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Document 32010D0685

2010/685/UE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2010 , che modifica la sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 293, 11.11.2010, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 97 - 101

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/685/oj

11.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/685/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce linee guida per la definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso al sistema.

(2)

Le linee guida devono prevedere obblighi in materia di trasparenza al fine di assicurare un effettivo accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e fornire una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato nella pratica.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato citato all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 715/2009,

HA ADOTTATO L PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo della sezione 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è sostituito da quello riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.


ALLEGATO

«3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti nonché relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

3.1.1.   Forma della pubblicazione

1.

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, con le seguenti modalità:

a)

su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un’altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;

b)

su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

c)

in un modello di facile utilizzo;

d)

in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;

e)

in un formato scaricabile che permetta di effettuare analisi quantitative;

f)

utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m3 (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

g)

nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese.

2.

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 3.1.2 e da 3.3.1 a 3.3.5, non appena questi siano a loro disposizione.

3.1.2.   Contenuto della pubblicazione

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;

c)

il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

1)

i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

2)

se opportuno per l’accesso al sistema, l’indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2 del presente allegato, compresi almeno il potere calorifico superiore e l’indice Wobbe e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;

3)

se opportuno per l’accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

4)

la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o “primo arrivato ultimo interrotto”);

d)

le procedure armonizzate applicate per l’utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

e)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

f)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

g)

le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;

h)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l’eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;

i)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;

j)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

k)

le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all’interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;

l)

le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l’accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all’interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;

m)

una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

1.

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l’eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d’entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell’UE;

b)

tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;

c)

tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

d)

tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all’infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2009/73/CE.

2.

Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2.1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2.1, lettera a), sono considerate come un unico punto pertinente.

3.

Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in questi punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per questi punti, dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L’autorità nazionale di regolamentazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato per alcuni o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate come un unico punto pertinente.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate alle lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Le informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in “tempo quasi reale”):

a)

la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;

c)

le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

d)

la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;

e)

i flussi fisici effettivi;

f)

l’interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;

g)

le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione). Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo.

2.

Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3.1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 18 mesi.

3.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3.1, lettere da a) a g), relative all’ultimo quinquennio.

4.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore o dell’indice Wobbe per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

5.

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.

3.4.   Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione

1.

I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l’aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, (cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete) nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:

a)

il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;

b)

il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;

c)

la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;

d)

il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;

e)

il numero complessivo di scambi/trasferimenti;

f)

qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.

2.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni (ad esempio trasferimenti e cessioni) concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

a)

una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;

b)

i termini concernenti l’attuazione/l’accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario. In caso di ritardi, occorre pubblicare i motivi;

c)

la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4.1, del nome del venditore e dell’acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4.1.

Nella misura in cui le informazioni di cui sopra sono fornite da terzi, i gestori dei sistemi di trasporto sono esonerati dall’obbligo di fornirle.

3.

Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall’obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4.

Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno (“day-ahead”) relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni ex post sull’utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

5.

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all’inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. Le previsioni per la fine del giorno gas vengono aggiornate di ora in ora. Se gli oneri di sbilancio sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all’inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

6.

I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.

7.

I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l’accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno 5 anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui ai punti 3.3.4 e 3.3.5 e le mettono a disposizione dell’autorità di regolamentazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.»


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