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Document 32009D0564

2009/564/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio [notificata con il numero C(2009) 5618] (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 196, 28.7.2009, p. 36–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 180 - 202

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; abrogato da 32017D0175

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/564/oj

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio

[notificata con il numero C(2009) 5618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a migliorare i principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, un riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2009.

(5)

Sulla base dei risultati di tale riesame, per tener conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

I criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

Per quanto riguarda i servizi di campeggio, i criteri ecologici vanno suddivisi in criteri obbligatori e criteri facoltativi.

(8)

Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dagli articoli 1 e 2 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (4), a norma dell’articolo 5 della decisione 2000/728/CE.

(9)

Occorre pertanto sostituire la decisione 2005/338/CE.

(10)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai fornitori di servizi che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i servizi di campeggio sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE di adeguare tali servizi e renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti. È opportuno inoltre consentire ai fornitori di servizi di presentare domande di assegnazione del marchio secondo i criteri definiti nella decisione 2005/338/CE o secondo i criteri fissati dalla presente decisione, fino a decorrenza del termine di validità della stessa.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «servizi di campeggio» comprende, a titolo di attività principale, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere unità abitative mobili entro un’area delimitata.

Comprende inoltre altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.

2.   I «servizi di campeggio» prestati entro tale area possono anche comprendere servizi di ristorazione e ricreativi prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio.

3.   Ai fini della presente decisione, il servizio di ristorazione include la prima colazione; gli impianti per le attività ricreative e il fitness comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e zone verdi, quali parchi e giardini, che non si trovano nel campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti.

4.   Ai fini della presente decisione si applica la definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 2

1.   Il marchio comunitario di qualità ecologica istituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 («il marchio di qualità ecologica») è assegnato ai servizi di campeggio che:

a)

rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio»;

b)

soddisfano tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione;

c)

sono conformi ad un numero sufficiente di criteri tra quelli indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione per ottenere il necessario punteggio di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di campeggio ottiene almeno:

a)

20 punti per il servizio principale;

b)

24 punti se il campeggio dispone anche di altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare.

3.   I punteggi di cui al paragrafo 2 sono aumentati, se i servizi sottoindicati sono prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio:

a)

di 3 punti per i servizi di ristorazione;

b)

di 3 punti per spazi verdi/aree esterne che non fanno parte delle strutture del campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti;

c)

di 3 punti per attività ricreative/di fitness o di 5 punti se tali attività consistono in un centro benessere.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE, se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica è presentata da una microimpresa, le spese per il suo esame sono ridotte del 75 %; non sono possibili altre riduzioni.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, l’importo minimo del diritto annuale per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte di microimprese è fissato in 100 EUR.

3.   Il fatturato annuo di tutti i servizi di campeggio è calcolato moltiplicando il prezzo della prestazione per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Per prezzo della prestazione si intende il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.

4.   Per la riduzione dell’importo minimo del diritto annuale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 6 a 10 della decisione 2000/728/CE.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizi di campeggio» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di campeggio» è «026».

Articolo 6

La decisione 2005/338/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE.

2.   Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009 possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate secondo i criteri su cui si basano.

3.   Se il marchio di qualità ecologica è assegnato sulla base di una domanda valutata secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di campeggio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:

limitare il consumo energetico,

limitare il consumo idrico,

limitare la produzione di rifiuti,

favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze meno pericolose per l’ambiente,

promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale.

Definizioni

Le unità abitative mobili di cui all’articolo 1 comprendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti. Per aree comuni adibite ai servizi in comune s’intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d’informazione.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B.

Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente per l’esame della domanda.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Gli organismi competenti effettuano ispezioni sul posto prima di rilasciare una qualsiasi autorizzazione.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione gli organismi competenti verificano la conformità ai criteri.

In sede di valutazione delle domande per l’assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001.

(Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Requisiti generali

Per chiedere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica l’interessato deve risultare in regola con gli obblighi imposti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e locali. Egli deve garantire in particolare quanto segue:

1)

la struttura fisica è costruita a termini di legge e rispetta tutte le norme o regolamentazioni pertinenti per quanto riguarda l’area su cui è eretta, in particolare in materia di preservazione del paesaggio e della biodiversità;

2)

la struttura fisica rispetta le leggi e regolamentazioni comunitarie, nazionali e locali relative al risparmio energetico, alle sorgenti d’acqua, al trattamento e all’eliminazione delle acque residue, alla raccolta e all’eliminazione dei rifiuti, alla manutenzione e riparazione degli impianti, alla sicurezza e salute;

3)

l’impresa opera ed è registrata in base alle disposizioni di legge nazionali e/o locali e il suo personale è retribuito e assicurato a norma di legge.

PARTE A

CRITERI OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

ENERGIA

1.   Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Almeno il 50 % dell’energia elettrica proviene da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tale criterio si applica unicamente ai campeggi che hanno accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Eventuali restrizioni contrattuali vincolanti (come la previsione di sanzioni) di almeno 2 anni per un cambiamento di fornitore di energia possono essere considerate come «non accesso» ad un mercato che offre elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore d’elettricità (o il contratto con esso stipulato) che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale d’energia elettrica fornita, prodotta da fonti rinnovabili, una documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e un’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Nel caso in cui il campeggio non abbia accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti d’energia rinnovabili, deve essere acclusa una documentazione che attesti la domanda di energia rinnovabile.

2.   Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non sono utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si applica al carbone destinato ai camini decorativi.

Il criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3.   Rendimento e produzione termica

Se un nuovo dispositivo di produzione del calore è installato nel periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, si tratta di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento [ai sensi dell’articolo 3 e dell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di una pompa di calore o di una caldaia ad alto rendimento. In quest’ultimo caso, il rendimento di una simile caldaia è di quattro stelle (circa il 92 % a 50 °C e il 95 % a 70 °C), calcolato conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (3), o, se le caldaie non rientrano nel campo d’applicazione della suddetta direttiva, sulla base delle norme e regole applicabili a tale tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione. Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di «alto rendimento» contenuta nella direttiva 2004/8/CE.

Il rendimento delle caldaie che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 92/42/CEE (4) è conforme alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico, ma per tale tipo di caldaie (escluse quelle a biomassa) non è ammesso un rendimento inferiore all’88 %.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.

4.   Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica presentano un’efficienza energetica minima di classe A a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione (5), o un’efficienza energetica equivalente.

Nota: tale criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o ad apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, oppure ad unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

5.   Efficienza energetica degli edifici

Il campeggio è conforme alla legislazione nazionale e alle regolamentazioni edilizie locali relative all’efficienza e al rendimento energetico nell’edilizia.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, i risultati di un audit energetico realizzato da un esperto indipendente in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

6.   Isolamento delle finestre

Tutte le finestre dei locali e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento presentano un livello adeguato di isolamento termico in funzione delle regolamentazioni e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico (tale criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).

Tutte le finestre dei locali e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o rinnovate dopo l’acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica sono conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (7), nonché ai regolamenti tecnici nazionali riguardanti la loro attuazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio indicando i valori del coefficiente di trasmissione termica (valore U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente fornisce la certificazione energetica o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, una dichiarazione corrispondente del costruttore.

7.   Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, sono disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordano agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. I sistemi di riscaldamento/di condizionamento autonomi acquistati dopo l’ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica sono dotati di un sistema di spegnimento automatico quando le finestre restano aperte.

Tale criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se del caso).

8.   Spegnimento delle luci

Se gli alloggi in affitto sono sprovviste di un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, sono disponibili informazioni facilmente accessibili che invitano gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall’alloggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e indica i mezzi utilizzati per informare gli ospiti.

9.   Efficienza energetica delle lampadine

a)

Almeno l’80 % di tutte le lampadine installate nel campeggio presenta un rendimento energetico di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione (8). Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l’uso di lampadine a basso consumo energetico.

b)

Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno ha un rendimento energetico di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l’uso di lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di tale criterio e indica la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10.   Apparecchi di riscaldamento esterni

Il campeggio utilizza soltanto apparecchi alimentati con fonti d’energia rinnovabili per riscaldare spazi esterni come le zone fumatori o gli spazi destinati alla ristorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando la natura delle fonti energetiche utilizzate per apparecchi alimentati da fonti d’energia rinnovabili.

ACQUA

11.   Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso d’acqua medio dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, dai rubinetti di cucina e dalle stazioni di rifornimento non supera i 9 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, in particolare spiegando come il campeggio rispetta il criterio.

12.   Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette è dotata di un apposito cestino per i rifiuti e gli ospiti sono invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

13.   Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi sono dotati di un dispositivo di risciacquo automatico (a tempo) o manuale tale da evitare il flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

14.   Cambio di asciugamani e lenzuola

Al loro arrivo gli ospiti sono informati della politica di protezione ambientale applicata nel campeggio. L’informazione precisa che il cambio di asciugamani e lenzuola negli alloggi in affitto è effettuato su richiesta degli ospiti o automaticamente, secondo la frequenza stabilita dalla politica di protezione ambientale del campeggio o imposta dalla legge e/o dai regolamenti nazionali. Tale criterio si applica solo agli alloggi in affitto nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione sul modo in cuie vengono informati gli ospiti e sul modo in cui il campeggio risponde alle loro aspettative.

15.   Corretto smaltimento delle acque reflue

Il campeggio informa la clientela e il personale sul corretto utilizzo dello scarico delle acque reflue al fine di evitare l’eliminazione di sostanze che possono impedire il trattamento delle acque residue conformemente al piano locale di gestione delle acque reflue e ai regolamenti comunitari. Se un simile piano non esiste, il campeggio fornisce un elenco generale delle sostanze che non vanno eliminate con le acque reflue ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione (se del caso, piano locale di gestione delle acque reflue e nota d’informazione per gli ospiti e il personale).

DETERSIVI E DISINFETTANTI

16.   Punto di smaltimento dei WC chimici

Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici sono raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un’unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento imposti dall’autorità locale, nonché informazioni sul vuotatoio chimico.

17.   Disinfettanti

I disinfettanti sono utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

RIFIUTI

18.   Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Gli ospiti sono informati delle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti secondo i migliori sistemi locali o nazionali e dei luoghi destinati allo scopo in zone appartenenti al campeggio. I contenitori per la raccolta differenziata sono raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione informando gli ospiti e indicando l’ubicazione dei contenitori all’interno del campeggio.

19.   Raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti sono separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente negli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e smaltiti in modo adeguato. Particolare attenzione va prestata ai rifiuti pericolosi, che sono separati, raccolti ed eliminati come previsto dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (10). Nell’elenco figurano i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo energetico, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi ecc. e i dispositivi elettrici di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio invia una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati. Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente presenta una dichiarazione dell’autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o di smaltimento differenziati dei rifiuti è presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un elenco delle diverse categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali, e/o una copia dei contratti pertinenti conclusi con società private. Se necessario, il richiedente trasmette ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.

20.   Prodotti «usa e getta»

Fatti salvi gli obblighi di legge, i prodotti per l’igiene del corpo «usa e getta» (non ricaricabili) quali shampoo e saponi, e altri prodotti (non riutilizzabili), quali le cuffie per la doccia, gli spazzolini, le lime per le unghie, ecc., non sono utilizzati. Se l’uso di tali prodotti è imposto dalla legge, il richiedente propone agli ospiti entrambe le possibilità e li incoraggia, tramite un’appropriata comunicazione, ad utilizzare prodotti non monouso.

Tazze e bicchieri, piatti e posate monouso sono utilizzati unicamente se fabbricati con materie prime rinnovabili, biodegradabili e utilizzabili per il compostaggio conformemente alla norma europea EN 13432.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione specificando come il criterio sia stato rispettato (comprese eventuali disposizioni di diritto che impongono l’utilizzo di prodotti monouso), e una documentazione coerente relativa ai prodotti riutilizzabili e/o le informazioni trasmesse agli ospiti per incoraggiarli, se del caso, ad utilizzare prodotti non «usa e getta».

Per dimostrare che tazze e bicchieri, stoviglie e posate «usa e getta» sono conformi a tale criterio, va presentata la prova di conformità alla norma EN 13432.

21.   Confezioni per la prima colazione

Fatti salvi gli obblighi di legge, non sono utilizzate le confezioni monoporzione per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione, ad eccezione delle sostanze grasse da spalmare (quali burro, margarina e formaggio a pasta molle), il burro di arachidi e la crema al cacao spalmabili e confetture e conserve per regimi dietetici o diabetici.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio e una spiegazione dettagliata sul modo in cui la struttura ricettiva risponde a tale criterio, oltre all’elenco dei prodotti monoporzione utilizzati e delle norme che ne impongono l’utilizzo.

ALTRI SERVIZI

22.   Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso è previsto uno spazio adibito a «zona non fumatori».

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.

23.   Trasporti pubblici

Tramite i principali mezzi di comunicazione gli ospiti e il personale dispongono di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, sono fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o certificato secondo la norma ISO 14001 sono automaticamente considerati rispondenti ai criteri generali di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 28, 29 e 30 (raccolta dei dati e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 14001.

24.   Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento sono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno o più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

Per i sistemi di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e riparazione) è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in funzione della quantità di gas fluorurato contenuto nell’applicazione, ossia:

almeno una volta all’anno per le applicazioni che contengono 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (non si applica ad attrezzature dotate di sistemi ermeticamente chiusi, etichettati in quanto tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra),

almeno una volta al semestre per le applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati a effetto serra,

almeno una volta al trimestre per le applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tutte le voci di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/società incaricate della manutenzione e la lista dei controlli effettuati nel corso degli interventi di manutenzione.

Per i sistemi di condizionamento contenenti 3 kg o più di gas fluorurati il richiedente presenta documenti che indicano la quantità e il tipo di gas fluorurati contenuti nell’impianto, le quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante gli interventi di manutenzione, la riparazione e lo smaltimento finale, nonché l’identificazione della società o del tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, con le date e i risultati dei controlli delle perdite e ogni informazione pertinente che permetta di individuare specificamente le singole apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas fluorurati.

25.   Definizione della politica di protezione dell’ambiente e programma d’azione

La direzione attua una politica di protezione dell’ambiente, redige una semplice dichiarazione al riguardo e definisce uno specifico programma d’azione per garantire la corretta applicazione di tale politica.

Il programma d’azione determina gli obiettivi riguardanti la protezione dell’ambiente in materia di energia, di risorse idriche, di sostanze chimiche e di rifiuti; tali obiettivi sono definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi e, se del caso, delle informazioni raccolte. Nel programma di azione è indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile delle questioni ambientali del campeggio, che ha il compito di prendere i necessari provvedimenti e di vegliare a che siano realizzati gli obiettivi. La politica ambientale è consultabile dal pubblico. Saranno presi in considerazione osservazioni e suggerimenti formulati dagli ospiti e raccolti tramite questionari o appositi moduli.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una copia del documento che illustra la politica ambientale del campeggio, della dichiarazione di politica ambientale e del programma d’azione, e spiega come si tiene conto delle osservazioni degli ospiti.

26.   Formazione del personale

Il campeggio fornisce informazioni e impartisce un’adeguata formazione al personale, informandolo tra l’altro sulle procedure scritte o manuali, al fine di garantire l’applicazione delle misure ambientali e di sensibilizzare il personale ad un comportamento rispettoso dell’ambiente. Sono presi in considerazione in particolare i seguenti aspetti:

 

Risparmio di energia:

Il personale è informato su come risparmiare energia.

 

Risparmio d’acqua:

il personale è istruito a verificare ogni giorno l’eventuale presenza di perdite visibili e ad adottare le misure del caso,

in genere, le piante e le aree esterne sono annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, quando le condizioni regionali o climatiche lo richiedono,

il personale è informato sulla politica del campeggio per quanto riguarda il criterio 14 (cambio di asciugamani) e sul modo di procedere per garantirne il rispetto.

 

Sostanze chimiche:

Il personale è istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

 

Trattamento dei rifiuti:

il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti secondo le categorie per le quali esiste la possibilità di un trattamento separato in impianti locali o nazionali, come previsto dal criterio 19,

il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti pericolosi figuranti nell’elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come previsto dal criterio 19.

Al nuovo personale viene impartita un’adeguata formazione entro quattro settimane dall’assunzione; tutto il personale partecipa ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di cui sopra.

27.   Informazione degli ospiti

Il campeggio informa gli ospiti (partecipanti a conferenze inclusi) sulla politica adottata in materia ambientale, in particolare sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incendi, e li invita a collaborare alla sua messa in atto. L’informazione degli ospiti riguarda le misure attuate in relazione alla politica ambientale del campeggio e alle caratteristiche del marchio comunitario di qualità ecologica. Tali informazioni sono fornite agli ospiti al loro arrivo, unitamente ad un questionario nel quale essi possono esprimere un giudizio sul campeggio per quanto riguarda le questioni legate all’ambiente. In particolare nelle aree comuni e negli alloggi in affitto sono chiaramente visibili avvisi agli ospiti affinché contribuiscano con il loro comportamento a realizzare gli obiettivi ecologici.

Le misure riguardano in particolare i seguenti settori:

 

Risparmio di energia:

Conformemente ai criteri 7 e 8, gli ospiti sono invitati, ove opportuno, a spegnere il riscaldamento, il condizionatore e le luci.

 

Risparmio di acqua e gestione responsabile delle acque reflue:

Nei bagni e nelle toilette sono affisse informazioni destinate agli ospiti su come contribuire al risparmio idrico del campeggio.

Gli ospiti sono invitati ad informare il personale di eventuali perdite.

Nelle toilette apposite indicazioni invitano gli ospiti ad utilizzare il cestino dei rifiuti al posto dello scarico della toilette.

Gli ospiti sono informati della necessità e dell’obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro alloggi mobili.

 

Trattamento dei rifiuti:

Il campeggio informa gli ospiti della sua politica di riduzione dei rifiuti e propone l’utilizzo di prodotti di qualità invece dei prodotti monouso e monodose e li incoraggia a servirsi di prodotti riutilizzabili, sempreché la legge non preveda l’utilizzo di prodotti «usa e getta».

Il campeggio informa gli ospiti sulle modalità e sui luoghi riservati al riciclaggio dei rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali nell’area interna al campeggio e sul luogo di smaltimento delle sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti, indicando le modalità previste per la distribuzione e il ritiro del questionario e per l’impiego delle risposte ottenute.

28.   Dati sul consumo di energia e di acqua

Il campeggio prevede procedure di rilevazione e controllo dei dati sul consumo globale di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh) e di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati sono raccolti, per quanto possibile, una volta al mese o almeno una volta all’anno, nel periodo di apertura del campeggio e i dati sono espressi anche in termini di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna.

Il campeggio comunica ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario del campeggio.

29.   Altri dati da rilevare

Il campeggio prevede procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi delle sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), specificando se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati sono raccolti, per quanto possibile, una volta al mese o almeno una volta all’anno e espressi in termini di consumo o di produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna.

Il campeggio comunica ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Il richiedente indica i servizi offerti e specifica se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.

30.   Informazioni figuranti sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica figura la seguente dicitura:

Tale campeggio partecipa attivamente alla valorizzazione delle fonti d’energia rinnovabili, al risparmio energetico e idrico, alla riduzione dei rifiuti e al miglioramento dell’ambiente locale.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un esempio del modo in cui egli intenda utilizzare il marchio di qualità e una dichiarazione di conformità a tale criterio.

PARTE B

CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

A ciascun criterio figurante nella presente parte è assegnato un valore espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non prevede tra i suoi servizi l’offerta di altre strutture utilizzabili come alloggi da affittare il punteggio minimo necessario è di 20 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo è 24.

Il punteggio totale richiesto è incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dal gestore o dal proprietario del campeggio:

servizi di ristorazione (compresa la prima colazione),

attività ricreative/fitness, che comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio. Se le attività ricreative/fitness sono offerte in un centro di benessere, il punteggio non aumenta di 3, bensì di 5 punti,

zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

31.   Produzione di elettricità da fonti d’energia rinnovabili (fino a 4 punti)

Il campeggio dispone di un sistema di produzione di elettricità di tipo fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico locale, di un sistema di produzione di elettricità di tipo geotermico, a biomassa o eolico, che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo totale di elettricità (2 punti).

Il campeggio introduce nella sua rete di alimentazione una quantità netta d’energia elettrica prodotta da fonti d’energia rinnovabili (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione relativa al sistema di alimentazione fotovoltaica, idroelettrica, geotermica, a biomassa o eolica e i dati sulla sua produzione potenziale e reale, nonché la documentazione relativa ai flussi elettrici dalla e verso la rete a conferma di contributo netto alla rete di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

32.   Contributo delle fonti di energia rinnovabili (fino a 2 punti)

Almeno il 70 % dell’energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare i locali o l’acqua degli impianti sanitari proviene da fonti di energia rinnovabili. (1,5 punti o 2 punti se il 100 % dell’energia utilizzata a tali scopi dal campeggio proviene da fonti di energia rinnovabili).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali e l’acqua calda, e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

33.   Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)

Il campeggio dispone di caldaie a quattro stelle, quali previste dalla direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione.

34.   Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

Le caldaie sono di classe 5 ai sensi della norma EN 297/A3 sulle emissioni di NOx ed emettono meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a gas a condensazione) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie a gas non a condensazione con una potenza nominale fino a 120 kW).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un rapporto o specifiche tecniche stilate da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione delle caldaie.

35.   Teleriscaldamento (1,5 punti)

Il campeggio è riscaldato mediante un sistema efficace di teleriscaldamento che consente di ottenere il marchio di qualità ecologica definito come segue.

La generazione di calore è assicurata da impianti di cogenerazione ad elevata efficienza quali definiti dalla direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione adottati in applicazione di detta direttiva, o da caldaie che assicurano unicamente il riscaldamento e presentano un rendimento pari o superiore al valore di riferimento applicabile, stabilito dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (15).

E inoltre:

la rete di distribuzione del teleriscaldamento è conforme ai requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili a tali condutture.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

36.   Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

L’elettricità e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e degli alloggi in affitto sono assicurati da un’unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il campeggio dispone di una simile unità di cogenerazione, la sua produzione di calore e di elettricità copre almeno il 70 % del consumo totale di energia termica ed elettrica. La produzione di elettricità va calcolata conformemente alla metodologia prevista nella direttiva 2004/8/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

37.   Pompa di calore (fino a 2 punti)

Il campeggio dispone di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria (1,5 punti). Il campeggio dispone di una pompa di calore recante il marchio comunitario di qualità ecologica o un altro marchio di qualità ecologica ISO Tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

38.   Recupero di calore (fino a 1,5 punti)

Il campeggio dispone di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

39.   Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e in ogni alloggio in affitto è regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

40.   Audit sul rendimento energetico degli immobili (1,5 punti)

Il rendimento energetico del campeggio è monitorato a scadenza semestrale da un esperto indipendente; il campeggio attua almeno due delle raccomandazioni per il miglioramento del rendimento in esito a tale audit.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la relazione dell’audit sul rendimento energetico e una documentazione dettagliata sul modo in cui il campeggio ha soddisfatto tale criterio.

41.   Condizionamento dell’aria (fino a 2 punti)

Tutti i condizionatori ad uso domestico del campeggio hanno un’efficienza energetica del 15 % superiore alla soglia di omologazione della classe A conformemente alla direttiva 2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori ad uso domestico del campeggio hanno un’efficienza energetica del 30 % o superiore alla soglia di omologazione della classe A conformemente alla direttiva 2002/31/CE (2 punti).

Tale criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione attestante la conformità a tale criterio.

42.   Arresto automatico dei sistemi di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti)

Esiste un dispositivo automatico che spegne l’impianto di condizionamento e di riscaldamento degli alloggi in affitto quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

43.   Architettura bioclimatica (3 punti)

Gli edifici presenti nel campeggio sono costruiti in base ai principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e una documentazione adeguata.

44.   Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (fino ad un massimo di 3 punti) a basso consumo energetico.

a)

(1 punto): Tutti i frigoriferi domestici hanno un’efficienza di classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione (16); tutti i frigo-bar e i mini-bar rientrano quantomeno nella classe di efficienza B.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.

b)

(1 punto): Tutti i forni elettrici ad uso domestico presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/40/CE della Commissione (17).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutti i forni elettrici per uso domestico.

Nota: Il criterio non si applica ai forni non elettrici o che non sono altrimenti contemplati dalla direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni industriali).

c)

(1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione (18).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le lavastoviglie.

Nota: Il criterio non si applica alle lavastoviglie che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio lavastoviglie industriali).

d)

(1 punto): Tutte le lavatrici domestiche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione (19).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le lavatrici.

Nota: Il criterio non si applica alle lavatrici non contemplate dalla direttiva 95/12/CE (ad esempio lavatrici industriali).

e)

(1 punto): Almeno l’80 % delle apparecchiatura da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) possiede i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e della decisione 2003/168/CE della Commissione (21).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star».

f)

(1 punto): Tutte le asciugabiancheria elettriche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE (22).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le asciugabiancheria elettriche.

Nota: Il criterio non si applica alle asciugabiancheria elettriche che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 95/13/CE (ad esempio le asciugabiancheria elettriche industriali).

45.   Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (fino a 2 punti)

Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta tale criterio.

46.   Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi sono posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico, al fine di ridurre lo spreco di energia.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

47.   Spegnimento automatico delle luci negli alloggi in affitto (1,5 punti)

Il 95 % degli alloggi in affitto entro il perimetro del campeggio è dotato di un sistema automatico che spegne le luci quando gli ospiti escono.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

48.   Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune e tutti i bagni turchi sono dotati di un dispositivo di controllo a tempo; in alternativa è il personale ad occuparsi dell’accensione o dello spegnimento.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

49.   Riscaldamento della piscina con fonti d’energia rinnovabili (fino a 1,5 punti)

L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine proviene da fonti di energia rinnovabili. Fino al 50 % di energia: 1 punto; per il 100 %: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, i dati sul consumo di energia per il riscaldamento dell’acqua della piscina e una documentazione che attesti il quantitativo di energia utilizzata proveniente da fonti di energia rinnovabili.

50.   Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne che non devono restare accese per motivi di sicurezza di spengono automaticamente dopo un tempo predeterminato o si accendono grazie ad un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

ACQUA

51.   Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)

a)

(2 punti): L’acqua piovana è raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell’acqua a scopo sanitario e dell’acqua potabile siano assolutamente distinti.

b)

(2 punti): L’acqua riciclata è raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell’acqua a scopo sanitario e dell’acqua potabile siano assolutamente distinti.

52.   Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti)

Il campeggio utilizza un sistema automatico che ottimizza i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

53.   Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche e le stazioni di rifornimento, non supera gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

54.   Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno il 95 % dei WC consuma una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

55.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie [espresso come W(misurato)] è inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

W(misurato)≤ (0,625 × S) + 9,25

dove:

W(misurato)= consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale

S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Il criterio si applica unicamente alle lavastoviglie domestiche.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostra che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

56.   Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio utilizzano al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il ciclo normale «cotone 60 °C» previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostra che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio fornisce la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio.

57.   Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno il 95 % dei rubinetti è possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

58.   Timer per docce (1,5 punti)

Le docce degli impianti sanitari/aree comuni sono munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

59.   Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina viene coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

60.   Disgelo (fino a 1,5 punti)

Se è necessario l’antigelo sulle strade vengono utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici vengono impiegate sostanze con un tenore massimo dell’1 % di ione cloruro (Cl-) (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

61.   Indicazione della durezza dell’acqua (fino a 2 punti)

In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa si utilizza un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

62.   Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

Tutti gli orinatoi utilizzano un sistema senz’acqua; in alternativa tutti gli orinatoi dispongono di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

63.   Utilizzo di specie indigene per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)

Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne sono costituiti da specie vegetali indigene.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

64.   Detersivi (fino a 3 punti)

Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia, detergenti per sanitari, saponi e shampoo utilizzati nel campeggio è munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna di tali categorie di prodotti fino ad un massimo di 3 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

65.   Pitture e vernici per interni ed esterni (fino a 2 punti)

Le opere di tinteggiatura interna ed esterna dei locali e degli alloggi in affitto del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, sono realizzate al 50 % con pitture e vernici per interni e per esterni contraddistinte dal marchio comunitario di qualità ecologica o da altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto per pitture e vernici per interni, 1 punto per pitture e vernici per esterni).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

66.   Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)

Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l’acqua e i detergenti usati e convogliarli al sistema fognario.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

67.   Promozione dell’uso di prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Nei punti vendita del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.

68.   Piscine: Dosaggio dei disinfettanti (1 punto) o installazione di piscine naturali/ecologiche (1 punto)

Le piscine sono dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizza il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico (1 punto)

Oppure:

La piscina è del tipo ecologico/naturale in cui l’igiene e la sicurezza dei bagnanti sono garantite unicamente da mezzi naturali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico o il tipo di piscina ecologica/naturale e la sua manutenzione.

69.   Pulizia meccanica (1 punto)

Il campeggio segue precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per la pulizia non chimici oppure applicando misure aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

70.   Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi sono trattati senza l’uso di pesticidi o, conformemente ai principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), o conformemente alle leggi nazionali o ai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

71.   Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)

La progettazione architettonica degli alloggi e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e spirali) garantiscono che l’impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto).

In caso di utilizzo di insetticidi e repellenti, sono impiegate solo sostanze consentite nell’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

RIFIUTI

72.   Compostaggio (fino a 2 punti)

Nel campeggio è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti organici (residui di giardinaggio: 1 punto; rifiuti organici di cucina: 1 punto); il compostaggio di tali rifiuti avviene secondo le disposizioni locali (ad esempio dell’amministrazione locale, del campeggio stesso o di una società privata).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

73.   Bibite in lattina a perdere (2 punti)

Non sono in vendita bibite in lattina «usa e getta» nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.

74.   Smaltimento di grassi/oli (fino a 2 punti)

Sono installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere sono raccolti e smaltiti in maniera appropriata (1 punto). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

75.   Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)

L’olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio sono raccolti e smaltiti correttamente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

76.   Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti usati, tra cui le apparecchiature elettroniche, sono consegnati a enti di beneficenza secondo la politica del campeggio (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

77.   Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)

La circolazione dei veicoli entro il perimetro del campeggio (ospiti, servizi di manutenzione/trasporto) è limitata a certi orari e a certe aree.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

78.   Traffico interno al campeggio (1 punto)

Il campeggio non utilizza veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all’interno del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

79.   Carrelli a disposizione degli ospiti del campeggio (1 punto)

Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti dispongono gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

80.   Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie del campeggio non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impediscono l’adeguato drenaggio e l’aerazione del terreno.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

81.   Tetti (2 punti)

Almeno il 50 % degli edifici situati nel campeggio che hanno tetti adatti (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e non utilizzati per altri scopi è ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

82.   Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)

Il campeggio offre agli ospiti opuscoli informativi e didattici in materia ambientale a favore della biodiversità, della salvaguardia del paesaggio e delle misure di preservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’educazione ambientale deve far parte del programma di intrattenimento degli ospiti (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

83.   Divieto di fumare nelle aree comuni e negli alloggi in affitto (fino a 1,5 punti)

Non è consentito fumare nel 100 % degli spazi comuni al chiuso e almeno nel 70 % (1 punto) o almeno nel 95 % (1,5 punti) degli alloggi in affitto.

Valutazione e verifica: il richiedente indica il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

84.   Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti hanno a disposizione biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 piazzole e/o alloggi in affitto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

85.   Servizio di navetta (1 punto)

Il campeggio offre agli ospiti che si spostano con mezzi di trasporto pubblici un servizio di navetta all’arrivo, assicurato da mezzi rispettosi dell’ambiente quali le autovetture elettriche o le slitte trainate da cavalli.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e un esempio di come tale servizio è proposto agli ospiti.

86.   Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)

Le bevande in vendita nel campeggio sono confezionate in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bibite non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

87.   Utilizzo di prodotti ricaricabili (fino a 2 punti)

Il campeggio utilizza unicamente pile ricaricabili per i telecomandi della televisione (1 punto) e/o cartucce di inchiostro/toner ricaricabili per le stampanti e le fotocopiatrici (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio soddisfa tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata dei fornitori delle batterie e/o degli operatori addetti alla ricarica delle cartucce di toner.

88.   Prodotti di carta (fino a 3 punti)

Almeno l’80 % della carta igienica/tessuto carta, della carta da ufficio e/o della carta stampata utilizzate reca il marchio comunitario di qualità ecologica o altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (1 punto per ciascuna delle suddette tre categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

89.   Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 30 % dei beni durevoli di ciascuna categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio e negli alloggi in affitto, è munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (1 punto ciascuna fino ad un massimo di tre categorie di beni durevoli).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

90.   Prodotti alimentari locali (fino a 3 punti)

Per ogni pasto, prima colazione inclusa (1,5 punti), nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta fresca e le verdure).

Ove necessario, il consumo di specie locali in pericolo, come alcuni tipi di pesci e di crostacei, di animali selvatici e di gamberi da acquacoltura delle foreste di mangrovia a rischio di estinzione, è vietato negli spacci di prodotti alimentari (1,5 punti) e nei punti vendita (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

91.   Alimenti biologici (fino a 3 punti)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menu (1 punto) o dell’intero menu (compresa la prima colazione) (2 punti) e di almeno 4 alimenti venduti nello spaccio (1 punto) sono prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, o conformemente ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

92.   Qualità dell’aria negli spazi interni (fino a 4 punti)

Il campeggio assicura una qualità ottimale dell’aria all’interno dei locali grazie ad una o ad entrambe le seguenti misure:

i locali, gli alloggi in affitto e gli spazi comuni sono conformi alle disposizioni di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (24), e contengono soltanto pitture, decorazioni, mobili e altri materiali certificati con il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I equivalenti relativi ad un basso livello di emissioni (2 punti),

nei locali, negli alloggi in affitto e gli spazi comuni non sono impiegate profumazioni, lenzuola, asciugamani e tessuti sono lavati con detersivi non profumati (1 punto) e le pulizie sono effettuate con prodotti non profumati (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare prodotti non profumati, è sufficiente che presenti un elenco dei componenti/degli ingredienti dei prodotti di lavaggio e di pulizia non profumati.

GESTIONE GENERALE

93.   Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) del campeggio

Il campeggio è registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o è certificato conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001.

94.   Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori dei prodotti o erogatori di servizi del campeggio è registrato nel sistema EMAS (1,5 punti) o è certificato conformemente alla norma ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

95.   Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (fino a 4 punti)

Eventuali servizi aggiuntivi di ristorazione o ricreativi/fitness oggetto di contratti in subappalto rispettano tutti i criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai rispettivi servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione prestato e/o ciascuna attrezzatura ricreativa disponibile nel campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori.

96.   Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)

Presso il campeggio sono installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchinari presenti, quali i consumi delle camere, del servizi di lavanderia e di cucina e/o di alcuni macchinari come i frigoriferi, le lavatrici, ecc. (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e/o di acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

97.   Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)

Se aplicara uno de due punti:

a)

Altre misure ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione del campeggio intraprende altre azioni oltre a quelle indicate con i criteri delle parti A o B per migliorare le prestazioni del campeggio in materia ambientale. L’organismo competente che esamina la domanda attribuisce un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti ciascuna.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, nonché una descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure:

b)

Assegnazione del marchio di qualità ecologica (3 punti): Il campeggio ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova che gli è stato attribuito un marchio di qualità ecologica.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(4)  L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

(5)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(7)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(8)  GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

(9)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(10)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(11)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(12)  GU L 37 del 13.2.2003, pag.19.

(13)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(14)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(15)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(16)  GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(17)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

(18)  GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(19)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(20)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(21)  GU L 67 del 12.3.2003, pag. 22.

(22)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(23)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(24)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.


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