volume totale delle importazioni dalla RPC verso la Repubblica di Corea e la Malaysia sono state impiegate le statistiche nazionali cinesi, coreane e della Malaysia. È stata effettuata una verifica incrociata dei dati delle varie fonti statistiche, confermati da altre basi dati statistiche quali il Global Trade Atlas, China Export Database e i dati forniti dalle autorità doganali della Repubblica di Corea e della Malaysia.

(25)

Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche coreane, della Malaysia e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Per tale motivo le statistiche sono state adeguate di conseguenza, basandosi sui risultati della presente inchiesta.

2.4.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(26)

Nel 1999, dopo l’istituzione delle misure, le importazioni di CFA dalla Cina verso l’Unione sono dapprima crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero. Dopo un graduale aumento tra il 2003 ed il 2006, con un picco nell’ultimo anno, quando sono state raggiunte 8 656 tonnellate, la tendenza si è rovesciata e i quantitativi importati sono nuovamente diminuiti di oltre il 40 % tra il 2006 ed il PI.

(27)

Dall’altro lato le importazioni totali di CFA coreani verso l’Unione sono aumentate notevolmente tra il 1999 ed il 2008, passando da circa 11 123 tonnellate a 48 214 tonnellate. L’aumento annuo in termini assoluti più significativo si è avuto nel 2002 e 2003 e, più recentemente, nel 2006 e nel 2007.

(28)

Basandosi sulle informazioni contenute nella denuncia e su quelle fornite dalla missione della Repubblica di Corea presso l’Unione europea si può considerare che la presente inchiesta abbia coperto l’ampia maggioranza, se non la totalità degli effettivi produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Corea. Si è pertanto ritenuto che le esportazioni nell’Unione delle società coreane che non hanno collaborato, corrispondenti al 19 % circa dei quantitativi totali esportati dalla Repubblica di Corea, siano, eccetto i produttori di cui ai considerando 18 e 47, prevalentemente esportate da operatori commerciali.

(29)

Tali società hanno notevolmente aumentato le loro esportazioni nell’Unione nel 2006 e nel 2007. In quegli anni le esportazioni erano del 20 % superiori rispetto al 2005, il primo anno per i quali sono disponibili dati a tale livello. Le esportazioni delle società che non hanno collaborato sono diminuite dal 2008, evento da considerare alla luce dell’inchiesta delle autorità coreane di quel periodo, come descritto dal considerando 52.

(30)

Per quanto riguarda la Malaysia, sia i dati COMEXT che le esportazioni totali delle società che hanno collaborato dimostrano che anche le esportazioni dalla Malaysia nell’Unione in passato hanno continuato ad aumentare. Gli aumenti più significativi e cospicui si sono verificati tra il 2005 ed il PI, quando le esportazioni della Malaysia verso l’Unione sono raddoppiate.

(31)

La tabella 1 illustra i quantitativi di CFA importati nell’Unione e provenienti dai suddetti paesi dall’istituzione delle misure, nel 1999, fino al PI:

Tabella 1

Andamento delle importazioni di CFA verso l’Unione dall’istituzione delle misure

Fonte: COMEXT, Statistiche coreane (KIT).

Volume delle importazioni (in tonnellate)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

RPC

N/D

414

283

394

913

2 809

Quota delle importazioni totali

1 %

1 %

1 %

2 %

5 %

Repubblica di Corea

11 122

12 486

13 280

16 223

22 302

31 862

Quota delle importazioni totali

29 %

32 %

37 %

47 %

52 %

Malaysia

2 989

2 366

4 171

3 371

4 836

4 426

Quota delle importazioni totali

5 %

10 %

8 %

10 %

7 %


Volume delle importazioni (in tonnellate)

2005

2006

2007

2008

PI

RPC

4 945

8 656

6 219

6 795

4 987

Quota delle importazioni totali

7 %

11 %

7 %

7 %

6 %

Repubblica di Corea

34 536

39 128

45 783

48 213

43 185

Quota delle importazioni totali

50 %

50 %

55 %

53 %

50 %

Società coreane che non hanno collaborato

11 577

14 042

14 160

10 287

8 391

Indice (2005 = 100)

100

121

122

89

72

Malaysia

5 123

7 449

8 142

9 685

10 116

Quota delle importazioni totali

7 %

10 %

10 %

11 %

12 %

Società della Malaysia che hanno collaborato (Indice, 2006 = 100)

100

102

148

144

(32)

Esaminando la configurazione dei suddetti tre flussi commerciali si può osservare che, in particolar modo dal 2005, gli esportatori coreani e in parte quelli della Malaysia hanno significativamente superato e in una certa misura sostituito gli esportatori cinesi sul mercato dell’Unione in termini di volume.

(33)

A causa del rallentamento economico globale che ha coinciso con il PI, il volume degli scambi di CFA è diminuito oppure il suo aumento si è ridotto in tutti i paesi in questione. Tuttavia la diminuzione più significativa è stata quella delle importazioni nell’Unione provenienti dalla RPC (- 27 %).

(34)

Nello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di cavi d’acciaio (di tutte le sezioni) dalla Cina verso la Repubblica di Corea: da quantitativi relativamente insignificanti nel 1999 (2 519 tonnellate) sono passate a 78 822 tonnellate nel 2008. L’aumento più consistente si è verificato tra il 2005 ed il 2008, quando le importazioni sono quadruplicate. Negli ultimi anni la Cina è stata il maggiore esportatore di CFA verso la Corea, con l’89 % delle importazioni totali di CFA nel 2008. Le importazioni stimate per il prodotto in esame (ovvero solo per i prodotti di sezione superiore a 3 mm), nel 2008, ammontano a 58 885 tonnellate.

(35)

Esaminando le importazioni solo delle società coreane che non hanno collaborato, si osserva lo stesso deciso aumento, ovvero le importazioni dalla Cina di tali società sono quadruplicate nel 2007 e nel 2008. Sebbene le importazioni abbiano poi iniziato a diminuire, sono comunque restate superiori al livello delle importazioni del 2005, continuando a rappresentare quantitativi molto notevoli.

Tabella 2

Importazione di prodotti cinesi nella Repubblica di Corea tra il 1999 ed il PI

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PI

Importazioni (in tonnellate, tutte le sezioni)

2 519

6 764

6 044

7 740

11 421

14 120

19 933

36 531

69 620

78 822

66 099

Variazione annua (in %)

169

–11

28

48

24

41

83

91

13

–16

Importazioni di società coreane che non hanno collaborato (in tonnellate, solo prodotto in esame)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

7 166

18 053

33 907

29 717

22 004

Indice (2005 = 100)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

100

252

473

415

307

Fonte: Statistiche coreane (KITA), dati forniti dalle autorità doganali coreane, informazioni verificate fornite dai produttori che hanno collaborato.

(36)

Per stabilire la tendenza del flusso commerciale di CFA dalla Cina alla Malaysia sono state prese in considerazione le statistiche sia cinesi che della Malaysia. Entrambe forniscono dati unicamente per un livello di gruppo di prodotti più elevato rispetto al prodotto in esame. Inoltre emergono notevoli differenze tra le due statistiche. Per tale motivo non è stato possibile ottenere dati attendibili in tale ambito.

(37)

Il richiedente ha affermato che l’impossibilità di disporre di dati attendibili non basterebbe per concludere che non vi è stata elusione. Come spiegato nei considerando 38 e 55, i dati disponibili nella presente inchiesta, ovvero in particolare il volume della produzione dei produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato nonché le loro esportazioni verso l’Unione, hanno dimostrato che le esportazioni di CFA dalla Malaysia erano veramente originarie della Malaysia e, di conseguenza, non costituivano elusione. In tal caso il fatto che vi fossero o meno importazioni dalla Cina verso la Malaysia era pertanto irrilevante e l’obiezione del richiedente è stata quindi respinta.

(38)

Tra il 2006 ed il PI l’andamento dei volumi totali della produzione dei produttori che hanno collaborato nella Repubblica di Corea è rimasto stabile. Nello stesso periodo i produttori della Malaysia hanno invece notevolmente aumentato la loro produzione.

Tabella 3

Produzione di CFA delle società che hanno collaborato nella Repubblica di Corea ed in Malaysia

Volume della produzione (in tonnellate)

2006

2007

2008

PI

Repubblica di Corea

152 657

159 584

160 113

142 413

Indice

100

105

105

93

Malaysia (indicizzato)

100

164

171

157

Fonte: informazioni verificate fornite dai produttori che hanno collaborato.

2.5.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(39)

Il generale declino delle esportazioni cinesi verso l’Unione a partire dal 2006 ed il parallelo incremento delle esportazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Repubblica di Corea dopo l’istituzione delle misure iniziali, in particolare fino al 2008, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro. Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, tale conclusione può essere raggiunta sia globalmente che, per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2007, anche separatamente per le società che non hanno collaborato.

(40)

Secondo le osservazioni ricevute l’aumento delle esportazioni di CFA dalla Corea verso l’Unione è stato stabile negli anni, senza improvvise impennate, essendo tali impennate ritenute una condizione preliminare all’instaurarsi di un cambiamento della configurazione degli scambi. Secondo altre affermazioni l’aumento va considerato piuttosto come il naturale sviluppo dell’industria coreana dei CFA.

(41)

Innanzitutto, in conformità dell’articolo 13 del regolamento di base, un cambiamento della configurazione degli scambi non viene definito esclusivamente come un improvviso aumento delle importazioni di un paese oggetto dell’inchiesta. In secondo luogo, dall’inchiesta risulta che, mentre le esportazioni coreane verso l’Unione nel 2006 e nel 2007 sono sostanzialmente aumentate, negli stessi anni la produzione dei produttori coreani è rimasta stabile. Non si è quindi potuto concludere che l’espansione del volume delle esportazioni coreane fosse dovuta unicamente al naturale sviluppo dell’industria coreana dei CFA. Infine, a partire dal 2006 i flussi commerciali Cina verso Unione, da un lato, Cina verso Corea e Corea verso Unione dall’altro seguono prevalentemente tendenze opposte, dimostrando chiaramente un cambiamento della configurazione degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi. Queste argomentazioni sono quindi da respingere.

2.6.   Forma di elusione

(42)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, il cambiamento della configurazione degli scambi deve essere conseguenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia un sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Per questa ragione, l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(43)

L’analisi globale delle destinazioni finali dei cavi d’acciaio fabbricati o importati da e verso la Corea dalle società che hanno collaborato e dalle società che non hanno collaborato, comprese le importazioni da e verso paesi diversi dalla RPC e dall’Unione, ha dimostrato che un determinato volume di esportazioni dalla Corea verso l’Unione era costituito da importazioni della Corea provenienti dalla Cina, dato che tali importazioni non derivavano da altri paesi terzi, né erano fabbricate da produttori nazionali della Corea.

(44)

Inoltre, dal confronto tra le esportazioni totali di CFA della Corea, secondo i dati delle statistiche coreane, e le informazioni verificate dei produttori esportatori che hanno collaborato riguardanti la loro produzione, risulta che, durante il PI, la produzione destinata all’esportazione da parte dei produttori coreani (118 856 tonnellate) era notevolmente inferiore al totale delle esportazioni della Corea (156 440 tonnellate). Tenendo conto dell’elevato livello di collaborazione delle società coreane nell’inchiesta, tale differenza non può essere attribuibile ai produttori che non hanno collaborato.

(45)

Dall’inchiesta risulta anche che taluni importatori dell’Unione si sono riforniti di CFA originari della Cina presso esportatori coreani che non hanno collaborato alla presente inchiesta. Quest’informazione è stata verificata consultando le basi dati sul commercio della Corea, dalle quali risulta che almeno una parte dei CFA esportati da tali società che non hanno collaborato era effettivamente originaria della Cina.

(46)

Per quanto riguarda le società che hanno collaborato, si è potuto stabilire che nessuna di esse ha effettuato il trasbordo del prodotto in esame attraverso la Repubblica di Corea durante il PI. Talune di esse hanno importato CFA dalla RPC, ma destinandoli unicamente alla vendita sul mercato interno e su altri mercati di esportazione.

(47)

Una società ha fornito informazioni false rispondendo al questionario. Inoltre, durante il sopralluogo di verifica è stato parzialmente negato l’accesso alle informazioni. I risultati riguardanti quest’impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, la società è stata informata dell’intenzione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire ulteriori spiegazioni.

(48)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, la società ha ammesso di aver eluso le misure in passato falsificando l’origine dei prodotti acquistati dalla RPC. Dal’altro lato la società ha affermato di aver trasmesso sufficienti informazioni relative alla produzione, alle vendite e agli acquisti durante il PI, le quali sono state verificate in loco. La società ha inoltre aggiunto che tali informazioni dovrebbero bastare a stabilire che non ha eluso le misure in vigore durante il PI.

(49)

Tuttavia, in considerazione del fatto che la società ha ammesso di aver svolto pratiche di elusione e ha inoltre tentato di sviare l’inchiesta, si ritiene sia opportuno ignorare tutte le informazioni da essa fornite e non esentarla dall’estensione delle misure, come spiegato nel seguente considerando 77.

(50)

Come illustrato nel considerando 18, una società ha informato la Commissione del proprio fallimento e dell’impossibilità di continuare a collaborare. Di conseguenza i risultati relativi a tale società sono stati fondati sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

(51)

Basandosi su tali dati si è concluso che, sebbene nessuno dei produttori coreani che hanno collaborato sia risultato coinvolto, durante il PI e negli anni precedenti sono state effettuate operazioni di trasbordo. Questo viene confermato anche dai risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi, descritto al precedente considerando 39.

(52)

È opportuno osservare che nel 2007 l’OLAF ha avviato un’inchiesta sul trasbordo dello stesso prodotto attraverso la Corea. Le autorità coreane hanno esse stesse svolto indagini su presunte pratiche di elusione nello stesso periodo, concludendo che numerose società, principalmente operatori commerciali, avevano commesso frode falsificando l’origine dei CFA importati dalla RPC verso la Corea per riesportare il prodotto.

(53)

È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Repubblica di Corea.

(54)

Per ogni società che ha collaborato sono state analizzate le fonti di materia prima e i costi di produzione, al fine di stabilire se eventuali operazioni di assemblaggio nella Repubblica di Corea fossero volte ad eludere le misure secondo i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2. In tutti i casi esaminati, le materie prime originarie della Cina (quali vergella o prodotto semilavorato) non costituivano il 60 % o più del valore totale delle parti del prodotto finito. Di conseguenza non è stato necessario esaminare se la soglia del 25 % di valore aggiunto fosse o meno raggiunta.

(55)

Dall’inchiesta risulta che nessuno dei produttori che hanno collaborato in Malaysia ha importato il prodotto in esame dalla Cina durante il PI.

(56)

Prendendo in considerazione la quota delle esportazioni verso l’Unione delle società che hanno collaborato rispetto al totale delle esportazioni della Malaysia verso l’Unione, come registrato in COMEXT, si è potuto concludere che l’aumento delle importazioni dalla Malaysia risultante dalle statistiche può essere conseguenza dell’aumento delle esportazioni delle società che hanno collaborato. Questa conclusione viene corroborata dall’aumento del volume totale della produzione effettiva dei produttori della Malaysia nello stesso periodo, come descritto nel considerando 38.

(57)

Il richiedente ha messo in discussione tale risultati senza però fornire altre motivazioni o elementi di prova. La sua obiezione è stata quindi respinta.

(58)

Per ogni società che ha collaborato sono state analizzate le fonti di materia prima e i costi di produzione, al fine di stabilire se eventuali operazioni di assemblaggio in Malaysia fossero volte ad eludere le misure secondo i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2. In tutti i casi esaminati, le materie prime originarie della Cina (quali vergella o prodotto semilavorato) non costituivano il 60 % o più del valore totale delle parti del prodotto finito. Di conseguenza non è stato necessario esaminare se la soglia del 25 % di valore aggiunto fosse raggiunta o no.

(59)

Si è quindi concluso che il cambiamento della configurazione degli scambi osservato tra la RPC, la Malaysia e l’Unione non era conseguente a pratiche di elusione in Malaysia. L’inchiesta sulle importazioni di CFA spediti dalla Malaysia deve quindi essere chiusa.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping (Repubblica di Corea)

(60)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sui CFA originari della Cina.

2.8.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (società coreane che non hanno collaborato)

(61)

Per valutare se i prodotti importati, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di CFA originari della Cina, sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione fissato nel riesame in previsione della scadenza.

(62)

L’aumento delle importazioni dalla Corea è stato ritenuto significativo in termini quantitativi, tenendo presente la dimensione del mercato, come stabilito dal riesame in previsione della scadenza [regolamento (CE) n. 1858/2005, considerando 99]. Le stime relative ai consumi dell’Unione nella presente inchiesta forniscono indicazioni analoghe in merito alla significatività di tali importazioni. Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel riesame in previsione della scadenza e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

2.9.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping (società coreane che non hanno collaborato)

(63)

Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari.

(64)

Nel riesame in previsione della scadenza il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Turchia, che è stata scelta come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato per la Repubblica popolare cinese. Nella presente inchiesta è stato stabilito che il prezzo della vergella, il principale materiale impiegato nella fabbricazione dei CFA, è considerevolmente aumentato dal riesame in previsione della scadenza. Inoltre, considerando che l’andamento dei prezzi delle materie prime ha avuto ripercussioni sul prezzo all’esportazione durante il PI, si è di conseguenza ritenuto opportuno aggiornare il valore normale già stabilito tenendo conto dell’andamento dei prezzi delle materie prime.

(65)

Una parte cospicua delle esportazioni coreane è risultata effettivamente prodotta in Corea. Per tale motivo, al fine di stabilire i prezzi all’esportazione dalla Repubblica di Corea oggetto di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni dei produttori/esportatori che non hanno collaborato, fondate sulle migliori informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all’esportazione dei CFA durante il PI registrati da COMEXT.

(66)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono quindi stati effettuati adeguamenti per le differenze a livello delle imposte indirette, dei costi di trasporto e assicurazione basati sui costi medi dei produttori esportatori coreani che hanno collaborato durante il PI.

(67)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito del riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(68)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(69)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, il dazio antidumping istituito sulle importazioni di CFA originari della Cina è stato eluso tramite trasbordo attraverso la Repubblica di Corea.

(70)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping vigenti applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

(71)

Le misure da estendere sono quelle definite all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1858/2005, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 60,4 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(72)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di CFA provenienti dalla Corea.

4.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALLA MALAYSIA

(73)

In considerazione dei risultati relativi alla Malaysia, l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni di CFA spedite dalla Malaysia va chiusa e la registrazione delle importazioni di CFA provenienti dalla Malaysia avviata con il regolamento di apertura va sospesa.

(74)

Il richiedente ha contestato la proposta di chiudere l’inchiesta nei confronti della Malaysia. Avendo già analizzato tutte le sue argomentazioni finora esposte, non sono emersi altri motivi per riesaminare la proposta.

5.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(75)

Le quattordici società della Repubblica di Corea che hanno risposto al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4,del regolamento di base.

(76)

Come affermato nel considerando 18, una delle suddette società ha successivamente smesso di collaborare. La sua richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, è stata pertanto respinta.

(77)

Un’altra società, come spiegato nel considerando 47, ha presentato false informazioni e ha negato l’accesso alle informazioni richieste. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, non è stato possibile concedere l’esenzione.

(78)

Una terza società della Repubblica di Corea non ha esportato il prodotto né durante il PI, né dopo tale periodo e la Commissione non ha potuto trarre nessuna conclusione sulla natura delle sue attività. Di conseguenza a tale società non è stata concessa l’esenzione. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4 e all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto.

(79)

Tale terza società ha contestato e ha nuovamente presentato una richiesta di esenzione la quale, senza però fornire nuove informazioni ed elementi di prova tali da modificare la suddetta decisione. Di conseguenza la sua richiesta non ha potuto essere accolta.

(80)

Nessuna delle altre società che hanno collaborato nella Repubblica di Corea è risultata eludere le misure. Inoltre nessuna delle società che hanno chiesto l’esenzione è collegata a società coinvolte in pratiche di elusione. In particolare, si osserva che quattro dei produttori in questione sono collegati a società della RPC alle quali si applicano le misure iniziali. Non vi sono però prove del fatto che tale relazione sia stata stabilita o utilizzata per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della Cina. Le esenzioni devono quindi essere concesse a tutte le altre società che hanno collaborato, non indicate nei considerando da 76 a 78.

(81)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio antidumping esteso applicabile a tutte le società della Repubblica di Corea che non usufruiscono dell’esenzione.

(82)

Altri esportatori interessati che non sono stati contattati dalla Commissione nel quadro della presente inchiesta e che intendono presentare domanda di esenzione dall’estensione del dazio antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovranno completare un questionario che permetta alla Commissione di determinare se l’esenzione dal dazio antidumping può essere concessa. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata alla Commissione completa di tutte le informazioni utili.

(83)

Se concede un’esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite

6.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(84)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese, viene esteso alle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2 è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora la suddetta fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2009 e all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (CE) n. 734/2009 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 3

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N.-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 alle importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.

Articolo 4

Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2009.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(3)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(4)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(6)  GU L 208 del 12.8.2009, pag. 7.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; il modello da utilizzare è il seguente:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2.

dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3.

data e firma.


Top