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Document 32009D0357
Decision No 357/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 22 April 2009 on a procedure for prior examination and consultation in respect of certain laws, regulations and administrative provisions concerning transport proposed in Member States (Codified version)
Decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009 , relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata)
Decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009 , relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata)
OJ L 109, 30.4.2009, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 213 - 215
In force
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/37 |
DECISIONE N. 357/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2009
relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti
(Versione codificata)
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta decisione. |
(2) |
Per raggiungere gli scopi del trattato nell’ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario mantenere una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti. |
(3) |
Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del trattato e ad evitare in futuro un’evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri. |
(4) |
Una tale procedura mira altresì ad agevolare l’attuazione progressiva della politica comune dei trasporti, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell’attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.
Articolo 2
1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.
2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.
3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.
4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.
5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l’intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’informazione.
Articolo 3
La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, come modificata dall’atto di cui all’allegato I, è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 22 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 36.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 598) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.
(3) GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62.
(4) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e sua modifica
(di cui all’articolo 3)
Decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti |
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Decisione 73/402/CEE |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti |
Presente decisione |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
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Allegato I |
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Allegato II |