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Document 32009R0192
Commission Regulation (EC) No 192/2009 of 11 March 2009 implementing Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes, as regards the exchange of confidential data between the Commission (Eurostat) and Member States (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’ 11 marzo 2009 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’ 11 marzo 2009 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 67 del 12.3.2009, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1197
12.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 192/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2009
recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato. |
(2) |
Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formato
La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti trasmettono i dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 nel formato di cui all'allegato, parte A, del presente regolamento.
Per ogni trasmissione di dati, la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti forniscono i necessari metadati in forma elettronica, conformemente alle norme del Sistema statistico europeo, e secondo la struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 2
Misure in tema di riservatezza
1. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti sono archiviati in un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»).
2. In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 177/2008, le autorità nazionali competenti segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.
3. Al fine di garantire la necessaria coerenza dei dati registrati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le caratteristiche, specificate nella parte B dell'allegato e corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 3
Misure di sicurezza
La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle autorità nazionali conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Se richieste, le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro in questione. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Analogamente, la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.
La trasmissione dei dati è effettuata in forma criptata tramite il mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati.
Articolo 4
Procedura di trasmissione
1. I dati e i metadati trasmessi a norma del presente regolamento sono scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi per via elettronica e caricati presso la Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di ingresso per i dati.
2. Gli Stati membri applicano le norme e le linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO
A. STRUTTURA E FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Introduzione
La standardizzazione della struttura dei record di dati è fondamentale ai fini di una loro efficiente elaborazione e costituisce un passo indispensabile per la fornitura di dati conformi alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat).
I dati sono trasmessi come una serie di record (set di dati).
I dati riservati vanno trasmessi con il valore esatto riportato nel campo del valore e corredati di un segnalatore indicante che si tratta di dati riservati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
I dati monetari devono essere espressi in migliaia di unità monetarie nazionali (euro per i paesi della zona euro). I paesi che entrano a far parte della zona euro trasmettono i dati monetari in euro, anziché in valuta nazionale, a partire dall'anno della loro adesione.
2. Identificatore del set di dati
Tutti i set di dati trasmessi dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali sono identificati applicando la convenzione sulle denominazioni specificata nella documentazione dettagliata e nelle linee guida concernenti le norme sugli scambi messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat).
3. Set di dati, loro struttura e definizione dei campi
In questa sezione è definito il contenuto dei set di dati da trasmettere a cura della Commissione (Eurostat) e delle autorità nazionali. La denominazione tecnica, la struttura, i campi, i codici e gli attributi dei set di dati da utilizzare sono contenuti nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 177/2008.
L'elaborazione dei dati del registro degli eurogruppi è un processo ciclico, avviato centralmente dalla Commissione (Eurostat). Alla fine di ciascun ciclo, una lista della popolazione sarà a disposizione dei compilatori di statistiche negli Stati membri.
All'inizio di ciascun ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette set di dati con metadati, per esempio la classificazione NACE, alle autorità statistiche nazionali competenti (di seguito «ASN») onde garantire che in tutti i paesi siano disponibili e siano utilizzati gli stessi metadati.
3.1. Primo scambio di dati
Il primo scambio di dati è effettuato dopo l'avvio dell'elaborazione di nuovi dati su unità giuridiche, ricevuti da fornitori privati di dati base per i registri. Quando i fornitori sono più di uno, i dati relativi alle medesime unità giuridiche sono collegati. La Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i seguenti set di dati con informazioni sui risultati di tale processo di collegamento e con informazioni sulle unità giuridiche. Le ASN restituiscono gli stessi set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Set di dati con i risultati del processo di collegamento
Contenuto |
Numero identificativo (1.1) Nome (1.2a) Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo (1.3) |
Set di dati con informazioni sulle unità giuridiche
Contenuto |
Numero identificativo (1.1) Nome (1.2a) Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile (1.2b) Facoltativo: Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati (1.2c) Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo (1.3) Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche (1.4) Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) (1.5) Forma giuridica (1.6) Riferimento al registro di operatori intracomunitari e ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari (1.7a) Facoltativo: Riferimento a dati di bilancio; riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti all'estero; riferimento al registro delle aziende agricole (1.7b) Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità (1.8) |
3.2. Integrazione delle fonti di dati di Stati membri diversi
Lo stadio successivo dell'elaborazione dei dati è costituito dall'integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi. Tali informazioni riguardano il controllo e la proprietà di unità giuridiche, nonché l'unità statistica impresa definita dagli Stati membri che può essere costituita da una o più unità giuridiche. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale integrazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità
Contenuto |
Numero identificativo delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica (1.11a) Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica (1.11b) Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12a) Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12a) Condizionale: Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12b) Paese di registrazione dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13a) Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13a) Condizionale: Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13b) Condizionale: Numero identificativo delle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tali unità (1.14a) Condizionale: Numero identificativo delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tale unità (1.14b) Condizionale: Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (1.15) Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tali unità (1.15) Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (1.15) Condizionale: Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (1.16) Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tale unità (1.16) Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (1.16) |
Set di dati con informazioni sulle imprese
Contenuto |
Numero identificativo (3.1) Nome (3.2a) Facoltativo: Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica (3.2b) Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa (3.3) Data di inizio delle attività (3.4) Data di cessazione definitiva delle attività (3.5) Codice NACE, a 4 cifre, dell'attività principale (3.6) Condizionale: Codice NACE, a 4 cifre, di eventuali attività secondarie (3.7) Numero di persone occupate (3.8) Numero di dipendenti (3.9a) Facoltativo: Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (3.9b) Fatturato (3.10a e facoltativo: 3.10b) Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti (3.11) Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'impresa (3.12) |
3.3. Compilazione di gruppi globali e troncati
Lo stadio successivo è costituito dalla compilazione di gruppi troncati e di gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale compilazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Al termine del ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i risultati della compilazione definitiva dei gruppi troncati e dei gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette dati alle ASN diverse da quelle del paese dichiarante solo per le caratteristiche elencate nella parte B del presente allegato.
Set di dati con informazioni sui gruppi globali
Contenuto |
Numero identificativo del gruppo globale (4.11) Nome del gruppo globale (4.12a) Facoltativo: Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale (4.12b) Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa sia residente) (4.13a) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) (4.13a) Facoltativo: Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) (4.13b) Facoltativo: Numero di persone globalmente occupate (4.14) Facoltativo: Fatturato globale consolidato (4.15) Facoltativo: Paese del centro decisionale del gruppo globale (4.16) Facoltativo: Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali (4.17) |
Set di dati con informazioni sui gruppi troncati
Contenuto |
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) Nome del gruppo troncato (4.2a) Facoltativo: Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato (4.2b) Condizionale: Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (4.3) Tipologia di gruppi di imprese (4.4) Data di creazione del gruppo troncato (4.5) Data di cessazione del gruppo troncato (4.6) Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato (4.7) Facoltativo: Codice NACE, a 2 cifre, delle attività secondarie del gruppo troncato (4.8) Numero di persone occupate nel gruppo troncato (4.9) Facoltativo: Fatturato consolidato (4.10) Data di associazione (di unità giuridiche) al gruppo troncato (1.9) Data di separazione (di unità giuridiche) dal gruppo troncato (1.10) |
B. CARATTERISTICHE DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3
La Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le seguenti caratteristiche, corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.
1. UNITÀ GIURIDICA |
||||||||
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE |
1.1. |
|
Numero identificativo |
|||||
1.2a. |
|
Nome |
||||||
1.2b. |
|
Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile |
||||||
1.2c. |
Facoltativo |
Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati |
||||||
1.3. |
|
Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo |
||||||
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE |
1.4. |
|
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche |
|||||
1.5. |
|
Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) |
||||||
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE |
1.6. |
|
Forma giuridica |
|||||
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI |
1.7a. |
|
Riferimento al registro di operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari |
|||||
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE |
1.8. |
|
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità |
|||||
1.9. |
|
Data di associazione al gruppo troncato |
||||||
1.10. |
|
Data di separazione dal gruppo troncato |
||||||
CONTROLLO DELLE UNITÀ |
1.11a. |
|
Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica |
|||||
1.11b. |
|
Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica |
||||||
1.12a. |
|
Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica |
||||||
1.12b. |
Condizionale |
Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica |
||||||
1.13a. |
|
Paese di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |
||||||
1.13b. |
Condizionale |
Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |
||||||
PROPRIETÀ DELLE UNITÀ |
1.14a. |
Condizionale |
|
|||||
1.14b. |
Condizionale |
|
||||||
1.15. |
Condizionale |
|
||||||
1.16. |
Condizionale |
|
||||||
3. IMPRESA |
||||||||
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE |
3.1. |
|
Numero identificativo |
|||||
3.2a. |
|
Nome |
||||||
3.2b. |
Facoltativo |
Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica |
||||||
3.3. |
|
Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa |
||||||
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE |
3.4. |
|
Data di inizio delle attività |
|||||
3.5. |
|
Data di cessazione definitiva delle attività |
||||||
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE |
3.6. |
|
Codice NACE, a 4 cifre, dell'attività principale |
|||||
3.8. |
|
Numero di persone occupate |
||||||
3.11. |
|
Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti |
||||||
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE |
3.12. |
|
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'impresa |
|||||
4. GRUPPO DI IMPRESE |
||||||||
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE |
4.1. |
|
Numero identificativo del gruppo troncato |
|||||
4.2a. |
|
Nome del gruppo troncato |
||||||
4.2b. |
Facoltativo |
Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato |
||||||
4.3. |
Parzialmente condizionale |
Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente) Condizionale: Se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative |
||||||
4.4. |
|
Tipologia di gruppi di imprese:
|
||||||
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE |
4.5. |
|
Data di creazione del gruppo troncato |
|||||
4.6. |
|
Data di cessazione del gruppo troncato |
||||||
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE |
4.7. |
|
Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato |
|||||
4.9. |
|
Numero di persone occupate nel gruppo troncato |
||||||
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE |
4.11. |
|
Numero identificativo del gruppo globale |
|||||
4.12a. |
|
Nome del gruppo globale |
||||||
4.12b. |
Facoltativo |
Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale |
||||||
4.13a. |
|
Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |
||||||
4.13b. |
Facoltativo |
Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |
||||||
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE |
4.14. |
Facoltativo |
Numero di persone globalmente occupate |
|||||
4.16. |
Facoltativo |
Paese del centro decisionale del gruppo globale |
||||||
4.17. |
Facoltativo |
Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali |