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Document 32010D0262

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2009 , sull’aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 1/08) eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock [notificata con il numero C(2009) 8102] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 112, 5.5.2010, p. 38–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/262/oj

5.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

sull’aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 1/08) eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock

[notificata con il numero C(2009) 8102]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,

visto l’Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli (1), (2) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con decisione del 5 dicembre 2007 (3) (di seguito «la decisione del 5 dicembre 2007») la Commissione ha constatato che la linea di liquidità creata dalla Bank of England (di seguito «BoE») il 14 settembre 2007 a favore di Northern Rock (di seguito «NR») non costituisce un aiuto di Stato. La Commissione ha inoltre deciso che le garanzie sui depositi al dettaglio concesse dalle autorità britanniche tra il 17 e il 20 settembre, nonché il 9 ottobre 2007, comportavano un aiuto di Stato che era compatibile con il mercato comune in quanto aiuto per il salvataggio per sei mesi sino al 17 marzo 2008, conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (di seguito «gli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»). Nella sua decisione, la Commissione ha insistito inoltre sulla presentazione, entro sei mesi, di un piano di ristrutturazione o della prova del rimborso dell’aiuto.

(2)

Con lettera datata 21 dicembre 2007, le autorità britanniche hanno informato la Commissione dell’estensione di questo regime di garanzia. L’8 gennaio, il 24 gennaio, il 6 febbraio, il 13 febbraio e il 10 marzo 2008 sono state organizzate riunioni tra rappresentanti del Regno Unito e la Commissione.

(3)

Il 17 febbraio 2008, le autorità britanniche hanno annunciato che NR stava per essere nazionalizzata. Con lettera datata 17 marzo 2008, il Regno Unito ha inviato alla Commissione un piano di ristrutturazione per NR e l’ha informata delle misure di aiuto di Stato che avrebbero accompagnato questo piano e avrebbero consentito la sua applicazione. Con lettera datata 31 marzo 2008, il Regno Unito ha inviato un piano di ristrutturazione più particolareggiato e leggermente modificato.

(4)

Con lettera datata 2 aprile 2008, la Commissione ha informato il Regno Unito che aveva deciso di aprire la procedura prevista all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alle misure di aiuto (di seguito «la decisione di apertura della procedura»).

(5)

La decisione di apertura della procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni concernenti l’aiuto.

(6)

Con lettera datata 2 maggio 2008, il Regno Unito ha risposto alla decisione di apertura della procedura. La Commissione ha inoltre ricevuto commenti delle parti interessate. Con lettera datata 15 luglio 2008, ricevuta il 31 luglio 2008, ha trasmesso le sue osservazioni al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di reagire; i suoi commenti sono stati inviati per lettera il 29 agosto 2008.

(7)

Con lettera datata 25 aprile 2008, la Commissione ha inviato una serie di domande concernenti il piano di ristrutturazione presentato il 31 marzo 2008. Il Regno Unito ha fornito risposta per lettera il 6 giugno 2008. Il 30 giugno 2008 è stata organizzata una riunione tra la Commissione e le autorità britanniche. In seguito a tale riunione le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni complementari per lettera, i giorni 8 luglio e 13 agosto 2008.

(8)

Il 5 agosto 2008, il governo britannico ha annunciato pubblicamente l’intenzione di convertire in capitale i prestiti concessi a NR, a concorrenza di 3 miliardi di sterline. Le autorità britanniche avevano precedentemente informato la Commissione in merito a tale annuncio.

(9)

I giorni 11 novembre 2008, 15 gennaio 2009 e 4 febbraio 2009, le autorità britanniche hanno informato la Commissione che esse stavano prendendo in considerazione, per NR, piani di ristrutturazione che, considerando l’impatto della crisi finanziaria, differivano notevolmente da quello notificato nel marzo 2008 ed hanno fornito una descrizione di tali piani.

(10)

Il 20 febbraio 2009, le autorità britanniche hanno fornito informazioni complementari sulla loro intenzione di dividere NR in due. Un piano più particolareggiato è stato notificato per lettera i giorni 31 marzo 2009 e 2 aprile 2009.

(11)

Con lettera datata 7 maggio 2009, la Commissione ha informato il Regno Unito che aveva deciso di estendere la procedura prevista dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, al fine di coprire il piano di ristrutturazione modificato che gli era stato presentato in marzo (di seguito «la decisione di estensione della procedura»).

(12)

La decisione di estensione della procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni concernenti l’aiuto.

(13)

Il Regno Unito ha risposto alla decisione di estensione della procedura con lettera del 22 giugno 2009. La Commissione ha ricevuto altre osservazioni di terze parti. Con lettera datata 14 agosto 2009, tali osservazioni sono state inviate al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di reagire. Il Regno Unito ha fatto pervenire i suoi commenti per lettera il 17 agosto 2009.

(14)

Il 10 giugno, il Regno Unito ha presentato un piano aggiornato di ristrutturazione di NR che è stato discusso con la Commissione nel corso di riunioni organizzate nei giorni 26 giugno e 21 agosto 2009. Il Regno Unito ha inoltre fornito maggiori informazioni nei giorni 22 giugno, 26 giugno, 15 luglio, 17 agosto, 18 agosto, 4 settembre, 17 settembre, 18 settembre, 21 settembre, 22 settembre e 30 settembre 2009.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   IL BENEFICIARIO E LE SUE DIFFICOLTÀ

(15)

Prima dell’inizio delle difficoltà, nel secondo semestre del 2007, NR era la quinta banca ipotecaria del Regno Unito, il cui bilancio totale era pari a 113,5 miliardi di sterline al 30 giugno 2007 e 109,3 miliardi di sterline alla fine del 2007. Nel 2006, la banca aveva un bilancio totale di 101 miliardi di sterline, mentre i proventi da interessi rappresentavano quasi 5 miliardi di sterline. Per il 2006, NR ha registrato un utile di 443 milioni di sterline. La banca impiegava in quel momento 6 000 persone, aveva 77 succursali in tutto il Regno Unito ed era presente in Irlanda, in Danimarca e a Guernsey.

(16)

La concessione di prestiti ipotecari residenziali era e rimane l’attività principale di NR. Esso rappresenta più del 90 % dei prestiti ancora in corso alla clientela. Durante il primo semestre 2007, la banca deteneva una quota di mercato pari al 9,7 % del credito ipotecario lordo nel Regno Unito e pari al 18,9 % del credito ipotecario netto (7). NR finanziava la maggior parte dei suoi prestiti ipotecari a lungo termine mediante l’emissione di titoli garantiti da ipoteche residenziali e di obbligazioni coperte, mentre una parte sempre più ridotta del suo finanziamento era realizzata attraverso i depositi al dettaglio. In data 30 giugno 2007, i depositi al dettaglio ammontavano a solo 24 miliardi di sterline, su un bilancio totale di 113 miliardi di sterline. Nel marzo 2001, NR aveva creato una struttura di cartolarizzazione «master trust» intitolata «Granite» cui ha fatto successivamente ampio ricorso. Altre informazioni su NR figurano nella sezione 2.1 della decisione di apertura della procedura del 2 aprile 2008.

(17)

La dipendenza di NR nei confronti del finanziamento all’ingrosso ha comportato difficoltà nel secondo semestre 2007, quando il mercato della cartolarizzazione ipotecaria è crollato, come descrive in modo più particolareggiato la sezione 2.2 della decisione di apertura della procedura. I problemi di finanziamento di NR hanno portato le autorità britanniche a concedere prestiti e garanzie, che sono stati approvati dalla Commissione, nella sua decisione del 5 dicembre 2007, in quanto aiuti per il salvataggio sino al 17 marzo 2008. La sezione 2.3.1 della decisione di apertura della procedura descrive le circostanze che hanno portato lo Stato a fornire garanzie supplementari il 18 dicembre 2007, che sono state approvate dalla Commissione in quanto aiuti per il salvataggio compatibili (sezione 4.5.2 della decisione di apertura della procedura).

(18)

All’inizio del 2008, NR e le autorità britanniche hanno tentato di trovare una soluzione nel settore privato. Di conseguenza, Virgin e la direzione di NR hanno presentato al governo piani di attività per NR che sono stati esposti alle sezioni 2.3.2 e 2.3.3 della decisione di apertura della procedura. Il tentativo di trovare una soluzione nel settore privato è fallito ed NR è stata in seguito nazionalizzata il 22 febbraio 2008, in virtù della legislazione approvata nei giorni precedenti (sezione 2.3.4 della decisione di apertura della procedura) (8).

(19)

L’aggravamento della crisi finanziaria mondiale dopo il fallimento di Lehman Brothers, nonché la crisi economica e la crisi del mercato degli alloggi che hanno seguito, hanno provocato un aumento di mancati rimborsi sui prestiti ancora in corso di NR, costringendo la banca ad assumere nel 2008 e durante la prima metà del 2009 notevoli oneri — molto al di sopra della media delle altre banche — per le perdite dovute a crediti deteriorati. Il motivo è che NR aveva concesso molti prestiti a rischio, in particolare prestiti con un elevato rapporto prestito/valore, una parte considerevole dei quali era costituita dai prestiti «Together» (credito ipotecario con un rapporto prestito/valore di […] (9) 125 % combinato con un prestito non garantito).

(20)

Gli oneri per perdite dovute al deterioramento dei crediti che NR ha dovuto assumere hanno avuto un’incidenza negativa sui suoi coefficienti patrimoniali, al punto che nel luglio 2008 la banca ha ottenuto una deroga della Financial Services Authority britannica (di seguito «FSA») che l’autorizzava a includere senza restrizione tutti i fondi propri supplementari disponibili nelle sue risorse di capitale al fine di soddisfare i requisiti regolamentari minimi in materia di fondi propri. La deroga è stata concessa dopo l’impegno preso al ministero del tesoro britannico (Her Majesty’s Treasury, di seguito «HMT») presso la FSA, con il quale si garantiva che NR avrebbe operato al di sopra dei requisiti minimi in materia di fondi propri.

(21)

Nelle sue relazioni concernenti il primo trimestre 2009, NR ha indicato di aspettarsi perdite considerevoli nel 2009. Di conseguenza, la sua dotazione di fondi propri è stata ridotta a un livello inferiore ai requisiti minimi. Il 1o luglio 2009, NR ha annunciato che la FSA aveva confermato di non avere l’intenzione di limitare le attività della banca, considerando l’impegno dell’HMT di garantire un livello di fondi propri adeguato.

(22)

La tabella 1 presenta informazioni sui risultati finanziari di NR tra il 2006 e la fine del primo semestre 2009.

Tabella 1

Risultati finanziari di Northern Rock per il 2006-2008  (10) e per il primo semestre 2009  (11)

(in miliardi di GBP)

 

2006

2007

2008

1a metà 2009

Bilancio totale

101,0

109,3

104,3

88,7

Bilancio dei depositi al dettaglio

22,6

10,5

19,6

18,4

Nuovi prestiti lordi

32,9

32,3

3,0

1,3

Nuovi prestiti netti

16,6

12,2

(25,4)

(5,0)

Proventi da interessi

4,9

6,9

5,7

1,1

Utili netti (perdite)

0,443

(0,199)

(1,3)

(0,269)

2.2.   I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

(23)

Dopo la nazionalizzazione di NR nel febbraio 2008, le autorità britanniche hanno presentato un piano di ristrutturazione (di seguito il «piano di ristrutturazione iniziale») il cui tenore è stato descritto in modo più particolareggiato nella sezione 2.3.5 della decisione di apertura della procedura, nonché nella sezione 2.2 della decisione di estensione della procedura. Riassumendo, il piano di ristrutturazione iniziale prevedeva quanto segue:

i)

la riduzione del volume del bilancio di NR da 109,3 miliardi di sterline nel 2007 a 48-53 miliardi di sterline alla fine del 2011 mediante un programma attivo di riscatto mutui e nuovi prestiti limitati;

ii)

un riequilibrio del finanziamento mediante un aumento della quota dei depositi al dettaglio dal 15-20 % nel 2008 al 48-52 % nel 2012;

iii)

la chiusura delle operazioni di NR in Danimarca;

iv)

il rimborso rapido dei prestiti statali e la liberazione delle garanzie dello Stato entro la fine del 2011; e

v)

impegni di comportamento comprendenti in particolare una limitazione dell’emissione di nuovi prestiti ipotecari, un quadro di competitività (12) e il ritiro delle attività di credito personale e commerciale non garantito per il periodo di ristrutturazione.

(24)

Il programma attivo di riscatto mutui, le limitazioni dei nuovi prestiti, la chiusura delle operazioni di NR in Danimarca e gli impegni comportamentali sono stati applicati immediatamente dal Regno Unito, senza aspettare l’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione.

(25)

Il deterioramento dei mercati finanziari e dell’economia reale durante l’ultimo trimestre 2008 ha gravemente colpito NR, rendendo necessaria una revisione del piano di ristrutturazione iniziale da parte delle autorità britanniche. Un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito il «piano di ristrutturazione modificato»), descritto dettagliatamente nella sezione 2.3 della decisione di estensione della procedura, è stato quindi presentato alla Commissione. Il piano di ristrutturazione modificato consiste fondamentalmente nel dividere NR in due entità:

i)

«BankCo» alla quale sarebbero trasferiti i seguenti attivi NR: il portafoglio di «depositi al dettaglio» (circa 19,5 miliardi di sterline), coperto da circa [9-12] miliardi di sterline di attività liquide (13) e circa [7-10] miliardi di sterline di crediti ipotecari di Northern Rock non vincolati; i depositi all’ingrosso, attualmente del valore di circa [0,5-3] miliardi di sterline, con a contropartita attività liquide; la piattaforma concessione e servizio di prestiti ipotecari di Northern Rock; le agenzie di NR, il personale e i sistemi relativi e i conti GIC (14) con a contropartita attività liquide di pari valore (circa [3,5-6] miliardi di sterline). Il bilancio di apertura di BankCo sarebbe di [22-26] miliardi di sterline;

ii)

«AssetCo» corrisponderebbe alla società esistente, NR, che conserverebbe il portafoglio residuo di crediti ipotecari residenziali e gli strumenti di finanziamento all’ingrosso di NR (la sua interessenza nel veicolo di cartolarizzazione Granite e le sue passività a titolo dei programmi di obbligazioni garantite EMT (15), e della relativa copertura), nonché le relative passività e il capitale ibrido. AssetCo risponderebbe inoltre per l’esistente prestito concesso dallo Stato a NR, che sarebbe incrementato per un importo sino a 10 miliardi di sterline per raggiungere un totale di 23 miliardi di sterline al fine di consentire l’attuazione della ristrutturazione. Verrebbe inoltre concessa ad AssetCo una facility per il finanziamento del capitale d’esercizio sino a 5 miliardi di sterline al fine di garantire la disponibilità di liquidità adeguata […]. Il bilancio (di apertura) di AssetCo sarebbe di [82-85] miliardi di sterline.

(26)

Il piano di ristrutturazione modificato prevedeva inoltre iniezioni di capitale a BankCo e AssetCo, un cambiamento della strategia di prestito, l’abbandono del programma attivo di riscatto mutui e modifiche al quadro di competitività, che avrebbe consentito a NR di aumentare i suoi prestiti nel 2009 e nel 2010 per un totale di 14 miliardi di sterline.

(27)

Dopo l’adozione della decisione di estensione della procedura, il piano di ristrutturazione è stato modificato dal Regno Unito per eliminare alcuni dubbi espressi dalla Commissione e da terze parti (di seguito «il piano di ristrutturazione definitivo»). Di conseguenza, il saldo di tesoreria iniziale di BankCo sarà ridotto di [1,7-4,2] miliardi di sterline rispetto all’aggiornamento del piano di ristrutturazione modificato del 10 giugno 2009, riducendo di [1,5-3] miliardi di sterline i conti GIC e trasferendo ipoteche supplementari, per un valore di [0,2-0,8] miliardi di sterline da AssetCo a BankCo. BankCo avrà un bilancio di apertura di [21-24] miliardi di sterline nel 2009, che sarà portato nel 2013 a [31-34] miliardi di sterline, invece di [22-26] miliardi di sterline e [38-41] miliardi di sterline rispettivamente, come prevedeva il piano di ristrutturazione modificato. Inoltre [600-900] milioni di sterline di nuovi crediti di BankCo inizialmente previsti nel 2009 saranno sostituiti da un portafoglio di qualità inferiore (16). Di conseguenza, il rapporto prestito/valore medio ponderato di BankCo sarà pari a [62-67 %] e sarà costituito dal rapporto prestito/valore medio del portafoglio di crediti ipotecari esistente ([66-69 %]) e dei nuovi prestiti nel 2009 ([58-61 %]). Il diagramma A illustra i bilanci di apertura di BankCo e AssetCo dopo la scissione, mentre la tabella 2 presenta gli indicatori finanziari più pertinenti per BankCo.

(28)

A decorrere dalla scissione, BankCo pagherà inoltre commissioni aggiornate per il mantenimento delle garanzie sui depositi al dettaglio e all’ingrosso (cfr. la sezione 2.3).

Tabella 2

Principali indicatori finanziari per BankCo in seguito alla scissione (scenario di base)

(in miliardi di GBP)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Bilancio totale

[21-24]

[23-25]

[27-30]

[28-31]

[31-34]

Proventi netti da interessi

so

[0-0,7]

[0-0,7]

[0-0,7]

[0-0,7]

Nuovi prestiti lordi

so

[6-9]

[6-8]

[6-8]

[6-8]

Portafoglio di crediti ipotecari

[7-11]

[13-20]

[19-25]

[22-26]

[23-28]

Depositi al dettaglio

19,3

[18-21]

[19-22]

[22-25]

[24-27]

Depositi all’ingrosso

[1-3]

[1-7]

[3-10]

[3-8]

[2-8]

(29)

Il Regno Unito ha inoltre preso i seguenti impegni:

i)

l’impegno di giungere a una completa separazione operativa tra BankCo e AssetCo appena possibile e al più tardi entro la fine del 2010;

ii)

l’impegno che BankCo limiterà i suoi nuovi prestiti a 4 miliardi di sterline nel 2009, 9 miliardi di sterline nel 2010 e 8 miliardi di sterline nel 2011; se BankCo fosse ancora sotto proprietà pubblica temporanea («Temporary Public Ownership», di seguito «TPO») dopo il 2011, il limite di 8 miliardi di sterline applicato nel 2011 rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2013 o sino all’uscita dalla TPO, se quest’ultima fosse precedente;

iii)

l’impegno che BankCo limiterà i suoi volumi di depositi al dettaglio nel Regno Unito, in Irlanda e a Guernesey a 20 miliardi di sterline sino al 31 dicembre 2011; se BankCo fosse ancora in TPO nel 2012 e nel 2013, il limite per i depositi al dettaglio sarà di 23 miliardi di sterline per il 2012 e di 26 miliardi di sterline per il 2013;

iv)

l’impegno che BankCo non si classificherà tra le tre prime categorie di crediti ipotecari su Moneyfacts per i crediti a tasso fisso o variabile per 2, 3 o 5 anni (ad esclusione dei crediti ipotecari il cui rapporto prestito/valore è superiore all’80 % e dei prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà) sino al 31 dicembre 2011 o sino all’uscita dalla TPO, se quest’ultima è precedente;

v)

l’impegno che il Regno Unito non manterrà una partecipazione maggioritaria in BankCo […]. A tale proposito, si considera che BankCo non sarà più in TPO se il Regno Unito avrà venduto almeno il 50 % delle azioni + 1 ad una o più entità di cui lo Stato non è proprietario o principale azionista e se il Regno Unito non controllerà più BankCo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (17);

vi)

l’impegno che […] BankCo indicherà in un avviso pubblico che la garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio terminerà in data […] e che il Regno Unito non sarà più obbligato dalle convenzioni di garanzia sui depositi interbancari nei confronti di BankCo a decorrere dal 31 dicembre 2010;

vii)

l’impegno che il debito subordinato esistente rimarrà in AssetCo e che sino a quando AssetCo […] AssetCo non pagherà né il capitale né le cedole sugli strumenti di debito subordinato, purché sia autorizzata contrattualmente a farlo;

viii)

l’impegno che BankCo, finché sarà in regime di TPO, e AssetCo, […], non acquisiranno partecipazioni in altre imprese e non si avvarranno delle convenzioni di garanzia o dell’appartenenza allo Stato;

ix)

l’impegno che AssetCo non intraprenderà nuove attività economiche al di fuori delle attività necessarie al sostegno operativo a favore di BankCo sino a che sia completata la separazione operativa, […].

2.3.   LE MISURE STATALI ESAMINATE NEL QUADRO DELLA PRESENTE DECISIONE

(30)

NR ha beneficiato di varie misure di aiuto, che sono (18):

i)

la linea di liquidità concessa dalla BoE e rinnovata in seguito dall’HMT (di seguito «la linea di liquidità BoE/HMT»);

ii)

la garanzia del governo sui depositi al dettaglio presso la NR non coperti dal sistema di compensazione per la stabilità finanziaria del Regno Unito («Financial Stability Compensation Scheme», di seguito «FSCS»);

iii)

la garanzia del governo sui depositi interbancari presso NR.

 

Per NR:

iv)

l’applicazione retroattiva di una commissione ridotta sulla linea di liquidità BoE/HMT a decorrere dal 1o aprile 2008 e il successivo rimborso a NR di 156,4 milioni di sterline dopo la decisione finale della Commissione (19);

v)

l’impegno preso dall’HMT presso l’FSA che NR (vale a dire le entità che ne sono derivate) avrebbe operato al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri (20).

 

Per BankCo:

vi)

il mantenimento nel 2010, dopo la scissione, delle garanzie sui depositi al dettaglio e all’ingrosso (vale a dire le misure menzionate ai punti ii) e iii) del considerando 30 a favore di BankCo a condizioni modificate (21);

vii)

la ricapitalizzazione di BankCo dopo la scissione, a concorrenza di 1,4 miliardi di sterline sotto forma di azioni ordinarie (22);

viii)

la linea di liquidità associata di 1,5 miliardi di sterline.

 

Per AssetCo:

ix)

il mantenimento dopo la scissione della garanzia sui depositi all’ingrosso [vale a dire la misura iii)] […] (23);

x)

il mantenimento e l’aumento della linea di liquidità BoE/HMT [vale a dire la misura i)], che è aumentata di un importo sino a 10 miliardi di sterline per raggiungere i 23 miliardi di sterline (24);

xi)

la ricapitalizzazione di AssetCo, a concorrenza di 1,6 miliardi di sterline sotto forma di una conversione del prestito in azioni (25);

xii)

il finanziamento del capitale di esercizio pari a 2,5 miliardi di sterline (26).

(31)

Per quanto riguarda le misure da i) a iii), la Commissione osserva che esse sono già state esaminate nel contesto delle decisioni emesse in precedenza dalla Commissione in questo caso e che sono state ritenute compatibili in quanto aiuti per il salvataggio (27). Oltre alle misure di salvataggio, il Regno Unito ha notificato alla Commissione misure supplementari destinate a consentire la ristrutturazione di NR, vale a dire le misure da iv) a xii).

(32)

Le misure di aiuto al salvataggio [misure da i) a iii)] saranno mantenute dopo la scissione. Tuttavia, le entità alle quali sono destinate saranno le società originate da NR e le condizioni collegate a tali misure cambieranno.

(33)

Per quanto riguarda le misure decise dal Regno Unito nel contesto della ristrutturazione di NR [misure iv) e v)], l’importo pagato da NR per la linea di liquidità BoE/HMT sarà retroattivamente diminuito. Di conseguenza, NR riceverà un rimborso retroattivo di 156,4 milioni di sterline sugli importi pagati per la linea di liquidità BoE/HMT. Tale rimborso fa seguito alla revisione delle commissioni decise dal Regno Unito nell’aprile 2008. Inoltre, l’HMT ha dato alla FSA l’assicurazione che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri, e ciò gli consentirà di continuare ad operare con livelli di capitali propri al di sotto dei minimi richiesti.

(34)

Le misure di ristrutturazione destinate a BankCo [misure da vi) a viii)] comportano il mantenimento delle garanzie sui depositi al dettaglio e all’ingrosso […]. Gli importi da pagare per queste garanzie e il loro tenore cambieranno tuttavia rispetto all’aiuto per il salvataggio approvato. Per quanto riguarda la garanzia sui depositi al dettaglio che non sono coperti dal sistema FSCS del Regno Unito, BankCo pagherà una commissione forfettaria di [15-70] punti base. Per la garanzia sui depositi all’ingrosso, BankCo pagherà un importo calcolato in funzione del sistema di garanzia di credito (di seguito «SGC») del Regno Unito (28). BankCo beneficerà inoltre di una ricapitalizzazione di 1,2 miliardi di sterline dopo la scissione sotto forma di azioni ordinarie e di una linea di liquidità collegata di 2,5 miliardi di sterline. Per la linea di liquidità associata, pagherà una commissione d’impegno mensile pari a [80-150] punti base sul volume non utilizzato. Se BankCo utilizzerà questa linea, verserà una commissione unica di utilizzazione pari a [120-240] punti base su tutto l’importo utilizzato e un tasso d’interesse corrispondente a LIBOR 1 mese + [200-600] punti base al mese sul volume utilizzato.

(35)

AssetCo continuerà a beneficiare di una garanzia sui depositi all’ingrosso sino a […] [misura ix)]. Non è previsto alcun cambiamento negli importi da pagare per AssetCo per la garanzia. AssetCo otterrà in tal modo un aumento della linea di liquidità BoE/HMT (misura x)] pari a 10 miliardi di sterline (l’importo totale della linea sarà portato a 23 miliardi di sterline), con un cambiamento nelle condizioni collegate a tale linea di liquidità (LIBOR + [10-60] invece del tasso di base della BoE + 150 punti base + una commissione di 10 punti base). AssetCo beneficerà inoltre di una facility per il finanziamento del capitale di esercizio di 2,5 miliardi di sterline (misura xii)], per la quale pagherà il LIBOR 1 mese + [10-60] punti base, ed eventualmente di una ricapitalizzazione pari a 1,6 miliardi di sterline sotto forma di conversione di prestito in azioni [misura xii)].

(36)

Considerando che l’aiuto alla ristrutturazione concesso a NR consiste nel mantenimento delle misure esistenti combinate a misure supplementari, tali misure saranno esaminate insieme nel quadro della presente decisione. La tabella 3 presenta le misure mantenute e le misure complementari.

Tabella 3

Panorama delle misure di aiuto concesse a NR, BankCo e AssetCo

N.

Tipo di misura

importo

remunerazione

Salvataggio

i

Linee di liquidità Bank of England/HMT

25 miliardi GBP

tasso BoE + 150 punti base (pb) + commissione 10 pt

ii

Garanzia sui depositi al dettaglio presso NR non coperti dall'FSCS

mass. 20 miliardi GBP (29)

[15-70] pb sul totale dei depositii

iii

Garanzia sui depositi all'ingrosso presso NR

circa 10 miliardi GBP

commissione mensile di [0,5-3] milioni GBP

Ristrutturazione

Northern Rock

iv

Applicazione di una commissione ridotta per la linea di liquidità BoE/HMT e rimborso retroattivo NR

156,4 milioni GBP

so

v

Assicurazione a FSA da parte di HMT che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri

so

so

BankCo

vi

Mantenimento della garanzia sui depositi al dettaglio

mass. 20 miliardi GBP (29)

importo forfettario di [15-70] pt

 

Mantenimento della garanzia sui depositi all'ingrosso

1,6 miliardi GBP

in linea con CGS

vii

Ricapitalizzazione di BankCo dopo la scissione

1,4 miliardi GBP

azioni ordinarie

viii

Linea di liquidità associata per BankCo

1,5 miliardi GBP

commissione d'impegno mensile di [80-150] pb + commissione unica (?) di [120-240] pb su qualunque importo utilizzato + tasso d'interesseLIBOR 1 mese + [200-600] pb sul saldo utilizzato

AssetCo

ix

Mantenimento della garanzia sui depositi all'ingrosso

circa 8,3 miliardi GBP

importo mensile di [0,5-3] milioni GBP

x

Continuazione e aumento della linea di liquidità Bank of England/HMT

totale 23 miliardi GBP

LIBOR 1 mese + [10-60] pb

xi

Ricapitalizzazione di AssetCo in caso di necessità (conversione di debito in azioni)

1,6 miliardi GBP

azioni ordinarie

xii

Facility per il finanziamento del capitale di esercizio per AssetCo

2,5 miliardi GBP

LIBOR 1 mese + [10-60] pb

3.   MOTIVI ALLA BASE DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA

(37)

La Commissione ha in primo luogo aperto la procedura formale di esame concernente il piano di ristrutturazione iniziale nel presente caso il 2 aprile 2008. In seguito, il piano di ristrutturazione iniziale è stato sostanzialmente modificato dalle autorità britanniche. Di conseguenza, era necessario per la Commissione estendere la procedura al fine di coprire il piano di ristrutturazione modificato. La maggior parte dei dubbi espressi nella decisione di apertura della procedura vertevano specificamente sul piano di ristrutturazione iniziale. Rispetto alla decisione di apertura della procedura, solo i dubbi che rimangono pertinenti per la valutazione del piano di ristrutturazione modificato saranno esaminati nella sezione 3.1 della presente decisione.

3.1.   LA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

(38)

Al paragrafo 91 della decisione di apertura della procedura, la Commissione indica che la lettera inviata da HMT a FSA, nella quale HMT conferma la sua intenzione di garantire che NR opererà al di sopra dei requisiti minimi in materia di fondi propri, potrebbe costituire un aiuto di Stato.

(39)

Il paragrafo 94 della decisione di apertura della procedura indica che il rimborso retrospettivo previsto concernente le commissioni percepite in eccesso dal Regno Unito tra il 17 marzo 2008 e la decisione finale sembra costituire un aiuto supplementare alla ristrutturazione.

(40)

Il paragrafo 96 della decisione di apertura della procedura solleva dubbi in merito alla possibilità di quantificare l’aiuto mediante elementi di riferimento come i prezzi dei credit default swap o i tassi d’interesse sulle linee di credito offerte da NR dalle banche private dopo il 17 settembre 2007, considerando che essi tenevano già conto del salvataggio della banca da parte dello Stato.

3.2.   LA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

(41)

La Commissione indica ai paragrafi 47 e 48 della decisione di estensione della procedura che la scissione potrebbe essere comparata a una misura di salvataggio degli attivi che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione concernente il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (30) (di seguito «comunicazione sulla riduzione di valore delle attività»). Ha pertanto invitato le autorità britanniche a fornire informazioni in merito.

(42)

Al paragrafo 58 della decisione di estensione della procedura, la Commissione nota con soddisfazione che BankCo sembra divenire una banca redditizia grazie alle misure proposte dal Regno Unito e non rischia di incontrare gli stessi problemi di liquidità di NR. Tuttavia, constata anche che non è stato ancora presentato alcun piano imprenditoriale in grado di dimostrare come BankCo rimarrà un’entità redditizia nel medio o nel lungo termine e che pertanto non è dimostrata la redditività di BankCo.

(43)

La Commissione osserva ai paragrafi 59 e 58 della decisione di estensione della procedura che la natura e la quantità dell’aiuto concesso a BankCo consentirebbero alla banca di assorbire le perdite sui prestiti a rischio concessi da NR in passato e la dispenserebbero dall’obbligo di rimborsare il prestito dello Stato, ricevendo attivi di buona qualità e un notevole importo di liquidità. La Commissione constata inoltre che le autorità britanniche accettano di finanziare interamente le perdite di AssetCo, il cui portafoglio di crediti ipotecari è stimato al suo valore contabile invece del suo valore economico reale. La Commissione dubita pertanto che l’aiuto sia limitato al minimo.

(44)

Per quanto riguarda il contributo proprio di NR, la Commissione ha espresso dubbi, al paragrafo 60 della decisione di estensione della procedura, in merito al fatto che esso sia sufficiente, considerando che alcune misure del primo piano di ristrutturazione che potevano essere considerate come un contributo proprio sono state abbandonate nel piano di ristrutturazione modificato, in particolare la strategia di ammortamento attivo e la limitazione dei nuovi prestiti.

(45)

Al paragrafo 62 della decisione di estensione della procedura, la Commissione si chiede se i fondi messi a disposizione di BankCo dopo la scissione di NR le consentiranno di eliminare i suoi concorrenti dal mercato del credito ipotecario, generando quindi ricadute negative.

(46)

Per quanto riguarda le misure destinate a limitare la distorsione della concorrenza, la Commissione ha espresso seri dubbi, ai paragrafi da 63 a 66 della decisione di estensione della procedura, sul carattere sufficiente delle misure proposte. In primo luogo, la Commissione constata che dopo la scissione di NR, BankCo apparirà come una banca estremamente solida e concorrenziale, liberata dal carico dei prestiti a rischio concessi da NR in passato. La Commissione dubita pertanto che il fatto che BankCo sarà una banca con bilancio limitato sia sufficiente ad evitare una distorsione della concorrenza.

(47)

Inoltre, la Commissione constata che, tenuto conto del considerevole aiuto ricevuto da NR, non è certo che possano essere adottate misure sufficienti per evitare una distorsione indebita della concorrenza senza compromettere la redditività di NR. Infine, nota che alcune delle misure destinate a limitare la distorsione della concorrenza sono state modificate o abbandonate.

4.   COMMENTI DELLE PARTI INTERESSATE

(48)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di terzi in seguito alla pubblicazione della decisione di apertura della procedura e della decisione di estensione della procedura.

(49)

Per quanto riguarda la decisione di apertura della procedura, la Commissione ha ricevuto osservazioni di Unite the Union, della Building Societies Association (di seguito «BSA»), di SRM Global Master Fund LP, della Alliance & Leicester Building Society, della British Banking Association, di Jim Cousins (membro del Parlamento britannico), di Doug Henderson (membro del Parlamento britannico) e delle autorità di Newcastle. Anche se queste osservazioni non si riferiscono al piano di ristrutturazione modificato che era oggetto della decisione di estensione della procedura, esse possono essere pertinenti nel più ampio contesto di questo caso e saranno brevemente discusse alla sezione 4.1 della presente decisione nella misura in cui rivestono un carattere generale.

(50)

Commenti di terzi concernenti la decisione di estensione della procedura sono state inviate da Leeds Building Society, da BSA e da un cittadino britannico.

4.1.   DECISIONE DI APERTURA

(51)

I commenti ricevuti da terzi concernenti la decisione di apertura della procedura vertevano principalmente sulle distorsioni di concorrenza causate dalle garanzie sui depositi al dettaglio e sui depositi all’ingrosso presso NR. L’aumento della base dei depositi al dettaglio di NR nei primi mesi del 2008 ha suscitato particolari preoccupazioni presso le parti interessate, le quali hanno indicato che NR offriva tassi di risparmio elevati mentre la banca beneficiava di una garanzia di Stato, e ciò comportava uno svantaggio per i concorrenti di NR. I terzi hanno segnalato che il quadro di competitività sembrava mitigare alcune delle loro preoccupazioni. Altri commenti hanno ricordato l’importanza di NR in quanto importante datore di lavoro nel Nord-Est dell’Inghilterra e la compensazione che gli azionisti di NR dovevano ricevere a causa della nazionalizzazione decisa dal Regno Unito.

4.2.   DECISIONE DI ESTENSIONE

(52)

Nelle sue osservazioni, Leeds Building Society esprime le sue preoccupazioni concernenti la distorsione della concorrenza che NR è suscettibile di causare, insistendo sul fatto che il contributo proprio di NR è, dal suo punto di vista, insufficiente e che il quadro di competitività attuale non impedisce la distorsione della concorrenza da parte di NR se non in misura limitata. Leeds Building Society è anche del parere che il bilancio limitato di BankCo dopo la scissione non compenserà le distorsioni di concorrenza, considerando che BankCo non deve assorbire le perdite sui presiti a rischio concessi da NR in passato e potrà trarre profitto dal bilancio di AssetCo.

(53)

La BSA ha presentato osservazioni particolareggiate. Essa ritiene che BankCo abbia buone possibilità di essere una banca redditizia a medio e a lungo termine, considerando che occuperà una posizione di forza sul mercato del credito ipotecario britannico dopo la scissione, con pochi prestiti improduttivi e notevoli fondi per proporre nuovi prestiti. La BSA sottolinea la differenza tra le società di prestito alla costruzione (building societies) e le banche (vincoli in termini di attività di finanziamento e di prestito per le società di prestiti alla costruzione che non esistono per le banche). La BSA ha inoltre indicato che il quadro di competitività non sarà probabilmente sufficiente ad evitare distorsioni di concorrenza. Ha inoltre formulato suggerimenti concernenti eventuali misure suscettibili di limitare la distorsione della concorrenza:

i)

BankCo dovrebbe pagare una remunerazione per la protezione che gli procura la creazione di AssetCo; ovvero, alternativamente, il portafoglio di prestiti iniziale di BankCo dovrebbe avere caratteristiche vicine a quelle di un concorrente medio;

ii)

le garanzie di Stato sui depositi al dettaglio e all’ingrosso dovrebbero essere quanto prima possibile eliminate; ovvero, alternativamente, BankCo dovrebbe pagare un prezzo equivalente a quello pagato da altre banche quando fanno ricorso al sistema di garanzia di credito dello Stato;

iii)

se le misure proposte ai punti i) e ii) non possono essere applicate, potrebbero essere necessari controlli diretti delle attività di BankCo;

iv)

BankCo dovrebbe proporre una parte sostanziale dei suoi nuovi prestiti in segmenti del mercato ipotecario in cui gli operatori del settore privato non sono attualmente attivi (ad esempio, i prestiti ad elevato rapporto prestito/valore, o i prestiti destinati specialmente agli acquirenti che accedono alla proprietà);

v)

nel settore del mercato ipotecario in cui BankCo è in concorrenza con operatori del settore privato, la sua competitività in termini di prezzo dovrebbe essere limitata, forse facendo in modo che la banca non figuri nelle tabelle delle migliori offerte di prestito ipotecario su Moneyfacts, vale a dire tra i primi cinque mutuanti;

vi)

sino all’eliminazione della garanzia sui depositi al dettaglio, BankCo dovrebbe restare al di fuori delle tabelle delle migliori offerte di conti di risparmio su Moneyfacts.

(54)

Infine, le osservazioni del cittadino britannico concernevano il pagamento delle cedole sugli strumenti di prestito subordinato proposti da NR e gli effetti che una sospensione di questi pagamenti avrebbe per i sottoscrittori individuali.

5.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(55)

Le osservazioni delle parti interessate concernenti la decisione di apertura della procedura che sono state descritte nella presente decisione riguardano unicamente questioni che possono essere pertinenti per la valutazione del piano di ristrutturazione modificato. Anche le osservazioni del Regno Unito esposte nella sezione 5.1 concernenti la decisione di apertura della procedura saranno pertanto limitate a tali questioni.

5.1.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO SUI DUBBI FORMULATI NELLA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

(56)

Per quanto riguarda i dubbi espressi al paragrafo 91 della decisione di apertura della procedura, le autorità britanniche sostengono che […]. La misura non presenta pertanto le caratteristiche di un aiuto. Anche se tale fosse il caso, tale aiuto non potrebbe essere descritto come illimitato.

(57)

Per quanto riguarda il paragrafo 94 della decisione di apertura della procedura, le autorità britanniche non contestano che la retroattività al 1o aprile 2008 – a seguito dell’approvazione dell’aiuto di Stato – delle nuove disposizioni relative alle commissioni e agli interessi del prestito costituirà un aiuto supplementare alla ristrutturazione. Sostengono tuttavia che si tratta del minimo necessario per garantire che NR continui a soddisfare i requisiti regolamentari in materia di fondi propri.

(58)

Per quanto riguarda i dubbi espressi al paragrafo 96 della decisione di apertura della procedura, il Regno Unito sostiene in primo luogo che sarebbe artificioso considerare che l’importo dell’aiuto equivale al valore pieno degli strumenti concessi dallo Stato e degli importi coperti dalla garanzia statale. Di fatto, NR continua a possedere attivi di elevata qualità e si dovrebbe tenere conto del collaterale di buona qualità a favore dello Stato quando sono state adottate le disposizioni che concedevano gli strumenti e la garanzia. Il Regno Unito ritiene che il metodo meno artificioso consista nel quantificare le misure ricorrendo ad elementi di riferimento come le proposte di finanziamento che sono state fatte, i tassi dei Credit Default Swaps e gli spread del debito subordinato. Il volume dell’aiuto potrebbe essere calcolato, tutt’al più, ricorrendo al tasso di riferimento ufficiale della Commissione che è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

5.2.   COMMENTI DEL REGNO UNITO CONCERNENTI I DUBBI ESPRESSI NELLA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

(59)

Per quanto riguarda l’applicabilità della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività alla scissione, le autorità britanniche hanno comunicato di non accettare l’analisi della Commissione per le seguenti ragioni. In primo luogo, NR appartiene interamente allo Stato. Di conseguenza, a differenza di altri casi in cui lo Stato si fa carico delle perdite sulle attività che hanno subito una diminuzione di valore di una banca privata acquistandole o garantendole, il Regno Unito non può acquisire le attività deprezzate, dal momento che già le possiede. In secondo luogo, le autorità britanniche ritengono che la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività riguardi in primo luogo le situazioni nelle quali esiste una notevole incertezza in merito ai rischi di esposizione delle banche ad attività svalutate complesse ed opache. I prodotti ipotecari di NR, i titoli garantiti da ipoteche e le attività del Tesoro non rientrano, secondo il Regno Unito, in questa categoria. Infine, le autorità britanniche sostengono che la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività si concentra sul principio della condivisione degli oneri, facendo sì che la banca si addossi un elemento di primo rischio. Nel caso di NR, ciò non è possibile poiché lo Stato possiede già tutte le attività prima della scissione.

(60)

Nelle loro osservazioni, le autorità britanniche sostengono di aver fornito alla Commissione informazioni in grado di dimostrare la redditività di BankCo nel piano imprenditoriale sottoposto alla Commissione il 10 giugno 2009 (31). In questo piano, la redditività di BankCo è stata oggetto di una simulazione di crisi in uno scenario di grave recessione (aumento della disoccupazione a 3,6 milioni di persone nel 2011 e crollo dei prezzi immobiliari al 50 % del loro valore massimo). La simulazione di crisi dimostra la redditività di BankCo persino in questo scenario di grave recessione.

(61)

Per quanto riguarda i dubbi della Commissione sul fatto che l’aiuto concesso a NR si limiti al minimo necessario, il Regno Unito contesta che il piano di ristrutturazione modificato crea una nuova banca estremamente concorrenziale. Il Regno Unito precisa che la struttura del capitale e il finanziamento di BankCo sono stati accuratamente studiati affinché la banca rimanga redditizia, anche in caso di crisi.

(62)

Secondo il Regno Unito, non è esatto che lo Stato accetterà di finanziare interamente e di sopportare le perdite di AssetCo. Il Regno Unito segnala che non è stata data alcuna garanzia dallo Stato per quanto riguarda le attività di AssetCo. Le autorità britanniche hanno tuttavia indicato che […], un sostegno ulteriore può essere necessario […].

(63)

Per quanto riguarda il contributo proprio di NR alla ristrutturazione, le autorità britanniche notano che la limitazione delle attività di prestito e la politica attiva di riscatto mutui nel piano di ristrutturazione iniziale sono state concepite come misure compensative piuttosto che come contributi propri. A proposito della limitazione del credito ipotecario, il Regno Unito sostiene che il mercato ipotecario britannico ha capacità limitate a causa della crisi finanziaria ed economica e che la proposta di aumentare le attività di prestito di BankCo è limitata e non ha effetti negativi sulla concorrenza. Per quanto riguarda il programma attivo di riscatto mutui, esso tendeva ad esacerbare il problema dell’offerta estremamente ridotta in termini di credito ipotecario sul mercato britannico (può essergli imputato il 40 % della diminuzione di nuovi prestiti). Il Regno Unito ritiene che NR abbia contribuito alla ristrutturazione mediante la cessione del suo portafoglio di «Home Equity Release Mortgage» (di seguito «HERM») per circa 2,2 miliardi di sterline, le perdite subite al momento della ristrutturazione e […].

(64)

Il Regno Unito indica nelle sue osservazioni di ritenere che l’aumento previsto delle attività di prestito di BankCo non rischia di avere effetti negativi sul mercato ipotecario o sui concorrenti di BankCo, considerando che il mercato ha capacità ristrette. L’aumento delle capacità di prestito di BankCo consentirebbe di porvi un qualche rimedio, lasciando una domanda sufficiente per altri operatori. Il Regno Unito ritiene pertanto che è poco probabile che BankCo aumenti rapidamente la sua offerta di prestiti, dopo la scissione e l’uscita dalla TPO, considerando che avrà ancora bisogno di ottenere i fondi necessari per finanziare i nuovi prestiti. Infine, il Regno Unito aggiunge che BankCo non avrà un accesso privilegiato alla clientela rimasta in AssetCo.

(65)

Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto, il Regno Unito contesta l’argomento della Commissione secondo il quale tale importo può essere determinato detraendo il valore di mercato delle attività di AssetCo dal loro valore contabile. Tale metodo, secondo il Regno Unito, sovrastimerebbe l’importo di qualunque aiuto concesso a BankCo. Il Regno Unito ritiene che sia opportuno operare una distinzione tra l’aiuto concesso a BankCo e AssetCo e che l’aiuto ricevuto da AssetCo non genera necessariamente vantaggi per BankCo. L’importo dell’aiuto concesso a BankCo dovrebbe riflettere l’impatto competitivo di BankCo sui suoi concorrenti, e ciò non risulta dal metodo proposto dalla Commissione.

(66)

Per quanto riguarda AssetCo, il metodo proposto dalla Commissione si basa, secondo il Regno Unito, sull’ipotesi che lo Stato coprirebbe la differenza tra il valore contabile delle attività e il loro valore di mercato. Ciò è inesatto, nella misura in cui le garanzie coprono la differenza tra il valore definitivo delle attività di AssetCo e il valore contabile delle sue passività (vale a dire, se il rendimento delle attività non è sufficiente a coprire l’insieme delle passività, il Regno Unito coprirà la differenza).

(67)

Secondo il Regno Unito, il metodo corretto per stimare l’importo dell’aiuto concesso a BankCo consiste nel sommare il valore contabile di tutte le iniezioni dirette di capitale al valore delle eventuali garanzie in corso, tenendo conto degli importi pagati per tali garanzie, più il valore dei benefici che BankCo ricava dal suo portafoglio di crediti ipotecari di alta qualità, più il valore differenziale per BankCo della ripresa dei depositi al dettaglio di NR.

(68)

L’importo dell’aiuto concesso ad AssetCo, secondo il Regno Unito, corrisponde alla differenza tra il valore totale dell’aiuto concesso a NR, meno l’aiuto concesso a BankCo tramite AssetCo.

5.3.   COMMENTI DEL REGNO UNITO IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN MERITO ALLA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

(69)

Per quanto riguarda le preoccupazioni dei terzi in merito all’aumento dei depositi al dettaglio, il Regno Unito ha formulato i seguenti commenti.

(70)

Secondo il Regno Unito, le osservazioni delle parti interessate sulla determinazione del prezzo dei prodotti di risparmio non tengono conto della diminuzione della base dei depositi al dettaglio di NR in seguito ai consistenti ritiri del settembre 2007. Per stabilizzare il suo bilancio, NR doveva essere autorizzata ad aumentare la sua base di depositi al dettaglio. Il Regno Unito indica che è stato determinato un limite dell’1,5 % della quota del mercato britannico dei depositi al dettaglio. Questo limite impedirà ad NR di esercitare una concorrenza troppo aggressiva sui prezzi e ridurrà al tempo stesso l’impatto di NR sul mercato del risparmio. Il Regno Unito sostiene inoltre che NR non ha adottato una strategia aggressiva, in termini di prezzo, per i suoi prodotti nel segmento dei depositi al dettaglio, come dimostra il fatto che NR non si è classificato nei primi tre posti nelle tabelle dei prodotti di risparmio su Moneyfacts dal momento dell’introduzione del quadro di competitività.

(71)

Il Regno Unito sostiene inoltre che qualunque limite supplementare imposto a NR in termini di prezzo dei prodotti di risparmio impedirebbe alla banca di raccogliere i fondi necessari a finanziare le offerte di prestiti previste. Esso minaccerebbe inoltre la capacità di NR di soddisfare i suoi obblighi nell’ambito della TPO e impedirebbe alla banca di reagire ad eventi che influenzino negativamente la sua posizione finanziaria.

(72)

Per quanto riguarda il quadro di competitività vigente dal 31 marzo 2008, le autorità britanniche hanno indicato che i vincoli comportamentali previsti dal quadro limitano sufficientemente il modello concorrenziale di NR sui mercati britannici.

5.4.   COMMENTI DEL REGNO UNITO IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN MERITO ALLA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

(73)

Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella decisione di estensione della procedura e alle osservazioni formulate dai terzi, le autorità britanniche hanno rivisto il loro piano di ristrutturazione modificato. Tali cambiamenti sono stati esposti in modo più dettagliato nella sezione 2.2 della presente decisione (considerando 27, 28 e 29).

6.   VALUTAZIONE

6.1.   ESISTENZA DELL’AIUTO

(74)

La Commissione deve valutare se le misure introdotte o modificate dal piano di ristrutturazione modificato costituiscono un aiuto di Stato. L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(75)

Per quanto riguarda le misure già approvate in quanto aiuti al salvataggio dalla Commissione nelle sue due precedenti decisioni relative al presente caso [vale a dire le misure i), ii) e iii) menzionate al considerando 30, le garanzie sui depositi al dettaglio e all’ingrosso e la linea di liquidità BoE/HMT], la Commissione era già giunta alla conclusione che tali misure costituiscono un aiuto di Stato a favore di NR. La Commissione osserva inoltre che BankCo deve avere accesso ai regimi che il Regno Unito ha introdotto per il settore bancario durante la crisi finanziaria e che sono già stati approvati dalla Commissione nella misura in cui tali regimi sono ancora vigenti dopo la scissione (32).

(76)

Le misure che devono essere valutate nella presente decisione al fine di determinare se costituiscono un aiuto di Stato sono già state descritte al considerando 30 della presente decisione. Le misure in questione sono, nel caso di NR, le misure iv) e v), nel caso di BankCo, le misure vi), vii) e viii) e, nel caso di AssetCo, le misure da ix) a xii).

(77)

Tutte queste misure sono finanziate mediante risorse di Stato, considerando che le misure consistono in prestiti concessi dal governo, sovvenzioni e garanzie finanziate dallo Stato (33).

(78)

La Commissione deve inoltre valutare se le misure attribuiscono un vantaggio selettivo al beneficiario o ai beneficiari dell’aiuto. Le misure in questione sono selettive, considerando che esse avvantaggiano unicamente NR, BankCo e AssetCo.

(79)

Le misure attribuiscono un vantaggio alle attività economiche effettuate da NR sino alla scissione e successivamente dalle entità BankCo e AssetCo che ne sono derivate.

(80)

NR trarrà vantaggio dall’applicazione retroattiva di commissioni ridotte per la linea di liquidità BoE/HMT e dal rimborso successivo di 156,4 milioni di sterline a NR dopo l’approvazione della Commissione [misura iv)]. Ciò attribuisce un vantaggio a NR, considerando che tali commissioni sono inferiori ai prezzi di mercato.

(81)

NR trae inoltre notevoli vantaggi dall’impegno del HMT presso FSA con il quale si garantisce che la banca opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri [misura v)] poiché, in tal modo, l’FSA: 1) non esige che NR sia ricapitalizzato dopo la nazionalizzazione, 2) autorizza NR a includere fondi propri supplementari nella sua posizione regolamentare in materia di fondi propri nel giugno 2008 e 3) lo ha autorizzato in seguito ad operare al di sotto dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri a partire dal luglio 2009 sino alla scissione.

(82)

Per quanto riguarda le misure a favore di BankCo, la Commissione ha già concluso che la garanzia sui depositi al dettaglio [misura vi)] attribuisce un vantaggio al beneficiario, in questo caso BankCo, quando tale misura è stata approvata in quanto aiuto al salvataggio a favore di NR. Anche se è previsto di ritirare la garanzia […], il vantaggio per BankCo rimane sino a che la garanzia continua a sussistere. Il cambio introdotto nella commissione che sarà versata da BankCo non corrisponde alle condizioni di mercato. A tale riguardo, lo spread applicato ai credit default swap di NR è nettamente al di sopra dei 50 punti base. Si deve quindi concludere che la misura conferisce un vantaggio a BankCo.

(83)

Per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie sui depositi all’ingrosso presso BankCo dopo la scissione sino al 31 dicembre 2010 [misura vi)], la Commissione ha già concluso che tale misura costituiva un vantaggio quando è stata approvata in quanto aiuto a salvataggio a favore di NR. Per quanto riguarda i cambi introdotti nelle commissioni da pagare, a decorrere dalla scissione, BankCo pagherà una remunerazione che corrisponde a quella pagata da altre banche nel contesto dell’SGC britannico. Considerando che la remunerazione accettata dalla Commissione nell’ambito dell’SGC è inferiore al prezzo di mercato (ma conforme alle raccomandazioni della Banca centrale europea), la misura attribuisce un vantaggio a BankCo.

(84)

Inoltre, l’iniezione di capitali in BankCo, a concorrenza di 1,4 miliardi di sterline, sotto forma di azioni ordinarie [misura vii)], attribuisce un vantaggio alla banca poiché, senza tali capitali, BankCo non potrebbe avviare le proprie attività.

(85)

La linea contingente di liquidità di 1,5 miliardi di sterline concessa a BankCo [misura viii)], gli attribuisce un vantaggio, considerando che apporterà a BankCo un’altra fonte di liquidità, di cui altre banche non dispongono. La linea contingente di liquidità è destinata a garantire a BankCo fonti di finanziamento sufficienti sino a che la banca sia venduta dal Regno Unito o siano reperite altre linee di finanziamento.

(86)

Per quanto riguarda AssetCo, la Commissione ha concluso nelle decisioni di apertura e di estensione della procedura che le garanzie sui depositi all’ingrosso [misura ix)] costituiscono un aiuto di Stato. L’estensione della garanzia sui depositi all’ingrosso […] comporta quindi un ulteriore vantaggio per AssetCo.

(87)

La Commissione ha già concluso nelle sue precedenti decisioni (34) che la linea di liquidità BoE/HMT costituiva un aiuto di Stato. Tale conclusione si applica anche alle nuove circostanze di un aumento del prestito concesso dallo Stato a AssetCo per un importo di 10 miliardi di sterline e alla sua proroga al di là del 2020 [misura x)]. Per quanto riguarda la remunerazione pagata come contropartita della linea di liquidità, AssetCo verserà una remunerazione ridotta (LIBOR + [10-60] punti base, e non più la commissione versata in precedenza per la linea di liquidità corrispondente al tasso di base della BoE + 150 punti base + 10 punti base); tale remunerazione è inferiore al prezzo di mercato e costituisce un vantaggio per AssetCo. Inoltre, BankCo approfitterà dell’aumento della linea di liquidità BoE/HMT, considerando che una quota importante di tale aumento sarà trasferita da AssetCo a BankCo sotto forma di liquidità.

(88)

L’iniezione di capitali prevista in AssetCo, per 1,6 miliardi di sterline [misura xi)], sotto forma di trasformazione di debiti in capitale, attribuisce un vantaggio ad AssetCo.

(89)

Inoltre, la facility per il finanziamento del capitale d’esercizio di 2,5 miliardi di sterline [misura xii)] andrà a vantaggio di AssetCo, considerando che gli procurerà liquidità adeguate […] per rispettare i suoi obblighi in tempo utile. AssetCo pagherà un tasso corrispondente al LIBOR 1 mese + [da 10 a 60] punti base per questa linea, e ciò è molto al di sotto del tasso di mercato, considerando che AssetCo è una banca che non ha quasi fondi propri.

(90)

Infine, il principio dell’investitore in un’economia di mercato non si applica a queste misure poiché esse fanno seguito a numerose misure di aiuto al salvataggio a favore di NR. Inoltre, se fosse applicabile, questo criterio non sarebbe soddisfatto dal momento che nessun investitore in economia di mercato prenderebbe tutte queste misure al fine di facilitare la scissione di BankCo e […] di AssetCo. Nessun operatore di mercato, in una situazione comparabile a quella dello Stato, sarebbe stato in grado di mantenere l’attività economica (di NR) senza procedere ad un notevole aumento di capitale (la FSA ha ammorbidito i suoi normali requisiti in materia di fondi propri solo perché lo Stato si è impegnato a fornire capitali). Prendendo in considerazione la situazione dei mercati, non sarebbe stato possibile per un operatore ottenere tali finanziamenti. D’altro canto, le proposte di acquisto di NR presentate da Virgin e dalla direzione di NR nel febbraio 2008, che sono state descritte in modo maggiormente particolareggiato nella decisione d’apertura della procedura, lo conferma. Le due offerte dipendevano dal mantenimento delle misure di aiuto di Stato, senza le quali nessun investitore privato sarebbe stato disposto ad acquistare NR.

(91)

Si è inoltre concluso che le misure da iv) a xii) descritte al considerando 30 sono suscettibili di falsare la concorrenza e di influenzare gli scambi tra gli Stati membri.

(92)

Le misure consentono […] di alcuni attivi di NR, collocati in AssetCo, e ciò è una condizione necessaria per la creazione di BankCo e l’attuazione del suo piano imprenditoriale. BankCo, in quanto entità originata da NR, sarà in grado di proseguire le attività di NR senza dover sopportare eventuali diminuzioni di valore degli attivi di minore qualità, poiché questi ultimi rimarranno nel bilancio di AssetCo. Di conseguenza, BankCo dispone di un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti che devono far fronte al deprezzamento dei loro attivi di minore qualità, che essi devono assorbire, limitando il capitale disponibile per nuovi prestiti. BankCo, al contrario, non vedrà diminuire i suoi fondi propri a causa di tale diminuzione di valore, né vedrà decrescere il valore del suo portafoglio di crediti ipotecari. Si tratta di un vantaggio, tenuto conto del costo elevato del prestito sugli attuali mercati finanziari. Inoltre, BankCo disporrà di liquidità per finanziare nuovi prestiti. Si è concluso pertanto che le misure da iv) a xii) descritte nel considerando 30 provocano una distorsione della concorrenza.

(93)

BankCo sarà anche una banca in situazione di concorrenza, tra l’altro, sul mercato britannico dei depositi al dettaglio e dei crediti ipotecari. In questi due mercati, alcuni concorrenti sono filiali di banche estere. Le misure sono pertanto suscettibili di influenzare gli scambi tra gli Stati membri.

(94)

La Commissione osserva che il Regno Unito intende introdurre nuove misure di aiuto e modificare alcune misure esistenti. Tali misure consentiranno la scissione di NR in due entità giuridiche, BankCo e AssetCo. Senza l’aiuto concesso ad AssetCo, non sarebbe possibile trasferirle il portafoglio di crediti di NR. Grazie all’aiuto concesso ad AssetCo, BankCo è in grado di proseguire le attività economiche di NR, senza dover sopportare l’onere della maggior parte del portafoglio crediti di NR, che rimarrà in AssetCo. BankCo riceverà inoltre una notevole quantità di liquidità di AssetCo (che le ha ricevute dallo Stato). BankCo può pertanto essere considerato come il beneficiario di tutte le misure di Stato, comprese quelle che sono state decise a favore di AssetCo.

(95)

Secondo il piano di ristrutturazione modificato, AssetCo eserciterà solo attività di prestito limitate, richieste dai suoi obblighi contrattuali esistenti, e ciò riduce al minimo le situazioni di concorrenza con altre banche. La sua licenza bancaria sarà ritirata dopo la scissione, dopo la quale continuerà ad operare in base ad una licenza di erogatore di crediti ipotecari. Ciò gli consentirà di operare nel quadro di requisiti regolamentari in materia di fondi propri (1 %) meno vincolanti rispetto alle banche. Secondo le autorità britanniche, AssetCo realizzerà i suoi attivi solo alla loro scadenza o mettendoli in vendita sul mercato. AssetCo utilizzerà il prodotto di tali vendite per rimborsare i suoi debiti quando verranno a scadenza e per finanziare i suoi costi di gestione correnti, nonché eventuali passivi storici.

(96)

Al fine di facilitare […], AssetCo intraprenderà alcune attività economiche, come la cessione dei suoi attivi e la gestione dei debiti nel suo portafoglio. Inoltre, […] per un periodo determinato (entro la fine del 2010) fornirà servizi a […]. Si tratta di una necessità, considerando che dopo la scissione, mancherà di […] alcune funzioni operative mantenute da […] come il servizio delle ipoteche (dopo la scadenza), la gestione dei crediti, le infrastrutture e il supporto informatico. Tali servizi saranno forniti da […] a […] su una base commerciale (vale a dire che […] verserà una commissione a […]) e alle condizioni di mercato. […] Si è pertanto concluso che AssetCo continuerà a esercitare alcune attività economiche limitate dopo la scissione e che può pertanto, a questo titolo, essere considerata come un beneficiario delle misure di aiuto.

(97)

Per quanto riguarda NR, prima della scissione prevista, NR è stata in grado di continuare ad esercitare le sue attività grazie alle garanzie sui depositi al dettaglio e ai depositi all’ingrosso, alla linea di liquidità concessa dallo Stato e all’impegno delle autorità britanniche presso la FSA con il quale si garantiva che NR avrebbe operato al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri. Questo impegno del Regno Unito ha consentito ad NR di operare temporaneamente al di sotto dei requisiti regolamentari sino alla scissione. NR è quindi il beneficiario di tali misure. Com’è stato indicato precedentemente al considerando 92, le attività economiche di NR saranno proseguite da BankCo.

(98)

Sulla base di quanto precede, si conclude che le misure da iv) a xii) descritte nel considerando 30 costituiscono un aiuto di Stato.

6.2.   IMPORTO DELL’AIUTO

(99)

Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto, le autorità britanniche hanno formulato nelle loro risposte alla decisione d’apertura della procedura e alla decisione d’estensione della procedura varie proposte relative al metodo di calcolo che dovrebbe essere utilizzato. Per quanto riguarda la proposta concernente l’importo dell’aiuto avanzata dal Regno Unito in risposta alla decisione d’apertura della procedura, la Commissione osserva che tali proposte si basano in parte sulle misure previste nel piano di ristrutturazione iniziale. Le proposte avanzate dal Regno Unito che comprendono l’utilizzazione degli spread applicati ai credit default swap e agli spread sul debito subordinato non prendono in considerazione il fatto che tali spread tengono già conto dell’aiuto di Stato concesso a NR e della sua successiva nazionalizzazione. Essi non riflettono pertanto il rischio intrinseco di NR, fatta astrazione dell’importante sostegno dello Stato.

(100)

Per quanto riguarda le proposte formulate dal Regno Unito nella sua risposta alla decisione d’estensione della procedura in rapporto al metodo da utilizzare per calcolare l’importo dell’aiuto, la Commissione osserva che tali proposte non sembrano tener conto della situazione attuale dei mercati finanziari.

(101)

In tale contesto, nessuna delle parti contesta che NR e le entità che ne sono derivate abbiano ricevuto e riceveranno un volume di aiuti considerevole, che riflette la necessità di una ristrutturazione profonda e che giustifica una riduzione molto significativa della sua presenza sul mercato.

6.3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

6.3.1.   BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

(102)

Come è stato indicato nella decisione d’estensione della procedura (sezione 4.2.1), la Commissione non ha applicato l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, nella sua decisione del 5 dicembre 2007 relativa all’aiuto al salvataggio concesso a NR (35) o nella decisione d’apertura della procedura. L’aiuto concesso in tale data non sembrava infatti destinato a rimediare ad una perturbazione che colpiva un intero Stato membro, ma era piuttosto volto a rimediare a problemi specifici alla situazione di NR (36). In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza (37), la Commissione ha concluso che l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato non era applicabile.

(103)

Tuttavia, da allora, la Commissione ha ammesso che la crisi finanziaria mondiale può comportare gravi perturbazioni nell’economia degli Stati membri e che misure di sostegno a favore delle banche sono in grado di porvi rimedio nella sua comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (38) (di seguito «comunicazione sul settore bancario»), nella sua comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (39) (di seguito «comunicazione sulla ricapitalizzazione»), nella comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività e nella comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (di seguito «comunicazione sulla ristrutturazione») (40). Per quanto riguarda il Regno Unito, ciò è stato confermato mediante l’approvazione di diverse misure adottate dal governo al fine di combattere la crisi finanziaria (41). Come è stato indicato nella decisione d’estensione della procedura, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe pertanto essere l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

6.3.2.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

(104)

La Commissione ha stabilito che NR, BankCo e AssetCo beneficeranno di varie misure di aiuto di Stato. Queste misure sono di diversi tipi. La scissione di NR è comparabile a una misura di salvataggio degli attivi che hanno subito perdite di valore, mentre le iniezioni di capitale sono ricapitalizzazioni. Prima di esaminare il piano di ristrutturazione definitivo presentato dal Regno Unito e comprendente tali misure, la Commissione valuterà in primo luogo la scissione di NR nel contesto della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività e le ricapitalizzazioni alla luce della comunicazione sulla ricapitalizzazione al fine di verificare se esse siano compatibili con tali comunicazioni.

(105)

Nella decisione d’estensione della procedura, la Commissione ha indicato che la scissione di NR potrebbe essere considerata come una sorta di misura di salvataggio degli attivi che hanno subito una diminuzione di valore da cui traggono vantaggio le attività economiche di NR, che BankCo continua a esercitare sul mercato. Il Regno Unito ha presentato varie osservazioni in merito in risposta alla decisione d’estensione della procedura. Ha sostenuto in particolare che NR è stata nazionalizzata al 100 %, che il piano della scissione è stato elaborato solo in una fase successiva e che prima della scissione gli attivi già appartenevano allo Stato. Questi argomenti non ostano tuttavia all’applicazione della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, considerando che l’effetto delle misure di aiuto decise dal Regno Unito ha portato alla creazione di una banca (BankCo) che non deve sostenere l’onere degli attivi svalutati dell’entità da cui deriva (NR).

(106)

Le specifiche condizioni applicabili alle misure di salvataggio degli attivi svalutati sono enunciate nella comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività (42). Conformemente alla sezione 5.2 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, qualunque misura di sostegno a fronte di attività deteriorate comporta l’obbligo di piena trasparenza ex ante e un’adeguata condivisione degli oneri, seguiti da una corretta valutazione delle attività prima dell’intervento dello Stato e da una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, al fine di garantire una responsabilità equivalente degli azionisti.

(107)

La trasparenza ex ante implica una chiara identificazione delle attività e dell’esposizione. Si tratta di una necessità, al fine di determinare l’importo dell’aiuto nella misura di sostegno delle attività deteriorate e di verificare se l’aiuto è necessario per rimediare a un problema temporaneo o se la banca in questione è tecnicamente insolvente.

(108)

Quanto alla valutazione delle attività deteriorate, il punto 38 della IAC stabilisce che laddove la valutazione delle attività risulti particolarmente complessa, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative come la creazione di una «good bank» o l’acquisizione di una banca da parte dello Stato (in particolare la sua nazionalizzazione). In quest’ultimo scenario non è necessaria alcuna valutazione ex ante nella misura in cui la valutazione si effettua progressivamente nel contesto della ristrutturazione o della liquidazione.

(109)

NR è stata di fatto nazionalizzata e ciò ha dato al Regno Unito, in quanto proprietario di NR, l’occasione di rivedere e di esaminare tutti gli attivi di NR.

(110)

Secondo la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, l’obiettivo della valutazione è di calcolare l’importo dell’aiuto e, di conseguenza, il livello di distorsione della concorrenza, al fine di determinare la portata che deve avere la ristrutturazione. Nel presente caso, la ristrutturazione può essere considerata come «molto» profonda. Una valutazione ex ante delle attività non avrebbe comportato, nella fattispecie, l’imposizione da parte della Commissione di ulteriori requisiti concernenti la portata della ristrutturazione.

(111)

Tenuto conto di questi due elementi, non è necessario procedere ad una valutazione prima della scissione. Per quanto riguarda la valutazione progressiva delle attività, la […] porterà ad una valutazione di tali attivi dal mercato nel corso del tempo.

(112)

Il punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività stabilisce, in merito al valore di trasferimento delle attività deteriorate, che: «il valore di trasferimento per le misure di acquisizione o di assicurazione delle attività dovrebbe basarsi sul loro valore economico reale. Si garantirà inoltre un’adeguata remunerazione per lo Stato. Laddove gli Stati membri ritengano necessario – segnatamente per evitare un’insolvenza tecnica – utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, l’elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà proporzionalmente. Questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall’introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, ad esempio mediante meccanismi di recupero.» La cessione degli attività di NR ad AssetCo sarà effettuata al loro valore contabile. Il valore economico reale degli attivi, in conseguenza del loro deterioramento, è inferiore al valore di cessione. L’effetto di salvataggio degli attivi è pertanto considerevole, dal momento che BankCo non deve sopportare queste perdite. Conformemente al punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, è pertanto necessaria una profonda ristrutturazione della banca.

(113)

In tale contesto, è innegabile che senza l’aiuto di Stato, NR sarebbe stata tecnicamente insolvente. NR è stata nazionalizzata dopo il fallimento degli sforzi del Regno Unito per vendere la banca a terzi. Tale circostanza è ulteriormente evidenziata dalle deroghe ottenute della FSA per NR, in primo luogo per includere la totalità dei fondi propri supplementari nella sua situazione regolamentare in materia di fondi propri e successivamente per operare al di sotto dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri. Le osservazioni delle autorità britanniche evidenziano il fatto che se la banca non fosse stata scissa, per garantire la redditività della banca sarebbe stata necessaria un’iniezione di capitali di almeno 6 miliardi di sterline (a titolo di confronto, prima della crisi, i fondi propri della banca ammontavano a 2 miliardi di sterline). Senza l’intervento dello Stato, la scissione di NR e il proseguimento delle sue attività economiche da parte di BankCo non sarebbero state possibili. Il fatto che la maggior parte degli attivi di NR siano stati conservati da AssetCo consente a BankCo di evitare le perdite su questi attivi e il conseguente esaurimento dei fondi propri.

(114)

Le condizioni enunciate al punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività sono soddisfatte, nella misura in cui si è proceduto ad una profonda ristrutturazione (43) dal momento che le attività economiche di NR, proseguite da BankCo, saranno ridotte di più del 75 %. Inoltre, il Regno Unito ha nazionalizzato la banca nel febbraio 2008 e detiene pertanto il 100 % delle azioni. Liberando la banca «buona» dalle ipoteche improduttive, lo Stato aumenta il valore della banca, che prevede di vendere entro […]. Di conseguenza, lo Stato trarrà vantaggio almeno in parte dal salvataggio delle attività, sotto forma di un prezzo di vendita più elevato per la banca «buona».

(115)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri relativi alle attività deteriorate tra lo Stato, gli azionisti e i creditori, sia i vecchi azionisti che i detentori di capitale ibrido contribuiranno alla ristrutturazione della banca nella misura più ampia possibile, considerando che i primi hanno perso una parte considerevole del loro investimento a causa della nazionalizzazione di NR e che i detentori del capitale ibrido avranno […] AssetCo. Di conseguenza, non riceveranno cedole, il cui pagamento è discrezionale e […]. Una condivisione supplementare degli oneri non è quindi necessaria (cfr. anche i considerando 150 e 151).

(116)

La comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività esige che le banche paghino una forma di remunerazione per il salvataggio dei capitali realizzato grazie alle misure relative alle attività deteriorate. L’obiettivo di una remunerazione obbligatoria è duplice: garantire la condivisione degli oneri e limitare al massimo la distorsione della concorrenza. Nel presente caso, la condivisione degli oneri è garantita dalla nazionalizzazione di NR (cfr. anche i considerando 148 e 149). Per quanto riguarda il secondo obiettivo, si può considerare che la distorsione della concorrenza è limitata grazie alla sensibile diminuzione del volume di attività di NR nel contesto della sua ristrutturazione profonda (cfr. anche i considerando 156 e seguenti). Inoltre, gli eventuali vantaggi che BankCo può trarre dalla misura di salvataggio delle attività deteriorate saranno almeno in parte recuperati grazie a un prezzo di vendita più elevato. In tali condizioni eccezionali, è accettabile che il prodotto della vendita della banca costituisca una forma di remunerazione per lo Stato, nella misura in cui riduce i costi totali del salvataggio.

(117)

Le attività deteriorate conservate da AssetCo saranno gestite esclusivamente da AssetCo, che sarà un’entità separata e indipendente, in termini di organizzazione, da BankCo.

(118)

Si conclude pertanto che, tenuto conto della profonda ristrutturazione prevista, il salvataggio delle attività a favore di BankCo sia conforme alla comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività.

(119)

Si prevede di procedere a ricapitalizzazioni di BankCo e di AssetCo. Conformemente alla comunicazione sulla ricapitalizzazione, è opportuno che un’adeguata remunerazione sia pagata per le ricapitalizzazioni.

(120)

BankCo beneficerà di un’iniezione di capitali pari a 1,4 miliardi di sterline sotto forma di azioni ordinarie. Per quanto riguarda la remunerazione da pagare per le azioni ordinarie, il Regno Unito sarà già azionista al 100 % di BankCo al momento della scissione. Un’iniezione di ulteriori capitali sotto forma di azioni ordinarie non modificherà la partecipazione del Regno Unito in BankCo. Come è già stato osservato a proposito della misura di salvataggio degli attivi deteriorati nel considerando 114, il Regno Unito ha nazionalizzato NR e detiene pertanto il 100 % delle azioni. Inoltre, i fondi iniettati saranno almeno in parte recuperati grazie alla remunerazione delle azioni e alla vendita di BankCo.

(121)

AssetCo avrà bisogno di un’iniezione di capitali pari a 1,6 miliardi di sterline solo in caso di crisi. Non pagherà una remunerazione per tale ricapitalizzazione, se essa si verificherà. Considerando che AssetCo […], venderà i sui attivi sul mercato e utilizzerà i ricavi di tali vendite per rimborsare lo Stato, che è uno dei suoi principali creditori in virtù della linea di liquidità BoE/HMT. Il prodotto di tali vendite non avvantaggerà le attività economiche di AssetCo. La remunerazione dello Stato è pertanto inerente […].

(122)

Si conclude, pertanto, che le ricapitalizzazioni sono compatibili con la comunicazione sulla ricapitalizzazione.

(123)

La comunicazione sulla ristrutturazione definisce le regole in materia di aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione di istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi. Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la ristrutturazione di un’istituzione finanziaria nel contesto dell’attuale crisi finanziaria deve:

i)

ristabilire la redditività della banca;

ii)

comprendere un contributo proprio del beneficiario (condivisione degli oneri);

iii)

comprendere misure sufficienti a limitare la distorsione della concorrenza.

i)   Ristabilimento della redditività a lungo termine

(124)

I punti 9, 10 e 11 della comunicazione sulla ristrutturazione indicano che lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione completo e particolareggiato comprendente tutte le informazioni sul modello imprenditoriale. Il piano deve inoltre identificare le cause delle difficoltà dell’istituto finanziario e le altre soluzioni possibili al di fuori del piano di ristrutturazione proposto.

(125)

Le informazioni fornite dal Regno Unito soddisfano i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione poiché descrivono le difficoltà che deve affrontare NR, la causa di tali difficoltà e il modello imprenditoriale di BankCo.

(126)

Nella sua decisione di estensione della procedura, la Commissione ha indicato che BankCo sembrava poter essere una banca redditizia dopo la scissione. Tuttavia, non avendo ricevuto un piano imprenditoriale in grado di dimostrare effettivamente la redditività di BankCo, la Commissione non è potuta giungere a conclusioni in merito. Il Regno Unito ha presentato un piano imprenditoriale particolareggiato il 10 giugno 2009.

(127)

Secondo tale piano, BankCo resterà una banca redditizia sia nello scenario di base che nello scenario di crisi. Comincerà con un bilancio notevolmente ridotto [21-24] miliardi di sterline (rispetto ai 104,3 miliardi di sterline per NR alla fine del 2008), che raggiungerà [31-34] miliardi di sterline nel 2013. Il bilancio comprende attivi di alta qualità ([9-12] miliardi di sterline di liquidità e attivi ipotecari non gravati per un valore di [7-11] miliardi di sterline). Il portafoglio d’ipoteche ceduto a BankCo avrà un rapporto prestito/valore medio del [62-67] %. Le passività di BankCo sono composte principalmente da depositi al dettaglio presso NR (19,3 miliardi di sterline) e da depositi all’ingrosso molto limitati ([1-3] miliardi di sterline).

(128)

La strategia commerciale di BankCo sarà più prudente di quella di NR. Si concentrerà unicamente sul mercato britannico al dettaglio. BankCo opererà in quanto banca di risparmio e di credito ipotecario. La sua propensione al rischio sarà moderata, così come la sua strategia commerciale. BankCo avrà come obiettivo una classificazione A/P1 unica.

(129)

BankCo non cercherà di accrescere la sua presenza sul mercato britannico del risparmio e del credito ipotecario. In seguito alla ristrutturazione, il volume di attività di BankCo sarà ridotto al terzo del volume originario di NR. Le sue nuove offerte di prestito saranno limitate a 9 miliardi di sterline nel 2010, contro 32,2 miliardi di sterline nel 2007: ciò rappresenta una quota di mercato di circa 1,5 %. La quota di mercato di BankCo in termini di credito lordo sarà di circa il [3-6] %, contro il 9,7 % prima dell’intervento dello Stato.

(130)

Il finanziamento dei prestiti ipotecari agli alloggi si baserà principalmente sui depositi al dettaglio, cominciando con circa il [92-95] % del finanziamento totale proveniente dai depositi nel 2009 per decrescere sino a un minimo di circa il [68-71] % nel 2013 (contro meno del 30 % prima della crisi). La dipendenza di BankCo nei confronti del credito interbancario sarà limitato a circa il [22-35] % degli attivi ipotecari.

(131)

Il rapporto prestito/valore medio ponderato che BankCo si pone come obiettivo sarà inoltre inferiore al [68-71] % per i nuovi prestiti, e nessuno supererà un rapporto prestito/valore del [94-97] %. Le attività si concentreranno sul prestito agli alloggi destinati ad essere occupati dal proprietario (circa il […] % del credito totale) e si apriranno inoltre in certa misura al prestito per gli acquisti di beni destinati alla locazione (circa il […] %). La banca non commercializzerà più i prodotti «Together» (prestiti ipotecari aventi un rapporto prestito/valore del […] 125 % combinato con un prestito non garantito) e non proporrà prestiti commerciali. Fatti salvi eventuali impegni comportamentali di BankCo, le sue attività di prestito saranno limitate dalla sua dipendenza nei confronti dei depositi al dettaglio come fonte di finanziamento. BankCo intende prestare [6-9] miliardi di sterline nel 2010 e [6-8] miliardi di sterline l’anno nel 2011, 2012 e 2013.

(132)

Secondo il piano imprenditoriale presentato dal Regno Unito, si prevede che BankCo ridivenga redditizia nel […], con proventi netti da interesse che passano, in uno scenario di base, da […] milioni di sterline nel 2009 a […] milioni di sterline nel 2013, benefici (perdite) dopo imposizione che passano da circa -[…] milioni di sterline nel 2009 a […] milioni di sterline nel 2013 e un rendimento dei fondi propri dopo imposizione che passa dal -[…] % nel 2009 a circa [9-12] % nel 2013. In uno scenario di crisi, i proventi netti da interessi passerebbero da […] milioni di sterline nel 2009 a [0,1-0,6] milioni di sterline nel 2013, i benefici (perdite) dopo imposizione passerebbero da -[…] milioni di sterline nel 2009 a […] milioni di sterline nel 2013 e il rendimento dei fondi propri passerebbe dal -[…] % nel 2009 a circa […] % nel 2013. Inoltre, secondo il Regno Unito, queste cifre non sono superiori ai risultati medi delle società di prestiti alla costruzione, che sono i principali concorrenti di BankCo.

(133)

Per quanto riguarda la situazione regolamentare di BankCo in materia di fondi propri, la ricapitalizzazione di 1,4 miliardi di sterline dopo la scissione sarà sufficiente. Questa ricapitalizzazione, aggiunta al considerevole importo di liquidità che la banca riceve, genererà un coefficiente di capitale di base di più del [48-53] % alla data della scissione, che scenderà a circa il [16-21] % nel 2013, considerando che BankCo avrà aumentato la sua attività di credito mediante l’importante quantità di liquidità ricevute e nuove fonti di finanziamento. BankCo è anche sufficientemente capitalizzata […]. Secondo il piano imprenditoriale, BankCo può […] di […] miliardi di sterline – […] miliardi di sterline in uno scenario di crisi grave – pur rimanendo redditizia.

(134)

Infine, per quanto riguarda le liquidità, BankCo intende conservare un coefficiente di liquidità (rispetto agli attivi) di più di [19-22] % durante il periodo 2009-2013, il che, secondo il Regno Unito, corrisponde al livello mantenuto dalle società di prestito alla costruzione ed è superiore alla media per le banche britanniche più diversificate (il cui coefficiente di liquidità si situa tra il 5 e il 10 %). Le liquidità di base detenute da BankCo copriranno [17-20] % dei depositi al dettaglio e circa [3-6] mesi delle operazioni a termine per i depositi interbancari.

(135)

Il piano contiene inoltre informazioni sull’uscita di BankCo dalla TPO, che avrà come conseguenza di consentire allo Stato di recuperare una parte dei fondi iniettati in NR, BankCo e AssetCo.

(136)

Sulla base di quanto precede, i restanti dubbi della Commissione sulla redditività di BankCo sono stati dissipati. Questa conclusione è in linea con l’iniziale valutazione iniziale della Commissione e con le osservazioni presentate dai terzi nel contesto della decisione di estensione della procedura.

ii)   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(137)

La comunicazione sulla ristrutturazione indica che un contributo appropriato del beneficiario è necessario al fine di limitare l’aiuto al minimo indispensabile e di attenuare i problemi di distorsione della concorrenza e di rischio morale. A tale scopo: a) sia i costi della ristrutturazione che l’importo dell’aiuto devono limitati e b) è necessario un contributo proprio significativo.

(138)

I principi che disciplinano il contributo proprio della banca beneficiaria nella fase di ristrutturazione sono esposti nella sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione. Occorre i) che gli aiuti alla ristrutturazione si limitino alla copertura dei costi necessaria al ripristino della redditività; ii) che le banche beneficiarie utilizzino nella misura del possibile le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione, ad esempio attraverso la vendita di attività; e iii) che i costi connessi con la ristrutturazione siano anche a carico di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile ed erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali. L’obiettivo della condivisione degli oneri è duplice: limitare le distorsioni della concorrenza ed ovviare al cosiddetto rischio morale (44).

(139)

I dubbi espressi dalla Commissione in merito alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario a ristabilire la redditività a lungo termine di NR (BankCo) sono stati dissipati (cfr. anche il considerando 141). In effetti, il piano di ristrutturazione definitivo non prevede attività di prestito superiori a quelli precedenti la crisi né acquisizioni di nuove imprese.

(140)

Le liquidità trasferite a BankCo da AssetCo al momento della scissione saranno utilizzate principalmente per raggiungere un obiettivo, in termini di attività di prestito, di [6-9] miliardi di sterline nel 2010. Il Regno Unito ritiene che tale livello sia necessario per stabilizzare il mercato britannico del credito ipotecario, nel quale l’offerta è sostanzialmente diminuita (in particolare a causa dei prestiti netti negativi di NR, derivanti a sua volta dal programma attivo di riscatto mutui), circostanza che amplifica il crollo dei prezzi dell’immobiliare nel Regno Unito. L’obiettivo di BankCo per il 2011, in termini di prestiti, sarà in tal modo ridotto a [6-8] miliardi di sterline. Tenuto conto di questi elementi, i costi di ristrutturazione sono limitati al minimo necessario.

(141)

Elaborando il piano di ristrutturazione, il Regno Unito ha optato per una soluzione che richiede meno aiuti di quanto previsto nel piano di ristrutturazione iniziale. Come indicato nel considerando 23, l’alternativa alla scissione di NR sarebbe stata un proseguimento delle attività di NR, che avrebbe richiesto a sua volta un’iniezione di capitali di almeno 6 miliardi di sterline (rispetto a un massimo di 3 miliardi di sterline in caso di crisi nel piano di ristrutturazione definitivo). In conseguenza della scissione, l’insieme dei capitali necessari per l’aiuto a favore BankCo e AssetCo è meno elevato, considerando che AssetCo opererà unicamente come erogatore di mutui ipotecari e dovrà pertanto soddisfare requisiti regolamentari meno vincolanti in materia di fondi propri, rispetto a una banca ordinaria. La scissione limita pertanto l’aiuto necessario a garantire la redditività di NR.

(142)

Inoltre, in conseguenza della scissione, il portafoglio ipotecario di BankCo avrà un rapporto prestito/valore superiore a quello della maggior parte delle società di prestiti alla costruzione, che possono essere considerate come i suoi principali concorrenti, e il rendimento dei fondi propri di BankCo resterà sensibilmente al di sotto del livello delle banche e delle società di prestito alla costruzione del Regno Unito sino al 2013.

(143)

Inoltre, nelle condizioni che attualmente prevalgono sul mercato, è opportuno procedere a simulazioni di crisi al fine di verificare la redditività della banca (45). In tale contesto, le autorità britanniche hanno confermato che l’aiuto concesso a BankCo per 1,4 miliardi di sterline corrisponde ai requisiti regolamentari minimi della FSA in materia di fondi propri. D’altro canto, BankCo […]. Il Regno Unito ha dimostrato che se altri attivi degradati dovessero essere ceduti a BankCo, essi dovrebbero essere controbilanciati da un’iniezione di capitali supplementari provenienti dallo Stato per non compromettere la redditività a lungo termine della banca, mantenendo un’attività di prestito limitata nell’economia reale.

(144)

I costi di ristrutturazione sono sopportati, in tutta la misura del possibile, dalla banca stessa mediante l’ammortamento delle ipoteche e la cessione degli attivi. In primo luogo, NR ha limitato l’importo dell’aiuto necessario invitando attivamente i clienti esistenti a rimborsare i loro prestiti e a rifinanziarli presso istituti concorrenti durante il periodo che va dall’aprile 2008 all’inizio del 2009. In tal modo NR ha perso clienti molto interessanti, vale a dire quelli che sono stati in grado di trovare un’altra banca disposta a prestare loro fondi. I proventi del programma attivo di riscatto mutui sono stati utilizzati per rimborsare lo Stato. In tal modo, la linea di liquidità BoE/HMT è stata ridotta da 27 miliardi di sterline (fine 2007) a 14,5 miliardi di sterline (30 giugno 2009).

(145)

In secondo luogo, NR ha venduto il suo portafoglio HERM per circa 2,2 miliardi di sterline. Questa misura ha generato fondi che sono stati utilizzati per rimborsare in parte la linea di liquidità BoE/HMT. L’apporto di capitali è certo poiché la misura è già stata realizzata.

(146)

NR ha inoltre ridotto l’aiuto necessario concedendo pochissimi nuovi prestiti ipotecari nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente, 3 miliardi di sterline e 1,3 miliardi di sterline al 30 giugno 2009, rispetto a 32,3 miliardi di sterline nel 2007).

(147)

Tenuto conto di quanto precede, si conclude che i dubbi della Commissione in merito alla limitazione degli aiuti sono stati dissipati e che il contributo proprio di NR è sufficiente.

(148)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la comunicazione sulla ristrutturazione richiede che i costi di ristrutturazione siano sostenuti non solo dallo Stato, ma anche dai vecchi investitori e azionisti della banca.

(149)

Nel caso di NR, la banca è stata nazionalizzata e la compensazione che i suoi vecchi azionisti riceveranno sarà fondata unicamente sul valore dell’impresa senza il sostegno dello Stato (46). Di conseguenza, è probabile che tale compensazione sia vicina allo zero. Ciò significa che i vecchi azionisti hanno perduto la maggior parte del loro investimento e si può ritenere che essi abbiano sufficientemente sopportato le conseguenze dei problemi incontrati da NR.

(150)

Inoltre, gli strumenti di debito subordinato di NR saranno conservati da AssetCo. Ciò significa che la compensazione versata ai loro sottoscrittori proverrà dagli importi recuperati a partire dagli attivi di AssetCo. In quanto detentori di titoli di debito subordinato, […]. D’altro canto, lo Stato sarà un importante creditore in virtù dei prestiti (la linea di liquidità BoE/HMT e la facilità per il finanziamento del capitale d’esercizio) che ha concesso ad AssetCo. Di conseguenza, […]. Inoltre, NR ha recentemente deciso di differire il pagamento di cedole e i pagamenti sul capitale degli strumenti cumulati dei fondi supplementari e dei fondi di base corrispondenti, nel caso in cui la banca ne abbia la possibilità. Il Regno Unito si è inoltre impegnato a che AssetCo continui a differire tali pagamenti dopo la scissione. […].

(151)

Di conseguenza, il contributo proprio dei vecchi detentori di capitale consente di limitare il rischio morale in modo adeguato.

(152)

Si conclude pertanto che NR e i suoi detentori di capitale hanno contribuito alla ristrutturazione nella massima misura possibile.

iii)   Misure volte a limitare la distorsione della concorrenza

(153)

Nella sua decisione d’estensione della procedura, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le misure proposte dal Regno Unito siano sufficienti a compensare la distorsione della concorrenza causata dal mantenimento, attraverso BankCo, delle attività economiche esercitate sul mercato da NR. Tale preoccupazione era condivisa dai terzi, che hanno evidenziato la posizione di forza di BankCo sul mercato britannico del credito ipotecario e del risparmio e hanno proposto misure volte a rimediare alla distorsione di concorrenza causata BankCo.

(154)

Per quanto riguarda le misure volte a limitare la distorsione della concorrenza, la comunicazione sulla ristrutturazione indica che la Commissione deve tenere conto, nella sua valutazione sull’importo dell’aiuto, del grado di condivisione degli oneri e della posizione che l’istituto finanziario occuperà sul mercato dopo la ristrutturazione. Sulla base di questa analisi, devono essere adottate adeguate misure compensative.

(155)

Le distorsioni di concorrenza causate da NR son significative. L’entità derivata da NR, BankCo, sarà ben finanziata e non dovrà sopportare le perdite causate dai prestiti a rischio concessi da NR in passato. Dal settembre 2007, al fine di mantenere NR in attività e di facilitare la scissione, è stato e sarà ancora necessario un notevole importo di aiuti. Tuttavia, NR sarà una banca molto più piccola e sono state adottate misure sufficienti al fine di limitare la distorsione della concorrenza da parte del Regno Unito.

(156)

In primo luogo, NR non proseguirà le sue attività sotto forma della stessa entità economica di prima dell’intervento dello Stato. La banca è stata nazionalizzata e subirà una profonda ristrutturazione. Sarà pertanto una banca molto più piccola di NR, BankCo, che sarà in situazione di concorrenza sul mercato britannico del credito al dettaglio. Dopo la scissione, il bilancio di BankCo rappresenterà circa [17-22] % del bilancio di NR nel 2007. Tuttavia, considerando che, al momento della scissione, la banca disporrà di abbondanti liquidità e sarà finanziata quasi esclusivamente da depositi al dettaglio, circostanza che le consentirà di crescere rapidamente nei primi anni, è più giusto partire dalla situazione «stabilizzata» alla fine del periodo di ristrutturazione, per valutare l’ampiezza della riduzione del volume di attività della banca. In tale data, il bilancio rappresenterà meno del [30-35] % delle dimensioni originarie di NR nel 2007. Quanto alle dimensioni della banca sui mercati dopo la ristrutturazione, la quota di mercato (sulla base del nuovo credito lordo) sarà di circa [3-6] % ([6-9] miliardi di sterline) sino al 2013, rispetto all’8 % nel 2007 (32,2 miliardi di sterline). Sul mercato britannico dei depositi al dettaglio, la quota di BankCo non supererà l’1,5 % sino al periodo successivo al 2013 (23 miliardi di sterline), contro l’1,9 % prima del ritiro massiccio dei depositi nel settembre 2007. Queste cifre dimostrano che BankCo sarà una banca relativamente piccola e non un leader del mercato. Un’ulteriore riduzione della presenza di BankCo sul mercato britannico del prestito ipotecario e del risparmio metterebbe in pericolo la sua redditività.

(157)

Nel 2008 e nel 2009, NR ha volontariamente ridotto la sua attività di prestito a livelli molto bassi (3 miliardi di sterline nel 2008 e 1,3 miliardi di sterline nel corso del primo semestre 2009, rispetto ai 32,2 miliardi di sterline nel 2007; si veda la tabella 1) a causa dei limiti previsti nel quadro di competitività, incoraggiando inoltre i suoi clienti a trasferire i loro crediti presso entità concorrenti nel quadro del suo programma attivo di riscatto mutui. Quest’ultimo ha provocato una diminuzione del prestito netto di 25,4 miliardi di sterline nel 2008. Concludendo, NR ha ridotto la sua presenza sul mercato del prestito ipotecario a partire dal momento in cui il quadro di competitività è stato annunciato, alla fine del primo trimestre 2008.

(158)

In secondo luogo, rispetto al piano di ristrutturazione modificato, il Regno Unito ha adottato misure al fine di diminuire il volume del bilancio di BankCo, con minori liquidità e attivi a più elevato tasso di rischio, in modo da ridurlo di circa 4 miliardi di sterline. BankCo disporrà di minori liquidità e di ipoteche più numerose e di qualità minore. La banca sarà pertanto limitata nella sua capacità di prestito ipotecario. I cambi apportati al volume del bilancio dal Regno Unito sono tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dai terzi (si veda la sezione 4.2).

(159)

In terzo luogo, il Regno Unito ha preso, nei confronti della Commissione, una serie di impegni al fine di limitare la presenza di BankCo sul mercato, che sono stati descritti in modo più particolareggiato nella sezione 5.4. Sono stati fissati limiti per quanto riguarda i depositi al dettaglio presso BankCo e l’offerta di prestiti ipotecari. Questi limiti rimarranno in vigore fino alla fine del 2011, sia che BankCo rimanga o no in situazione di TPO, e forse ancora più a lungo se l’uscita dal TPO si verificherà dopo il 2011. Il potenziale d’espansione aggressiva di BankCo sul mercato è in tal modo ridotto.

(160)

In tale contesto, è necessario che questi limiti rimangano in vigore anche se l’uscita dal TPO avverrà prima del 2011, nella misura in cui BankCo continua a beneficiare dell’aiuto di Stato che gli è stato concesso, così come ad AssetCo, al fine di facilitare la scissione di NR. L’aiuto concesso garantisce a BankCo una buona posizione di partenza dopo la scissione. La banca è stata liberata dai crediti a rischio che deteneva in passato e ha ricevuto un notevole importo di liquidità. BankCo continuerà a beneficiare dell’aiuto dopo la scissione. Un’uscita precoce dal TPO non compenserebbe totalmente la distorsione della concorrenza imputabile a BankCo, e ciò giustifica il mantenimento dei limiti almeno sino alla fine del 2011.

(161)

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai terzi in merito alla capacità di BankCo di battere la concorrenza grazie a strategie aggressive in termini di prezzi, il Regno Unito ha preso l’impegno per cui BankCo non si classificherà nelle prime tre posizioni delle offerte di prestiti ipotecari su Moneyfacts (ad esclusione dei prestiti aventi un rapporto prestito/valore superiore all’80 % o i prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà). Le tabelle di Moneyfacts raccolgono i dati relativi ai primi cinque prestiti ipotecari in vari segmenti, che sono considerati come le migliori offerte sul mercato in un momento dato. Per le piccole banche, è importante essere visibili sulle tabelle di Moneyfacts, poiché questo è uno strumento particolarmente efficace per attirare i clienti. L’impegno del Regno Unito garantisce che BankCo, pur rimanendo visibile, non possa offrire le condizioni migliori sul mercato. Il potenziale di esclusione dei concorrenti è pertanto limitato durante gli anni in cui BankCo dipende maggiormente dagli aiuti di Stato.

(162)

Il Regno Unito ha inoltre preso l’impegno di vendere BankCo […]. La cessione di BankCo consentirà allo Stato di recuperare (in parte) i capitali iniettati in NR. D’altro canto, un’uscita dalla TPO al momento opportuno garantisce alle parti interessate la possibilità di acquistare BankCo. A tale proposito, i concorrenti di NR hanno lamentato soprattutto il fatto che la banca, sinché si troverà in condizione di TPO, potrà attirare più facilmente i depositi al dettaglio, nella misura in cui i clienti sanno che essa riceve gli aiuti dallo Stato. Il fatto di porre un termine alla TPO eliminerà tale distorsione della concorrenza.

(163)

Il Regno Unito si è impegnato inoltre a che le garanzie sui depositi al dettaglio e sui depositi all’ingrosso presso BankCo saranno eliminate entro […]. In tal modo BankCo non beneficerà più di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti per i depositi al dettaglio e all’ingrosso. Tale impegno è quindi tale da rispondere alle preoccupazioni dei terzi per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie.

(164)

Per quanto concerne i vincoli comportamentali, BankCo sarà limitata nelle sue attività da un divieto di acquisizione e un divieto di avvalersi delle garanzie dello Stato e della TPO. Tali misure saranno mantenute in vigore sino all’uscita dalla TPO.

(165)

Il ritiro di NR dalla Danimarca può essere considerato come una misura in grado di limitare la distorsione della concorrenza, poiché NR e di conseguenza di BankCo, non saranno più attive su questo mercato.

(166)

Infine, eventuali distorsioni della concorrenza dovute al fatto che AssetCo prosegue attività economiche limitate non è particolarmente rilevante, come è confermato dall’impegno preso dal Regno Unito al punto ix) del considerando 29. […], le sue attività sono destinate a diminuire, così come la potenziale distorsione della concorrenza.

(167)

Il punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione indica che gli Stati membri dovranno presentare regolari relazioni dettagliate al fine di verificare che il piano di ristrutturazione sia stato attuato correttamente. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà presentare le relazioni alla Commissione ogni sei mesi, a decorrere dalla data della presente decisione.

7.   CONCLUSIONI

(168)

Il mantenimento delle misure da i) a iii) dopo la scissione di NR e le misure da iv) a xii) esposte al punto 30 sono considerate come un aiuto alla ristrutturazione che deve essere dichiarato compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

L’aiuto descritto qui di seguito, eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock, BankCo e AssetCo, è compatibile col mercato comune, fatte salve le condizioni indicate all’articolo 2:

i)

l’applicazione retroattiva di una commissione ridotta sulla linea di liquidità della Bank of England che è stata in seguito ripresa dal ministero del tesoro britannico («la linea di liquidità BoE/HMT») e il rimborso delle commissioni eccedentarie a Northern Rock dopo la scissione di Northern Rock in BankCo e AssetCo;

ii)

la garanzia data dal ministero del tesoro britannico alla Financial Services Authority che Northern Rock opererà al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri;

iii)

il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio presso BankCo;

iv)

il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all’ingrosso presso BankCo;

v)

la ricapitalizzazione di BankCo per un importo di 1,4 miliardi di sterline;

vi)

la linea di liquidità associata di 1,5 miliardi di sterline concessa a BankCo;

vii)

il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all’ingrosso di AssetCo;

viii)

l’aumento della linea di liquidità BoE/HMT, per un importo sino a 10 miliardi di sterline, sino a raggiungere un massimo di 23 miliardi di sterline;

ix)

la ricapitalizzazione di AssetCo sino a 1,6 miliardi di sterline; e

x)

la facility per il finanziamento del capitale d’esercizio di 2,5 miliardi di sterline concessa ad AssetCo.

Articolo 2

Le condizioni di cui all’articolo primo sono le seguenti:

i)

deve esservi una completa separazione operativa tra BankCo e AssetCo quanto prima possibile e in ogni caso entro la fine del 2010;

ii)

le nuove offerte di prestito di BankCo devono essere limitate a 4 miliardi di sterline nel 2009, a 9 miliardi di sterline nel 2010 e a 8 miliardi di sterline nel 2011; se BankCo è ancora in regime di proprietà pubblica temporanea («Temporary Public Ownership» – di seguito «TPO») dopo 2011, il limite di 8 miliardi di sterline applicato nel 2011 deve rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2013 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente;

iii)

i bilanci dei depositi al dettaglio presso BankCo nel Regno Unito, in Irlanda e a Guernesey devono essere limitati a 20 miliardi di sterline sino al 31 dicembre 2011; se BankCo è ancora in regime di TPO nel 2012 e nel 2013, il limite per i depositi al dettaglio sarà di 23 miliardi di sterline per il 2012 e 26 miliardi di sterline per il 2013 o sino alla sua uscita dal TPO;

iv)

BankCo non deve classificarsi nelle prime tre categorie di prestiti ipotecari su Moneyfacts per i prestiti a tasso fisso o variabile su 2, 3, o 5 anni (ad esclusione dei crediti ipotecari il cui rapporto prestito/valore è superiore all’80 % e i prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà) sino al 31 dicembre 2011 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente;

v)

il governo britannico non deve conservare una partecipazione maggioritaria in BankCo […]; a tale proposito, si ritiene che BankCo non sarà più in regime di TPO se il Regno Unito avrà venduto almeno il 50 % delle quote + 1 a una (o più) entità di cui lo Stato non è proprietario o azionista principale e se il Regno Unito non controlla più BankCo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004;

vi)

BankCo […] deve indicare in un avviso al pubblico che la garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio si concluderà in data […] e che il Regno Unito non sarà più tenuto dalle convenzioni di garanzia sui depositi all’ingrosso nei confronti di BankCo a decorrere dal 31 dicembre 2010;

vii)

AssetCo deve conservare il debito subordinato esistente e nessun pagamento di cedole né versamento sul capitale dovrà essere effettuato sugli strumenti di debito subordinato nei casi in cui AssetCo ne avrà la possibilità contrattuale, […];

viii)

BankCo e AssetCo non devono acquisire partecipazioni di altre imprese né avvalersi delle convenzioni di garanzia o dell’appartenenza allo Stato;

ix)

AssetCo non deve avviare nuove attività economiche al di fuori delle attività necessarie al sostegno operativo a favore di BankCo sino a che la separazione operativa sia completata […].

Articolo 3

Il Regno Unito informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Inoltre, a decorrere dall’adozione della presente decisione, il Regno Unito presenterà ogni sei mesi relazioni particolareggiate sulle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21.

(2)  GU C 149 dell’1.7.2009, pag. 16.

(3)  GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1.

(4)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(5)  Cfr. nota 1.

(6)  Cfr. nota 2.

(7)  Il credito lordo corrisponde al totale degli anticipi e il credito netto agli anticipi meno gli ammortamenti e i rimborsi.

(8)  Tutte le informazioni descrittive inserite nella decisione di apertura della procedura, pur non essendo ripetute nella presente decisione, sono state prese in considerazione nella valutazione che segue nella presente decisione.

(9)  Segreto commerciale. Nella misura del possibile, le cifre sono state sostituite da campi di variazione tra parentesi quadre […].

(10)  Consolidati.

(11)  Non sottoposti a revisione.

(12)  Il quadro di competitività è stato applicato da NR in seguito alla sua nazionalizzazione da parte delle autorità britanniche. Tale quadro ha lo scopo di garantire che NR non sarà in grado di utilizzare il sostegno del governo per esercitare una concorrenza sleale sul mercato. Il quadro contiene impegni presi da NR che limitano la sua presenza sul mercato britannico del credito ipotecario e del risparmio. Si veda anche la descrizione del quadro di competitività al punto 81 della decisione di apertura della procedura (nota 1).

(13)  D’ora in poi le «attività liquide» composte da liquidità e investimenti del tesoro saranno designate dalle espressioni «attività liquide» o «liquidità».

(14)  Si tratta dei conti bancari aperti a nome della struttura di cartolarizzazione Granite presso NR.

(15)  Programma di obbligazioni garantite composto da più quote di debito emesso.

(16)  Portafoglio di crediti ipotecari emessi precedentemente da NR.

(17)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(18)  Al fine di chiarezza, la Commissione farà riferimento, per la valutazione delle misure, alla numerazione utilizzata nella descrizione delle misure ai considerando 30 e 31.

(19)  Cfr. il punto 94 della decisione di apertura della procedura.

(20)  Cfr. il punto 91 della decisione di apertura della procedura e il punto 28 della decisione di estensione della procedura.

(21)  Cfr. i punti 32 e 39 della decisione di estensione della procedura.

(22)  Cfr. i punti 26 e 49 della decisione di estensione della procedura.

(23)  Cfr. i punti 33 e 46 della decisione di estensione della procedura.

(24)  Cfr. il punto 22 ii) della decisione di estensione della procedura.

(25)  Cfr. il punto 26 della decisione di estensione della procedura.

(26)  Cfr. la nota 23.

(27)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso C 14/08 (ex NN1/08), Aiuto alla ristrutturazione a favore di Northern Rock (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21) (decisione di apertura della procedura) e decisione della Commissione nel caso C 14/08, Aiuto alla ristrutturazione a favore di Northern Rock (GU C 149 dell’1.7.2009, pag. 16).

(28)  Questo importo è stato approvato dalla Commissione nella sua decisione nel caso N 507/2008, Misure di sostegno finanziario all’industria bancaria del Regno Unito (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 4).

(29)  L’importo indicato riflette il totale dei depositi al dettaglio e non tiene conto dell’FSCS.

(30)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(31)  Il piano imprenditoriale è stato aggiornato il 18 settembre 2009 per tener conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione e dai terzi per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza provocate dall’aiuto.

(32)  Ad esempio il sistema di garanzie di credito («SGC»), cfr. la precedente nota 15.

(33)  Per quanto riguarda l’impegno del HMT presso la FSA in base al quale si garantisce che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri, tale impegno può essere considerato come equivalente a un impegno a capitalizzare ulteriormente la banca, che assumerà la forma di un’iniezione di capitali in BankCo dopo la scissione.

(34)  Cfr. la nota 14.

(35)  Decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1).

(36)  Cfr. i punti 100 e 101 della decisione di apertura della procedura.

(37)  Cfr., sul principio, la sentenza emessa nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96 Freistaat Sachsen e Volkswagen AG contro Commissione [1999] Racc. II-3663, paragrafo 167. Questo approccio è stato applicato nella decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28) (punto 10.1), nella decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1) (punti 153 e seguenti) e nella decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7) (punto 166). Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1) e la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3).

(38)  Comunicazione sul settore bancario (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(39)  Comunicazione sulla ricapitalizzazione (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(40)  Comunicazione sulla ristrutturazione (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(41)  Cfr., tra l’altro, la decisione della Commissione nel caso N 507/08, Misure di sostegno finanziario all’industria bancaria del Regno Unito (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso N 650/08, Notifica di modifiche delle misure di sostegno finanziario all’industria bancaria del Regno Unito (GU C 54 del 7.3.2009, pag. 3) e la decisione della Commissione nel caso N 193/09, Estensione del sistema di garanzia di credito SGC, (GU C 145 del 25.6.2009, pag. 3).

(42)  La comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività prevede criteri per valutare una misure di salvataggio degli attivi negli scenari di salvataggio e di ristrutturazione. In uno scenario di salvataggio, quando una misura temporanea di volume limitato è necessaria per consentire alla banca di affrontare la crisi, si suppone che la banca possa ristabilire la sua redditività una volta che la situazione dei mercati si sia stabilizzata e che non siano necessari adeguamenti strutturali o ristrutturazioni. Al contrario, nel caso in cui la banca ha bisogno di importi di aiuto notevoli o non può sopportare una ripartizione degli oneri adeguata, è necessaria una «ristrutturazione in profondità» della banca. In quest’ultimo caso, la sezione 6 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività enuncia requisiti più specifici per quanto riguarda la condizione della condivisione degli oneri.

(43)  Per la valutazione del piano di ristrutturazione alla luce della comunicazione sulla ristrutturazione, cfr. i considerando 123 e seguenti.

(44)  Cfr. il punto 22 della comunicazione sulla ristrutturazione.

(45)  Cfr. il punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione.

(46)  Cfr. il punto 90 della decisione di apertura.


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