EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0621

2010/621/UE: Decisione del Consiglio, dell’ 8 ottobre 2010 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

OJ L 273, 19.10.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 197 - 198

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/621/oj

Related international agreement

19.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 ottobre 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

(2010/621/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di armonizzare le proprie politiche in materia di visti con le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), alcuni Stati membri hanno concesso l’esenzione dal visto ai cittadini della Repubblica federativa del Brasile («Brasile») prima della loro adesione all’Unione, in quanto il Brasile figura nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto.

(2)

Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l’esenzione dal visto agli Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal parlamento brasiliano.

(3)

Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con la maggior parte degli Stati membri prima della loro adesione all’Unione o prima della creazione di un politica comune in materia di visti. Tuttavia, poiché vi sono ancora quattro Stati membri con i quali in passato non è stato concluso alcun accordo bilaterale di esenzione dal visto, il Brasile impone tuttora ai cittadini di tali Stati membri l’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

(4)

Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell’Unione in questo settore, solo l’Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente.

(5)

Poiché il Brasile non applica il principio di reciprocità verso alcuni Stati membri, il Consiglio, con decisione del 18 aprile 2008, ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l’Unione e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata al fine di garantire la piena reciprocità in questo settore.

(6)

I negoziati, avviati il 2 luglio 2008, si sono conclusi il 19 novembre 2009.

(7)

Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno procedere alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, siglato a Bruxelles il 28 aprile 2010.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (in prosieguo: l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Il testo dell’accordo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Top