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Document 32010L0079
Commission Directive 2010/79/EU of 19 November 2010 on the adaptation to technical progress of Annex III to Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds
Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010 , sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010 , sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
OJ L 304, 20.11.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 160 - 161
In force
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/18 |
DIRETTIVA 2010/79/UE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2010
sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
I metodi analitici indicati nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE dovrebbero essere utilizzati per determinare, per i prodotti elencati nell'allegato I della direttiva, la conformità con i valori limite previsti nell'allegato II della direttiva per il contenuto massimo autorizzato di composti organici volatili (in appresso «COV»). Tali metodi dovrebbero essere adeguati al progresso tecnico. |
(2) |
Il metodo ISO 11890-2 è stato riesaminato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel 2006 e la nuova versione dovrebbe essere integrata nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE. |
(3) |
Il metodo ISO 11890-2 prevede che, qualora i diluenti reattivi non facciano parte della formulazione del prodotto e il contenuto di COV sia pari o superiore al 15 % della massa, il più semplice e meno costoso metodo ISO 11890-1 costituisce un'alternativa accettabile. Detto metodo dovrebbe pertanto essere consentito dalla direttiva 2004/42/CE, in modo da ridurre i costi delle prove per gli Stati membri e gli operatori economici interessati da tale direttiva. |
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2004/42/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2004/42/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15 % della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-1 |
2007 |
Contenuto di COV |
g/l |
ISO 11890-2 |
2006 |
Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:
Parametro |
Unità |
Prova |
|
Metodo |
Data di pubblicazione |
||
Contenuto di COV |
g/l |
ASTMD 2369 |
2003» |