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Document 32009D0357

Decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009 , relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata)

OJ L 109, 30.4.2009, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 213 - 215

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/357(1)/oj

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/37


DECISIONE N. 357/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2009

relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(Versione codificata)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta decisione.

(2)

Per raggiungere gli scopi del trattato nell’ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario mantenere una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti.

(3)

Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del trattato e ad evitare in futuro un’evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri.

(4)

Una tale procedura mira altresì ad agevolare l’attuazione progressiva della politica comune dei trasporti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell’attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.

Articolo 2

1.   Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3.   La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4.   La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

5.   Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l’intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’informazione.

Articolo 3

La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, come modificata dall’atto di cui all’allegato I, è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 22 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 36.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 598) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62.

(4)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e sua modifica

(di cui all’articolo 3)

Decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62)

Decisione 73/402/CEE

(GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

Presente decisione

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


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