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Document 32009E0130
Council Joint Action 2009/130/CFSP of 16 February 2009 extending the mandate of the European Union Special Representative for Central Asia
Azione comune 2009/130/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale
Azione comune 2009/130/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale
OJ L 46, 17.2.2009, p. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/43 |
AZIONE COMUNE 2009/130/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale. |
(2) |
Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/107/PESC (2) relativa alla modifica e alla proroga dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell’azione comune 2008/107/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:
a) |
promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’Unione europea in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi; |
b) |
contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione; |
c) |
contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale; |
d) |
affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa; |
e) |
potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’OSCE. |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione europea in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione europea nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria; |
b) |
nei limiti del proprio mandato, monitorare per conto dell’Alto rappresentante, unitamente alla Commissione e alla presidenza e fatta salva la competenza comunitaria, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio; |
c) |
assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale; |
d) |
seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa; |
e) |
incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune; |
f) |
sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC); |
g) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
h) |
contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti); |
i) |
contribuire alla formulazione degli aspetti legati alla sicurezza energetica e all’antidroga della PESC per quanto riguarda l’Asia centrale. |
2. L’RSUE sostiene l’operato del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione europea nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 998 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 19.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.