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Document 32009R0074

Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/100


REGOLAMENTO (CE) N. 74/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

(2)

In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla “valutazione dello stato di salute” della PAC riformata». Occorre tenere conto di tale comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.

(3)

La Comunità, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto (4), è stata invitata ad attuare e/o elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come la promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da solide prove scientifiche. La Comunità è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

(4)

In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche nonché alla qualità delle acque nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.

(5)

Inoltre, nelle sue conclusioni intitolare «Arrestare la perdita di biodiversità», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della biodiversità.

(6)

È importante che le operazioni connesse a queste priorità comunitarie siano ulteriormente rafforzate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (5).

(7)

L'innovazione può, in particolare, contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi e sosterrà quindi gli sforzi in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento a tali sfide al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.

(8)

L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (6), richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto opportuno che tale situazione particolare sia considerata una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare al fine di garantire ai settori lattiero-caseari una transizione senza problemi.

(9)

Data l'importanza delle summenzionate priorità, gli Stati membri dovrebbero includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse alle nuove sfide, approvate in conformità del presente regolamento.

(10)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio (7), possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Gli Stati membri che ricevono fondi supplementari dovrebbero pertanto rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo agli Stati membri che riceveranno, a partire dal 2010, risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (8), nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto da detto regolamento che decidono di trasferire al FEASR.

(11)

Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.

(12)

Poiché gli atti di adesione del 2003 e del 2005 dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali. I termini imposti ai nuovi Stati membri per rivedere e presentare i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.

(13)

Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.

(14)

Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.

(15)

Per intensificare la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorrerebbe maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.

(16)

Per gli agricoltori interessati da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (9), si dovrebbe accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe fornito tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.

(17)

Per offrire maggiore flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero poter porre fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un sostegno equivalente nel quadro del primo pilastro, a condizione di rispettare gli interessi economici e le aspettative legittime del beneficiario e di mantenere il vantaggio ambientale globale.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti diretti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto lo stesso principio per talune misure nello sviluppo rurale. Questo sistema di «condizionalità» è parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Si possono tuttavia individuare differenze tra questi due settori di applicazione, in quanto varie norme del sistema di condizionalità dei pagamenti diretti non sono contemplate nella condizionalità applicabile allo sviluppo rurale. A fini di coerenza, è necessario allineare le norme sulla condizionalità relative allo sviluppo rurale a quelle dei pagamenti diretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in caso di cessione di terreni, le soglie minime applicabili alle riduzioni e esclusioni, i casi d'inadempienza di scarsa rilevanza, i criteri specifici da considerare nel fissare le modalità di applicazione delle riduzioni e esclusioni e nuove date di applicazione dei requisiti riguardanti il benessere degli animali nei nuovi Stati membri.

(19)

Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi di tale regolamento e, dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto dal medesimo regolamento che gli Stati membri decidono di trasferire al FEASR vanno utilizzati per il sostegno allo sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali risorse finanziarie venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

(20)

In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante degli importi corrispondenti a tali risorse finanziarie, è opportuno fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(21)

Data l'importanza delle nuove sfide a livello comunitario e l'urgenza di rispondervi, il contributo FEASR dovrebbe essere maggiorato per facilitare l'applicazione delle operazioni ad esso connesse.

(22)

È opportuno modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.

(23)

A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento.

(24)

Per facilitare ulteriormente l'insediamento di giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende dopo la fase iniziale di insediamento, occorre aumentare l'importo massimo di sostegno.

(25)

Per fornire tempestivamente il nuovo quadro di applicazione dei piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale riveduti, in particolare per quanto riguarda gli importi da mettere a disposizione con la modulazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2009, insieme al regolamento (CE) n. 73/2009. Considerato il carattere delle disposizioni del presente regolamento, l'applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. Tuttavia, tenuto conto del medesimo principio, le disposizioni modificate inerenti l'applicazione della condizionalità dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento.»;

2)

al capo II è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Revisione

1.   In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10 del presente articolo, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10), rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente articolo.

2.   Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

3)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri prevedono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:

a)

cambiamenti climatici;

b)

energie rinnovabili;

c)

gestione delle risorse idriche;

d)

biodiversità;

e)

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;

f)

innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati a produrre effetti quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato in tale allegato.

I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno fissate nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a)

l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

una tabella indicante, per il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, la data di decorrenza di cui alle frasi introduttive dei paragrafi 1 e 3 è il 1o gennaio 2013, la data per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno 2012 e il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b), va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

5.   I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.»;

4)

all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli importi equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non sono presi in conto nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

5)

all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

misure transitorie riguardanti:

i)

il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

ii)

il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

iii)

il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.»;

6)

all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.»;

7)

alla sottosezione 4, «Condizioni per le misure transitorie», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 35 bis

Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

1.   Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.

2.   L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.

3.   Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

8)

all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

a)

il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;

b)

tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;

c)

il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.»;

9)

alla sottosezione 4, «Rispetto dei requisiti», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 50 bis

Requisiti principali

1.   Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento.

2.   L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.»;

10)

all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno.

Ai fini del presente paragrafo si intende per “cessione” qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno.

In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.»;

11)

all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.»;

12)

all'articolo 51, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

al secondo comma, lettera c), la data «1o gennaio 2011» è sostituita da «1o gennaio 2013»;

b)

al terzo comma, lettera c), la data «1o gennaio 2014» è sostituita da «1o gennaio 2016»;

13)

all'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:

a)

in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

b)

In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.

c)

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.»;

14)

all'articolo 69 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis.   Durante il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 16 bis.

5 quater.   Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.»;

15)

all'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90 % per le regioni di convergenza e al 75 % per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, degli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

16)

all'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.»;

17)

all'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato.»;

18)

il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6;

19)

l'allegato è così modificato:

a)

l'importo in EUR per il sostegno all'insediamento a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente:

«70 000»;

b)

la seguente riga è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno alle associazioni di produttori a titolo dell'articolo 35, paragrafo 2:

«35 bis (3)

Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato

 

Per azienda agricola

4 500

3 000

1 500

nel 2011

nel 2012

nel 2013»;

c)

la nota in calce «*» è sostituita dalla seguente:

«(*)

Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR.»;

d)

la nota in calce (****) è sostituita dalla seguente:

«(****)

Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.»;

20)

è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 10, 11 e 13, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(3)  Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(4)  Adottato con la decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

(8)  Vedi pag. 16 nella presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(10)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco indicativo dei tipi di operazioni e degli effetti potenziali connessi alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Effetti potenziali

Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Riduzione delle emissioni di metano (CH4) e di protossido di azoto (N2O)

Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 29: cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie

Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) grazie al risparmio energetico

Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (p.es., installazione di reti antigrandine)

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni metereologici estremi sul potenziale produttivo agricolo

Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Riduzione del protossido di azoto (N2O), sequestro del carbonio,

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo

Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Articolo 41: investimenti non produttivi

Riduzione del protossido di azoto (N2O), sequestro del carbonio

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Riduzione del metano (CH4) e del protossido di azoto (N2O)

Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali

Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole

Articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Riduzione del protossido di azoto (N2O), sequestro del carbonio

Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)

Articolo 20: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni metereologici estremi sul potenziale produttivo agricolo

Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici

Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza

Articolo 58: formazione e informazione

Offerta di formazione e consulenza agli agricoltori per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici

Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima

Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2), riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

Conversione a tipi di foreste più resistenti

Articolo 47: ambiente forestale

Articolo 49: investimenti non produttivi

Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Effetti potenziali

Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 53: diversificazione in attività non agricole

Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH4)

Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Sostituzione dei combustibili fossili, sequestro del carbonio, riduzione del protossido di azoto (N2O)

Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Articolo 53: diversificazione in attività non agricole

Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Sostituzione dei combustibili fossili

Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)

Articolo 53: diversificazione in attività non agricole

Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Sostituzione dei combustibili fossili

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili

Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Articolo 58: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle altre operazioni connesse alle energie rinnovabili

Priorità: gestione delle risorse idriche

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Effetti potenziali

Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti)

Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena)

Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 30: infrastrutture

Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche

Recupero di zone umide

Conversione dei terreni agricoli in paludi

Articolo 41: investimenti non produttivi

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Articolo 38: indennità Natura 2000

Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque

Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali

Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole

Protezione e miglioramento della qualità delle acque

Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto delle terre agricole e dei prodotti forestali

Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali

Creazione di argini naturali

Fiumi a meandri

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque

Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Contributo alla riduzione della dispersione nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche

Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Articolo 58: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche

Priorità: biodiversità

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Effetti potenziali

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi

Forme estensive di gestione dell'allevamento

Produzione integrata e biologica

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici

Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000

Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000

Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)

Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale

Impianto e preservazione di frutteti prato

Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Articolo 41: investimenti non produttivi

Articolo 47: pagamenti per interventi silvoambientali

Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, miglioramento della rete di biotopi, riduzione della presenza di sostanze nocive negli habitat circostanti, conservazione di fauna e flora protette

Salvaguardia della diversità genetica

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Salvaguardia della diversità genetica

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità

Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Articolo 58: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla biodiversità

Priorità: misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Effetti potenziali

Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario

Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari

Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario

Innovazione connessa al settore lattiero-caseario

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario

Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame, produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone svantaggiate, premi al pascolo

Articolo 39: pagamenti agroambientali

Rafforzamento degli effetti ambientali positivi del settore lattiero-caseario

Priorità: approcci innovativi relativi alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Riduzione delle emissioni di gas serrae adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici

Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Sostituzione dei combustibili fossili e riduzione dei gas serra

Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e miglioramento della qualità delle acque

Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità

Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Arresto della perdita di biodiversità»


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