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Document 32009D0334

2009/334/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009 , che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 101, 21.4.2009, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 231 - 233

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/334/oj

21.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1), ha profondamente modificato la struttura di gestione e di finanziamento di questi due programmi.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008 prevede che la Commissione gestisca tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità di supervisione e di integrazione delle esigenze di sicurezza nei programmi globali. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell’accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi. Il paragrafo 3 prevede, a sua volta, che la Commissione assicuri che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle misure di cui al paragrafo 2 e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.

(3)

Inoltre, l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 683/2008 abroga, a decorrere dal 25 luglio 2009, l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo (2). Il suddetto articolo 7 prevede la costituzione di un consiglio di sicurezza incaricato di trattare le questioni di sicurezza inerenti al sistema Galileo.

(4)

La Commissione ha bisogno dell’assistenza di esperti degli Stati membri per poter assolvere la missione che le è stata assegnata dalle citate disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 e per poter svolgere con efficienza, a decorrere dal 25 luglio 2009, le funzioni svolte fino a tale data dal consiglio di sicurezza istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002.

(5)

Inoltre, all’atto dell’adozione del regolamento del regolamento (CE) n. 683/2008, la Commissione ha fatto una dichiarazione nella quale ha manifestato l’intenzione di istituire un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri, allo scopo di attuare le disposizioni richiamate nel primo paragrafo dell’articolo 13 del regolamento e di esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi.

(6)

La suddetta dichiarazione precisa che la Commissione provvederà affinché il gruppo di esperti sia composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, sia presieduto dal rappresentante della Commissione, adotti il proprio regolamento interno che prevede, fra l’altro, di adottare pareri per consenso e di contenere una disposizione che permetta agli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente connessa alla sicurezza dei sistemi.

(7)

Nella suddetta dichiarazione la Commissione si è anche impegnata, nell’esercizio delle proprie competenze, a tenere pienamente conto del parere di questo gruppo di esperti e a consultarlo, in particolare prima di definire i principali requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008.

(8)

Sempre nella stessa dichiarazione la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che i rappresentanti dell’autorità europea di sorveglianza GNSS, dell’Agenzia spaziale europea e dello SG/HR dovrebbero essere associati con lo status di osservatori ai lavori del gruppo di esperti, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno; in secondo luogo, che gli accordi conclusi dalla Comunità europea possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

(9)

Di conseguenza, è opportuno istituire un gruppo di esperti denominato «consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei», la cui istituzione, missione, composizione, e funzionamento sono conformi alle indicazioni contenute nella sopracitata dichiarazione della Commissione e rispettano inoltre le regole orizzontali definite nella disciplina dei gruppi di esperti della Commissione, contenuta nella decisione C(2005) 2817 della Commissione.

(10)

Occorre inoltre prevedere la possibilità che ai lavori del gruppo di esperti partecipino anche paesi terzi. In particolare, tenuto conto del fatto che la Norvegia e la Svizzera, membri dell’Agenzia spaziale europea, partecipano ai programmi GNSS europei e sono strettamente implicate nelle questioni di sicurezza relative a questi programmi, è opportuno consentire a queste due paesi di essere associati ai lavori del gruppo di esperti, per un periodo temporaneo di tre anni, che potrà essere prorogato in seguito ad un accordo che verrà concluso dalla Comunità europea e ciascuno di questi Stati terzi,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei

È istituito un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei, denominato consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei («il consiglio per la sicurezza»).

Articolo 2

Missione

Il consiglio per la sicurezza assiste la Commissione nell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008, nonché nell’esame delle questioni relative alla sicurezza dei sistemi GNSS europei. Il consiglio è consultato dalla Commissione prima di procedere alla definizione delle principali specifiche relative alla sicurezza dei sistemi, come previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo, e fornisce un costante sostegno alla Commissione nell’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo suddetto.

Articolo 3

Consultazioni

La Commissione consulta regolarmente il consiglio per la sicurezza. Essa tiene pienamente conto dei suoi pareri.

Articolo 4

Composizione

1.   Il consiglio per la sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, scelto fra esperti riconosciuti in materia di sicurezza e di protezione dei sistemi, e da un rappresentante della Commissione.

2.   Rappresentanti dell’Autorità europea di sorveglianza GNSS, dell’Agenzia spaziale europea e dello SG/HR possono essere associati con status di osservatori ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

3.   Gli accordi conclusi dalla Comunità europea possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del consiglio per la sicurezza, anche in qualità di membri effettivi del consiglio.

4.   A decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione i rappresentanti della Norvegia e della Svizzera possono essere associati in via temporanea, con status di osservatori, ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno, a condizione che la Norvegia e la Svizzera abbiano ciascuna confermato in precedenza la loro intenzione di applicare, sul loro rispettivo territorio, tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire un livello di protezione adeguato delle infrastrutture, dei servizi e delle tecnologie dei programmi e sistemi GNSS, con particolare riguardo al controllo delle esportazioni. La durata della suddetta partecipazione temporanea deve essere tale da consentire la conclusione di un accordo quale previsto al paragrafo 3 e non può comunque essere superiore a tre anni.

5.   La partecipazione di uno Stato terzo ai lavori del consiglio per la sicurezza può essere ridotta o sospesa qualora risulti che le iniziative assunte da tale Stato non consentano di garantire il livello di protezione prescritto ai fini della sicurezza ovvero di conformarsi alle norme di sicurezza definite per i programmi GNSS europei.

6.   Il presidente del consiglio per la sicurezza può invitare altri esperti a partecipare in via occasionale ai lavori del consiglio per la sicurezza secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno. I motivi che giustificano la presenza di questi esperti devono essere previamente comunicati dal presidente ai membri del consiglio per la sicurezza.

7.   I rappresentanti designati da uno Stato o da un’organizzazione restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato o da un’organizzazione qualora tale designazione non risulti opportuna, soprattutto nell’ipotesi di conflitto di interessi; in tal caso, la Commissione ne informa prontamente lo Stato e l’organizzazione interessati, i quali designeranno un altro rappresentante.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il consiglio per la sicurezza è presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Di concerto con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato definito dal consiglio per la sicurezza; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il consiglio per la sicurezza e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma in uno dei luoghi in cui hanno sede la Commissione e i suoi servizi, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. I luoghi delle riunioni sono sottoposti alle opportune misure di sicurezza in relazione alla natura dei lavori. I servizi della Commissione provvedono al segretariato. A queste riunioni possono partecipare altri funzionari interessati della Commissione.

4.   Il consiglio per la sicurezza adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (3). Il regolamento interno precisa in particolare che il consiglio per la sicurezza adotta i suoi pareri o rapporti in via consensuale nella misura del possibile e che ciascun membro del consiglio per la sicurezza può sollevare qualsiasi questione pertinente connessa alla sicurezza dei sistemi GNSS europei.

5.   I partecipanti alle riunioni del consiglio per la sicurezza e alle riunioni dei suoi sottogruppi sono tenuti alla stretta osservanza delle regole di sicurezza e protezione della Commissione, in particolare per quanto concerne i documenti classificati.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle attività del consiglio per la sicurezza sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. I membri non sono retribuiti per i servizi prestati.

2.   Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione da parte della Commissione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

(3)  Allegato III del SEC(2005) 1004 del 27.7.2005.


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