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Document 32009R1120

    Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 316 del 2.12.2009, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1120/oj

    2.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 316/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2009

    recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 36, l’articolo 39, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 68, paragrafo 7, l’articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l’articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 71, paragrafo 10, l’articolo 142, lettere c), d), f), g), h) e q), e gli articoli 147 e 148,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2) ha subito modifiche sostanziali. In seguito è stato adottato il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico (3). Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere nuovamente modificato, per motivi di chiarezza risulta opportuno accorpare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 in un unico regolamento recante l’insieme delle modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (2)

    Ai fini della certezza del diritto è opportuno adottare alcune definizioni. Per quanto riguarda il bosco ceduo a rotazione rapida, è opportuno autorizzare gli Stati membri a definire le varietà idonee in funzione della loro compatibilità climatica e agronomica con il territorio.

    (3)

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adatto agli agricoltori che ricevono ancora pagamenti diretti in virtù di taluni regimi accoppiati, senza detenere alcun ettaro di terra. Tra questi regimi accoppiati si annoverano i premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento e i pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11. Gli agricoltori in questione si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali e, per garantire la massima efficacia di tali regimi, devono essere trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento.

    (4)

    Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre e prevedere la possibilità di ripartire i diritti all’aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché disciplinare la fusione dei diritti e delle frazioni.

    (5)

    L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 consente di posticipare l’integrazione degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Per rendere possibile tale integrazione posticipata, occorre stabilire modalità specifiche. In particolare, il terzo comma del suddetto paragrafo autorizza gli Stati membri a rivedere la decisione presa a norma dell’articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) al fine di integrare più rapidamente gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Tuttavia, alla luce dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009, affinché l’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento possa avere effetto, è necessario che le superfici interessate siano rese ammissibili al regime di pagamento unico. Gli Stati membri devono quindi poter rivedere la decisione presa ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (6)

    Occorre adottare disposizioni specifiche per la gestione della riserva nazionale.

    (7)

    L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, ai paragrafi 2 e 3, alcuni casi facoltativi in cui possono essere assegnati diritti all’aiuto utilizzando la riserva nazionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri, che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore a un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.

    (8)

    In determinate circostanze può accadere che gli agricoltori detengano un numero di diritti superiore a quello degli ettari necessari per attivarli, ad esempio a causa della scadenza di un contratto di affitto, tra l’altro in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere. Risulta pertanto opportuno predisporre un meccanismo che consenta di continuare a erogare il sostegno agli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Tuttavia, onde evitare abusi, occorre definire le condizioni di accesso a tale meccanismo.

    (9)

    A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all’aiuto non utilizzati o, in via facoltativa, mediante una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data che deve essere fissata dagli Stati membri al momento di un ulteriore disaccoppiamento. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale.

    (10)

    In caso di trattenuta sulla vendita di diritti all’aiuto, occorre stabilire le percentuali massime e i criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e del tipo di diritti all’aiuto da trasferire. Le trattenute non devono tuttavia ostacolare sostanzialmente o impedire il trasferimento dei diritti all’aiuto. In caso di regionalizzazione secondo il modello ibrido, tuttavia, la trattenuta non deve incidere sul valore regionale di base dei diritti all’aiuto, ma solo sugli importi legati ai riferimenti storici.

    (11)

    Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno che essa venga gestita a livello regionale, tranne nei casi previsti all’articolo 41, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, quando gli Stati membri siano tenuti ad assegnare diritti all’aiuto.

    (12)

    Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è corrisposto agli agricoltori mediante assegnazione o trasferimento di diritti all'aiuto. Al fine di evitare cambiamenti della forma giuridica dell'azienda intesi ad eludere la normativa sul normale trasferimento di un'azienda con i relativi importi di riferimento, occorre stabilire le condizioni per le fattispecie di successione o successione anticipata, fusione e scissione.

    (13)

    A norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nei nuovi Stati membri un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell’articolo 34 dello stesso regolamento, almeno l’80 % dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l’applicazione del regime di pagamento unico, appare giustificato che il trasferimento dell’azienda o di parte di essa insieme ai futuri diritti all’aiuto sia considerato, a determinate condizioni, un trasferimento valido di diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’articolo 43 del suddetto regolamento, in particolare a condizione che il venditore richieda la fissazione dei diritti all’aiuto, dal momento che il regolamento prevede che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel periodo di riferimento.

    (14)

    A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno compilare un elenco di tali situazioni particolari e stabilire norme che consentano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l’elenco, se del caso. È inoltre opportuno offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da assegnare.

    (15)

    Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro, la definizione di «affitto a lungo termine» includa anche gli affitti di durata quinquennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore.

    (16)

    In caso di passaggio dell’azienda di un agricoltore pensionato o deceduto a un membro della famiglia o a un erede che intenda continuare l’attività agricola nell’azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell’azienda o di parte di essa, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l’attività agricola.

    (17)

    È opportuno assegnare diritti all’aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell’importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico o se il relativo settore non fosse stato disaccoppiato. È opportuno prevedere modalità specifiche per il calcolo dei diritti all’aiuto per gli agricoltori che già detengono diritti all’aiuto o non possiedono ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell’ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all’aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un’attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l’assegnazione di diritti all’aiuto anche in questi casi.

    (18)

    Ai fini della corretta gestione del regime, è opportuno disciplinare i trasferimenti e prevedere la possibilità di modifica dei diritti all’aiuto, in particolare per consentire la fusione di frazioni.

    (19)

    A norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono decidere che i diritti all’aiuto possano essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. Per evitare problemi di ordine pratico è opportuno stabilire modalità specifiche per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni.

    (20)

    L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 consente la coltivazione di canapa a determinate condizioni. Occorre stabilire l’elenco delle varietà di canapa ammissibili, che sono soggette all’obbligo di certificazione.

    (21)

    In caso di fissazione di diritti speciali, occorre stabilire modalità specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto in riferimento alla tabella di conversione in vigore nei settori delle carni bovine, ovine e caprine.

    (22)

    Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell’opzione di regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell’importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l’assegnazione dell’intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alla costituzione della riserva nazionale, all’assegnazione iniziale di diritti all’aiuto e al trasferimento di diritti all’aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.

    (23)

    Occorre definire un quadro comune per l’adozione di soluzioni specifiche a talune situazioni che si verificano al momento dell’ulteriore disaccoppiamento.

    (24)

    Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale capitolo.

    (25)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario che il sostegno specifico concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure comunitarie di sostegno o con le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per la corretta gestione di questi regimi è opportuno evitare il doppio finanziamento di misure analoghe nell’ambito del sostegno specifico e di altri regimi comunitari di sostegno. Date le diverse scelte a disposizione per l’attuazione del sostegno specifico, è opportuno affidare la responsabilità di garantire tale coerenza agli Stati membri, in funzione della decisione che questi adottano per attuare le misure di sostegno specifico all’interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste.

    (26)

    Il sostegno specifico non può servire a compensare l’osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.

    (27)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifici tipi di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire questi tipi specifici di agricoltura, tenendo presente che le misure sono intese a procurare vantaggi ambientali significativi e misurabili.

    (28)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Per facilitare il compito degli Stati membri, è opportuno compilare un elenco indicativo di condizioni da rispettare.

    (29)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo il disposto dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, secondo il quale il sostegno deve soddisfare i criteri di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (5). È opportuno precisare il contenuto delle misure ammissibili e le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (6).

    (30)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali. Ai fini di un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali è necessario che gli Stati membri istituiscano un dispositivo che permetta di valutare i progetti presentati dai richiedenti sui diversi aspetti connessi al benessere degli animali che intendono trattare.

    (31)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È altresì opportuno adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.

    (32)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori di particolari settori, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone e/o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni di mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale agli agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

    (33)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l’assegnazione dei diritti all’aiuto e il calcolo dell’incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l’assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.

    (34)

    A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro minimo all’interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari al pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

    (35)

    L’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizoozie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro minimo all’interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

    (36)

    La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi per Stato membro e le condizioni applicabili alla loro revisione.

    (37)

    A norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri oggettivi e, a norma dell’articolo 47 del medesimo regolamento, essi possono regionalizzare il regime di pagamento unico in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi. È quindi opportuno prevedere la comunicazione di tutti i dati e le informazioni necessari entro i termini prescritti.

    (38)

    Occorre fissare i termini per le comunicazioni alla Commissione nei casi in cui gli Stati membri decidano di avvalersi delle opzioni previste all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, all’articolo 38, all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, all’articolo 46, paragrafi 1 e 3, all’articolo 47, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 49, all’articolo 51, paragrafo 1, all’articolo 67, paragrafo 1, agli articoli da 68 a 72 e all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (39)

    Per valutare l’applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno fissare le modalità e i termini per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l’aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.

    (40)

    Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009.

    (41)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

    b)

    «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

    c)

    «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (7), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (8) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I;

    d)

    «superfici prative»: i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;

    e)

    «vendita»: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;

    f)

    «affitto»: l’affitto o analoghe transazioni temporanee;

    g)

    «trasferimento, vendita o affitto di diritti all’aiuto con terra»: fatto salvo il disposto dell’articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l’affitto di diritti all’aiuto insieme alla vendita o all’affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all’aiuto con terra;

    h)

    «fusione»: la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;

    i)

    «scissione»:

    i)

    la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; o

    ii)

    la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l’altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell’agricoltore che gestiva l’azienda originaria;

    j)

    «unità di produzione»: almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

    k)

    «superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

    i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

    le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,

    le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell’ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

    l)

    «agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola» ai fini dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività agricola.

    Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della persona giuridica;

    m)

    «vivai»: i vivai ai sensi dell’allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (10);

    n)

    «bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all’uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

    o)

    «misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    p)

    «altri strumenti comunitari di sostegno»:

    i)

    le misure di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 509/2006 (11), (CE) n. 510/2006 (12), (CE) n. 834/2007 (13), (CE) n. 1234/2007 (14) e (CE) n. 3/2008; e

    ii)

    le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (15), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

    TITOLO II

    APPLICAZIONE

    CAPO 1

    Disposizioni generali

    Sezione 1

    Attivazione dei diritti all’aiuto e ammissibilità della terra

    Articolo 3

    Successione e successione anticipata

    1.   Qualora la successione o la successione anticipata influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto, l’agricoltore che ha ricevuto l’azienda o parte di essa chiede, a proprio nome, che vengano calcolati i diritti all’aiuto corrispondenti all’azienda o alla parte di azienda ricevuta.

    L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione ereditate.

    2.   In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio del regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.

    La successione in un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un’azienda o di una sua parte, la quale avrebbe conferito diritti all’aiuto o aumentato il valore degli stessi, è considerata come la successione nell’azienda.

    3.   Nei casi in cui l’agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all’aiuto o abbia diritto a un aumento di valore degli stessi, l’importo di riferimento è stabilito, rispettivamente, in base alla somma degli importi di riferimento relativi alla sua azienda originaria e alle unità di produzione ereditate.

    4.   Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di «successione» e di «successione anticipata» contenute nell’ordinamento nazionale.

    Articolo 4

    Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione

    In caso di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, l’agricoltore è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda originaria, nel limite dei diritti all’aiuto detenuti dall’azienda originaria o, in caso di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento di valore degli stessi, nei limiti applicabili alle assegnazioni a favore dell’azienda originaria.

    In caso di cambiamento della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

    Articolo 5

    Fusioni e scissioni

    Qualora una fusione o una scissione influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto o l’aumento di valore degli stessi, l’agricoltore o gli agricoltori che gestiscono la nuova azienda o le nuove aziende sono ammessi al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore o gli agricoltori che gestivano l’azienda o le aziende originarie.

    L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione relative all’azienda o alle aziende originarie.

    Articolo 6

    Requisiti minimi

    Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori beneficiari dei premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento o dei pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del medesimo regolamento, i quali detengono un numero di ettari inferiore alla soglia selezionata dallo Stato membro, sono trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del citato regolamento.

    Articolo 7

    Calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto

    1.   L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.

    2.   Se una parcella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 ha dimensioni pari a una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra a un valore calcolato proporzionalmente a tale frazione. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore a un valore calcolato in proporzione.

    Fatto salvo il disposto dell’articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.

    3.   Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti dello stesso tipo appartenenti a un agricoltore. Al risultato di tale fusione si applica il paragrafo 1.

    Articolo 8

    Dichiarazione e uso dei diritti all’aiuto

    1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, ai fini del pagamento, dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (16).

    Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica conformemente all’articolo 14 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

    Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente a norma dell’articolo 12 del presente regolamento e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

    2.   Se l’agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all’aiuto interi a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all’aiuto intero, che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Tuttavia, il diritto all’aiuto si considera interamente utilizzato ai fini dell’articolo 42 del citato regolamento.

    Articolo 9

    Uso agricolo prevalente

    Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, quando la superficie di un’azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio dell’attività agricola non è seriamente ostacolato dall’intensità, natura, durata e frequenza dell’attività non agricola.

    Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del primo comma sul loro territorio.

    Sezione 2

    Criteri specifici di ammissibilità

    Articolo 10

    Produzione di canapa

    Ai fini dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (17), eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (18).

    Articolo 11

    Integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

    1.   Fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno o dalla data indicata nell’allegato II per lo Stato membro e la regione di cui trattasi.

    2.   Gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono eventualmente rivedere la decisione presa a norma dell’articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro le due settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    Sezione 3

    Trasferimento di diritti all’aiuto

    Articolo 12

    Trasferimento di diritti all’aiuto

    1.   I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.

    2.   Il cedente informa del trasferimento la competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro.

    3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alla competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se l’autorità competente si oppone al trasferimento e ne dà comunicazione al cedente entro il suddetto termine.

    L’autorità competente può opporsi a un trasferimento solo se questo non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento.

    4.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.

    Articolo 13

    Limitazione regionale

    1.   Fatti salvi l’articolo 50, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

    2.   Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 entro il mese che precede la data fissata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel primo anno di applicazione della facoltà di cui all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

    Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari che hanno dichiarato nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Gli agricoltori la cui azienda è in parte situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà suddetta.

    3.   La limitazione al trasferimento dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non si applica in caso di successione o di successione anticipata in diritti all’aiuto senza un numero equivalente di ettari ammissibili.

    Sezione 4

    Diritti speciali

    Articolo 14

    Calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali

    1.   Ai fini dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, l’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), è l’attività calcolata ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 795/2004.

    2.   Ai fini dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 e ai fini del calcolo dell’attività agricola svolta durante l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in UBA, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero medio di animali determinato ai fini della concessione dei pagamenti diretti di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel relativo periodo di riferimento è convertito in UBA secondo la seguente tabella di conversione:

    Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte

    1,0 UBA

    Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi

    0,6 UBA

    Vitelli maschi e femmine di meno di 6 mesi di età

    0,2 UBA

    Ovini

    0,15 UBA

    Caprini

    0,15 UBA

    Nel caso del premio alla macellazione, qualora non siano disponibili le necessarie informazioni sull’età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.

    Se uno stesso animale ha beneficiato di più premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.

    3.   Il numero di UBA di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato proporzionalmente ai diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore non possiede ettari ammissibili nell’anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o nell’anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il quale chiede l’assegnazione di diritti soggetti a condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all’aiuto con il valore più basso.

    La richiesta è presentata solo nel primo anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o di applicazione del regime di pagamento unico. Il termine per la presentazione della richiesta è fissato dallo Stato membro. La richiesta può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti speciali di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 richiesti nell’anno precedente o per la parte rimanente di tali diritti, qualora siano stati in parte trasferiti o dichiarati con un corrispondente numero di ettari.

    In questi casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore richiede l’applicazione delle condizioni particolari.

    Fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i diritti all’aiuto che sono stati dichiarati con un equivalente numero di ettari o che sono stati trasferiti non può essere richiesto il ripristino delle condizioni di cui all’articolo 44 del medesimo regolamento.

    4.   Per verificare il rispetto dell’attività agricola minima espressa in UBA, gli Stati membri adoperano la tabella di conversione di cui al paragrafo 2 e determinano il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:

    a)

    chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA in base al registro aziendale, entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore alla data del pagamento; e/o

    b)

    per stabilire il numero di UBA ricorrono alla banca dati informatizzata costituita a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), purché essa offra garanzie adeguate, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro, quanto all’esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del regime di pagamento unico.

    5.   Il requisito dell’attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell’anno civile considerato.

    6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 nei confronti dei produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni richieste per rispettare l’attività agricola minima.

    CAPO 2

    Riserva nazionale

    Sezione 1

    Versamento nella riserva nazionale

    Articolo 15

    Diritti all’aiuto inutilizzati

    1.   Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Un diritto all’aiuto si considera inutilizzato quando, nel corso del periodo di cui al primo comma, non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all’aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell’articolo 2, punto 23, del regolamento (CE) n. 1122/2009, si considerano utilizzati.

    Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere versati nella riserva nazionale ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede secondo le modalità seguenti:

    a)

    si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all’aiuto aventi il valore più alto;

    b)

    i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.

    2.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all’aiuto alla riserva nazionale.

    Articolo 16

    Trattenute sulle vendite di diritti all’aiuto

    1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può decidere di riversare alla riserva nazionale:

    a)

    in caso di vendita di diritti all’aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %; e/o

    b)

    in caso di vendita di diritti all’aiuto con terra, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto; e/o

    c)

    in caso di vendita di diritti all’aiuto con un’intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all’aiuto e/o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.

    In caso di vendita di diritti all’aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia l’attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all’aiuto non si applica alcuna trattenuta.

    2.   Nel fissare le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno qualsiasi dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

    3.   Qualora uno Stato membro che abbia regionalizzato il regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 decida di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo previa detrazione, dal valore dei diritti all’aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o a norma dell’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Sezione 2

    Assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale

    Articolo 17

    Fissazione dei diritti all’aiuto

    1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’articolo 41, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possono ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

    2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

    3.   L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto.

    Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato.

    4.   Il valore di ciascun diritto all’aiuto ricevuto a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a eccezione del secondo comma del paragrafo 3, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per il numero di diritti all’aiuto da assegnare.

    Articolo 18

    Applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 qualora il numero di ettari sia inferiore al numero di diritti all’aiuto

    1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all’aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all’aiuto che erano stati loro assegnati in virtù degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    In tal caso, l’agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto che possiede o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all’aiuto soggetti alle condizioni di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Ai fini del presente articolo, per «diritti all'aiuto» si intendono esclusivamente quei diritti all’aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, nonché in qualsiasi anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico.

    2.   Il numero di diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall’agricoltore nell’anno in cui presenta la domanda.

    3.   Il valore unitario dei diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari che dichiara.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.

    5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.

    6.   Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.

    Articolo 19

    Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

    1.   Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «agricoltori che si trovano in una situazione particolare» si intendono gli agricoltori di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento.

    2.   Qualora possieda i requisiti per l’applicazione di due o più degli articoli 20, 21 e 22, l’agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all’aiuto stabilito a norma dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, per un valore pari al valore massimo che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

    Se l’agricoltore riceve diritti all’aiuto anche a norma dell’articolo 22, il numero totale di diritti assegnatigli non è superiore al numero fissato conformemente a tale articolo.

    3.   Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 scada dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all’aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto, entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la modificazione delle domande di pagamento nell’anno successivo.

    4.   Se la definizione di affitto a lungo termine secondo il diritto nazionale o la prassi consolidata include anche i contratti di durata quinquennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli articoli 20, 21 e 22.

    Articolo 20

    Trasferimento di terreni dati in affitto

    1.   L’agricoltore che abbia ricevuto gratuitamente o a un prezzo simbolico, mediante vendita o affitto per sei anni o più, oppure per via di successione effettiva o anticipata, un’azienda o parte di un’azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.

    2.   L’agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l’azienda o parte dell’azienda di cui al paragrafo 1 per via di successione effettiva o anticipata.

    Articolo 21

    Investimenti

    1.   Gli Stati membri possono assegnare diritti all’aiuto, o aumentarne il valore, ad agricoltori che hanno investito in un settore in via di integrazione nel regime di pagamento unico ai sensi del titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

    Nel definire i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del periodo di riferimento e/o di altri criteri seguiti per l’integrazione del settore di cui trattasi.

    2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in caso di cessazione dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 22

    Locazione e acquisto di terreni dati in affitto

    1.   L’agricoltore che, tra la fine del periodo di riferimento considerato per l’introduzione del regime di pagamento unico e il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009 o entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un’azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.

    Nel definire i criteri di cui al primo comma, lo Stato membro tiene conto, in particolare, dei casi in cui l’agricoltore non dispone di altri ettari all’infuori di quelli in affitto.

    2.   Il paragrafo 1 si applica all’agricoltore che, nel corso del periodo di riferimento o entro il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009, oppure entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ha acquistato un’azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto durante il periodo di riferimento, con l’intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

    Ai fini del primo comma, per «terreno dato in affitto» si intende il terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente a esso, era dato in affitto in forza di un contratto che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.

    Articolo 23

    Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

    Nel caso in cui l’agricoltore si veda assegnare diritti all’aiuto o riconoscere l’aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità dello Stato membro, il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell’articolo 34 e/o dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Sezione 3

    Gestione regionale

    Articolo 24

    Riserve regionali

    1.   Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

    In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale alle amministrazioni regionali, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

    2.   Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all’interno della regione corrispondente, tranne nei casi contemplati all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

    TITOLO III

    ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL’AIUTO

    CAPO 1

    Disposizioni generali

    Articolo 25

    Domande

    1.   Il valore e il numero o l’aumento dei diritti all’aiuto assegnati in base alle domande presentate dagli agricoltori possono essere provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, previa esecuzione dei controlli di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    2.   Con riserva della fissazione definitiva dei diritti all’aiuto, gli agricoltori possono presentare domanda nell’ambito del regime di pagamento unico sulla base dei diritti provvisori o, se lo Stato membro si avvale delle facoltà previste agli articoli 26 e 27, dei diritti acquisiti in forza delle clausole relative ai contratti privati di cui ai suddetti articoli.

    3.   Alla data di presentazione della domanda di diritti all’aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    4.   Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per azienda in termini di superficie agricola per la quale può essere richiesta la fissazione dei diritti all’aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori alle soglie fissate a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Per la fissazione dei diritti speciali di cui all’articolo 60 o all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 non vengono fissate dimensioni minime, secondo il disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

    Articolo 26

    Clausola relativa ai contratti privati di vendita

    1.   Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, prevede la vendita di tutta l’azienda o di una sua parte insieme ai diritti all’aiuto o all’aumento di valore dei diritti da assegnare in relazione al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda trasferita, lo Stato membro può assimilare il contratto di vendita a un trasferimento dei diritti all’aiuto con terra.

    2.   Il venditore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di vendita e indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all’aiuto.

    3.   Gli Stati membri possono permettere all’acquirente di presentare domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto a nome del venditore e con l’esplicita autorizzazione di quest’ultimo. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore possieda, al momento del trasferimento, i requisiti di ammissibilità e in particolare che soddisfi la condizione di cui all’articolo 25, paragrafo 3. L’acquirente presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di vendita.

    4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande dell’acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

    Articolo 27

    Clausola relativa ai contratti privati di affitto

    1.   Una clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto può essere assimilata all’affitto dei diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nei seguenti casi:

    a)

    l’agricoltore ha dato in affitto a un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato;

    b)

    il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico; e

    c)

    l’agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all’aiuto all’agricoltore che ha preso in affitto la sua azienda o parte di essa.

    2.   Il locatore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all’aiuto.

    3.   Il locatario presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di affitto.

    4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

    CAPO 2

    Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

    Articolo 28

    Disposizioni generali

    1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

    2.   Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 si intende fatto all’articolo 57 del medesimo regolamento.

    3.   Ai fini dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri possono stabilire un periodo rappresentativo precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

    4.   Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, al «periodo di riferimento» si intende fatto al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento fissato a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 29

    Assegnazione iniziale di diritti all’aiuto

    1.   Fatto salvo l’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’articolo 59, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi menzionato, riferendosi al numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, riferendosi al numero di ettari dichiarati nell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

    Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del primo comma, i nuovi Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all’aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l’importo ottenuto per il numero di diritti all’aiuto assegnati.

    3.   Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, a partire dall’anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili e alla fissazione provvisoria del numero di ettari ivi menzionato, nonché a una verifica preliminare del requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Fatto salvo l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti all’aiuto è calcolato dividendo l’importo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento per il numero complessivo di diritti assegnati a norma del presente paragrafo.

    4.   Gli agricoltori sono informati dei diritti provvisori almeno un mese prima del termine di presentazione delle domande fissato conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Ai fini del calcolo dell’attività agricola espressa in UBA, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di capi detenuti dall’agricoltore nel corso di un periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA secondo la tabella di conversione riportata all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Ai fini della verifica dell’attività agricola minima nei nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6.

    CAPO 3

    Integrazione del sostegno accoppiato

    Sezione 1

    Integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

    Articolo 30

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto dell’integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 31 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’articolo 32 del presente regolamento.

    2.   Se del caso, l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’integrazione del sostegno al settore ortofrutticolo, nonché agli importi di riferimento calcolati per il sostegno al settore ortofrutticolo.

    3.   Ai fini del presente regolamento, relativamente al settore ortofrutticolo, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al paragrafo 2, secondo comma, della suddetta sezione.

    Articolo 31

    Disposizioni specifiche

    1.   Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, non possiedono diritti all’aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all’aiuto calcolati, per gli ortofrutticoli, conformemente all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno di integrazione del settore ortofrutticolo.

    2.   Se l’agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all’aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

    a)

    il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;

    b)

    il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che possiede e dell’importo di riferimento calcolato, per gli ortofrutticoli, a norma dell’allegato IX, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

    Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

    3.   Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all’aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, i diritti all’aiuto dati in affitto in forza della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

    Articolo 32

    Regionalizzazione

    1.   Se uno Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili adibiti a ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, dichiarati nella domanda unica nel 2008.

    Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

    2.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.

    Sezione 2

    Vino

    Sottosezione 1

    Trasferimento dai programmi di sostegno al regime di pagamento unico

    Articolo 33

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto del trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 34 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso delle facoltà previste all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’articolo 47 o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’articolo 35 del presente regolamento.

    2.   Dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri possono procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico.

    3.   Ai fini dell’articolo 18 del presente regolamento, relativamente al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 34

    Disposizioni specifiche

    1.   Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, non possiedono diritti all’aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all’aiuto per il vino calcolati conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno del trasferimento dai programmi di sostegno.

    2.   Se l’agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all’aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all’aiuto a norma del presente regolamento, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

    a)

    il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    b)

    il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che possiede e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

    Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

    3.   Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all’aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico, fissato a norma del presente regolamento.

    Articolo 35

    Regionalizzazione

    1.   Se uno Stato membro si è avvalso delle facoltà di cui all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’articolo 47 o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili coltivati a vigneto, dichiarati nella domanda unica nel 2009.

    Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Sottosezione 2

    Estirpazione

    Articolo 36

    Media regionale

    Ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, sezione B, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri stabiliscono la media regionale al livello territoriale appropriato. La media regionale è stabilita entro un termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.

    TITOLO IV

    SOSTEGNO SPECIFICO

    CAPO 1

    Disposizioni generali

    Articolo 37

    Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

    1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo.

    2.   Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

    Articolo 38

    Coerenza e cumulo del sostegno

    1.   Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

    a)

    le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;

    b)

    le varie misure di sostegno specifico;

    c)

    le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

    Gli Stati membri provvedono in particolare affinché le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

    2.   Se il sostegno previsto da una misura di sostegno specifico può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell’ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un’altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono affinché l’agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.

    Articolo 39

    Condizioni applicabili alle misure di sostegno

    1.   Le misure di sostegno specifico non compensano i costi sostenuti per l’osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, o delle altre prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    2.   Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.

    3.   Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.

    CAPO 2

    Disposizioni specifiche

    Articolo 40

    Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente

    Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente per i quali l’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento annuo supplementare. I suddetti tipi specifici di agricoltura procurano vantaggi ambientali significativi e misurabili.

    Articolo 41

    Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

    Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:

    a)

    rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006 (20), (CE) n. 1216/2007 (21), (CE) n. 889/2008 (22) e (CE) n. 114/2009 (23); oppure

    b)

    partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.

    Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini della lettera b) del primo comma, si applicano mutatis mutandis le prescrizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (24).

    Articolo 42

    Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

    1.   Il pagamento annuo supplementare di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve a incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.

    2.   Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.

    Articolo 43

    Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

    1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione:

    a)

    del tipo di agricoltura;

    b)

    delle dimensioni dell’azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e

    c)

    del sistema di gestione dell’azienda agricola.

    2.   Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell’allegato II, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

    Articolo 44

    Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi

    1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:

    a)

    degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e

    b)

    di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.

    2.   L’articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l’articolo 48 e l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

    3.   La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri, sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.

    Se le ritiene conformi, la Commissione approva le misure proposte in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Se non le ritiene conformi, la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute, la Commissione approva le misure comunicate.

    Articolo 45

    Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso

    1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.

    2.   Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.

    Articolo 46

    Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

    1.   Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, precisano in particolare:

    a)

    in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e

    b)

    i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.

    2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

    L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto.

    Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato.

    Il valore di ogni diritto all’aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l’importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al secondo comma.

    3.   L’aumento dell’importo per ettaro nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie.

    4.   Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non siano compensati in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.

    Articolo 47

    Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    2.   I contratti precisano:

    a)

    i rischi specifici assicurati;

    b)

    le specifiche perdite economiche coperte; e

    c)

    il premio pagato al netto delle tasse.

    3.   I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.

    4.   Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    5.   L’agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

    Articolo 48

    Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

    1.   Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell’articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie, le fitopatie e gli incidenti ambientali, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, comprendono in particolare:

    a)

    le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;

    b)

    la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;

    c)

    i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;

    d)

    i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    e)

    il calcolo dei costi amministrativi di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    f)

    eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell’articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    g)

    la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;

    h)

    le norme procedurali; e

    i)

    le verifiche contabili e di conformità cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.

    2.   Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la sua durata è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 5 anni.

    3.   Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:

    a)

    dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;

    b)

    delle condizioni di adesione a un fondo di mutualizzazione; e

    c)

    delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.

    Articolo 49

    Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico

    1.   Gli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono fissati nell’allegato III del presente regolamento.

    2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l’importo ottenuto dal calcolo descritto all’articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l’esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall’importo fissato nell’allegato III del presente regolamento.

    Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall’anno civile successivo all’anno della richiesta.

    TITOLO V

    COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

    CAPO 1

    Comunicazioni

    Articolo 50

    Comunicazione delle decisioni

    1.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni previste all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, all’articolo 38, all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, all’articolo 46, paragrafi 1 e 3, all’articolo 47, paragrafi da 1 a 4, agli articoli 48 e 49, all’articolo 51, paragrafo 1, e all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione:

    a)

    per le decisioni applicabili nel 2010, entro due settimane:

    i)

    dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; o

    ii)

    dalla data in cui è stata presa la decisione, se posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    b)

    entro il 1o agosto 2010 negli altri casi.

    Gli Stati membri che prendono una nuova decisione quanto alle opzioni di cui all’articolo 41, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.

    2.   Gli Stati membri che intendono porre fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione del regime di pagamento unico, comprese le opzioni scelte a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, dell’articolo 57, paragrafi da 3 a 6, dell’articolo 59, paragrafo 3, e dell’articolo 61 del citato regolamento e i criteri oggettivi che motivano tali scelte.

    3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione di ogni misura.

    Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato IV, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.

    Articolo 51

    Statistiche e relazioni

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, le seguenti informazioni:

    1)

    entro il 1o settembre dell’anno considerato:

    a)

    il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico per l’anno in corso, unitamente al relativo importo totale dei diritti all’aiuto e al numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i dati di cui sopra si basano sui diritti all’aiuto provvisori;

    b)

    in caso di applicazione delle misure di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo totale del sostegno richiesto per l’anno in corso per ciascuna delle misure e, se del caso, i settori interessati;

    2)

    entro il 1o maggio dell’anno successivo, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli stessi dati di cui al paragrafo 1, lettera a), basati sui diritti all’aiuto definitivi;

    3)

    entro il 15 settembre dell’anno successivo:

    a)

    il valore totale dei diritti all’aiuto esistenti, attivati o meno nell’anno considerato, e il numero di ettari richiesti per l’attivazione. Questi dati sono suddivisi per tipo di diritti e, in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, per regione;

    b)

    i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 7 e 9, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione;

    c)

    in relazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno precedente, il numero totale dei beneficiari e l’importo dei pagamenti erogati per misura e, se del caso, per ciascuno dei settori interessati e

    d)

    la relazione annuale sull’applicazione dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e che contiene le informazioni elencate nell’allegato V del presente regolamento;

    4)

    entro il 1o ottobre 2012, una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sugli obiettivi previsti e agli eventuali problemi incontrati.

    CAPO 2

    Disposizioni finali

    Articolo 52

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 sono abrogati.

    Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative ai periodi di erogazione dei premi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2010.

    Articolo 53

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, eccetto l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 17.

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (5)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

    (6)  GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

    (7)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

    (8)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (10)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

    (11)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    (12)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (13)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (14)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (15)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (16)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

    (17)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

    (18)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

    (19)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

    (20)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

    (21)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

    (22)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

    (23)  GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.

    (24)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.


    ALLEGATO I

    Elenco dei seminativi di cui all’articolo 2, lettera c)

    Codice NC

    Designazione delle merci

    I.   

    CEREALI

    1001 10 00

    Frumento duro

    1001 90

    Altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro

    1002 00 00

    Segale

    1003 00

    Orzo

    1004 00 00

    Avena

    1005

    Granturco

    1007 00

    Sorgo

    1008

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

    0709 90 60

    Granturco dolce

    II.   

    SEMI OLEOSI

    1201 00

    Semi di soia

    ex 1205 00

    Semi di colza

    ex 1206 00 10

    Semi di girasole

    III.   

    COLTURE PROTEICHE

    0713 10

    Piselli

    0713 50

    Fave e favette

    ex 1209 29 50

    Lupini dolci

    IV.   

    LINO

    ex 1204 00

    Semi di lino (Linum usitatissimum L.)

    ex 5301 10 00

    Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (Linum usitatissimum L.)

    V.   

    CANAPA

    ex 5302 10 00

    Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa L.)


    ALLEGATO II

    Date di cui all’articolo 11, paragrafo 1

    Stato membro e regioni

    Data

    Spagna: Castilla-La Mancha

    1o giugno

    Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

    1o luglio

    Spagna: Andalucía

    1o settembre

    Spagna: Extremadura

    15 settembre

    Spagna: Navarra

    15 agosto

    Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon

    1o luglio

    Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (a eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes

    15 luglio

    Francia: dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée

    15 ottobre

    Austria

    30 giugno


    ALLEGATO III

    Importi di cui all’articolo 49, paragrafo 1, calcolati a norma dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009

    (milioni di EUR)

    Belgio

    8,6

    Danimarca

    15,8

    Germania

    42,6

    Irlanda

    23,9

    Grecia

    74,3

    Spagna

    144,4

    Francia

    97,4

    Italia

    144,9

    Lussemburgo

    0,8

    Malta

    0,1

    Paesi Bassi

    31,7

    Austria

    11,9

    Portogallo

    21,7

    Finlandia

    4,8

    Slovenia

    2,4

    Svezia

    13,9

    Regno Unito

    42,8


    ALLEGATO IV

    Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 50, paragrafo 3

    PARTE A

    Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

    a)

    il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    b)

    una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:

    i)

    i settori interessati;

    ii)

    la durata;

    iii)

    gli obiettivi;

    iv)

    le condizioni di ammissibilità applicabili;

    v)

    un livello indicativo di sostegno;

    vi)

    l’importo totale fissato;

    vii)

    le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e

    viii)

    la fonte di finanziamento;

    c)

    eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione;

    d)

    se del caso una descrizione:

    i)

    dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    ii)

    delle norme più elevate in materia di benessere degli animali ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    iii)

    delle zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e dei tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei livelli attuali di produzione di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

    iv)

    dei programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    PARTE B

    Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

    a)

    il titolo della misura;

    b)

    la zona geografica coperta dalla misura;

    c)

    una descrizione della misura proposta e l’impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili;

    d)

    la logica d’intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari;

    e)

    i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari;

    f)

    i giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli;

    g)

    una descrizione dettagliata dell’applicazione a livello nazionale dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori di cui all’allegato II, parte A, punto 5.3.2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006;

    h)

    una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e b) del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; se del caso, questa metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1974/2006;

    i)

    importo del sostegno;

    j)

    se del caso, le informazioni di cui all’allegato II, parte A, punto 5.3.2.1.4, quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1974/2006.


    ALLEGATO V

    Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 51, paragrafo 3, lettera d)

    Le informazioni comprendono:

    a)

    un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti, con indicazione del numero di agricoltori soci per fondo;

    b)

    se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione;

    c)

    la fonte di finanziamento a norma dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se del caso, l’importo della riduzione lineare applicata e i relativi pagamenti;

    d)

    i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    e)

    il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    f)

    la spesa di ciascun fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica;

    g)

    la percentuale e l’importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all’articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

    h)

    l’esperienza maturata nell’attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.


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