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Document 32010R0358
Commission Regulation (EU) No 358/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010 , che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010 , che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 105 del 27.4.2010, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 358/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), prevede deroghe all'applicazione di tali restrizioni, da accordare esclusivamente in presenza di determinate condizioni. Dopo aver verificato che negli aeroporti di taluni paesi terzi tali condizioni sono soddisfatte, e che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con l'Unione europea e con gli Stati membri, la Commissione ha accordato le deroghe in questione. |
(3) |
Dato che a partire dal 29 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 820/2008 è abrogato, saranno abrogate anche le deroghe in questione. Tuttavia, le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE restano in vigore, come previsto dal regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (3). |
(4) |
Le deroghe alle restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito devono pertanto essere prorogate fintantoché le restrizioni rimangono valide, a condizione che i paesi terzi in questione continuino a rispettare le condizioni alle quali le deroghe sono state accordate. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (4) deve pertanto essere modificato in tal senso. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, si applica a partire dal 29 aprile 2010. L'entrata in vigore del presente regolamento riveste quindi carattere di urgenza, dato che esso deve applicarsi a partire dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
(3) GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.
(4) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato, capitolo 4, è modificato come segue:
1) |
Il punto 4.0.4. è sostituito dal seguente testo:
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2) |
Il punto 4.1.3.4. è sostituito dal seguente testo:
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3) |
È aggiunta la seguente appendice 4-D: «APPENDICE 4-D Aeroporti da cui partono voli destinati ad aeroporti UE:
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