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Document 32009R0428

    Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)

    GU L 134 del 29.5.2009, p. 1–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj

    29.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 134/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio

    del 5 maggio 2009

    che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (1) ha subito numerose e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.

    (2)

    I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea.

    (3)

    È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea (EU).

    (4)

    L’esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità.

    (5)

    La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o nazionali generali, alle autorizzazioni di servizi di intermediazione, al transito di prodotti a duplice uso non comunitario o alle autorizzazioni di trasferimento, nella Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (2).

    (6)

    Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di beni a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni devono essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

    (7)

    Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.

    (8)

    Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.

    (9)

    Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all’uso finale.

    (10)

    Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate.

    (11)

    La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) («il codice doganale comunitario»), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione.

    (12)

    A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio.

    (13)

    Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

    (14)

    Nel giugno 2003, i capi di Stato o di governo dell’UE hanno adottato un piano d’azione sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (piano d’azione di Salonicco). Tale piano è stato integrato dalla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003. A norma del capitolo III di tale strategia, l’Unione europea deve servirsi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale. Il punto 30.A 4 di detto capitolo fa uno specifico riferimento al rafforzamento delle politiche e prassi per il controllo delle esportazioni.

    (15)

    La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, stabilisce che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, e che a tal fine devono, tra l’altro, istituire controlli sul transito e sull’intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori.

    (16)

    Il presente regolamento riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non comunitari qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori.

    (17)

    È opportuno inoltre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tale fornitura potrebbe portare alla produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo.

    (18)

    È opportuno arrivare a un’applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’UE, per promuovere la sicurezza dell’Unione europea e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori europei. È quindi opportuno, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco e con le richieste della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, ampliare l’ambito di consultazione tra gli Stati membri prima di concedere un’autorizzazione di esportazione. Tale approccio offrirebbe, ad esempio, tra gli altri vantaggi, la garanzia che gli interessi vitali di sicurezza di uno Stato membro non siano minacciati da esportazioni provenienti da un altro Stato membro. Una maggiore convergenza delle condizioni di attuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel presente regolamento e l’armonizzazione delle condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del presente regolamento comporterebbero un’applicazione più uniforme e coerente dei controlli. Il miglioramento della definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell’UE, aiuterebbe gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza come pure l’ulteriore allineamento delle modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri a quelle dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare dando la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri.

    (19)

    Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento:

    1)

    «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

    2)

    «esportazione» è:

    i)

    un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario);

    ii)

    una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e

    iii)

    la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità. L’esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono;

    3)

    «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:

    i)

    per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità;

    ii)

    che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità.

    Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;

    4)

    «dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione;

    5)

    «servizi di intermediazione» sono:

    la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

    la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

    Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

    6)

    «intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della Comunità che svolga i servizi definiti all’articolo 5 dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo;

    7)

    «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa;

    8)

    «autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;

    9)

    «autorizzazione generale di esportazione della Comunità» è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che rispettano le sue condizioni d’uso elencate all’allegato II;

    10)

    «autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;

    11)

    «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 e all’allegato III c;

    12)

    «territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’articolo 3 del codice doganale comunitario;

    13)

    «prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).

    CAPO II

    AMBITO D’APPLICAZIONE

    Articolo 3

    1.   L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.

    2.   Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.

    Articolo 4

    1.   L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

    2.   L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:

    a)

    l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

    b)

    l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;

    c)

    l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato.

    3.   L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

    4.   Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

    5.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.

    6.   Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.

    7.   Le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.

    8.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69.

    Articolo 5

    1.   I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono subordinati alla presentazione di un’autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I per i quali propone i servizi d’intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, deve informarne le autorità competenti che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.

    2.   Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

    3.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    4.   Le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Articolo 6

    1.   Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell’elenco di cui all’allegato I può essere vietato dalle autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione.

    2.   Prima di decidere se vietare o meno il transito, uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    3.   Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

    4.   Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Articolo 7

    Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone.

    Articolo 8

    1.   Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.

    3.   Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

    4.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

    CAPO III

    AUTORIZZAZIONI ALL’ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE

    Articolo 9

    1.   Il presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II.

    2.   Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.

    Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.

    Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d’autorizzazione specifica o globale di esportazione, in modo da fornire informazioni complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale del prodotto esportato. Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata ad una dichiarazione relativa all’uso finale.

    3.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.

    4.   Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

    a)

    escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2 dell’allegato II;

    b)

    sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale.

    Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;

    c)

    non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.

    5.   Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un’autorizzazione di esportazione globale.

    6.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:

    a)

    al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;

    b)

    alla decisione di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al presente regolamento.

    Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.

    Articolo 10

    1.   Le autorizzazioni di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui l’intermediario è residente o stabilito. Tali autorizzazioni sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi. L’ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d’origine, l’utilizzatore finale e il luogo esatto in cui è stabilito devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.

    2.   Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda di autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all’ubicazione dei prodotti a duplice uso nel paese terzo d’origine, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l’utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui è stabilito.

    3.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di servizi di intermediazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.

    4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

    Articolo 11

    1.   Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.

    Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.

    In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.

    2.   Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 13, paragrafo 6.

    Articolo 12

    1.   Ai fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione specifica o globale o di un’autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

    a)

    gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

    b)

    gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    c)

    considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5);

    d)

    considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.

    2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.

    Articolo 13

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, negare l’autorizzazione di esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione di esportazione oppure quando hanno stabilito che l’esportazione prevista non deve essere autorizzata, esse lo notificano alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione di esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri e alla Commissione è comunicata la valutazione finale.

    2.   Le autorità competenti degli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificheranno quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza ritardo agli Stati membri e alla Commissione le loro decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese a norma dell’articolo 6. Tali notifiche conterranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l’utilizzatore finale.

    4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle autorizzazioni di servizi di intermediazione.

    5.   Prima che le autorità competenti di uno Stato membro, in ottemperanza al presente regolamento, rilascino un’autorizzazione di esportazione o di servizi di intermediazione o decidano in merito ad un transito, esse esaminano tutti i dinieghi validi o le decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un’autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale o destinatario). Esse consultano prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1 e 3. Se a seguito di tale consultazione, le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare l’autorizzazione o permettere il transito, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione.

    6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che può essere istituito in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4.

    7.   Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 6, in materia di riservatezza delle informazioni.

    Articolo 14

    1.   Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione sono rilasciate per iscritto o con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell’ordine definito nei modelli che compaiono agli allegati III a e III b.

    2.   A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni di esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.

    CAPO IV

    AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

    Articolo 15

    1.   L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

    2.   L’allegato IV, che è un sottoinsieme dell’allegato I, è aggiornato in relazione all’articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

    CAPO V

    PROCEDURE DOGANALI

    Articolo 16

    1.   In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

    2.   All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

    3.   Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:

    a)

    che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o

    b)

    che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione.

    4.   Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.

    2.   Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

    Articolo 18

    Le disposizioni dell’articolo 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano alle restrizioni relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

    CAPO VI

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 19

    1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.

    2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni. Tali informazioni possono comprendere:

    a)

    dati particolareggiati relativi agli esportatori che, in conseguenza di sanzioni nazionali, sono stati privati del diritti di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o autorizzazioni generali di esportazione della Comunità;

    b)

    dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti implicati in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.

    3.   Fatto salvo l’articolo 23 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (6), in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

    4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, può essere istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’articolo 23.

    5.   La responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori ed agli intermediari spetterà agli Stati membri in cui essi risiedono o sono stabiliti. La Commissione ed il Consiglio possono altresì mettere a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche.

    6.   Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    CAPO VII

    MISURE DI CONTROLLO

    Articolo 20

    1.   Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

    a)

    la descrizione dei prodotti a duplice uso;

    b)

    la quantità dei prodotti a duplice uso;

    c)

    il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;

    d)

    qualora siano conosciuti, l’uso finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

    2.   Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nei rispettivi Stati membri gli intermediari tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 in modo da poter provare, se richiesti, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione ed i paesi interessati da tali servizi di intermediazione.

    3.   I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l’esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione. Essi sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o è stabilito o risiede l’intermediario.

    Articolo 21

    Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:

    a)

    di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;

    b)

    di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione o gli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all’articolo 5 svolgono la propria attività.

    CAPO VIII

    ALTRE DISPOSIZIONI

    Articolo 22

    1.   Per il trasferimento all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV è richiesta un’autorizzazione. I prodotti di cui all’allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un’autorizzazione generale.

    2.   Uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:

    all’operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità,

    l’esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni devono essere trasferiti, a norma degli articoli 3, 4 o 8 e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un’autorizzazione generale o globale,

    i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all’articolo 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.

    3.   L’autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso.

    4.   Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell’ambito delle procedure di consultazione di cui all’articolo 11, viene immediatamente rilasciata all’operatore l’autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.

    5.   Gli Stati membri che adottano leggi che impongono tale requisito informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

    6.   Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell’ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.

    7.   L’applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro ad un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.

    8.   La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.

    9.   Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato membro di prodotti elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell’allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

    10.   I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell’ordine, fatture ed avvisi di spedizione.

    Articolo 23

    1.   È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro.

    Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

    2.   Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, o il gruppo di coordinamento ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessati dal presente regolamento.

    Articolo 24

    Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 25

    Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

    Ogni tre anni essa riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

    Articolo 26

    Il presente regolamento non pregiudica:

    l’applicazione dell’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea,

    l’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

    Articolo 27

    Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009.

    Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione formulate prima del 27 agosto 2009, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

    Articolo 28

    Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. KALOUSEK


    (1)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (5)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    (6)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

    (7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento

    ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

    Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

    INDICE

    Note

    Definizioni

    Acronimi ed abbreviazioni

    Categoria 0

    Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

    Categoria 1

    Materiali speciali e relative apparecchiature

    Categoria 2

    Trattamento e lavorazione dei materiali

    Categoria 3

    Materiali elettronici

    Categoria 4

    Calcolatori

    Categoria 5

    Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'informazione"

    Categoria 6

    Sensori e laser

    Categoria 7

    Materiale avionico e di navigazione

    Categoria 8

    Materiale navale

    Categoria 9

    Materiale aerospaziale e propulsione

    NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I

    1.

    Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

    2.

    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    3.

    I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)

    La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.

    La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

    L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".

    NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)

    L'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

    La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.

    La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ed 8.E002.b.

    L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)

    In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:

    a.

    generalmente disponibile al pubblico in quanto:

    1.

    venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

    a.

    al banco,

    b.

    per corrispondenza,

    c.

    per transazione elettronica,

    d.

    su ordinazione telefonica e

    2.

    progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore o

    La lettera a della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

    b.

    "di pubblico dominio".

    DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

    Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce.

    Le definizioni di termini tra "virgolette doppie" figurano nel modo seguente:

    I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.

     

    "Accordabile" (6). Capacità di un "laser" di produrre energia continua su tutte le lunghezze d'onda comprese nella gamma di più transizioni "laser". Un "laser" a selezione di riga produce lunghezze d'onda discrete con una transizione "laser" e quindi non è considerato "accordabile".

     

    "Addensamento isostatico a caldo" (2). Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102° C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide, ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione.

     

    "Aeromobile" (1)(7)(9). Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

    Vedere anche "aeromobile civile".

     

    "Aeromobile civile" (1)(7)(9). Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

    Vedere anche "aeromobile".

     

    "Agenti antisommossa" (1). Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime.

    Nota tecnica:

    I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa".

     

    "Agilità di frequenza per radar" (6). Tecnica di qualsiasi tipo che modifica, secondo una sequenza pseudo-casuale, la frequenza portante di un trasmettitore radar ad impulsi, tra gli impulsi o gruppi di impulsi, di una quantità uguale o superiore alla banda passante dell'impulso.

     

    "Algoritmo asimmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza chiavi di cifratura e decrittazione diverse e matematicamente correlate

    Gli "algoritmi asimmetrici" sono comunemente utilizzati per la gestione delle chiavi.

     

    "Algoritmo simmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza una stessa chiave sia per la cifratura che la decrittazione.

    Gli "algoritmi simmetrici" sono comunemente utilizzati per la riservatezza dei dati

     

    "Amplificazione ottica" (5). Tecnica di amplificazione nel campo delle comunicazioni ottiche che introduce un guadagno di segnali ottici, generati da una sorgente ottica separata, senza conversione in segnali elettrici, cioè mediante l'uso di amplificatori ottici a semiconduttore, amplificatori di luce a fibre ottiche.

     

    "Analizzatori di segnali" (3). Strumento in grado di misurare e visualizzare le proprietà fondamentali delle singole componenti di frequenza di segnali multifrequenza.

     

    "Analizzatori dinamici di segnali" (3). "Analizzatori di segnali" che impiegano tecniche numeriche di campionamento e di trasformazione per visualizzare uno spettro di Fourier di una data forma d'onda contenente informazioni di ampiezza e di fase.

    Vedere anche "analizzatori di segnali".

     

    "Antenna ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" (5)(6). Antenna che forma un fascio a mezzo di un accoppiamento di fase, cioè la direzione del fascio è controllata dai coefficienti complessi di eccitazione degli elementi radianti e la direzione del fascio può essere modificata in azimut o in elevazione, o in entrambi, mediante l'applicazione di un segnale elettrico sia in trasmissione che in ricezione.

     

    "APP". equivale a "Prestazione di picco adattata".

     

    "Apparecchiature di produzione" (1)(7)(9). Tali apparecchiature sono costituite da: utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi, matrici, attrezzi, meccanismi di allineamento, apparecchiature di collaudo, altri macchinari e loro componenti, limitatamente a quelli appositamente progettati o modificati per lo "sviluppo" o per una o più fasi di "produzione".

     

    "Assegnata dall'UIT" (3)(5). Assegnazione di bande di frequenza conformemente all'edizione corrente dei regolamenti radio (UIT) per servizi primari, autorizzati e secondari.

    Non sono incluse assegnazioni supplementari e alternative.

     

    "Assieme elettronico" (2)(3)(4)(5). Insieme di componenti elettronici (cioè "elementi di circuiti", "componenti discreti", circuiti integrati, ecc..) collegati assieme per realizzare una o più funzioni specifiche, sostituibili come entità e normalmente smontabili.

    "Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

    "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

     

    "Atomizzazione a gas" (1). Processo per ridurre una colata di lega metallica in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di un flusso di gas ad alta pressione.

     

    "Atomizzazione centrifuga" (1). Processo per ridurre una colata o un bagno di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di una forza centrifuga.

     

    "Atomizzazione sottovuoto" (1). Processo per ridurre una colata di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di evaporazione rapida di un gas disciolto in condizioni di esposizione al vuoto.

     

    "Banda passante frazionaria" (3). (5). "Banda passate istantanea" divisa dalla frequenza centrale espressa sotto forma di percentuale.

     

    "Banda passante in tempo reale" (3). Per "gli analizzatori dinamici di segnale" è la più ampia gamma di frequenza che l'analizzatore può fornire all'indicatore o alla memoria di massa senza causare discontinuità nell'analisi dei dati di ingresso. Per gli analizzatori con più di un canale, si utilizzerà, per effettuare il calcolo, la configurazione dei canali che diano la più larga "banda passante in tempo reale".

     

    "Banda passante istantanea" (3)(5)(7). Larghezza di banda sulla quale la potenza di uscita rimane costante entro 3 dB senza variazione degli altri parametri di funzionamento.

     

    "Calcolatore ibrido" (4). Apparecchiatura in grado di:

    a.

    accettare dati,

    b.

    trattare dati sia in rappresentazione analogica che numerica

    c.

    fornire l'uscita di dati.

     

    "Calcolatore neurale" (4). Dispositivo di calcolo progettato o modificato per imitare il comportamento di un neurone o di una collezione di neuroni (cioè un dispositivo di calcolo che si distingue per la sua capacità fisica di modulare i pesi e i numeri delle interconnessioni di un gran numero di componenti di calcolo basata su dati precedenti).

     

    "Calcolatore numerico" (4)(5). Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:

    a.

    accettare dati,

    b.

    immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura),

    c.

    trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili

    d.

    fornire l'uscita di dati.

    Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memorie fisse, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

     

    "Calcolatore ottico" (4). Calcolatore progettato o modificato per utilizzare la luce per rappresentare i dati, i cui elementi logici di calcolo sono basati su dispositivi ottici direttamente accoppiati.

     

    "Calcolatori a reti sistoliche" (4). Calcolatori in cui il flusso e la modifica dei dati sono controllabili dinamicamente dall'operatore a livello di porta logica.

     

    "Carico di rottura specifico" (0)(1)(9). Carico di rottura in Pascal, equivalente a N/m2 diviso per il peso specifico, espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2) K [(23 ± 2)° C] ed umidità relativa del (50 ± 5)%.

     

    "Carta personalizzata a microcircuito" (5): Carta a microcircuito o documento personale a lettura elettronica (per esempio, passaporto elettronico) il cui microcircuito è stato programmato per una data d'applicazione e non può essere riprogrammato dall'utilizzatore per un'altra applicazione.

     

    "Cavo" (1). Fascio di "monofilamenti" in genere disposti all'incirca parallelamente.

     

    "CEP" (Cerchio di eguale probabilità) (7). Misura di precisione, raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specificata, dentro il quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili.

     

    "Circuito integrato a film" (3). Rete di "elementi di circuiti" e di interconnessioni metalliche realizzate con tecniche di deposito di film sottile o spesso su "substrato" isolante.

    "Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

     

    "Circuito integrato a micropiastrine multiple" (3). Due o più "circuiti integrati monolitici" fissati su "substrato" comune.

     

    "Circuito integrato ibrido" (3). Qualsiasi combinazione di circuiti integrati, o di circuiti integrati con ‧elementi di circuiti‧ o ‧componenti discreti‧ collegati assieme al fine di eseguire una o più funzioni specifiche ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    contenenti almeno un dispositivo non incapsulato,

    b.

    collegati assieme usando metodi tipici di produzione dei circuiti integrati,

    c.

    rimpiazzabili come una entità

    d.

    normalmente non disassemblabili.

    "Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

    "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

     

    "Circuito integrato monolitico" (3). Combinazione di "elementi di circuiti" passivi od attivi od entrambi:

    a.

    fabbricati con processi di diffusione, di impiantazione o di deposito entro o sopra un singolo elemento semiconduttore, cioè una "micropiastrina"

    b.

    considerati come associati in maniera inscindibile

    c.

    in grado di eseguire le funzioni di un circuito.

    "Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

     

    "Circuito integrato ottico" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato ibrido" contenente uno o più parti, progettato per funzionare come dispositivo fotosensibile o fotoemettitore, o per eseguire una o più funzioni ottiche o elettroottiche.

     

    "Codice oggetto" (o linguaggio oggetto) (9). Forma eseguibile dalla macchina di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o linguaggio sorgente) tradotto da un sistema di programmazione.

     

    "Codice sorgente" (o linguaggio sorgente) (4)(6)(7)(9). Espressione appropriata di uno o più processi che possono essere convertiti da un sistema di programmazione in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o linguaggio soggetto).

     

    "Colture vive isolate" (1). Sono comprese le colture vive in forma latente e le preparazioni essiccate.

     

    "Commutazione ottica" (5). L'instradamento o la commutazione di segnali sotto forma ottica senza conversione in segnali elettrici.

     

    "Complesso di guida" (7). Complesso che integra il processo di misura e di calcolo della posizione e della velocità di un veicolo (cioè navigazione) con il calcolo e l'invio di comandi ai sistemi di controllo di volo del veicolo per correggerne la traiettoria.

     

    "Composito" (1)(2)(6)(8)(9). "Matrice" ed una o più fasi aggiuntive di particelle, materiali filiformi, fibre o loro combinazioni presenti per scopi specifici.

     

    "Composti appartenenti alle classi III/V" (3 6). Prodotti policristallini o monocristallini binari o complessi costituiti di elementi dei gruppi IIIA e VA della tavola di classificazione periodica di Mendeleyev (per es. arseniuro di gallio, arseniuro di gallio — alluminio, fosfuro di indio).

     

    ‧Compressione dell'impulso‧ (6). Codifica e trattamento di un impulso di un segnale radar di lunga durata in un impulso di breve durata, pur conservando i vantaggi di una elevata energia impulsiva.

     

    ‧Controllo della potenza irradiata" (7). Modifica della potenza trasmessa del segnale dell'altimetro per cui la potenza ricevuta all'altitudine dell'"aeromobile" risulta sempre quella minima necessaria per determinare l'altitudine.

     

    "Controllo di contornatura" (2). Due o più movimenti gestiti da un "controllo numerico" in accordo alle istruzioni che specificano la posizione successiva richiesta e le velocità di alimentazione per giungere a tale posizione. Tali velocità di alimentazione sono modificate tra di loro in modo da generare il contorno desiderato (Rif. ISO/DIS 2806-1980).

     

    "Controllo di volo primario" (7). Controllo della stabilità o della manovra di un "aeromobile" che si avvale di generatori di forza/momento, cioè superfici di governo aerodinamico o guida della spinta propulsiva.

     

    "Controllo globale del volo" (7). Controllo automatizzato delle variabili di stato e delle traiettorie di volo di un "aeromobile" per soddisfare gli obiettivi della missione rispondendo alle variazioni in tempo reale dei dati relativi a obiettivi, pericoli o altri "aeromobili".

     

    "Controllo numerico" (2). Controllo automatico di un processo realizzato da un dispositivo che utilizza dati numerici introdotti di norma durante lo svolgimento dell'operazione (Rif. ISO 2382).

     

    "Controllore di canale di comunicazioni" (4). Interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. Trattasi di un assieme che può essere integrato in un calcolatore o in apparati di telecomunicazione per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

     

    "Costante di tempo" (6). Tempo che intercorre tra l'applicazione dello stimolo luminoso ed il momento in cui l'incremento di corrente raggiunge il valore di 1-1/e volte il valore finale (cioè il 63 % del suo valore finale).

     

    "Crittografia" (5). Disciplina che ingloba principi, mezzi e metodi per la trasformazione di dati al fine di occultarne il contenuto informativo, impedirne la modifica senza rivelazione o impedirne l'uso non autorizzato. La "crittografia" è limitata alla trasformazione delle informazioni mediante l'utilizzazione di uno o più parametri segreti (cioè criptovariabili) o mediante la gestione della chiave associata.

    "Parametro segreto": una costante o una chiave non a conoscenza di altre persone o a conoscenza solo di un gruppo di persone.

     

    "Crittografia quantistica" (5). Insieme di tecniche per la creazione di una chiave condivisa per la "crittografia" mediante la misurazione delle proprietà quantistico-meccaniche di un sistema fisico (incuse le proprietà fisiche espressamente disciplinate dall'ottica quantistica, la teoria dei campi quantistici o dall'elettrodinamica quantistica).

     

    "Densità di corrente globale" (3). Numero totale di ampere-spire nella bobina (cioè il numero delle spire moltiplicato per la corrente massima portata da ciascuna spira), diviso per la sezione trasversale totale della bobina (compresi i filamenti superconduttori, la matrice metallica nella quale sono incorporati i filamenti superconduttori, il materiale di incapsulamento, tutti i canali di raffreddamento, ecc.).

     

    "Densità equivalente" (6). La massa di una ottica per unità di superficie proiettata sulla superficie ottica.

     

    "Deviazione di posizione angolare" (2). Differenza massima tra la posizione angolare e la posizione angolare reale, misurata con molta precisione, successivamente alla rotazione del porta pezzo della tavola dalla sua posizione iniziale (Rif. VDI/VDE 2617, bozza: "tavole rotanti sulle macchine di misura a coordinate").

     

    "D ipubblico dominio" (NGT)(NTN)(NGS). Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio").

     

    "Dispositivi di estremità" (2). Pinze, "unità attive di lavorazione" ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".

    "Unità attiva di lavorazione": dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

     

    "Durata del laser" (6). Il tempo durante il quale un "laser" emette radiazioni "laser"; per i "laser a impulsi" corrisponde al tempo durante il quale viene emesso un singolo impulso o una serie di impulsi consecutivi.

     

    "Durata dell'impulso" (6). Larghezza di un impulso "laser" misurata al livello della larghezza totale — metà intensità.

     

    "EC. Vedere" Elemento di calcolo.

     

    "Eccentricità" (2). Spostamento assiale in una rotazione completa del mandrino principale in un piano perpendicolare al piano di riscontro del mandrino in un punto prossimo alla circonferenza del piano di riscontro del mandrino (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.63).

     

    "Elemento di calcolo" (EC) (4). La più piccola unità di calcolo che produce un risultato aritmetico o logico.

     

    "Elemento principale" (4). Un elemento è considerato "elemento principale" quando il suo valore di sostituzione rappresenta più del 35 % del valore totale del sistema di cui è elemento. Il valore dell'elemento è il prezzo pagato per tale elemento dal fabbricante del sistema o da chi ne effettua l'integrazione. Il valore totale è il prezzo di vendita internazionale a parti che non hanno alcun legame con il venditore nel luogo di fabbricazione o nel luogo di consolidamento delle spedizioni.

     

    "Esplosivi" (1). Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

     

    "Estrazione in fusione" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" ed estrarre una lega sotto forma di nastro mediante inserzione di un piccolo segmento di un blocco raffreddato rotante nel bagno di lega metallica in fusione.

    "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s.

     

    "FADEC" vedere "Sistema a controllo numerico per la regolazione completamente automatica di motori".

     

    "Fascio di fibre" (1). Fascio di "trefoli" (in genere da 12 a 120) disposti all'incirca parallelamente.

    per "trefolo" di intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

     

    "Fattore di scala" (giroscopi o accelerometri) (7). Rapporto da misurare tra la modifica in uscita e la modifica in ingresso. Il fattore di scala è generalmente valutato come la pendenza della linea diritta che può essere adattata con il metodo dei minimi quadrati applicato ai dati di entrata-uscita ottenuti facendo variare l'entrata in modo ciclico nella gamma di ingresso.

     

    "Filato" (1). Fascio di "trefoli" attorcigliati.

    Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

     

    "Fisso" (5). Il termine "fisso" significa che l'algoritmo di codifica o di compressione non può accettare parametri forniti dall'esterno (ad es. variabili crittografiche o a chiave) e non può essere modificato dall'utilizzatore.

     

    "Formatura superplastica" (1)(2). Processo di deformazione a caldo per metalli normalmente caratterizzati da un basso valore di allungamento (minore del 20 %) al punto di rottura determinato a temperatura ambiente secondo prove convenzionali di resistenza alla trazione, in modo da ottenere durante il trattamento allungamenti di almeno due volte tali valori.

     

    "Fuori rotondità" (2). Spostamento radiale in una rotazione completa del mandrino principale, misurato in un piano perpendicolare all'asse del mandrino in un punto della superficie interna o esterna di rotazione che deve essere controllata (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.61).

     

    "Fusibile" (1). In grado di essere ulteriormente reticolato o polimerizzato (vulcanizzato) mediante l'impiego di calore, radiazioni, catalizzatori, ecc. o che può essere fuso senza pirolisi (carbonizzazione).

     

    "Geograficamente distribuiti" (6). I sensori sono considerati "geograficamente distribuiti" quando i rispettivi siti di installazione sono distanti da qualunque altro sito più di 1 500 metri in ogni direzione. I sensori mobili sono sempre considerati "geograficamente distribuiti"

     

    "Gradiometro magnetico intrinseco" (6). Strumento consistente in un singolo elemento di rivelazione del gradiente del campo magnetico e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico.

    Vedere anche "gradiometro magnetico".

     

    "Gradiometro magnetico" (6). Strumento progettato per rivelare la variazione spaziale dei campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Consiste di più "magnetometri" e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico.

    Vedere anche "gradiometro magnetico intrinseco".

     

    "Grammo effettivo" (0)(1). Per le "materie fissili speciali" si intende:

    a.

    per gli isotopi di plutonio e per l'uranio-233, il peso dell'isotopo in grammi;

    b.

    per l'uranio arricchito all'1 % o più in isotopo uranio-235, il peso dell'elemento in grammi, moltiplicato per il quadrato del suo arricchimento espresso in frazione di peso decimale;

    c.

    per l'uranio arricchito al di sotto dell'1 % in isotopo uranio-235, il peso dell'elemento in grammi, moltiplicato per 0,0001.

     

    "Immunotossina" (1). Composto di un anticorpo unicellulare specifico monoclonale e di una "tossina" o "sottounità di tossina" che attacca selettivamente cellule malate.

     

    "Incertezza di misura" (2). Parametro caratteristico che specifica in quale gamma intorno al valore di uscita è compreso il valore corretto della variabile da misurare, con un livello di confidenza del 95 %. Questo parametro comprende le deviazioni non corrette sistematiche, la larghezza del gioco non corretto e le deviazioni casuali non corrette (Rif.: ISO10360-2 oppure VDI/VDE 2617).

     

    "Inseguimento automatico del bersaglio" (6). Tecnica di trattamento che consente di determinare e di fornire automaticamente come uscita un valore estrapolato della posizione più probabile del bersaglio, in tempo reale.

     

    "Instradamento adattivo dinamico" (5). Reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete.

    La presente definizione non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

     

    "Isolante" (9). Materiale applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, agli ugelli, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da fogli di mescola di gomma composta, vulcanizzata o semivulcanizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori.

     

    "Laser a impulsi" (6). "Laser" avente una "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 0,25 secondi.

     

    "Laser a trasferimento" (6). "Laser" eccitato per trasferimento di energia ottenuta dalla collisione di un atomo o di una molecola che non producono effetto laser con un atomo o una molecola che producono effetto laser.

     

    "Laser ad elevatissima potenza" ("SHPL") (6). "Laser" in grado di emettere (in tutto o in parte) una energia impulsiva superiore a 1 kJ entro 50 ms o avente potenza media in onda continua superiore a 20 kW.

     

    "Laser a onda continua" (6). "Laser" che produce un'energia di uscita nominalmente costante per più di 0,25 secondi.

     

    "Laser chimico" (6). "Laser" nei quali gli agenti attivi sono eccitati per mezzo di una energia emessa da una reazione chimica.

     

    "Laser Q-commutati" (6). "Laser" in cui l'energia è immagazzinata nella popolazione di inversione o nel risonatore ottico ed è di conseguenza emessa sotto forma impulsiva.

     

    "Laser" (0)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9). Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

    Vedere anche:

     

    "laser a trasferimento",

     

    "laser ad elevatissima potenza" (SHPL),

     

    "laser chimico",

     

    "laser Q-commutati".

     

    "Lega meccanica" (1). Processo di lega risultante dall'adesione, frantumazione e riadesione di polveri elementari e di polveri di lega madre per mezzo di urto meccanico. Le particelle non metalliche possono essere incorporate nella lega mediante aggiunta di polveri appropriate.

     

    "Linearità" (2). (Normalmente misurata in termini di non linearità). È definita come la massima deviazione delle reali caratteristiche (media delle letture superiori ed inferiori), positive o negative, rispetto ad una linea retta posizionata in modo tale da equalizzare e minimizzare le deviazioni massime.

     

    "Magnetometro" (6). Strumento progettato per rivelare i campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Il magnetometro consiste di un singolo elemento di rivelazione del campo magnetico e di materiali elettronici associati che forniscono la misura del campo magnetico.

     

    "Mandrino basculante" (2). Mandrino porta utensile che, durante il processo di lavorazione, modifica la posizione angolare del suo asse di riferimento rispetto a qualsiasi altro asse.

     

    "Materia fissile speciale" (0). È definita come plutonio-239, uranio-233, "uranio arricchito in isotopi 235 o 233" e qualsiasi altro prodotto contenente gli elementi precedenti.

     

    "Materiali fibrosi o filamentosi" (0)(1)(2)(8). Comprendono:

    a.

    "monofilamenti" continui,

    b.

    "filati" e "fasci di fibre" continui,

    c.

    "nastri", tessuti e mat irregolari e passamaneria,

    d.

    coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate,

    e.

    materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza,

    f.

    pasta di poliammide aromatica.

     

    "Materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" (0) possono essere rame, acciaio inossidabile, alluminio, ossido di alluminio, leghe di alluminio, nichelio o lega contenenti il 60 % in peso o più di nichelio e polimeri di idrocarburi fluorinati resistenti all'UF6, come appropriato per il tipo di processo di separazione.

     

    "Matrice sul piano focale" (6). Strato piano lineare o a due dimensioni, o combinazione di strati piani, di elementi rivelatori individuali con o senza dispositivi elettronici di lettura che funziona sul piano focale.

    La presente definizione non include una pila di elementi rivelatori singoli né di rivelatori a due, tre o quattro elementi, a condizione che l'integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi non sia effettuata nell'elemento.

     

    "Matrice" (1)(2)(8)(9). Fase sostanzialmente continua che riempie lo spazio fra particelle, materiali filiformi o fibre.

     

    "Memoria centrale" (4). Memoria principale di rapido accesso per l'unità centrale di trattamento, destinata ai dati o alle istruzioni. Si compone della memoria interna di un "calcolatore numerico" e di ogni estensione gerarchica di questa memoria, come la memoria cache o la memoria di estensione ad accesso non sequenziale.

     

    "Mezzi di produzione" (7)(9). Sono costituiti dalle apparecchiature e loro "software" appositamente progettato integrati nelle installazioni per lo "sviluppo" o per una o più fasi della "produzione".

     

    "Microcircuito microcalcolatore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria interna, su dati contenuti nella memoria interna.

    La memoria interna può essere incrementata per mezzo di una memoria esterna.

     

    "Microcircuito microprocessore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria esterna.

    Il "microcircuito microprocessore" normalmente non contiene una memoria interna accessibile all'utente, sebbene possa contenere una memoria sulla piastrina che può essere utilizzata per l'esecuzione delle sue funzioni logiche.

    La presente definizione comprende gli assiemi di micropiastrine progettate per funzionare insieme al fine di fornire la funzione di un "microcircuito microprocessore".

     

    "Microrganismi" (1)(2). Comprendono batteri, virus, micoplasmi, rickettsiae, clamydiae o funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di "colture vive isolate" o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture.

     

    "Miglioramento dell'immagine" (4). Trattamento di immagini esterne portatrici di informazioni mediante algoritmi quali la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni fra dominii (per es. trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh). Gli algoritmi che utilizzano la trasformazione lineare o angolare di una immagine semplice, quali la traslazione, l'estrazione di parametri, la registrazione o la falsa colorazione non rientrano nel quadro della presente definizione.

     

    "Miscela chimica" (1). Prodotto solido, liquido o gassoso costituito da uno o più componenti che non reagiscono tra loro alle condizioni nelle quali la miscela è conservata.

     

    "Miscelato" (1). Miscelazione filo-filo di fibre termoplastiche e fibre di rinforzo per produrre una miscela "matrice" di fibra di rinforzo in forma di fibra totale.

     

    "Missili" (1)(3)(6)(7)(9). Sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

     

    "Modificato per uso bellico" (1). Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

     

    "Modulo specifico" (0)(1)(9). Modulo di Young in pascal, equivalente a N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2) K [(23 ± 2)°C] ed umidità relativa del (50 ± 5)%.

     

    "Monofilamento" (1) o filamento. Il più piccolo incremento di una fibra, in genere con un diametro di vari micron.

     

    "Nastro" (1). Materiale costituito da ""monofilamenti", "trefoli", "fasci di fibre", "cavi" o "filati", ecc., intrecciati o unidirezionali, in genere preimpregnati di resina.

    Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

     

    "Navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") (7). Sistemi che utilizzano varie fonti di dati geocartografici precedentemente misurati e integrati per fornire informazioni precise sulla navigazione in condizioni dinamiche. Le fonti di dati comprendono carte batimetriche, carte astronomiche, mappe gravitazionali, mappe magnetiche o mappe del terreno digitali tridimensionali.

    "Necessaria" (NGT)(1-9). Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia""necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.

     

    "Ottimizzazione della traiettoria di volo" (7). Procedura che riduce al minimo le deviazioni dalla traiettoria quadridimensionale (spazio e tempo) prefissata ottimizzando le prestazioni o l'efficacia ai fini delle missioni.

     

    "Pixel attivo" (6)(8). L'elemento più piccolo (singolo) dell'insieme a semiconduttori dotato di funzione di trasferimento fotoelettrico allorché esposto ad una radiazione luminosa (elettromagnetica).

     

    "Polarizzazione" (accelerometro) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un accelerometro misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è espressa in g o in metri per secondo quadrato (g o m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g).

     

    "Polarizzazione" (giroscopi) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un giroscopio misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è generalmente espressa in gradi per ora (g/h). (IEEE STD 528-2001).

     

    "Polverizzazione" (1). Processo per ridurre un materiale in particelle mediante frantumazione o macinazione.

     

    "Portata strumentale" (6). La portata specificata non ambigua visualizzata di un radar.

     

    "Potenza di picco" (6). Il più elevato livello di potenza raggiunto entro la "durata del laser".

     

    "Potenza media di uscita" (6). Energia di uscita "laser" totale espressa in joules divisa per la "durata del laser", espressa in secondi.

     

    "Precedentemente separato" (0)(1). L'applicazione di qualsiasi processo inteso ad elevare la concentrazione dell'isotopo controllato.

     

    "Precisione" (2)(6). (Normalmente misurata in termini di imprecisione). È definita come la massima deviazione positiva o negativa, di un valore indicato rispetto ad una norma accettata o ad un valore reale.

     

    "Preformati di fibre di carbonio" (1): un insieme ordinato di fibre rivestite o no che costituiscono il quadro di una parte prima dell'introduzione della "matrice" per formare un "composito".

     

    "Pressa isostatica" (2). Macchina in grado di regolare la pressione di una cavità chiusa mediante vari mezzi (gas, liquidi, particelle solide, ecc.) al fine di creare in tutte le direzioni, all'interno della cavità, una uguale pressione esercitata su un pezzo o su un materiale.

     

    "Prestazione di picco adattata" (4). La velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit, espressa in teraflop ponderati (WT), in unità pari a 1012 operazioni al secondo adattate in virgola mobile.

    vedere categoria 4, Nota tecnica

     

    "Produzione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende tutti gli stadi di produzione quali: costruzione, ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

     

    "Profili aerodinamici a geometria variabile" (7). Utilizzano ipersostentatori da bordo di uscita, o ipersostentatori da bordo di attacco o rotazione del bordo di attacco intorno ad un punto fisso (pivot), la posizione dei quali può essere controllata in volo.

     

    "Programma" (2)(6). Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma tale o trasferibile in forma tale che un calcolatore elettronico possa eseguire.

     

    "Programmabilità accessibile all'utente" (6). Possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire "programmi" con mezzi diversi da:

    a.

    modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni

    b.

    messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

     

    "Qualificato per impiego spaziale" (3)(6). Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

     

    "Reattore nucleare" (0). Reattore completo in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta. Comprende tutti i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

     

    "Rete di sensori ottici per il controllo di volo" (7). Rete di sensori ottici distribuiti che utilizza fasci "laser" e fornisce in tempo reale dati sul controllo di volo per l'elaborazione a bordo.

     

    "Rete locale" (4). (5). Sistema di comunicazione di dati che:

    a.

    assicura la comunicazione diretta tra un certo numero di dispositivi di dati indipendenti

    b.

    è limitata ad un locale di superficie media (per esempio, immobile amministrativo, officina, edificio o magazzino).

    "Dispositivi di dati": apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche.

     

    "Rete personale" (5). Sistema di comunicazione di dati avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    assicura la comunicazione diretta tra un certo numero di ‧dispositivi di dati‧ indipendenti o interconnessi

    b.

    è limitata alla comunicazione tra dispositivi situati nelle immediate vicinanze di un singolo individuo o controllore di dispositivo (per esempio stanza, ufficio o automobile).

    Nota tecnica

    ‧Dispositivi di dati‧: apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche.

     

    "Ricerca scientifica di base" (NGT) (NTN). Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

     

    "Ripetibilità" (7). Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si verificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi. (Riferimento IEEE STD 528-2001 (deviazione standard 1 sigma)).

     

    "Risoluzione" (2). Il più piccolo incremento di un dispositivo di misura ed il bit meno significativo di uno strumento numerico (Rif.:ANSI B-89.1.12).

     

    "Ritardo di propagazione della porta di base" (3). Valore corrispondente alla porta di base utilizzata in un "circuito integrato monolitico". Per una famiglia di "circuiti integrati monolitici" questo valore può essere specificato sia come ritardo di propagazione per porta tipica all'interno della famiglia data, sia come ritardo di propagazione tipico per porta all'interno della famiglia data.

    Il "ritardo di propagazione della porta di base" non deve essere confuso con i ritardi di ingresso/uscita di un "circuito integrato monolitico" complesso.

    La "famiglia" è composta da tutti i circuiti integrati cui si applica tutto ciò che segue come metodologia e specifiche di produzione, fatte salve le funzioni rispettive:

    a.

    L'architettura comune dell'hardware e del software.

    b.

    La tecnologia comune di progettazione e produzione;

    c.

    Le caratteristiche comuni di base.

     

    "Rivestimento interno" (9). Materiale idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esempio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato di particelle di carbonio o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare all'interno dei corpi di contenimento.

     

    "Robot" (2)(8). Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di eseguire più funzioni;

    b.

    in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

    c.

    avente tre o più dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo)

    d.

    dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

    La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

    1.

    meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

    2.

    meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;

    3.

    meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

    4.

    meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

    5.

    carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

     

    "Saldatura per diffusione" (1)(2)(9). Tecnica di collegamento molecolare allo stato solido di almeno due metalli separati per realizzare un pezzo singolo con resistenza comune uguale a quella del materiale meno resistente.

     

    "Salti di frequenza" (5). Forza di "spettro esteso" nel quale la frequenza di trasmissione di un canale di comunicazione è modificata mediante una sequenza di variazioni discontinue casuali o pseudo casuali.

     

    "Segnalazione su canale comune" (5). Metodo di segnalazione tra centrali nelle quali un canale trasporta, tramite messaggi muniti di etichetta, le informazioni di segnalazione relative ad una pluralità di circuiti o di chiamate ed altre informazioni quali quelle utilizzate per la gestione della rete.

     

    "Sensori di immagini monospettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione di dati di immagini da una banda spettrale discreta.

     

    "Sensori di immagini multispettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione simultanea o in serie di dati di immagini da due o più bande spettrali discrete. I sensori aventi più di 20 bande spettrali discrete sono talvolta definiti come sensori di immagini iperspettrali.

     

    "Sensori radar interconnessi" (6). Due o più sensori radar sono interconnessi quando si scambiano tra di loro dati in tempo reale.

     

    "SHPL": vedere "laser ad elevatissima potenza".

     

    "Sicurezza dell'informazione" (4)(5). Tutti i mezzi e le funzioni che assicurano l'accessibilità, la confidenzialità o l'integrità dell'informazione o delle comunicazioni con l'esclusione dei mezzi e delle funzioni previste per la protezione contro i malfunzionamenti. Comprende fra l'altro la "crittografia" la "crittoanalisi", la protezione contro le emanazioni compromettenti e la sicurezza dei calcolatori.

    "Crittoanalisi": Analisi di un sistema crittografico e/o delle sue entrate e uscite per ricavarne le variabili confidenziali o i dati riservati compreso il testo in chiaro.

     

    "Sintetizzatore di frequenza" (3). Qualunque tipo di sorgente di frequenza o generatore di segnale, indipendentemente dall'effettiva tecnica utilizzata, in grado di fornire una molteplicità di frequenze in uscita simultanee od alternative, da una o più uscite controllate, derivate o disciplinate da un numero inferiore di frequenze standard (o campione).

     

    "Sistema a controllo numerico per la regolazione completamente automatica di motori" ("FADEC") (7)(9). Sistema di controllo elettronico dei motori a turbina a gas o a ciclo combinato che si avvale di un calcolatore numerico al fine di controllare le variabili necessarie per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse durante il ciclo di funzionamento del motore, dall'inizio della misurazione dell'erogazione del carburante fino all'arresto dell'erogazione del carburante.

     

    "Sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione" (7). Sistema che utilizza l'aria soffiata sulle superfici aerodinamiche per aumentare o controllare le forze prodotte da queste superfici.

    "Sistemi di compensazione" (6). Sono costituiti da un sensore scalare primario, uno o più sensori di riferimento (ad es. magnetometri vettoriali) nonché software che consente di ridurre il rumore dovuto alla rotazione di corpi rigidi della piattaforma.

     

    "Sistema di controllo attivo di volo" (7). Sistema avente la funzione di impedire i movimenti o i carichi strutturali indesiderabili dell'"aeromobile" e del missile trattando in modo autonomo i dati di uscita provenienti da più sensori e fornendo successivamente le istruzioni preventive necessarie per assicurare un controllo automatico.

     

    "Sistemi esperti" (7). Sistemi che forniscono risultati mediante l'applicazione di regole a dati immagazzinati indipendentemente dal "programma" ed in grado di realizzare una qualsiasi delle capacità seguenti:

    a.

    modifica automatica del "codice sorgente" introdotto dall'utilizzatore,

    b.

    dichiarazione della conoscenza legata a una classe di problemi in linguaggio quasi naturale,

    c.

    acquisizione delle conoscenze necessarie per il loro sviluppo (apprendimento simbolico).

     

    "Software" (NGS)(Tutte). Raccolta di uno o più "programmi" o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

    "Microprogramma": sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

     

    "Sottounità di tossina" (1). Componente strutturalmente e funzionalmente separato di una "tossina" intera.

     

    "Specchi deformabili" (6) (anche conosciuti come specchi ottici adattivi). Specchi:

    a.

    aventi una sola superficie di riflessione ottica continua che è deformata in modo dinamico con l'applicazione di coppie o di forze individuali al fine di compensare le distorsioni presenti nella forma d'onda ottica incidente sullo specchio o

    b.

    aventi elementi ottici multipli di riflessione che possono essere riposizionati in modo individuale e dinamico con l'applicazione di coppie o di forze al fine di compensare le distorsioni presenti nella forma d'onda ottica incidente sullo specchio.

     

    "Spettro esteso radar" (6). Qualsiasi tecnica di modulazione tendente a ripartire l'energia emessa da un segnale con una banda di frequenza relativamente ristretta, su una banda di frequenza molto più ampia, utilizzando ad esempio una codifica casuale o pseudo casuale.

     

    "Spettro esteso" (5). Tecnica con la quale l'energia di un canale di comunicazione a banda relativamente stretta è estesa su uno spettro di energia molto più largo.

     

    "Spostamento angolare casuale" (7). L'accumulo dell'errore angolare nel tempo, dovuto al rumore bianco nella velocità angolare (IEEE STD 528-2001).

     

    "Stabilità" (7). Deviazione standard (1 sigma) della variazione di un particolare parametro rispetto al suo valore di calibrazione misurato in condizioni termiche stabili. Questa variazione può essere espressa come funzione di tempo.

     

    "Stampaggio idraulico ad azione diretta" (2). Processo di deformazione che utilizza un serbatoio flessibile riempito di fluido, in contatto diretto con il pezzo da lavorare.

     

    "Stati che (non) aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche" (1). Stati nei confronti dei quali la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche (non) è entrata in vigore. (Cfr. www.opcw.org)

    "Stato partecipante" (7 9). Stato che partecipa al regime Wassenaar. (Cfr. www.wassenaar.org)

     

    "Substrato grezzo" (6). Composti monolitici di dimensioni adatte per la fabbricazione di elementi ottici, come gli specchi o le finestre ottiche.

     

    "Substrato" (3). Strato di materiale di base con o senza tracciato di interconnessione e sul quale o entro il quale possono essere sistemati componenti discreti, circuiti integrati od entrambi.

    "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

    "Elemento di circuito": parte funzionante singola, attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

     

    "Superconduttori" (1)(3)(6)(8). Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

    Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

     

    "Superleghe" (2)(9). Leghe a base di nichelio, cobalto o ferro aventi resistenza superiore a qualsiasi lega della serie AISI 300 a temperature superiori a 922 K (649 °C) in severe condizioni ambientali e di funzionamento.

     

    "Sviluppo" (NGT)(NTN)(Tutte). È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

     

    "Tavola rotante basculante" (2). Tavola che permette al pezzo da lavorare la rotazione e l'inclinazione rispetto a due assi non paralleli, che possono essere coordinati simultaneamente per "controllo di contornatura".

    "Tecnologia" (NGT)(NTN)(Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzazione" di merci. L'informazione può rivestire la forma sia di "dati tecnici" che di "assistenza tecnica".

    L'"assistenza tecnica" può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di "dati tecnici".

    I "dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura

     

    "Temperatura critica" (1)(3)(6). Temperatura (talvolta indicata come temperatura di transizione) di uno specifico materiale "superconduttore" alla quale il materiale perde tutta la resistenza al passaggio di corrente elettrica continua.

     

    "Tempo di assestamento" (3). Tempo richiesto perché il valore di uscita raggiunga il valore finale entro mezzo bit al momento della commutazione fra due livelli qualsiasi del convertitore.

     

    "Tempo di commutazione della frequenza" (3)(5). Il tempo massimo (cioè il ritardo) necessario ad un segnale qualora si effettui una commutazione da una frequenza di uscita selezionata ad un'altra frequenza di uscita selezionata per raggiungere:

    a.

    una frequenza entro 100 Hz dalla frequenza finale

    b.

    un livello di uscita entro 1 dB rispetto al livello di uscita finale.

     

    "Tempra rapida" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso facendola urtare contro un blocco raffreddato, per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze.

    "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s.

     

    "Tempra su cilindro" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso appoggiandola contro un blocco raffreddato in rotazione per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze, nastri o barre.

    "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s.

     

    "Tolleranza ai guasti" (4). Capacità di un sistema informatico, in caso di mancato funzionamento di un qualsiasi componente della macchina o del "software", di continuare il suo funzionamento senza l'intervento umano ad un livello tale da consentire: la continuità del funzionamento, l'integrità dei dati e la capacità di ristabilire il funzionamento entro un certo tempo assegnato.

     

    "Tossine" (1)(2). Tossine sotto forma di preparazioni o miscele deliberatamente isolate, comunque prodotte, diverse dalle tossine presenti come contaminanti di altri materiali quali campioni patologici, colture, alimenti o ceppi di "microrganismi".

     

    "Tracce di sistema" (6). Rilevamento aggiornato della posizione di un aereo in volo, sottoposto a trattamento, correlazione (fusione dei dati del bersaglio radar rispetto alla posizione del piano di volo) disponibile ai controllori del centro di controllo del traffico aereo.

     

    "Trasduttori di pressione" (2). Dispositivi che convertono le misurazioni di pressione in segnale elettrico.

     

    "Trattamento del segnale" (3)(4)(5)(6). Trattamento di segnali esterni portatori di informazioni tramite algoritmi come la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni tra dominii (ad esempio, trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh).

     

    "Trattamento in tempo reale" (6)(7). Trattamento di dati mediante un calcolatore elettronico che fornisce il livello di funzionalità richiesto, a seconda delle risorse disponibili in risposta ad un evento esterno, entro limiti di tempo imposti dall'evento esterno e a prescindere dal carico del sistema.

     

    "Tutte le compensazioni disponibili" (2). Dopo che sono state considerate tutte le misure disponibili al produttore per ridurre al minimo tutti gli errori di posizionamento sistematici per il particolare modello di macchina utensile.

     

    "Unità di controllo di accesso alla rete" (4). Interfaccia fisica ad una rete di commutazione distribuita. Utilizza un supporto comune che funziona in permanenza alla stessa "velocità di trasferimento numerico" mediante arbitraggio (ad esempio rivelazione del gettone o della portante) per la trasmissione. Seleziona, indipendentemente da qualsiasi altro dispositivo, pacchetti di dati o gruppi di dati (per esempio IEEE 802) che gli sono indirizzati. È un assieme che può essere integrato in una apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

     

    "Uranio arricchito in isotopi 235 o 233" (0). Uranio contenente gli isotopi 235 o 233, o entrambi, in una proporzione tale che il rapporto dei tenori della somma di questi isotopi rispetto a quello dell'isotopo 238 è superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 esistente allo stato naturale (rapporto isotopico: 0,71 %).

     

    "Uranio impoverito" (0). Uranio il cui contenuto in isotopo 235 è inferiore a quello contenuto nell'uranio naturale.

     

    "Uranio naturale" (0). Uranio contenente la miscela di isotopi reperibile allo stato naturale.

    "Utilizzazione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

     

    "Vaccino" (1). Prodotto medicinale in formulazione farmaceutica provvisto di licenza delle autorità di regolamentazione del paese di produzione o di utilizzazione, ovvero da queste ammesso alla commercializzazione o alla sperimentazione clinica e volto a stimolare una risposta immunologica di difesa per prevenire la malattia nell'uomo e negli animali cui viene somministrato.

     

    Veicoli più leggeri (9). Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.

     

    "Veicoli spaziali" (7)(9). Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

     

    "Veicolo aereo senza equipaggio" ("UAV") (9). Aeromobile in grado di alzarsi in volo e di seguire voli controllati senza presenza umana a bordo.

     

    "Velocità di precessione" (giroscopi) (7). Componente dell'uscita di un giroscopio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata. É espressa in velocità angolare (IEEE STD 528-2001).

     

    "Velocità di trasferimento numerica". 5. Velocità totale binaria delle informazioni che sono direttamente trasferite su qualsiasi tipo di supporto.

    Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica totale".

     

    "Velocità di trasferimento numerica totale" (5). Numero di bit, compresi i bit di codifica in linea e i bit supplementari, ecc., per unità di tempo, che passano tra apparecchiature corrispondenti in un sistema di trasmissione numerico.

    Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica".

    ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO

    Gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si trovano nelle "Definizioni dei termini usati nel presente allegato".

    Acronimo o abbreviazione

    Significato

    ABEC

    Annular Bearing Engineers Committee

    AGMA

    American Gear Manufacturers’Association

    AHRS

    sistemi di riferimento di rotta e di assetto

    AISI

    American Iron and Steel Institute

    ALU

    unità logica aritmetica

    ANSI

    American National Standards Institute

    ASTM

    Società americana per le prove e i materiali

    ATC

    controllo del traffico aereo

    AVLIS

    Separazione isotopica di vapore atomico a "laser"

    CAD

    progettazione assistita da calcolatore

    CAS

    Chemical Abstracts Service

    CCITT

    Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico

    CEI

    Commissione elettrotecnica internazionale

    CEP

    errore circolare probabile

    CNTD

    deposizione termica a nucleazione controllata

    CRISLA

    Reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser

    CVD

    deposizione in fase di vapore di elementi chimici

    CW

    guerra chimica

    CW (laser)

    onda continua

    DME

    apparecchiature per la misurazione della distanza

    DS

    solidificazione direzionale

    EB-PVD

    deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico

    EBU

    European Broadcasting Union

    ECM

    lavorazione elettrochimica

    ECR

    risonanza elettrociclotrone

    EDM

    lavorazione elettroerosiva

    EEPROM

    memoria di sola lettura cancellabile e programmabile elettricamente

    EIA

    Electronic Industries Association

    EMC

    compatibilità elettromagnetica

    ETSI

    Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

    FFT

    trasformata rapida di Fourier

    GLONASS

    sistemi globali di navigazione via satellite

    GPS

    posizionamento globale a mezzo satellite

    HBT

    transistori etero bipolari

    HDDR

    modulo di registrazione numerica ad alta densità

    HEMT

    transistori ad elevata mobilità di elettroni

    ICAO

    Organizzazione per l'aviazione civile internazionale

    IEEE

    Institute of Electrical and Electronic Engineers

    IFOV

    campo di visione istantaneo

    ILS

    sistema di atterraggio strumentale

    IRIG

    Inter Range Instrumentation Group

    ISA

    atmosfera standard internazionale

    ISAR

    radar ad apertura sintetica inversa

    ISO

    Organizzazione internazionale per la standardizzazione

    JIS

    Japanese Industrial Standard

    JT

    Joule-Thomson

    LIDAR

    rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce

    MAC

    codice di autenticazione del messaggio

    Mach

    rapporto tra la velocità di un corpo e la velocità del suono (da Ernst Mach)

    MLIS

    separazione isotopica molecolare a laser

    MLS

    sistemi di atterraggio a microonde

    MOCVD

    deposito in fase di vapore di elementi chimici organo-metallici

    MRI

    immagine a risonanza magnetica

    MTBF

    tempo medio tra due guasti

    Mopt/s

    milioni di operazioni teoriche al secondo

    MTTF

    tempo medio specificato prima del guasto

    NBC

    nucleare, biologico e chimico

    NDT

    tecniche non distruttive

    PAR

    radar di avvicinamento di precisione

    PIN

    numero personale di identificazione

    ppm

    parti per milione

    PSD

    densità spettrale di potenza

    QAM

    modulazione di ampiezza in quadratura

    RF

    radiofrequenza

    SACMA

    Suppliers of Advanced Composite Materials Association

    SAR

    radar ad apertura sintetica

    SC

    cristallo singolo

    SLAR

    radar avionico a scansione laterale

    SMPTE

    Society of Motion Pictures and Television Engineers

    SRA

    assieme rimpiazzabile in laboratorio

    SRAM

    memoria statica ad accesso casuale

    SRM

    metodi raccomandati dalla SACMA

    SSB

    banda laterale unica

    SSR

    radar secondari di sorveglianza

    TCSEC

    Trusted Computer System Evaluation Criteria

    TIR

    lettura totale del misuratore

    UCV

    unità di controllo e di visualizzazione

    UIL

    unità intercambiabile in linea

    UIT

    Unione internazionale delle telecomunicazioni

    UTS

    carico di rottura

    UV

    ultravioletto

    VOR

    radiofaro VHF onnidirezionale

    YAG

    laser a granato di ittio e alluminio

    CATEGORIA 0

    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

    0A
    Sistemi, apparecchiature e componenti

    0A001
    "Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    "reattori nucleari";

    b.

    contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";

    c.

    apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari";

    d.

    barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

    e.

    tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

    f.

    zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare";

    g.

    pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari";

    h.

    "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

    in 0A001.h si intende per ‧elementi interni del reattore‧ qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

    i.

    scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari";

    j.

    strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".

    0B
    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

    0B001
    Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali", come segue:

    1.

    impianti di separazione con centrifuga a gas,

    2.

    impianti di separazione per diffusione gassosa,

    3.

    impianti di separazione aerodinamica,

    4.

    impianti di separazione a scambio chimico,

    5.

    impianti di separazione a scambio ionico,

    6.

    impianti di separazione isotopica di vapore atomico a "laser" (AVLIS),

    7.

    impianti di separazione isotopica molecolare a "laser" (MLIS),

    8.

    impianti di separazione a plasma,

    9.

    impianti di separazione elettromagnetica;

    b.

    centrifughe a gas, assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

    in 0B001.b si intende per "materiale ad alto rapporto resistenza/densità" uno qualsiasi dei materiali seguenti:

    a.

    acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa;

    b.

    leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 460 Mpa,

    c.

    "materiali fibrosi o filamentosi"aventi"modulo specifico"superiore a 3,18 × 106 m e"carico di rottura specifico"superiore a 76,2 × 103 m;

    1.

    centrifughe a gas;

    2.

    assiemi rotori completi;

    3.

    tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";

    4.

    anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm, progettati per rinforzare localmente il tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro, e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";

    5.

    diaframmi con diametro compreso tra 75 e 400 mm da montare all'interno dei tubi rotori, e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";

    6.

    coperchi superiori e inferiori con diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi rotori, costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";

    7.

    cuscinetti a sospensione magnetica costituiti da un magnete anulare sospeso in alloggiamento costruito o protetto con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

    8.

    cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore;

    9.

    pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione;

    10.

    statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata, del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sottovuoto nella gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1 000 VA;

    11.

    contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione e costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6"

    12.

    prese di estrazione costituite da tubi con diametro interno uguale o inferiore a 12 mm per l'estrazione del gas UF6 dall'interno di un tubo rotore di centrifuga per azione di un tubo di Pitot, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    13.

    variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    uscita polifase da 600 Hz a 2 000 Hz,

    b.

    controllo di frequenza migliore dello 0,1 %,

    c.

    distorsione armonica inferiore al 2 %

    d.

    rendimento superiore all'80 %;

    14.

    Valvole di tenuta a soffietti con un diamtero compreso tra 10 mm e 160 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    c.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:

    1.

    barriere di diffusione gassosa costruite con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" porosi metallici, polimeri o ceramici con dimensione dei pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e, per le forme tubolari, un diametro uguale o inferiore a 25 mm;

    2.

    alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    3.

    compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale) o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m3/min di UF6 e pressione di mandata sino a 666,7 kPa, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    4.

    dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specificati in 0B001.c.3 e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min;

    5.

    scambiatori di calore costruiti con alluminio, rame, nichelio o leghe contenenti più del 60 % di nichelio, o combinazioni di questi metalli come tubi placcati, progettati per funzionare con pressione inferiore alla pressione atmosferica e tasso di perdita che limiti l'aumento della pressione a valori inferiori a 10 Pa/h con differenziale di pressione di 100 kPa;

    6.

    valvole di tenuta a soffietti con diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    d.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:

    1.

    ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di curvatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell'UF6 ed aventi all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il flusso di gas;

    2.

    tubi di ingresso a flusso tangenziale cilindrici o conici, (tubi vortex), costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" di diametro compreso tra 0,5 cm e 4 cm e rapporto lunghezza/diametro uguale o inferiore a 20/1 e con uno o più ingressi tangenziali;

    3.

    compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale), o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 2 m3/min costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.

    scambiatori di calore costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    5.

    alloggiamenti di elementi di separazione aerodinamica, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione;

    6.

    valvole con tenuta a soffietti di diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    7.

    sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF6 comprendenti:

    a.

    scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153k (– 120 °C);

    b.

    unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 k (– 120 °C);

    c.

    ugelli di separazione o unità a tubi vortex per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso;

    d.

    trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 k (–20 °C);

    e.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:

    1.

    colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruite o protette con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);

    2.

    contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruiti o protetti con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);

    3.

    celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

    4.

    apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche per prelevare l'U+4 dal flusso organico e, per quelle parti in contatto con il flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad es. vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e grafite impregnata di resina);

    5.

    sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di cloruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissoluzione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U+6 o U+4 a U+3;

    6.

    sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U+3 a U+4;

    f.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:

    1.

    resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine porose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'acido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezzamento della velocità di scambio inferiore a 10 secondi ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C);

    2.

    colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore a 1 000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. titanio o materiali plastici al fluorocarbonio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;

    3.

    sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossidanti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio ionico;

    g.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica di vapore atomico a "laser" (AVLIS), come segue:

    1.

    cannoni di alta potenza a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile superiore a 2,5 kW/cm per impiego nei sistemi di vaporizzazione dell'uranio;

    2.

    sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

    NB: VEDERE ANCHE 2A225.

    3.

    sistemi di collettori del prodotto e delle code costruiti o rivestiti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio metallo o liquido, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    4.

    alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari) per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

    5.

    "laser" o sistemi "laser" per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    NB: VEDERE ANCHE 6A005 E 6A205.

    h.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica molecolare a "laser" (MLIS) o la reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA), come segue:

    1.

    ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF6 e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (– 123 °C) e costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    2.

    collettori del prodotto del pentafluoruro di uranio (UF5) consistenti di collettori filtro, collettore ad impatto o di tipo a ciclone o loro combinazioni, e costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF5/UF6";

    3.

    compressori costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.

    apparecchiature per fluorurare l'UF5 (solido) in UF6 (gassoso);

    5.

    sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (azoto o argon) comprendenti:

    a.

    scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    b.

    unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

    c.

    trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (–20 °C);

    6.

    "laser" o sistemi "laser" per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    NB: VEDERE ANCHE 6A005 E 6A205.

    i.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:

    1.

    sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelerazione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 Ghz ed una potenza di uscita media superiore a 50 kW;

    2.

    bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40 kW;

    3.

    sistemi di generazione di plasma di uranio;

    4.

    sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

    NB: VEDERE ANCHE 2A225.

    5.

    collettori del prodotto e delle code costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    6.

    alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per contenere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofrequenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo materiale non magnetico (ad es. acciaio inossidabile);

    j.

    apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:

    1.

    sorgenti di ioni, singole o multiple consistenti in una sorgente di vapore, ionizzatore ed acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite, acciaio inossidabile o rame) ed in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;

    2.

    piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite o acciaio inossidabile);

    3.

    alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad es. acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;

    4.

    espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;

    5.

    alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di funzionare in modo continuo;

    b.

    tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V;

    c.

    corrente di uscita uguale o superiore a 1A

    d.

    regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore;

    NB: VEDERE ANCHE 3A227.

    6.

    alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V

    b.

    regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore.

    NB: VEDERE ANCHE 3A226.

    0B002
    Sistemi ausiliari appositamente progettati o preparati, apparecchiature e componenti, come segue, per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6":

    a.

    autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF6 al processo di arricchimento;

    b.

    desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento;

    c.

    stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell'UF6 nei contenitori;

    d.

    stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell'UF6 in forma liquida o solida;

    e.

    sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica;

    f.

    1.

    collettori o intestazioni sotto vuoto aventi capacità di aspirazione uguale o superiore a 5 m3/min

    2.

    pompe a vuoto, appositamente progettate per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6;

    g.

    spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 appositamente progettati o preparati per il prelievo in linea di campioni di alimentazione, del prodotto o delle code dai flussi di UF6 gassoso ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    capacità di risoluzione unitaria per masse superiori a 320 amu (unità di massa atomica);

    2.

    sorgenti ioniche costruite o rivestite con nichelcromo o monel, o placcate con nichelio;

    3.

    sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni e

    4.

    sistema di collettore idoneo per l'analisi isotopica.

    0B003
    Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

    a.

    sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in UO3,

    b.

    sistemi per la conversione di UO3 in UF6,

    c.

    sistemi per la conversione di UO3 in UO2,

    d.

    sistemi per la conversione di UO2 in UF4,

    e.

    sistemi per la conversione di UF4 in UF6,

    f.

    sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo,

    g.

    sistemi per la conversione di UF6 in UO2,

    h.

    sistemi per la conversione di UF6 in UF4.

    i.

    sistemi per la conversione di UO2in UCL4.

    0B004
    Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:

    1.

    impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;

    2.

    impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno;

    b.

    apparecchiature e componenti, come segue:

    1.

    torri di scambio acqua-idrogeno solforato costruite con acciaio fino al carbonio (ad es. ASTM A 516) di diametro compreso tra 6 m e 9 m in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori a 2 MPa e aventi una tolleranza per corrosione uguale o superiore a 6 mm;

    2.

    ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione (cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas contenente più del 70 % di H2S) aventi una capacità di flusso uguale o superiore a 56 m3/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con H2S umido;

    3.

    torri di scambio ammoniaca-idrogeno aventi un'altezza uguale o superiore a 35 m e diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di funzionare a pressioni superiori a 15 MPa;

    4.

    elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di stadio incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    5.

    piroscissori di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    6.

    analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90 %;

    7.

    bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    8.

    sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qualità per reattori.

    0B005
    Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

    un impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" comprende apparecchiature che:

    a.

    entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o ne trattano o ne assicurano direttamente la regolazione;

    b.

    sigillano il materiale nucleare nell'involucro;

    c.

    verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo

    d.

    verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato.

    0B006
    Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.

    lo 0B006 comprende:

    a.

    impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione;

    b.

    macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, affettare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per "reattori nucleari";

    c.

    dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per "reattori nucleari", in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza;

    d.

    apparecchi per l'estrazione controcorrente con solventi e apparecchiature di trattamento a scambio ionico, appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati;

    e.

    recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico;

    i recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:

    1.

    pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota allo OCOO4) di almeno il 2 %;

    2.

    diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici

    3.

    larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.

    f.

    strumentazione di controllo del processo appositamente progettata o preparata per il monitoraggio o il controllo del ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati.

    0B007
    Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate:

    a.

    sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio

    b.

    sistemi per la produzione di plutonio metallo.

    0C
    Materiali

    0C001
    "Uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

    lo 0C001 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.

    quattro grammi o meno di "uranio naturale" o di "uranio impoverito" se contenuti in un componente sensibile di strumenti;

    b.

    "uranio impoverito" appositamente fabbricato per le applicazioni civili non nucleari seguenti:

    1.

    schermi,

    2.

    aventi una massa non superiore a 100 kg,

    3.

    imballaggi,

    4.

    zavorre contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;

    c.

    leghe contenenti meno del 5 % di torio;

    d.

    prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.

    0C002
    "Materie fissili speciali"

    Lo 0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro "grammi effettivi" o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.

    0C003
    Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1/5 000.

    0C004
    Grafite di qualità nucleare, avente un grado di purezza inferiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3.

    NB: VEDERE ANCHE 1C107

    lo 0C004 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.

    i manufatti di grafite aventi una massa inferiore ad 1 Kg, diversi da quelli appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un reattore nucleare;

    b.

    la polvere di grafite.

    allo 0C004 il boro equivalente (BE) è definito come la somma di BEz per le impurità (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro, dove:

    BEz (ppm) = CF × concentrazione dell'elemento Z in ppm;

    dove CF è il fattore di conversione = Formula

    e σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z; e AB e AZ sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

    0C005
    Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad es. nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.

    0D
    Software

    0D001
    "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.

    0E
    Tecnologia

    0E001
    "Tecnologia" in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.

    CATEGORIA 1

    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

    1A
    Sistemi, apparecchiature e componenti

    1A001
    Componenti costituiti di composti fluorurati, come segue:

    a.

    dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su "aeromobili" o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi dei materiali specificati in 1C009.b. o 1C009.c.;

    b.

    polimeri e copolimeri piezoelettrici, costituiti da fluoruro di vinilidene, specificati in 1C009.a.:

    1.

    sotto forma di fogli o pellicole

    2.

    con spessore superiore a 200 μm;

    c.

    dispositivi di tenuta, guarnizioni, sedi di valvole, serbatoi elastici o membrane, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da fluoroelastomeri contenenti almeno un gruppo di viniletere come unità costitutiva; e

    2.

    appositamente progettati per impiego su "aeromobili", ‧missili‧ o impiego aerospaziale.

    nell1A001.c., per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

    1A002
    Strutture o prodotti laminati "compositi" aventi una delle caratteristiche seguenti:

    NB: VEDERE ANCHE 1A202, 9A010 e 9A110

    a.

    costituiti da una "matrice" organica e materiali specificati in 1C010.c., 1C010.d. o 1C010.e.

    b.

    costituiti da una "matrice" metallica o di carbonio e aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio con:

    a.

    "modulo specifico" superiore a 10,15 × 106 m

    b.

    "carico di rottura specifico" superiore a 17,7 × 104 m

    2.

    materiali specificati in 1C010.c.

    1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati compositi costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", a condizione che la dimensione non superi 100 cm × 100 cm.

    1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati appositamente progettati per solo uso civile, quali:

    a.

    articoli sportivi,

    b.

    industria automobilistica,

    c.

    industria delle macchine utensili,

    d.

    settore medico.

    1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati contenenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e appositamente progettati per le seguenti applicazioni:

    a.

    forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli;

    b.

    apparecchiature di produzione di cristalli sintetici di silicone.

    1A003
    Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    spessore superiore a 0,254 mm o

    b.

    rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche.

    1A003 non sottopone ad autorizzazione i manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.

    Per le poliimmidi aromatiche "fusibili" sotto qualsiasi forma, vedere 1C008.a.3.

    1A004
    Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 2B351 E 2B352

    a.

    maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    agenti biologici "modificati per uso bellico";

    2.

    materiali radioattivi "modificati per uso bellico";

    3.

    agenti di guerra chimica (CN);

    4.

    "agenti antisommossa", inclusi:

    a.

    α-bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8)

    b.

    [(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)

    c.

    2-cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4)

    d.

    dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8)

    e.

    10-cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

    f.

    N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

    b.

    abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

    1.

    agenti biologici "modificati per uso bellico";

    2.

    materiali radioattivi "modificati per uso bellico";

    3.

    agenti di guerra chimica (CN);

    c.

    sistemi di rivelazione di agenti nucleari, biologici e chimici (NBC), appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    agenti biologici "modificati per uso bellico";

    2.

    materiali radioattivi "modificati per uso bellico";

    3.

    agenti di guerra chimica (CN).

    d.

    Apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di "esplosivi" facenti uso di tecniche di ‧rivelazione di tracce‧ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

    Per ‧rivelazione di tracce‧ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

    1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

    1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

    1A004 non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone;

    b.

    apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

    Note tecniche:

    1.

    1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi "modificati per uso bellico", agenti biologici "modificati per uso bellico", agenti di guerra chimica, ‧simulanti‧ o "agenti antisommossa" o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

    2.

    Il ‧simulante‧ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell'addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

    1A005
    Indumenti corazzati, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli prodotti secondo norme o specifiche militari o aventi prestazioni equivalenti.

    NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

    Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti corazzati, vedere 1C010.

    1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati o indumenti protettivi se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

    1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari.

    1A006
    Apparecchiature, appositamente progettate o modificate per la disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

    N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

    a.

    veicoli telecomandati;

    b.

    ‧Inibitori‧ (disruptors).

    Nota tecnica:

    Gli ‧inibitori‧ sono dispositivi appositamente progettati per impedire il funzionamento di un ordigno esplosivo mediante il lancio di un proiettile liquido, solido o frangibile.

    1A006 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature al seguito dell'operatore.

    1A007
    Apparecchiature e dispositivi, appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti materiali energetici, con mezzi elettrici, come segue:

    N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.

    a.

    apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati in 1A007.b.;

    b.

    detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

    1.

    a ponte esplodente (EB);

    2.

    a filo esplodente (EBW);

    3.

    trasmettitore d'impulso (slapper);

    4.

    a lamina esplodente (EFI);

    Note tecniche:

    1.

    Il termine innesco o ignitore è usato a volte al posto della parola detonatore.

    2.

    Ai fini di 1A007.b, i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentaeritritetetranitrato). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper.

    1A008
    Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:

    a.

    ‧cariche cave‧ aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 90 g;

    2.

    diametro dell'involucro esterno uguale o superiore a 75 mm;

    b.

    Cariche da taglio lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    carico esplosivo superiore a 40 g/m 

    2.

    ampiezza uguale o superiore a 10 mm;

    c.

    Cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m;

    d.

    Cariche da taglio, diverse da quelle specificate in 1A008.b., ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg.

    Nota tecnica:

    Le ‧cariche cave‧ sono cariche esplosive sagomate per concentrare gli effetti dell'esplosione.

    1A102
    Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

    1A202
    Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    NB: VEDERE ANCHE 9A010 E 9A110

    a.

    diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm

    b.

    costruite con uno qualsiasi dei "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.a. o 1C010.b. o 1C210.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in 1C210.c.

    1A225
    Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

    1A226
    Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pesante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità

    b.

    progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.

    1A227
    Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:

    a.

    una ‧zona fredda‧ di dimensioni superiori a 0,09 m2;

    b.

    una densità superiore a 3 g/cm3

    c.

    uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

    Nota tecnica:

    in 1A227 con il termine ‧zona fredda‧ si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

    1B
    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

    1B001
    Apparecchiature per la produzione di fibre, preimpregnati, preformati o materiali "compositi", specificati in 1A002 o 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    NB: VEDERE ANCHE 1B101 e 1B201

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi, appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati "compositi" utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi";

    b.

    macchine per la messa in opera di nastri o per il piazzamento di cavi di filamenti, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri, di cavi di filamenti o di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di ‧missili‧;

    in 1B001.b. per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

    c.

    macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per la fabbricazione di strutture "composite";

    Nota tecnica:

    Ai fini dell'1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

    1B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali sopra indicate.

    d.

    apparecchiature appositamente progettate o adattate per la produzione di fibre di rinforzo come segue:

    1.

    apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, resina o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

    2.

    apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore con processo chimico di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;

    3.

    apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

    4.

    apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;

    e.

    apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in 1C010.e.;

    f.

    apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali "compositi", come segue:

    1.

    Sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;

    2.

    Apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato.

    1B002
    Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati e appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.

    NB: VEDERE ANCHE 1B102

    1B003
    Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la "formatura superplastica" o la "saldatura per diffusione" del titanio, dell'alluminio o di loro leghe, appositamente progettati per la fabbricazione di uno dei seguenti prodotti:

    a.

    strutture di cellule o strutture aerospaziali,

    b.

    motori per "aeromobili" o motori aerospaziali

    c.

    componenti appositamente progettati per le strutture specificate in 1B003.a. o per i motori specificati in 1B003b.

    1B101
    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la "produzione" di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    NB: VEDERE ANCHE 1B201

    i componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti.

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;

    b.

    macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di "missili";

    c.

    apparecchiature progettate o modificate per la "produzione" di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:

    1.

    apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

    2.

    apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

    3.

    apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

    d.

    apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in 9C110.

    in 1B101.d sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

    1B102
    "Apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 1B115.b.

    a.

    "apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo utilizzabili per la "produzione", in ambiente controllato, dei materiali sferici o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento.

    b.

    componenti appositamente progettati per le "apparecchiature per la produzione" specificate in 1B002 o 1B102.a.

    1B102 sono compresi:

    a.

    i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    b.

    apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    c.

    apparecchiature utilizzabili per la "produzione" di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad es. azoto).

    1B115
    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    "Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento;

    b.

    "Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento.

    1B115.b. non sottopone a autorizzazione i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119.

    per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

    1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la "produzione", il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.

    1B116
    Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

    1B117
    Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri

    b.

    almeno un albero per miscelare/impastare montato fuori centro

    1B118
    Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    due o più alberi per miscelare/impastare

    b.

    un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione.

    1B119
    Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.

    1B201
    Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in 1B001 o 1B101, e attrezzature connesse, come segue:

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

    2.

    appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi"

    3.

    in grado di avvolgere rotori cilindrici di diametro compreso tra 75 mm e 400 mm e lunghezze uguali o superiori a 600 mm;

    b.

    controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.;

    c.

    mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.

    1B225
    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.

    1B226
    Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.

    in 1B226 sono compresi i separatori:

    a.

    in grado di arricchire gli isotopi stabili;

    b.

    aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.

    1B227
    Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi di ammoniaca, nei quali il gas di sintesi (azoto ed idrogeno) è estratto da una colonna di scambio ad alta pressione ammoniaca-idrogeno e l'ammoniaca sintetizzata è riportata nella suddetta colonna.

    1B228
    Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 53 °K (– 238 °C);

    b.

    progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 Mpa;

    c.

    costruite con:

    1.

    acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di zolfo e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore

    2.

    materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H2

    d.

    aventi un diametro interno uguale o superiore ad 1 m e lunghezza effettiva uguale o superiore a 5 m.

    1B229
    Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e ‧contattori interni‧, come segue:

    per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante, vedere 0B004.

    a.

    colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;

    2.

    costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore

    3.

    di diametro uguale o superiore a 1,8 m;

    b.

    ‧contattori interni‧ delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato specificate in 1B229.a.

    Nota tecnica:

    i "contattori interni" delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m, sono progettati per facilitare il contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia.

    1B230
    Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di potassio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    a tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente);

    b.

    portata superiore a 8,5 m3/h

    c.

    una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    per soluzioni di ammide di potassio concentrate (1 % o superiore), pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa

    2.

    per soluzioni di ammide di potassio diluite (inferiori all'1 %), pressione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.

    1B231
    Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:

    a.

    attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio;

    b.

    apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

    1.

    unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad una temperatura inferiore o uguale a 23 K (– 250 °C), con capacità di assorbimento del calore superiore a 150 W;

    2.

    sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idrogeno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzinamento o di purificazione.

    1B232
    Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore a 35 K (– 238 °C)

    b.

    progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 Kg/h.

    1B233
    Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

    a.

    attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;

    b.

    apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

    1.

    colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente progettate per gli amalgami di litio;

    2.

    pompe per amalgama di mercurio o litio;

    3.

    cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;

    4.

    evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio.

    1C
    Materiali

    Nota tecnica

    Metalli e leghe

     

    ove non altrimenti specificato i termini ‧metalli‧ e ‧leghe‧ in 1COO1 fino a 1CO12 coprono le forme grezze e semilavorate, come segue:

    forme grezze:

     

    anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette;

    forme semilavorate (rivestite, placcate, forate, punzonate o meno):

    a.

    materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi;

    b.

    getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri.

    Sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione le forme non contenute nel precedente elenco presentate come prodotti finiti ma consistenti in realtà in forme grezze o semilavorate.

    1C001
    Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 1C101

    a.

    materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2 × 108 Hz e inferiori a 3 × 1012 Hz;

    1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    materiali assorbenti di tipo filiforme costituiti da fibre naturali o sintetiche, a carica non magnetica per consentire l'assorbimento;

    b.

    materiali assorbenti senza perdita magnetica e con superficie incidente non planare, comprendenti piramidi, coni, prismi e superfici spiraliformi;

    c.

    materiali assorbenti di tipo planare, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da almeno uno dei materiali seguenti:

    a.

    materiali in schiuma plastica (flessibili o non flessibili) a carica di carbonio, o materiali organici, compresi i leganti, in grado di produrre una eco superiore al 5 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ±15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 450 K (177 °C)

    b.

    materiali ceramici in grado di produrre una eco superiore al 20 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ±15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 800 K (527 °C);

    Nota tecnica:

    i campioni per le prove di assorbimento in 1C001.a. Nota: 1.c.1. dovranno essere di forma quadrata con un lato di almeno 5 lunghezze d'onda della frequenza centrale situati lontano dal campo prodotto dalla sorgente radiante.

    2.

    resistenza alla trazione inferiore a 7 × 106 N/m2

    3.

    resistenza alla compressione inferiore a 14 × 106 N/m2;

    d.

    materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    gravità specifica superiore a 4,4

    2.

    temperatura massima di funzionamento di 548 K (275 °C);

    i materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1 dell'1C001.a.

    b.

    materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 1,5 × 1014 Hz e inferiori a 3,7 × 1014 Hz e non trasparenti nel dominio visibile;

    c.

    materiali polimerici intrinsecamente conduttivi con ‧conduttività elettrica di volume‧ superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o ‧resistività superficiale‧ inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:

    1.

    polianilina,

    2.

    polipirrolo,

    3.

    politiofene,

    4.

    poli fenilene-vinilene

    5.

    poli tienilene-vinilene.

    Nota tecnica:

    la ‧conduttività elettrica di volume‧ e la ‧resistività superficiale‧ sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti.

    1C002
    Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 1C202

    1C002 non sottopone ad autorizzazione le leghe metalliche, le polveri di leghe metalliche o i materiali legati per il rivestimento di substrati.

    Note tecniche:

    1.

    Le leghe metalliche specificate in 1C002 sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.

    2.

    La ‧vita fino alla rottura sotto sforzo‧ deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti.

    3.

    Laresistenza alla fatica oligociclicadeve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costanteo norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (Kt) uguale ad 1. Il carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo.

    a.

    Alluminuri, come segue:

    1.

    alluminuri di nichelio contenenti in peso almeno il 15 % e non oltre il 38 % di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

    2.

    alluminuri di titanio contenenti in peso il 10 % o più di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

    b.

    Leghe metalliche costituite dai materiali specificati in 1C002.c., come segue:

    1.

    leghe di nichelio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    ‧vita fino alla rottura sotto sforzo‧ di 10 000 ore o più alla temperatura di 923 K (650 °C) e sotto un carico di 676 MPa

    b.

    ‧resistenza alla fatica oligociclica‧ di 10 000 cicli o più a 823 K (550 °C) e sotto un carico massimo di 1 095 MPa;

    2.

    leghe di niobio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    ‧vita fino alla rottura sotto sforzo‧ di 10 000 ore o più alla temperatura di 1 073 K (800 °C) e sotto un carico di 400 MPa

    b.

    ‧resistenza alla fatica oligociclica‧ di 10 000 cicli o più alla temperatura di 973 K (700 °C) e sotto un carico massimo di 700 MPa;

    3.

    leghe di titanio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    ‧vita fino alla rottura sotto sforzo‧ di 10 000 ore o più alla temperatura di 723 K (405 °C) e sotto un carico di 200 MPa

    b.

    ‧resistenza alla fatica oligociclica‧ di 10 000 cicli o più alla temperatura di 723 K (450 °C) e sotto un carico massimo di 400 MPa;

    4.

    leghe di alluminio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 240 MPa alla temperatura di 473 K (200 °C)

    b.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 298 K (25 °C);

    5.

    leghe di magnesio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 345 MPa

    b.

    tasso di corrosione inferiore a 1 mm/anno in una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 3 % misurato conformemente alla norma ASTM G-31 o norme nazionali equivalenti;

    c.

    polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituite da uno dei sistemi di composizione seguenti:

    Nota tecnica:

    nelle formule che seguono X = uno o più elementi della lega.

    a.

    leghe di nichelio (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificate per parti o componenti di motori a turbina, cioè con meno di 3 particelle non metalliche (introdotte nel corso del processo di fabbricazione) con dimensioni superiori a 100 μm per 109 particelle di lega;

    b.

    leghe di niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti);

    c.

    leghe di titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);

    d.

    leghe di alluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe)

    e.

    leghe di magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al)

    2.

    ottenute in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

    a.

    "atomizzazione sottovuoto",

    b.

    "atomizzazione a gas",

    c.

    "atomizzazione centrifuga",

    d.

    "tempra rapida",

    e.

    "tempra su cilindro" e "polverizzazione",

    f.

    "estrazione in fusione" e "polverizzazione"

    g.

    "lega meccanica"

    3.

    in grado di formare i materiali specificati in 1C002.a. o 1C002.b.

    d.

    materiali legati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da uno dei sistemi di composizione specificati in 1C002.c.1.;

    2.

    sotto forma di pagliuzze, nastri o bacchette sottili, non polverizzati,

    3.

    ottenuti in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

    a.

    "tempra rapida";

    b.

    "tempra su cilindro"

    c.

    "estrazione in fusione".

    1C003
    Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e spessore di 0,05 mm o inferiore;

    Nota tecnica:

    la misura della permeabilità iniziale deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

    b.

    leghe magnetostrittive aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    magnetostrizione di saturazione superiore a 5 × 10–4

    2.

    fattore di accoppiamento magnetomeccanico (k) superiore a 0,8

    c.

    strisce di leghe amorfe o ‧nanocristalline‧ aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    composizione avente almeno il 75 % in peso di ferro, cobalto o nichelio,

    2.

    induzione magnetica di saturazione (Bs) di 1,6 T o superiore

    3.

    una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    spessore della striscia di 0,02 mm o inferiore

    b.

    resistività elettrica di 2 × 10–4 ohm cm o superiore.

    Nota tecnica:

    i materiali ‧nanocristallini‧ di cui all'1.C003.c. sono materiali aventi una grana cristallina pari o inferiore a 50 nm, determinata mediante diffrazione di raggi X.

    1C004
    Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una "matrice" a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:

    a.

    densità superiore a 17,5 g/cm3,

    b.

    limite di elasticità superiore a 880 MPa,

    c.

    carico di rottura superiore a 1 270 MPa

    d.

    allungamento superiore all'8 %.

    1C005
    Conduttori "compositi""superconduttori" di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:

    a.

    conduttori "compositi""superconduttori" contenenti uno o più ‧filamenti‧ al niobio-titanio, aventi le caratteristiche seguenti:

    1.

    integrati in una "matrice" diversa da una "matrice" di rame o da una "matrice" mista a base di rame

    2.

    aventi area della sezione trasversale inferiore a 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm di diametro per i ‧filamenti‧ circolari);

    b.

    conduttori "compositi""superconduttori" costituiti da uno o più "filamenti""superconduttori" diversi dal niobio-titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    "temperatura critica", ad induzione magnetica nulla, superiore a 9,85 K (– 263,31 °C),

    2.

    mantenimento dello stato "superconduttore" ad una temperatura di 4,2 K (– 268 ,96 °C), quando esposti ad un campo magnetico orientato in qualsiasi direzione perpendicolare all'asse longitudinale del conduttore e corrispondente a una induzione magnetica di 12 T con densità di corrente critica superiore a 1 750 A/mm2 sulla sezione trasversale totale del conduttore;

    c.

    conduttori "compositi""superconduttori" costituiti da uno o più "filamenti""superconduttori" che mantengono lo stato "superconduttore" a una temperatura superiore a 115K (– 158,16 °C).

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1C005 I ‧filamenti‧ possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce.

    1C006
    Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:

    a.

    fluidi idraulici che contengono come ingredienti principali uno dei composti o delle sostanze seguenti:

    1.

    ‧oli di idrocarburi‧ sintetici al silicone aventi tutte le caratteristiche seguenti

    Nota tecnica:

    ai fini dell'1C006.a.1. gli ‧oli di idrocarburi al silicone‧ contengono esclusivamente silicio, idrogeno e carbonio.

    a.

    ‧punto di infiammabilità‧ superiore a 477 K (204 °C),

    b.

    ‧punto di scorrimento‧ a 239 K (–34 °C) o inferiore,

    c.

    ‧indice di viscosità‧ di 75 o superiore

    d.

    ‧stabilità termica‧ a 616 K (343 °C)

    2.

    ‧clorofluorocarburi‧ con:

    Nota tecnica:

    ai fini dell'1C006.a.2. I ‧clorofluorocarburi‧ contengono esclusivamente carbonio, fluoro e cloro.

    a.

    ‧nessun punto di infiammabilità‧,

    b.

    ‧temperatura di autoaccensione‧ superiore a 977 K (704 °C),

    c.

    ‧punto di scorrimento‧ a 219 K (–54 °C) o inferiore,

    d.

    ‧indice di viscosità‧ di 80 o superiore

    e.

    punto di ebollizione a 473 K (200 °C) o superiore;

    b.

    sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:

    1.

    eteri o tio-eteri di fenilene o di alchilfenilene o loro miscele contenenti più di due funzioni etere o tio-etere o loro miscele

    2.

    fluidi fluorurati al silicone, aventi viscosità cinematica, misurata a 298 K (25 °C), inferiore a 5 000 mm2/s (5 000 centistokes);

    c.

    fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi purezza superiore al 99,8 %, contenenti meno di 25 particelle di dimensione uguale o superiore a 200 μm per 100 ml e costituiti per l'85 % almeno di uno dei seguenti:

    1.

    dibromotetrafluoroetano,

    2.

    policlorotrifluoroetilene (solo modificazioni oleose e cerose)

    3.

    polibromotrifluoroetilene;

    d.

    fluidi di raffreddamento ai fluorocarburi per parti elettroniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    contenuto in peso pari all'85 % o più di uno degli elementi seguenti o loro miscele:

    a.

    forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici,

    b.

    perfluoroalchilammine,

    c.

    perfluorocicloalcani

    d.

    perfluoroalcani;

    2.

    densità uguale o superiore a 1,5 g/ml a 298 K (25 °C);

    3.

    stato liquido a 273 K (0 °C)

    4.

    contenuto in peso del 60 % o più di fluoro;

    Nota tecnica:

    ai fini dell'1C006:

    1.

    il ‧punto di infiammabilità‧ è determinato con il metodo Cleveland a vaso aperto, indicato nella norma ASTM D-92 o norme nazionali equivalenti;

    2.

    il ‧punto di scorrimento‧ è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-97 o norme nazionali equivalenti;

    3.

    l'‧indice di viscosità‧ è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-2270 o norme nazionali equivalenti;

    4.

    la ‧stabilità termica‧ è determinata con la procedura di prova seguente o con altre procedure nazionali equivalenti:

     

    20 ml di fluido da provare sono introdotti in una camera d'acciaio inossidabile tipo 317 di 46 ml contenente una sfera di ciascuno dei materiali seguenti: acciaio per utensili M-10, acciaio 52 100 e bronzo di qualità marina (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn), ciascuna sfera con diametro (nominale) di 12,5 mm.

     

    La camera è pulita con azoto, sigillata alla pressione atmosferica e la temperatura viene portata a 644 K ± 6 K (371 ° ± 6 °C) e mantenuta a questo livello per 6 ore.

    Il campione è considerato termicamente stabile se al termine del processo sopra descritto sono verificate tutte le condizioni seguenti:

    a.

    la perdita di peso di ciascuna sfera è inferiore a 10 mg/mm2 della superficie della sfera;

    b.

    la diminuzione della viscosità iniziale, stabilita a 311 K (38 °C), è inferiore al 25 %

    c.

    l'indice di basicità o di acidità totale è inferiore a 0,40;

    5.

    la ‧temperatura di autoaccensione‧ è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM E-659 o norme nazionali equivalenti.

    1C007
    Materiali ceramici di base, materiali ceramici non "compositi", materiali "compositi" a "matrice" ceramica e materiali precursori, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 1C107

    a.

    materiali di base di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, minori di 5 000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5 μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm;

    b.

    materiali ceramici non "compositi", sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del valore teorico;

    1C007.b non sottopone ad autorizzazione gli abrasivi.

    c.

    materiali "compositi" ceramica-ceramica, a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da uno dei seguenti materiali:

    a.

    Si-N,

    b.

    Si-C,

    c.

    Si-AI-O-N

    d.

    Si-O-N

    2.

    con un "carico di rottura specifico" superiore a 12,7 × 103 m;

    d.

    materiali "compositi" ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la "matrice";

    e.

    materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o fasi di materiali specificati in 1C007.c, come segue:

    1.

    polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio),

    2.

    polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio),

    3.

    policarbosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti componenti di silicio, di carbonio e di azoto);

    f.

    materiali "compositi" ceramica-ceramica a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:

    1.

    Al2O3

    2.

    Si-C-N.

    1C007.f. non sottopone ad autorizzazione i materiali "compositi" contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273 K (1 000 °C) per un periodo di 100 ore.

    1C008
    Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:

    a.

    1.

    bismaleimmidi,

    2.

    poliammidi-immidi aromatiche,

    3.

    poliimmidi aromatiche,

    4.

    polieteriimmidi aromatiche aventi temperatura di transizione vetrosa (Tg) superiore a 513 K (240 °C);

    1C008.a. sottopone ad autorizzazione le sostanze in forma "fusibile" liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce.

    Per le poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce vedere 1A003.

    b.

    copolimeri cristalli liquidi termoplastici aventi una temperatura di distorsione superiore a 523 K (250 °C) misurata in conformità alla norma ISO 75-2 (2004), metodo A o norme nazionali equivalenti, sotto un carico di 1,80 N/mm2, e composti da:

    1.

    una delle sostanze seguenti:

    a.

    fenilene, bifenilene o naftalene

    b.

    metile, butile terziario o fenile sostituiti al fenilene, bifenilene o naftalene

    2.

    uno degli acidi seguenti:

    a.

    acido tereftalico,

    b.

    6-idrossi-2acido naftoico

    c.

    4-acido idrossibenzoico;

    c.

    non utilizzato;

    d.

    poliarilene chetoni;

    e.

    poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

    f.

    polibifenilenetere solfone avente "temperatura di transizione vetrosa (Tg)" superiore a 513 K (240 °C).

    Nota tecnica:

    latemperatura di transizione vetrosa (Tg)per i materiali in 1C008 è determinata con il metodo descritto nella norma ISO 11357-2 (1999) o equivalenti nazionali.

    1C009
    Composti fluorurati, non trattati, come segue:

    a.

    copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

    b.

    poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

    c.

    elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato.

    1C010
    "Materiali fibrosi o filamentosi" suscettibili di essere utilizzati in strutture o prodotti laminati "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE 1C210 E 9C110.

    a.

    "materiali fibrosi o filamentosi" organici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 12,7 × 106 m

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 23,5 × 104 m;

    1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene.

    b.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 12,7 × 106 m

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 23,5 × 104 m;

    1C010.b non sottopone ad autorizzazione tessuti costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili civili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 100 cm × 100 cm.

    Nota tecnica:

    le proprietà dei materiali descritti in 1C010.b. devono essere determinate con il metodo SRM 12 fino a 17 raccomandato dalla SACMA, secondo la norma ISO 10618:2004 10.2.1 metodo A o norme nazionali equivalenti per il collaudo di cavi di filamenti e basate sulla media dei lotti.

    c.

    "materiali fibrosi o filamentosi" inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 2,54 × 106 m

    2.

    punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 922 K (1 649 °C) in ambiente inerte;

    1C010.c. non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    le fibre di allumina policristallina, polifasata e discontinua, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi"modulo specifico"inferiore a 10 × 106 m;

    b.

    le fibre di molibdeno e leghe di molibdeno;

    c.

    le fibre di boro;

    d.

    le fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2 043 K (1 770 °C);

    d.

    "materiali fibrosi o filamentosi" aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da uno degli elementi seguenti:

    a.

    polieteriimmidi specificate in 1C008.a.

    b.

    materiali specificati in 1C008.b., fino a 1C008.f.

    2.

    costituiti da materiali specificati in 1C010.d.1.a. o 1C010.d.1.b. e "miscelati" con altre fibre specificate in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.;

    e.

    fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

    1.

    costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.;

    2.

    costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    "carico di rottura specifico" superiore a 17,7 × 104 m;

    b.

    "modulo specifico" superiore a 10,15 × 106 m;

    c.

    non specificati in 1C010.a. o 1C010.b.

    d.

    ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ superiore a 383 K (110 °C) quando impregnati con materiali specificati in 1C008 o 1C009.b. o ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ pari o superiore a 418 K (145 °C) quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche.

    1C010.e non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    i "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 100 cm x 100 cm;

    b.

    i preimpregnati quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

    Nota tecnica:

    la ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ dei materiali in 1C010.e è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D-3418 utilizzando il processo per via asciutta. La ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ delle resine fenoliche ed epossidiche è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D-4065 ad una frequenza di 1 Hz e ad una velocità di riscaldamento di 2 K (°C) al minuto, utilizzando il processo per via asciutta.

    1C011
    Metalli e composti aventi le caratteristiche seguenti:

    NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO e 1C111

    a.

    metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

    Nota tecnica:

    Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio

    i metalli o le leghe specificati in 1C011.a. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

    b.

    boro o carburo di boro aventi un grado di purezza dell'85 % o superiore e particelle di dimensioni pari o inferiori a 60 μm;

    i metalli o le leghe in 1C011.b. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

    c.

    nitrato di guanidina;

    d.

    Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).

    1C012
    Materiali, come segue:

    Nota tecnica:

    Questi materiali sono utilizzati di norma per sorgenti di calore nucleari.

    a.

    plutonio sotto qualsiasi forma, con tenore isotopico di plutonio 238 maggiore del 50 % in peso;

    1C012.a. non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    le spedizioni contenenti un grammo di plutonio o meno;

    b.

    le spedizioni contenenti tre "grammi effettivi" o meno se contenuti in un componente sensibile di strumenti.

    b.

    nettunio 237 "precedentemente separato" sotto qualsiasi forma.

    1C012.b. non sottopone ad autorizzazione le spedizioni contenenti un grammo di nettunio 237 o meno.

    1C101
    Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in ‧missili‧ sottosistemi di ‧missili‧ o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012.

    1C101 comprende:

    a.

    materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar;

    b.

    rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

    1C101 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

    Nota tecnica:

    In 1C101 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

    1C102
    Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

    1C107
    Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come segue:

    a.

    Grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3 misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:

    1.

    cilindri aventi diametro pari o superiore a 120 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm;

    2.

    tubi aventi diametro interno pari o superiore a 65 mm, spessore di parete pari o superiore a 25 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm;

    3.

    blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm;

    VEDERE ANCHE 0C004

    b.

    Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

    VEDERE ANCHE 0C004

    c.

    materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

    d.

    ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

    e.

    materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro e alette di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

    1C111
    Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011, come segue:

    a.

    sostanze propulsive:

    1.

    polvere sferica di alluminio, diversa da quella specificata nell'elenco dei materiali di armamento, con particelle di diametro uniforme inferiore a 200μm micrometri e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591:1988 o a norme nazionali equivalenti

    Nota tecnica:

    Una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11)

    2.

    Combustibili metallici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm, di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno degli elementi seguenti:

    a.

    zirconio,

    b.

    berillio,

    c.

    magnesio

    d.

    leghe dei metalli specificati al punto a. fino a c.;

    Nota tecnica:

    Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

    3.

    Sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido, come segue:

    a.

    triossido di diazoto (CAS 10544-73-7),

    b.

    diossido di azoto (CAS 10102-44-0)/tetraossido di diazoto (CAS 10544-72-6),

    c.

    pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);

    d.

    ossidi misti di azoto (MON);

    Nota tecnica:

    Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in triossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2) che possono essere utilizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad es. MON3 contiene il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40 % in peso).

    e.

    per l'acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

    f.

    per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C238;

    4.

    Derivati dell'idrazina, come segue:

    NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

    a.

    Trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);

    b.

    Tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);

    c.

    N,N diallilidrazina;

    d.

    Allilidrazina (CAS 7422-78-8);

    e.

    Etilen-diidrazina;

    f.

    Dinitrato di monometilidrazina (MMH. HNO);

    g.

    Nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;

    h.

    Azide di idrazinio, (CAS 14546-44-2);

    i.

    Azide di dimetilidrazinio;

    j.

    Dinitrato di idrazinio;

    k.

    Diidrazina dell'acido di diimmidoossalico;

    l.

    Nitrato di 2-idrossietilidrazina;

    m.

    Per il perclorato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;

    n.

    Diperclorato di idrazinio;

    o.

    Nitrato di metilidrazina;

    p.

    Nitrato di dietilidrazina;

    q.

    Nitrato di 3,6-diidrotetrazina (nitrato di 1,4-diidrotetrazina);

    b.

    sostanze polimeriche:

    1.

    polibutadiene con terminali carbossilici (CTPB),

    2.

    polibutadiene con terminali idrossilici (HTPB), diverso da quello specificato nell'elenco dei materiali di armamento,

    3.

    polibutadieneacido acrilico (PBAA),

    4.

    polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);

    5.

    Politetraidrofurano-polietilenglicole

    Nota tecnica:

    il politetraidrofurano-polietilenglicole è un copolimero a blocchi del poli 1,4-butandiolo e polietilenglicole.

    c.

    altri additivi e agenti per propellenti:

    1.

    Per carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

    2.

    trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8),

    3.

    2-nitrodifenilammina, — (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 119-75-5),

    4.

    trimetiloletano trinitrato (TMETN, classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 3032-55-1),

    5.

    dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0),

    6.

    derivati del ferrocene,

    a.

    per il catocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

    b.

    etil-ferrocene, (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1273-89-8);

    c.

    propil-ferrocene;

    d.

    per l’n-butil-ferrocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

    e.

    pentil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1274-00-6);

    f.

    diciclopentil-ferrocene;

    g.

    dicicloesil-ferrocene;

    h.

    dietil-ferrocene;

    i.

    dipropil-ferrocene;

    j.

    dibutil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1274-08-04);

    k.

    diesil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 93894-59-8);

    l.

    acetil-ferrocene;

    m.

    per gli acidi carbossilici del ferrocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

    n.

    per il butacene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

    o.

    altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento.

    7.

    4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR), diverso da quello specificato nell’elenco dei materiali di armamento.

    per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in 1C111, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

    1C116
    Acciai Maraging aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

    NB: VEDERE ANCHE 1C216

    Nota tecnica:

    Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

    1C117
    Tungsteno, molibdeno e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori a razzo utilizzabile in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104 (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).

    1C118
    Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS)

    a.

    avente tutte le seguenti caratteristiche:

    1.

    contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

    2.

    contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale

    3.

    microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti);

    b.

    avente una delle seguenti forme

    1.

    lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;

    2.

    fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm

    3.

    tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.

    1C202
    Leghe diverse da quelle specificate in 1C002.b.3. o b.4., come segue:

    a.

    leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    avere carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C)

    2.

    in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm;

    b.

    leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    avere carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C)

    2.

    in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm.

    Nota tecnica:

    le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

    1C210
    ‧Materiali fibrosi o filamentosi‧ o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in 1C010.a., b. o e., come segue:

    a.

    ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" uguale o superiore a 12,7 × 106 m

    2.

    "carico di rottura specifico" uguale o superiore a 235 × 103 m;

    1C210.a. non sottopone ad autorizzazione ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ aramidici contenenti lo 0,25 percento o più in peso di un modificatore di superficie di fibre a base di estere;

    b.

    ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" uguale o superiore a 3,18 × 106 m

    2.

    "carico di rottura specifico" uguale o superiore a 76,2 × 103 m;

    c.

    "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ di vetro o di carbonio specificati in 1C210.a. o b.

    Nota tecnica:

    la resina costituisce la matrice del composito.

    in 1C210 i ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ sono limitati a "monofilamenti", "filati", "fasci di fibre", "cavi", o "nastri" continui.

    1C216
    Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

    1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

    Nota tecnica:

    l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

    1C225
    Boro arricchito in isotopo di boro-10 (10B) oltre al tenore isotopico naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    nell'1C225 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.

    Nota tecnica:

    il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 percento in peso (20 percento di atomi).

    1C226
    Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90 % di tungsteno, aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.

    in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi segmenti di cilindro) con diametro interno superiore a 100 mm ma inferiore a 300 mm

    b.

    una massa maggiore di 20 kg.

    1C226 non sottopone ad autorizzazione manufatti appositamente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.

    1C227
    Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    contenere meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalliche tranne il magnesio

    b.

    contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

    1C228
    Magnesio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    contenere in peso meno di 200 parti per milione di impurità metalliche tranne il calcio

    b.

    contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

    1C229
    Bismuto avente tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso

    b.

    contenuto di argento inferiore a 10 parti per milione in peso.

    1C230
    Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    1C230 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.

    finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di profilo stratigrafico dei pozzi;

    b.

    forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici;

    c.

    berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquamarine.

    1C231
    Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    1C232
    Elio-3 (3He) miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

    1C232 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1 g di elio-3.

    1C233
    Litio arricchito in isotopo litio 6 (6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    1C233 non sottopone ad autorizzazione dosimetri termoluminescenti.

    Nota tecnica:

    il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 percento in peso (7,5 percento di atomi).

    1C234
    Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

    1C234 non sottopone ad autorizzazione zirconio in lamine aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.

    1C235
    Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

    1C235 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1,48 × 103 GBq (40 Ci) di trizio.

    1C236
    Specie nucleari radioattive emettitrici di radiazioni alfa aventi un periodo di dimezzamento della radiazione alfa uguale o superiore a 10 giorni ma inferiore a 200 anni, nelle seguenti forme:

    a.

    elementare,

    b.

    composti aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

    c.

    miscele aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

    d.

    prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

    1C236 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività alfa.

    1C237
    Radio-226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

    1C237 non sottopone ad autorizzazione i prodotti seguenti:

    a.

    applicazioni medicali;

    b.

    prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di radio-226.

    1C238
    Trifluoruro di cloro (CIF3).

    1C239
    Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.

    1C240
    Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in 0C005, come segue:

    a.

    polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    un contenuto di nichelio puro uguale o superiore al 99,0 % in peso

    2.

    dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330;

    b.

    nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in 1C240.a.

    1C240 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.

    polveri di nichelio filamentoso,

    b.

    fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1 000 cm2 per foglio.

    Nota tecnica:

    1C240.b fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in 1C240.a per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.

    1C350
    Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze:

    NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450

    1.

    tiodiglicole (111-48-8),

    2.

    ossicloruro di fosforo (10025-87-3),

    3.

    metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6),

    4.

    VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3),

    5.

    dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1),

    6.

    fosfito di dimetile (868-85-9),

    7.

    tricloruro di fosforo (7719-12-2),

    8.

    fosfito di trimetile (121-45-9),

    9.

    cloruro di tionile (7719-09-7),

    10.

    3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3),

    11.

    cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7),

    12.

    N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9),

    13.

    chinuclidin-3 olo (1619-34-7),

    14.

    fluoruro di potassio (7789-23-3),

    15.

    2-cloroetanolo (107-07-3),

    16.

    dimetilammina (124-40-3),

    17.

    etilfosfonato di dietile (78-38-6),

    18.

    N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7),

    19.

    fosfito di dietile (762-04-9),

    20.

    cloridrato di dimetilammina (506-59-2),

    21.

    dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4),

    22.

    dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8),

    23.

    VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0),

    24.

    acido fluoridrico (7664-39-3),

    25.

    benzilato di metile (76-89-1),

    26.

    dicloruro di metilfosfinile (676-83-5),

    27.

    N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0),

    28.

    alcool pinacolilico (464-07-3),

    29.

    VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L'o-etil-2-diisopropilammino-etil-metilfosfonato (ql) (57856-11-8),

    30.

    fosfito di trietile (122-52-1),

    31.

    tricloruro di arsenico (7784-34-1),

    32.

    acido benzilico (76-93-7),

    33.

    metilfosfonito di dietile (15715-41-0),

    34.

    etilfosfonato di dimetile (6163-75-3),

    35.

    difluoruro di etilfosfinile (430-78-4),

    36.

    difluoruro di metilfosfinile (753-59-3),

    37.

    3-chinuclidinone (3731-38-2),

    38.

    pentacloruro di fosforo (10026-13-8),

    39.

    pinacolone (75-97-8),

    40.

    cianuro di potassio (151-50-8),

    41.

    bifluoruro di potassio (7789-29-9),

    42.

    bifluoruro di ammonio (1341-49-7),

    43.

    fluoruro di sodio (7681-49-4),

    44.

    bifluoruro di sodio (1333-83-1),

    45.

    cianuro di sodio (143-33-9),

    46.

    trietanolammina (102-71-6),

    47.

    pentasolfuro di fosforo (1314-80-3),

    48.

    diisopropilammina (108-18-9),

    49.

    dietilamminoetanolo (100-37-8),

    50.

    solfuro di sodio (1313-82-2),

    51.

    monocloruro di zolfo (10025-67-9),

    52.

    dicloruro di zolfo (10545-99-0),

    53.

    cloridrato di trietanolamina (637-39-8),

    54.

    cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1),

    55.

    Acido Metilfosfonico (993-13-5),

    56.

    DietilMetilfosfonato (683-08-9),

    57.

    N,N-Dimetilfosforamidedicloruro (677-43-0),

    58.

    Triisopropilfosfito (116-17-6),

    59.

    Etildietanolammina (139-87-7),

    60.

    O, O-DietilFosforotioato (2465-65-8),

    61.

    O, O-DietilFosforoditioato (298-06-6),

    62.

    Esafluorosilicato di Sodio (16893-85-9),

    63.

    Acido Diclorometilfosfonico (676-98-2),

    Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

    Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, 35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

    1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 and .62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

    1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale

    1C351
    Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine", come segue e miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze seguenti:

    a.

    virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

    1.

    virus Chikungunya,

    2.

    virus della febbre emorragica del Congo-Crimea,

    3.

    virus delle rompiossa o dengue,

    4.

    virus dell'encefalite orientale equina,

    5.

    virus di Ebola,

    6.

    virus di Hantaan,

    7.

    virus di Junin,

    8.

    virus della febbre di Lassa,

    9.

    virus della coriomeningite linfatica,

    10.

    virus di Machupo,

    11.

    virus di Marburg,

    12.

    virus del vaiolo delle scimmie,

    13.

    virus della febbre valle del Rift,

    14.

    virus dell'encefalite da zecche (virus dell'encefalite russa primaverile-estiva),

    15.

    virus del vaiolo,

    16.

    virus dell'encefalite equina venezuelana,

    17.

    virus dell'encefalite equina occidentale,

    18.

    virus del vaiolo bianco,

    19.

    virus della febbre gialla,

    20.

    virus dell'encefalite giapponese;

    21.

    virus della Foresta di Kyasanur;

    22.

    virus Louping ill;

    23.

    virus dell’encefalite della Valle Murray;

    24.

    virus della febbre emorragica di Omsk;

    25.

    virus Oropouche;

    26.

    virus Powassan;

    27.

    virus Rocio;

    28.

    virus dell’encefalite di St. Louis;

    29.

    virus Hendra (Morbillivirus equino);

    30.

    febbre emorragica sudamericana (Sabia, Flexal, Guanarito);

    31.

    virus della sindrome polmonaria e renale — febbre emorragica (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

    32.

    virus Nipah;

    b.

    rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

    1.

    coxiella burnetii,

    2.

    bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana),

    3.

    rickettsia prowasecki,

    4.

    rickettsia rickettsii;

    c.

    batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

    1.

    bacillus anthracis,

    2.

    brucella abortus,

    3.

    brucella melitensis,

    4.

    brucella suis,

    5.

    chlamydia psittaci,

    6.

    clostridium botulinum,

    7.

    francisella tularensis,

    8.

    burkholderia mallei (pseudomonas mallei),

    9.

    burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei),

    10.

    salmonella typhi,

    11.

    shigella dysenteriae,

    12.

    vibrio cholerae,

    13.

    yersinia pestis;

    14.

    tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni

    15.

    escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine.

    d.

    "tossine" e relative "sottounità di tossine", come segue:

    1.

    tossine Botulinum,

    2.

    tossine Clostridium,

    3.

    conotossina,

    4.

    ricino,

    5.

    sassitossina,

    6.

    tossina Shiga,

    7.

    tossina dello staffilococco aureo,

    8.

    tetrodotossina,

    9.

    verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga,

    10.

    microcistina (Cyanginosin),

    11.

    aflatossine,

    12.

    abrina,

    13.

    tossina del colera,

    14.

    diacetossiscirpenolo-tossina,

    15.

    tossina T-2,