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Document 32009R0039

Regolamento (CE) n. 39/2009 della Commissione, del 19 gennaio 2009 , concernente il rilascio nel 2009 di titoli di importazione per conserve di funghi

OJ L 14, 20.1.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/39/oj

20.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/5


REGOLAMENTO (CE) N. 39/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2009

concernente il rilascio nel 2009 di titoli di importazione per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2009, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

(2)

È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2009 e trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2009 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina

Importatori tradizionali

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

57,547896 %

Nuovi importatori

[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

5,656152 %

100 %

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


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