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Document 32009D0761

2009/761/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2009 , recante modifica della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che la Scozia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina [notificata con il numero C(2009) 7790] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 271, 16.10.2009, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 172 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/761/oj

16.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2009

recante modifica della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che la Scozia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina

[notificata con il numero C(2009) 7790]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/761/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di interscambio intracomunitario di animali delle specie bovina e suina (1) e, segnatamente, l’allegato A, capitolo I, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce che uno Stato membro, o una delle sue parti, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per quanto riguarda gli allevamenti di bovini, ricorrendo alcune condizioni stabilite in tale direttiva.

(2)

L’elenco degli Stati membri e delle loro regioni dichiarati indenni da tubercolosi bovina figura nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una documentazione che dimostra l’applicazione delle condizioni pertinenti previste dalla direttiva 64/432/CEE, in relazione a tutto il territorio della Scozia, affinché questa regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(4)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dal Regno Unito, tutto il territorio della Scozia dovrebbe essere dichiarato ufficialmente regione del Regno Unito indenne da tubercolosi bovina.

(5)

Pertanto, la decisione 2003/467/CE deve essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono in linea con il parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2003/467/CE, il capitolo 2 viene sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Regione Emilia-Romagna,

Regione Friuli Venezia Giulia,

Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

Regione Piemonte: province di Novara, Verbania, Vercelli,

Regione Sardegna: provincia di Oristano,

Regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

Regione Veneto.

Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Scozia.»


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