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Document 32010D0029(01)

2011/67/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , relativa all’emissione delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2010/29)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

relativa all’emissione delle banconote in euro

(rifusione)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 16 dello statuto del SEBC, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. In base a tali disposizioni, la BCE e le BCN possono emettere le uniche banconote in euro aventi corso legale negli Stati membri la cui moneta è l’euro. Il diritto dell’Unione ha previsto un sistema composto da una pluralità di responsabili dell’emissione delle banconote. La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

(2)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), a decorrere dal 1o gennaio 2002, la BCE e le BCN immettono in circolazione banconote denominate in euro. Le banconote in euro sono espressione della stessa e unica moneta e sono sottoposte ad un regime giuridico unitario.

(3)

L’emissione delle banconote in euro non necessita di essere soggetta a limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la immissione in circolazione di banconote è un processo indotto dalla domanda.

(4)

La decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (2), contiene regole comuni sulle banconote in euro. La BCE ha stabilito specifiche tecniche comuni per le banconote in euro e misure di controllo di qualità, al fine di garantire che esse siano conformi alle suddette specifiche. Di conseguenza, tutte le banconote in euro hanno il medesimo aspetto esteriore e presentano il medesimo livello di qualità e non c’è distinzione alcuna tra le banconote dello stesso taglio.

(5)

Tutte le banconote in euro dovrebbero essere soggette ai medesimi requisiti di accettazione e di trattamento da parte dei membri dell’Eurosistema, indipendentemente da quale membro le abbia immesse in circolazione. La prassi di rimpatrio delle banconote denominate in unità monetarie nazionali verso la banca centrale nazionale emittente non si applica alle banconote in euro. Il regime per l’emissione delle banconote in euro è basato sul principio del non rimpatrio delle banconote in euro.

(6)

Ai sensi dell’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, a ciascuna banca centrale che sia membro del Sistema europeo di banche centrali viene assegnata una ponderazione nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come stabilito dalla decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (3). Tale ponderazione è basata sulla popolazione e sul prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro e regola i conferimenti nel capitale della BCE, i trasferimenti alla BCE delle attività di riserva in valuta delle BCN, la distribuzione del reddito monetario delle BCN e la ripartizione dei profitti e delle perdite della BCE.

(7)

Le banconote in euro hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro e circolano liberamente all’interno dell’area dell’euro, sono emesse nuovamente dai membri dell’Eurosistema e possono anche essere conservate o utilizzate all’esterno dell’area dell’euro. Le passività relative all’emissione dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione dovrebbero quindi essere ripartite tra i membri dell’Eurosistema in base ad un criterio oggettivo. La quota di ciascuna BCN nel capitale versato della BCE costituisce un criterio adeguato. Tale quota risulta da un’applicazione proporzionale, nei confronti delle BCN, dello schema descritto all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC. Poiché tale criterio non è applicabile alla BCE, sarà il Consiglio direttivo a determinare la quota percentuale delle banconote in euro che devono essere emesse dalla BCE.

(8)

In forza del principio dell’esecuzione decentrata delle operazioni dell’Eurosistema previsto agli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto del SEBC, sono demandati alle BCN la immissione in circolazione e il ritiro dalla circolazione di tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE. Coerentemente con tale principio, anche la gestione operativa delle banconote in euro è effettuata dalle BCN.

(9)

La differenza tra l’ammontare delle banconote in euro attribuite a ciascuna BCN in conformità dello schema di distribuzione delle banconote e quello delle banconote in euro messe in circolazione da tale BCN, dovrebbe dar luogo ai saldi interni all’Eurosistema. Poiché la BCE non mette in circolazione banconote in euro, dovrebbe detenere saldi creditori interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN per un valore equivalente alla quota di banconote in euro da essa emesse. La remunerazione di questi saldi interni all’Eurosistema incide sulle situazioni di reddito delle BCN e fa quindi oggetto della decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (4), fondata sull’articolo 32 dello statuto del SEBC.

(10)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato per l’adozione da parte dell’Estonia dell’euro il 1o gennaio 2011 (5), l’Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (6) sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(11)

Dal momento che l’Estonia adotterà l’euro il 1o gennaio 2011, la decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in euro (7) deve essere modificata, al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2011. Poiché la decisione BCE/2001/15 è stata modificata diverse volte, essa dovrebbe essere sottoposta a rifusione nell’interesse della chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «banconote in euro» si intendono le banconote conformi ai requisiti previsti nella decisione BCE/2003/4 e alle specifiche tecniche stabilite dal Consiglio direttivo;

c)

per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote (espresse in percentuali) nel capitale della BCE sottoscritto risultanti dall’applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, come applicabili per l’esercizio finanziario pertinente;

d)

per «schema di distribuzione delle banconote» si intendono le percentuali risultanti dalla presa in considerazione della quota della BCE nell’emissione totale di banconote in euro e dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto (arrotondato al multiplo di 0,0005 punti percentuali più prossimo) alla quota delle BCN in tale totale. Se le percentuali risultanti non raggiungono il 100 %, la differenza è compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0005 punti percentuali alle quote più piccole, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %; o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0005 punti percentuali dalle quote più grandi, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %. L’allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica a partire dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

Emissione delle banconote in euro

La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

Articolo 3

Obblighi degli organismi responsabili dell’emissione

1.   Le BCN immettono in circolazione e ritirano dalla circolazione le banconote in euro ed effettuano qualunque tipo di gestione operativa con riguardo a tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE.

2.   Le BCN, su richiesta del detentore, accettano tutte le banconote in euro per il cambio con banconote in euro di valore equivalente o, nel caso di titolari di un conto, per l’accredito sui conti detenuti presso la BCN ricevente.

3.   Le BCN considerano quali proprie passività le banconote in euro che accettano, le quali vengono trattate in maniera identica a tutte le altre.

4.   Le BCN non trasferiscono ad altre BCN le banconote in euro che accettano e le tengono a disposizione per emetterle nuovamente. Eccezionalmente e in linea con tutte le regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE:

a)

le banconote in euro mutilate, danneggiate, consumate o ritirate possono essere distrutte dalla BCN ricevente; e

b)

le banconote in euro detenute dalle BCN possono, per ragioni logistiche, essere redistribuite in grossi quantitativi all’interno dell’Eurosistema.

Articolo 4

Distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

1.   L’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione è distribuito tra i membri dell’Eurosistema applicando lo schema di distribuzione delle banconote.

2.   La differenza tra l’ammontare delle banconote in euro distribuite a ciascuna BCN secondo lo schema di distribuzione e quello delle banconote in euro che la suddetta BCN immette in circolazione, dà luogo a saldi interni all’Eurosistema. La BCE detiene saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all’ammontare delle banconote in euro da essa emesse.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione BCE/2001/15 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(3)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

(6)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(7)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.


ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2011

Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

TOTALE

100,0000 %


ALLEGATO II

DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2001/15

GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52

Decisione BCE/2003/23

GU L 9 del 15.1.2004, pag. 40

Decisione BCE/2004/9

GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17

Decisione BCE/2006/25

GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13

Decisione BCE/2007/19

GU L 1 del 4.1.2008, pag. 7

Decisione BCE/2008/26

GU L 21 del 24.1.2009, pag. 75


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