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Document 32009L0014

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 68 del 13.3.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2019; abrogato da 32014L0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/14/oj

13.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/3


DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 ottobre 2008 il Consiglio ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.

(2)

La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.

(3)

La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Ciò si è, tuttavia, rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, il livello minimo di copertura dovrebbe pertanto essere portato a 50 000 EUR. Entro il 31 dicembre 2010 la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR, salvo che una valutazione d’impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, non concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri. Qualora dalla valutazione d’impatto risultasse che tale aumento e tale armonizzazione non sono opportuni, la Commissione dovrebbe presentare idonee proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro dovrebbero avere la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.

(5)

Una relazione, che dovrà essere presentata a cura della Commissione, analizzerà tutti gli aspetti connessi come compensazioni e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai fondi di garanzia, prodotti e depositanti coperti, efficacia della cooperazione transfrontaliera tra i fondi di garanzia dei depositi e rapporti fra tali regimi e gli strumenti alternativi a favore dei depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza. Ai fini di detta relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a richiesta della stessa, sottoporli alla Commissione.

(6)

Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre che tali sistemi rispettino i diritti e tutelino le aspettative dei depositanti.

(7)

Alcuni Stati membri hanno introdotto o contano di introdurre, a norma della direttiva 94/19/CE, sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati conti il cui saldo mostra un incremento temporaneo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe valutare se si debba mantenere o introdurre la piena copertura per determinati conti con saldi temporaneamente più elevati.

(8)

La presente direttiva lascia impregiudicato il funzionamento dei sistemi che proteggono l’ente creditizio stesso e garantiscono la sua liquidità e la sua solvibilità, e che assicurano pertanto ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi, e dei regimi volontari di compensazione per i depositanti non istituiti o ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fondi di garanzia dei depositi a considerare la conclusione o il miglioramento di accordi già esistenti che definiscono i rispettivi obblighi.

(10)

Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a nove mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l’eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a dieci giorni lavorativi.

(11)

Inoltre, qualora il rimborso venga innescato da una decisione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia preliminarmente stabilire che l’ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.

(12)

I depositi potranno essere considerati indisponibili dopo che i primi interventi o le prime misure di riorganizzazione si siano rivelate inefficaci. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di perseguire ulteriori iniziative di ristrutturazione durante il periodo di rimborso.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l’accesso alla liquidità delle banche, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare quanto prima disposizioni atte ad assicurare rimborsi d’emergenza di congruo ammontare su richiesta del depositante entro e non oltre tre giorni da tale richiesta. Poiché la riduzione dell’attuale termine di rimborso di tre mesi influirà positivamente sulla fiducia dei depositanti e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, gli Stati membri e i loro fondi di garanzia dei depositi dovrebbero assicurare che il termine di rimborso sia il più breve possibile.

(14)

La direttiva 94/19/CE dispone per gli Stati membri la possibilità di limitare la copertura a una determinata percentuale. Questa facoltà si è rivelata lesiva della fiducia dei depositanti e dovrebbe pertanto essere soppressa.

(15)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/19/CE.

(19)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 94/19/CE

La direttiva 94/19/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, punto 3), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; o»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo con periodicità almeno biennale e propone, se del caso, pertinenti modifiche.»;

3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1bis.   Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Qualora la Commissione, nella relazione di cui all’articolo 12, concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni transfrontaliere fra gli Stati membri, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare il primo comma.

1ter.   Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro assicurano che, nella conversione degli importi espressi in euro di cui ai paragrafi 1 e 1bis, gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1bis non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, anteriormente al 1o gennaio 2008, offrivano, in particolare per ragioni di carattere sociale, la copertura totale per determinati tipi di depositi.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   La Commissione può adeguare gli importi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l’ente e le sue succursali all’interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall’articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l’importo e la portata della copertura forniti dal sistema di deposito stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, l’ente creditizio deve informare opportunamente il depositante. Tutte le informazioni sono formulate in modo comprensibile.

Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.»;

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all’articolo 1, punto 3), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, punto ii). Tale termine comprende la raccolta e la trasmissione di dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti.

In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

Entro il 16 marzo 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a dieci giorni lavorativi dei tempi di rimborso di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono a che sui sistemi di garanzia dei depositi si effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

7)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione su:

a)

l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, che verta in particolare sugli effetti dell’assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;

b)

l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;

c)

possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;

d)

i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;

e)

l’impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull’efficienza del sistema e sulle possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;

f)

l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;

g)

i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.

Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.»;

8)

l’allegato III è soppresso.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare questa direttiva entro il 30 giugno 2009.

In deroga al primo comma gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 3, punto i), seconda frase, all’articolo 7, paragrafo 1 bis, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, come modificato dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono definite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 314 del 9.12.2008, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisioni del Consiglio del 26 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009.

(3)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;


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