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Document 32009R1175
Commission Regulation (EC) No 1175/2009 of 30 November 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Aglio Bianco Polesano (PDO))
Regolamento (CE) n. 1175/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)]
Regolamento (CE) n. 1175/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)]
OJ L 314, 1.12.2009, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 227 - 228
In force
1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Aglio Bianco Polesano», è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 104 del 6.5.2009, pag. 16.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato
1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Aglio Bianco Polesano (DOP)