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Document 32008R1215

Regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008 , relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Versione codificata)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2009; abrogato da 32009R1064

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1215/oj

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, unitamente all’articolo 4,

vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (3), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo. Il contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo da birra forma oggetto del presente regolamento.

(3)

In ossequio agli impegni internazionali della Comunità, l'orzo da birra da importare deve essere destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. A tale proposito, è opportuno adottare disposizioni simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria (6), per quanto concerne i criteri di qualità dell'orzo e gli obblighi relativi alla trasformazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento.

(6)

Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione.

(7)

Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli, nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(8)

Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

(9)

Tenendo conto dell'obbligo di applicare un elevato livello di garanzia ai fini dell'adeguata gestione del contingente e del fatto che occorre mantenere tale garanzia durante tutto il periodo di trasformazione, è opportuno esonerare gli importatori le cui spedizioni di orzo da birra sono accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti d'America conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8).

(10)

Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9).

(11)

Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per l'orzo da birra del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

1.   Il 1o gennaio di ogni anno, è aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio. Porta il numero d'ordine 09.4061.

2.   Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.

3.   Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (10) e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, salvo disposizioni contrarie al presente regolamento.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a)

«semi danneggiati»: i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

b)

«semi di orzo sano, leale e mercantile»: i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

Articolo 4

1.   Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

a)

peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

b)

semi danneggiati: 1 % o meno;

c)

tenore di umidità: 13,5 % o meno;

d)

semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

2.   I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

a)

certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure

b)

certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

Articolo 5

1.   L'accesso al contingente è consentito se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'orzo importato viene trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica;

b)

il malto ottenuto è trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

2.   La domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario in oggetto è ricevibile solo se corredata dei seguenti documenti:

a)

la prova o le prove di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006;

b)

la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali), di seguito il «FGIS», di cui all'articolo 7, la cauzione è ridotta a 10 EUR/t;

c)

l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto. Il richiedente specifica il luogo di trasformazione indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione. La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stesse e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. L'indicazione di cui alla lettera c), prima frase, nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5.

3.   La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.

Articolo 6

1.   La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è svincolata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)

il richiedente del titolo fornisce la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c). Tale prova, eventualmente sotto forma di esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

2.   Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate.

Articolo 7

Un modello del certificato rilasciato dal FGIS è riportato nell'allegato I. I certificati rilasciati dal FGIS per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a titolo della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sono prelevati campioni sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dal governo degli Stati Uniti d'America è pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo venerdì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

3.   Entro il lunedì successivo alla presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati.

Articolo 9

I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 10

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 20, il nome del prodotto trasformato che deve essere fabbricato a partire dai cereali in questione.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95.

(5)  Cfr. allegato II.

(6)  GU L 168 del 23.6.2001, pag. 12.

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(8)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(10)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95)

 

Regolamento (CE) n. 159/2003 della Commissione

(GU L 25 del 30.1.2003, pag. 37)

 

Regolamento (CE) n. 626/2003 della Commissione

(GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 32)

 

Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione

(GU L 158 del 27.6.2003, pag. 23)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 13

Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione

(GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 76)

limitatamente all’articolo 3


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2377/2002

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 14, primo comma

Articolo 12

Articolo 14, secondo comma

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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