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Document 32010R0357

Regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010 , che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/357/oj

27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/10


REGOLAMENTO (UE) N. 357/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2) prevede delle procedure di sicurezza per le forniture di liquidi e sacchetti in grado di evidenziare manomissioni. Tale regolamento però verrà abrogato il 29 aprile 2010.

(2)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (3) sostituirà il regolamento (CE) n. 820/2008. Il regolamento (UE) n. 185/2010 non contiene procedure di sicurezza relative alle forniture di liquidi e sacchetti in grado di evidenziare manomissioni.

(3)

Allo scopo di proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita che possano comprometterne la sicurezza, è necessario mantenere le procedure di sicurezza relative alle forniture di liquidi, aerosol e gel, nonché sacchetti in grado di evidenziare manomissioni venduti nelle aree lato volo degli aeroporti dell'Unione europea. È pertanto necessario includere tali procedure nel regolamento (UE) n. 185/2010.

(4)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 si applica a partire dal 29 aprile 2010. L'entrata in vigore del presente regolamento riveste quindi carattere di urgenza, dato che esso deve applicarsi a partire dalla stessa data.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

(3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

al capo 8, è aggiunto il seguente punto 8.3:

«8.3.   DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI BORDO DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ DI SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE MANOMISSIONI (STEB)

1.

Le forniture di bordo di STEB devono essere consegnate in imballaggi in grado di evidenziare manomissioni in un'area lato volo o in un'area sterile.

2.

Dopo essere entrati nell'area lato volo o in un'area sterile e fino alla loro vendita definitiva a bordo, i LAG e gli STEB devono essere protetti da interferenze illecite.

3.

Disposizioni dettagliate per le disposizioni di sicurezza supplementari per le forniture di bordo di LAG e di STEB figurano in una decisione separata.»;

2)

al capo 9, è aggiunto il seguente punto 9.3:

«9.3.   DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ DI SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE MANOMISSIONI (STEB)

1.

Le forniture di STEB devono essere consegnate in imballaggi in grado di evidenziare manomissioni in un'area lato volo oltre il punto dove vengono controllate le carte di imbarco o in un'area sterile.

2.

Dopo essere entrati nell'area lato volo o in un'area sterile e fino alla loro vendita definitiva nel punto vendita, i LAG e gli STEB devono essere protetti da interferenze illecite.

3.

Disposizioni dettagliate per le disposizioni di sicurezza supplementari per le forniture di bordo di LAG e di STEB figurano in una decisione separata.»


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