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Document 32009L0155

Direttiva 2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/155/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/72


DIRETTIVA 2009/155/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a un esame in cui il Regno Unito ha agito da Stato membro relatore, con la direttiva 2008/116/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva metazachlor all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per quanto concerne tale sostanza, la direttiva 2008/116/CE ha stabilito un livello massimo dello 0,01 % di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione. Il livello si basa sulla specifica presentata dal notificante.

(2)

Il notificante ha chiesto che la direttiva 91/414/CEE venga modificata portando il livello massimo a 0,05 %. A sostegno della sua richiesta ha fornito le informazioni necessarie. Il 2 febbraio 2009 lo Stato membro relatore ha presentato un addendum (3) al progetto di relazione di valutazione, concludendo che un livello massimo pari a 0,05 % non induce altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nel rapporto di riesame della Commissione per la sostanza in questione.

(3)

Il livello massimo di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione del metazachlor va quindi aumentato portandolo a 0,05 %.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(5)

Poiché la presente direttiva deve essere applicata a partire dallo stesso giorno in cui inizia l’applicazione della direttiva 2008/116/CE, la presente direttiva deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla riga 223 (metazachlor) dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla colonna 4 (purezza) «0,01 %» è sostituito da «0,05 %».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.

(3)  Addendum 2 — gennaio 2009 — al volume 4, allegato C della relazione e proposta di decisione del Regno Unito presentata alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.


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