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Document 32009R0988

    Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

    GU L 284 del 30.10.2009, p. 43–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/988/oj

    30.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 284/43


    REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 settembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

    (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione.

    (2)

    Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea successivamente all’adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

    (3)

    L’articolo 56, paragrafo 1 e l’articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell’allegato XI di detto regolamento. L’allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l’applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l’inserimento nel presente allegato di punti relativi all’applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

    (4)

    Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all’obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo.

    (5)

    Poiché l’obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l’interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento.

    (6)

    Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI.

    (7)

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d’applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell’assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest’ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l’attività figuri nell’allegato III.

    (8)

    È opportuno valutare l’importanza, la frequenza, le dimensioni e i costi relativi all’applicazione della restrizione dei diritti a prestazioni in natura per i familiari di lavoratori transfrontalieri, ai sensi dell’allegato III al regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso degli Stati membri che ancora figurano in tale allegato quattro anni dopo la data di applicazione di detto regolamento.

    (9)

    È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento.

    (10)

    Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) sono ora contemplati da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono pertanto diventati superflui alcuni punti che figuravano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    (11)

    Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi.

    (12)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004.

    (13)

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

    1)

    dopo il considerando 17 è inserito il considerando seguente:

    «(17 bis)

    Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.»;

    2)

    dopo il considerando 18 è inserito il considerando seguente:

    «(18 bis)

    Il principio dell’unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.»;

    3)

    all’articolo 1 è inserito il punto seguente:

    «(v bis)

    per “prestazioni in natura” s’intendono:

    i)

    ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;

    ii)

    ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri.»;

    4)

    all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Il presente regolamento non si applica:

    a)

    all’assistenza sociale e medica; o

    b)

    alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.»;

    5)

    all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un’attività subordinata o autonoma, l’articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.»;

    6)

    all’articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da «agenti contrattuali»;

    7)

    all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.

    Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’articolo 19, paragrafo 1.»;

    8)

    all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell’ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. “Prosecuzione di cure” significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l’intera durata.

    Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell’ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell’elenco dell’allegato III.»;

    9)

    all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l’articolo 17, l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»;

    10)

    all’articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»;

    11)

    all’articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57.»;

    12)

    all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:

    i)

    tali situazioni siano definite nell’allegato VIII, parte 1;

    ii)

    non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2; e

    iii)

    l’articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.»;

    13)

    all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In tali casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»;

    14)

    all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l’espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all’allegato XI»;

    15)

    all’articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l’istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l’importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.»;

    16)

    all’articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’allegato VIII.»;

    17)

    all’articolo 62, paragrafo 3, i termini «lavoratori frontalieri» sono sostituiti da «persone disoccupate»;

    18)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 68 bis

    Erogazione delle prestazioni

    Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza.»;

    19)

    l’articolo 87 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.»;

    b)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «10 bis.   I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento;

    10 ter.   L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.»;

    20)

    gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. MALMSTRÖM


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 2008 (GU C 33 E del 10.2.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009. Decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

    (3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


    ALLEGATO

    Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004

    A.   L’allegato I è modificato come segue:

    1)

    nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

    a)

    il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

    b)

    dopo il punto «BELGIO» è inserito il punto seguente:

    «BULGARIA

    Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell’articolo 92 del codice della famiglia.»;

    c)

    i punti «B. DANIMARCA» e «C. GERMANIA» sono sostituiti rispettivamente da «DANIMARCA» e «GERMANIA»;

    d)

    dopo il punto «GERMANIA» sono inseriti i punti seguenti:

    «ESTONIA

    Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;

    SPAGNA

    Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007»;

    e)

    il punto «D. FRANCIA» è sostituito da «FRANCIA»;

    f)

    dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

    «LITUANIA

    Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo;

    LUSSEMBURGO

    Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.»;

    g)

    il punto «E. AUSTRIA» è sostituito da «AUSTRIA»;

    h)

    dopo il punto «AUSTRIA» è inserito il punto seguente:

    «POLONIA

    Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull’assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari»;

    i)

    il punto «F. PORTOGALLO» è sostituito da «PORTOGALLO»;

    j)

    dopo il punto «PORTOGALLO» sono inseriti i punti seguenti:

    «SLOVENIA

    Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

    SLOVACCHIA

    Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all’assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.»;

    k)

    i punti «G. FINLANDIA» e «H. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

    2)

    nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

    a)

    il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

    b)

    dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

    «BULGARIA

    Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

    REPUBBLICA CECA

    Assegno di nascita.

    ESTONIA

    a)

    Assegno di nascita;

    b)

    assegno di adozione.»;

    c)

    i punti «B. SPAGNA» e «C. FRANCIA» sono sostituiti rispettivamente da «SPAGNA» e «FRANCIA»;

    d)

    il punto «E. SPAGNA» è sostituito dal seguente:

    «SPAGNA

    Assegni di natalità o di adozione una tantum»;

    e)

    al punto «FRANCIA» è aggiunta la frase seguente:

    «, salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 16»;

    f)

    dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

    «LETTONIA

    a)

    Assegno di nascita;

    b)

    assegno di adozione.

    LITUANIA

    Assegno forfettario per figlio.»;

    g)

    il punto «D. LUSSEMBURGO» è sostituito da «LUSSEMBURGO»;

    h)

    dopo il punto «LUSSEMBURGO» sono inseriti i punti seguenti:

    «UNGHERIA

    Assegno di maternità.

    POLONIA

    Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

    ROMANIA

    a)

    Assegno di nascita;

    b)

    Corredi per neonati.

    SLOVENIA

    Assegno di nascita.

    SLOVACCHIA

    a)

    Assegno di nascita;

    b)

    integrazione dell’assegno di nascita.»;

    i)

    il punto «E. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA».

    B.   L’allegato II è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (articolo 8, paragrafo 1)

    Osservazioni di carattere generale

    Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell’allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

    Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:

    BELGIO-GERMANIA

    Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

    BELGIO-LUSSEMBURGO

    Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

    BULGARIA-GERMANIA

    Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

    BULGARIA-AUSTRIA

    Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

    BULGARIA-SLOVENIA

    Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

    REPUBBLICA CECA-GERMANIA

    Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

    REPUBBLICA CECA-CIPRO

    Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

    Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

    REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

    Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

    Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l’articolo 12 stabilisce la competenza per l’assegnazione di prestazioni ai superstiti; l’articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l’articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

    DANIMARCA-FINLANDIA

    Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

    DANIMARCA-SVEZIA

    Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

    GERMANIA-SPAGNA

    Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

    GERMANIA-FRANCIA

    a)

    Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

    b)

    titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell’8 maggio 1945);

    c)

    punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

    d)

    titoli II, III e IV dell’accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

    GERMANIA-LUSSEMBURGO

    Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell’11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

    GERMANIA-UNGHERIA

    Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e l’Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

    GERMANIA-PAESI BASSI

    Articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).

    GERMANIA-AUSTRIA

    a)

    L’articolo 1, paragrafo 5 e l’articolo 8 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l’articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un’attività come lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011;

    b)

    articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    GERMANIA-POLONIA

    a)

    Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell’ambito definiti dall’articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1o gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);

    b)

    articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

    GERMANIA-ROMANIA

    Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

    GERMANIA-SLOVENIA

    Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    GERMANIA-SLOVACCHIA

    Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell’accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o dicembre 2003 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

    GERMANIA-REGNO UNITO

    a)

    Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

    b)

    articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

    IRLANDA-REGNO UNITO

    Articolo 19, paragrafo 2 dell’accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

    SPAGNA-PORTOGALLO

    Articolo 22 della convenzione generale dell’11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

    ITALIA-SLOVENIA

    a)

    Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

    b)

    articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

    Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell’altra parte contraente).

    LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

    Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

    UNGHERIA-AUSTRIA

    Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

    UNGHERIA-SLOVENIA

    Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    UNGHERIA-SLOVACCHIA

    Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l’articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l’avente diritto aveva la sua residenza); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    AUSTRIA-POLONIA

    Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    AUSTRIA-ROMANIA

    Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    AUSTRIA-SLOVENIA

    Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    AUSTRIA-SLOVACCHIA

    Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

    FINLANDIA-SVEZIA

    Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).»

    C.   L’allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

    (Articolo 18, paragrafo 2)

    DANIMARCA

    ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    IRLANDA

    SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

    FINLANDIA

    SVEZIA

    REGNO UNITO».

    D.   L’allegato IV è modificato come segue:

    1)

    dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

    «BULGARIA

    REPUBBLICA CECA»;

    2)

    il punto «ITALIA» è soppresso;

    3)

    dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto «CIPRO»;

    4)

    dopo il punto «LUSSEMBURGO», sono inseriti i punti seguenti:

    «UNGHERIA

    PAESI BASSI»;

    5)

    dopo il punto «AUSTRIA», sono inseriti i punti seguenti:

    «POLONIA

    SLOVENIA».

    E.   L’allegato VI è modificato come segue:

    1)

    all’inizio dell’allegato sono inseriti i punti seguenti:

    «REPUBBLICA CECA

    Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell’età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensione).

    ESTONIA

    a)

    Pensioni di invalidità assegnate prima del 1o aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale;

    b)

    pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale;

    c)

    pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica.»;

    2)

    i punti «A. GRECIA» e «B. IRLANDA» sono sostituiti rispettivamente da «IRLANDA» e «GRECIA»;

    3)

    il punto «IRLANDA» è soppresso e reinserito prima del punto «GRECIA» e sostituito dal seguente:

    «Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17»;

    4)

    dopo il punto «GRECIA» è inserito il punto seguente:

    «LETTONIA

    Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

    5)

    il punto «C. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA» e il punto corrispondente è sostituito dal seguente:

    «FINLANDIA

    Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

    Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).»;

    6)

    i punti «D. SVEZIA» e «E. REGNO UNITO» sono sostituiti rispettivamente da «SVEZIA» e «REGNO UNITO».

    F.   L’allegato VII è modificato come segue:

    1)

    nelle tabelle intitolate «BELGIO» e «FRANCIA», le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;

    2)

    la tabella intitolata «LUSSEMBURGO» è soppressa.

    G.   L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VIII

    CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo 52, paragrafi 4 e 5)

    Parte 1:   Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell’articolo 52, paragrafo 4

    DANIMARCA

    Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all’allegato IX.

    IRLANDA

    Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

    CIPRO

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

    LETTONIA

    a)

    Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996);

    b)

    tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

    LITUANIA

    Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell’importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

    PAESI BASSI

    Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia (AOW).

    AUSTRIA

    a)

    Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

    b)

    tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

    c)

    tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell’articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni (APG);

    d)

    tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

    e)

    tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

    f)

    tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

    POLONIA

    Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell’ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.

    PORTOGALLO

    Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell’articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio.

    SLOVACCHIA

    a)

    Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;

    b)

    tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

    SVEZIA

    Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674).

    REGNO UNITO

    Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

    i)

    l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

    ii)

    I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

    Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.

    Parte 2:   Casi in cui si applica l’articolo 52, paragrafo 5

    BULGARIA

    Pensioni di vecchiaia dell’assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell’assicurazione sociale.

    ESTONIA

    Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

    FRANCIA

    Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

    LETTONIA

    Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

    UNGHERIA

    Prestazioni di pensioni fondate sull’affiliazione a fondi di pensione privati.

    AUSTRIA

    a)

    Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

    b)

    indennità obbligatorie in virtù dell’articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

    c)

    le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

    d)

    l’assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

    e)

    prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

    f)

    prestazioni degli organismi di previdenza dell’ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull’ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull’invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

    g)

    benefici ai sensi dello statuto dell’ente previdenziale dell’ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

    POLONIA

    Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

    SLOVENIA

    Pensione risultante da un’assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

    SLOVACCHIA

    Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

    SVEZIA

    Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998/674).

    REGNO UNITO

    Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.»

    H.   L’allegato IX è modificato come segue:

    1)

    Nella parte I:

    a)

    i punti «A. BELGIO», «B. DANIMARCA», «C. GRECIA», «D. SPAGNA», «E. FRANCIA», «F. IRLANDA», «G. PAESI BASSI», «H. FINLANDIA» e «I. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «BELGIO», «DANIMARCA», «GRECIA», «SPAGNA», «FRANCIA», «IRLANDA», «PAESI BASSI», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

    b)

    il punto «IRLANDA» è spostato dopo il punto «DANIMARCA» e prima del punto «GRECIA»;

    c)

    dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto seguente:

    «LETTONIA

    Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

    d)

    al punto «PAESI BASSI» è aggiunto il testo seguente:

    «La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA).»;

    e)

    il punto «FINLANDIA» è sostituito dal seguente:

    «Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).

    Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

    L’importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).»;

    f)

    il punto «SVEZIA» è sostituito dal seguente:

    «L’indennità di malattia e l’indennità di attività correlate al reddito (legge 1962/381).

    La pensione garantita e l’indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.»

    2)

    Nella parte II:

    a)

    i punti «A. GERMANIA», «B. SPAGNA», «C. ITALIA», «D. LUSSEMBURGO», «E. FINLANDIA» e «F. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «GERMANIA», «SPAGNA», «ITALIA», «LUSSEMBURGO», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

    b)

    dopo il punto «ITALIA» sono inseriti i punti seguenti:

    «LETTONIA

    La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

    LITUANIA

    a)

    Le pensioni di inabilità al lavoro dell’assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;

    b)

    le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.»;

    c)

    dopo il punto «LUSSEMBURGO» è inserito il punto seguente:

    «SLOVACCHIA

    a)

    Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;

    b)

    la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, modificata).»

    3)

    Nella parte III:

    Il punto «La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale» è sostituito dal seguente: «La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.»

    I.   L’allegato X è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO X

    PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO [articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

    BELGIO

    a)

    Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

    b)

    reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

    BULGARIA

    Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell’assicurazione sociale).

    REPUBBLICA CECA

    Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

    DANIMARCA

    Spese di alloggio ai pensionati (legge sull’aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

    GERMANIA

    a)

    Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);

    b)

    prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

    ESTONIA

    a)

    Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

    b)

    indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

    IRLANDA

    a)

    Indennità per le persone in cerca d’occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

    b)

    pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

    c)

    pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

    d)

    assegno d’invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

    e)

    assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

    f)

    pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

    GRECIA

    Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

    SPAGNA

    a)

    Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

    b)

    prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

    c)

    i)

    pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all’articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e

    ii)

    prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

    d)

    assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

    FRANCIA

    a)

    Assegno supplementare del:

    i)

    Fondo speciale invalidità; e

    ii)

    del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;

    (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).

    b)

    assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

    c)

    assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

    d)

    assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1o gennaio 2006.

    ITALIA

    a)

    Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

    b)

    pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

    c)

    pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

    d)

    pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

    e)

    integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

    f)

    integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

    g)

    assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);

    h)

    maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

    CIPRO

    a)

    Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata];

    b)

    assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell’11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

    c)

    assegno speciale per i ciechi [legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata].

    LETTONIA

    a)

    Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

    b)

    indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

    LITUANIA

    a)

    Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

    b)

    indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

    c)

    indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

    LUSSEMBURGO

    Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

    UNGHERIA

    a)

    Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

    b)

    assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull’amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

    c)

    indennità di trasporto [decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili].

    MALTA

    a)

    Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

    b)

    pensione di vecchiaia [legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318). 318) 1987].

    PAESI BASSI

    a)

    Legge sull’assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);

    b)

    legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

    AUSTRIA

    Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull’assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell’industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].

    POLONIA

    Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

    PORTOGALLO

    a)

    Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

    b)

    pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell’11 novembre 1981);

    c)

    supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell’11 dicembre 2006).

    SLOVENIA

    a)

    Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

    b)

    integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

    c)

    assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità).

    SLOVACCHIA

    a)

    Adeguamento delle pensioni che costituiscono l’unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1o gennaio 2004;

    b)

    pensione sociale assegnata anteriormente al 1o gennaio 2004.

    FINLANDIA

    a)

    Indennità di alloggio per pensionati (legge sull’indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

    b)

    sostegno del mercato del lavoro (legge sull’indennità di disoccupazione 1290/2002);

    c)

    assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull’assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

    SVEZIA

    a)

    Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);

    b)

    assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).

    REGNO UNITO

    a)

    Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale];

    b)

    assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego];

    c)

    complemento di reddito [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];

    d)

    componente mobilità dell’assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale].»

    J.   L’allegato XI è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO XI

    MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

    BULGARIA

    L’articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all’assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

    REPUBBLICA CECA

    Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

    DANIMARCA

    a)

    Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un “lavoro a carattere stagionale” è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

    b)

    Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della “lov om social pension” (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest’ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

    c)

    I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all’interessato in virtù della legislazione sull’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l’importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell’importo base della pensione sociale.

    a)

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento, l’articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

    b)

    Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

    3.   La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime “posto di lavoro flessibile” (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d’occupazione simili per la stessa categoria di persone.

    4.   Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l’applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

    GERMANIA

    1.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

    2.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

    3.   Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell’articolo 200, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l’importo delle prestazioni, come se l’assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

    4.   I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

    5.   Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

    6.   Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell’accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

    7.   La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

    8.   Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l’istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

    ESTONIA

    Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall’Estonia si considerano basati sull’importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l’anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull’importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l’anno di riferimento ed il congedo di maternità.

    IRLANDA

    1.   Fatti salvi l’articolo 21, paragrafo 2 e l’articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l’anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

    2.   Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, se l’interessato si trova in una situazione d’incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l’Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l’interessato sarebbe stato considerato, riguardo all’invalidità successiva all’incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

    GRECIA

    1.   La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

    2.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall’OGA, nella misura in cui esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

    SPAGNA

    1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile o l’età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all’articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione d’invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un’attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un’attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l’affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l’amministrazione giudiziaria.

    a)

    A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell’assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell’importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d’assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al dettaglio.

    b)

    L’importo della pensione ottenuto è aumentato dell’importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

    3.   I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l’amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

    4.   Gli importi supplementari basati sull’età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

    FRANCIA

    1.   I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

    2.   Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell’istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d’assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d’assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

    3.   La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

    CIPRO

    Ai fini dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l’importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell’anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

    MALTA

    Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

    a)

    esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

    b)

    le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell’ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell’articolo 1, lettera e), del presente regolamento, “regimi speciali per funzionari”.

    PAESI BASSI

    1.   Assicurazione malattia

    a)

    Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:

    i)

    persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

    ii)

    se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

    b)

    La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

    c)

    Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

    d)

    Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

    e)

    I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

    f)

    Ai fini dell’applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),

    le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),

    le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

    le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

    le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

    g)

    Ai fini dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

    2.   Applicazione della legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)]

    a)

    La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di detti anni ai periodi d’assicurazione:

    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

    b)

    La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

    In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

    c)

    La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    d)

    La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

    e)

    Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

    periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

    periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

    I periodi d’assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente disposizione.

    f)

    Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d’età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

    g)

    In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un’assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all’assicurazione obbligatoria.

    Tale autorizzazione non decade quando l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge olandese sull’assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).

    In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

    Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

    h)

    L’autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

    i)

    Chiunque desideri stipulare un’assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

    3.   Applicazione della legge olandese relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)]

    a)

    Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d’assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi d’assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l’assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età:

    ha risieduto nei Paesi Bassi, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    b)

    Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

    c)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

    d)

    In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 1, dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria.

    Tale autorizzazione decade quando cessa l’assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell’ANW.

    In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

    Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

    4.   Applicazione della legge olandese sull’inabilità al lavoro

    a)

    Se, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d’invalidità olandese, l’importo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

    i)

    se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del presente regolamento:

    conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o gennaio 2004, o

    conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l’inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1o gennaio 2004;

    ii)

    se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o agosto 2004.

    b)

    Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

    dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967,

    dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

    periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull’inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

    periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,

    periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

    AUSTRIA

    1.   Al fine di acquisire periodi nell’assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell’articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell’articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l’interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un’attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all’articolo 227, paragrafo 3, dell’ASVG, all’articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all’articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d’istruzione.

    2.   Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

    3.   Se, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d’assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG.

    FINLANDIA

    1.   Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell’importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

    2.   Quando si applica l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d’assicurazione pensionistica a titolo di un’attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d’assicurazione in Finlandia.

    SVEZIA

    1.   Se a un familiare non subordinato viene versata un’indennità per congedo parentale conformemente all’articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all’importo di base o al livello più basso.

    2.   Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un’indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

    Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un’attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un’attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all’assicurazione superiore al livello minimo.

    3.   Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).

    4.   Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell’indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    se l’assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un’attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell’assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

    b)

    se le prestazioni sono calcolate a norma dell’articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l’assicurato ha percepito un reddito da un’attività lucrativa in Svezia.

    a)

    Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

    b)

    Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.

    REGNO UNITO

    1.   Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

    a)

    i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

    b)

    le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a “periodi di assicurazione” è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

    i)

    il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:

    una donna coniugata, o

    una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

    ii)

    l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

    un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

    una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per “pensione di vedova connessa con l’età” s’intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

    2.   Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

    3.   Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

    4.   Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

    i)

    prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

    ii)

    prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

    Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

    1)

    Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.

    2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

    a)

    qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell’anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l’interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;

    b)

    qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.

    3)

    Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l’anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato soggetto a detta legislazione.»


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