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Document 32008R1139

Regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

OJ L 308, 19.11.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1139/oj

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, incombe al Consiglio stabilire le misure necessarie per disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate da tale regolamento.

(6)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(7)

La riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto non pregiudica futuri livelli per tale stock, che dovrebbero tener conto delle attività di pesca degli altri paesi che si affacciano sul Mar Nero.

(8)

Occorre che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4).

(9)

Considerato che in uno Stato membro, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, per la pesca del rombo chiodato si sono utilizzate tradizionalmente reti aventi una maglia di dimensione inferiore a 400 mm e al fine di consentire un adeguato adattamento alle misure tecniche introdotte dal presente regolamento, è opportuno autorizzare tale Stato membro a praticare la pesca del rombo chiodato con reti aventi una maglia di dimensione minima pari a 360 mm.

(10)

Allo scopo di garantire la applicazione del presente regolamento e l’efficacia dei controlli, occorre che la dimensione delle maglie sia misurata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (5).

(11)

Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per l’anno 2009 e le condizioni alle quali tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Nero.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro interessato, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)

«Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E RELATIVE CONDIZIONI

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

1)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

2)

le ridistribuzioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

3)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

4)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

2.   Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

Articolo 7

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.


ALLEGATO I

Limiti di cattura e relative condizioni per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Mar Nero

Bulgaria

50

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

50

CE

100 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Mar Nero

CE

12 750 (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente


(1)  TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito, il prima possibile, alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2009.

(2)  Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.


ALLEGATO II

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1.

Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.

2.

La dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 mm.

In uno Stato membro in cui la dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato era inferiore a 400 mm prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzate per tale pesca reti aventi maglie di dimensione minima di almeno 360 mm. Tuttavia lo Stato membro interessato provvede affinché entro la fine del 2009 non più del 40 %, in numero, delle navi da pesca autorizzate a praticare la pesca del rombo chiodato con reti da fondo utilizzi ancora maglie di dimensione inferiore a 400 mm.

3.

La dimensione delle maglie è misurata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che stabilisce fra l’altro norme dettagliate per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia.

4.

La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.


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