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Document 32008R1324

Regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che adegua, con decorrenza 1 o luglio 2008 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

OJ L 345, 23.12.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1324/oj

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/17


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che adegua, con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9 % dello stipendio di base.

(2)

Al fine di mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, l’aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9 % dello stipendio di base.

(3)

In conformità dell’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all’articolo 10 di tale allegato, che va pertanto adeguato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata a 10,9 %.

Articolo 2

Con decorrenza 1o gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8 dell’allegato VIII nonché, rispettivamente, all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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