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Document 32008R1062

Regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 285, 29.10.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 222 - 227

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1062/oj

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2008

recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

(2)

La destagionalizzazione rappresenta una componente fondamentale dell’esercizio di compilazione di statistiche congiunturali. Le serie destagionalizzate facilitano la comparazione e l’interpretazione dei risultati nel tempo. La trasmissione di serie destagionalizzate accresce la coerenza tra i dati diffusi a livello nazionale e a livello internazionale.

(3)

Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, occorre definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

(4)

La Banca centrale europea è stata consultata.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure di destagionalizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. Il numero di periodi è calcolato a partire dai primi dati non destagionalizzati richiesti in forza del regolamento (CE) n. 453/2008.

Articolo 2

Relazioni sulla qualità

1.   Le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008 sono specificate nell’allegato 2.

2.   Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.


ALLEGATO 1

Livello di aggregazione della NACE Rev. 2

Sezioni della NACE Rev. 2

Descrizione

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B, C, D e E

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

F

Costruzioni

G, H e I

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione

J

Servizi di informazione e comunicazione

K

Attività finanziarie e assicurative

L

Attività immobiliari

M e N

Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto

O, P e Q

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale

R e S

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi


ALLEGATO 2

Modalità e struttura delle relazioni sulla qualità da trasmettere a cura degli Stati membri

PREAMBOLO

Nell’intento di migliorare sempre più la qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi, il Sistema statistico europeo (SSE) ha adottato una definizione generale di qualità secondo la quale essa corrisponde all’insieme «delle funzioni e delle caratteristiche di un prodotto o servizio che lo rendono idoneo a soddisfare esigenze dichiarate o implicite». Per rendere operativa tale definizione sono stati individuati sei criteri che determinano la qualità dei prodotti e dei servizi statistici:

1)

pertinenza;

2)

accuratezza;

3)

tempestività e puntualità;

4)

accessibilità e chiarezza;

5)

comparabilità;

6)

coerenza.

Le relazioni sulla qualità costituiscono uno strumento idoneo a raccogliere informazioni sulla qualità dei diversi prodotti e servizi in modo armonizzato. Esse devono contenere informazioni su tutti e sei i criteri di cui alla definizione di qualità del SSE, nonché una rassegna sulla rilevazione nazionale di dati sui posti di lavoro vacanti. Le informazioni vanno presentate secondo la seguente struttura.

DESCRIZIONE GENERALE

Una descrizione generale include, ove necessario, i seguenti elementi.

A.   Fonti, copertura e periodicità

Indicazione della fonte dei dati,

Copertura (geografica, NACE, dimensioni delle imprese),

Date di riferimento,

Periodicità di pubblicazione nazionale,

Definizione dell’unità statistica.

B.   Indagine campionaria

B.1.   Disegno di campionamento,

Base utilizzata per il campione,

Disegno di campionamento,

Mantenimento/rinnovo delle unità campionarie,

Dimensioni del campione,

Stratificazione.

B.2.   Ponderazione

Breve descrizione del metodo di ponderazione,

Criteri di ponderazione.

B.3.   Rilevazione dei dati

Breve descrizione del metodo o dei metodi di rilevazione dei dati.

C.   Altre fonti

Breve descrizione della fonte o delle fonti, tra cui:

responsabile dell’aggiornamento,

frequenza dell’aggiornamento,

norme in materia di cancellazione (di informazioni non aggiornate),

comunicazione volontaria/obbligatoria e sanzioni.

D.   Disposizioni riguardo alla divulgazione

Breve descrizione dei casi di cancellazione dei dati per motivi di riservatezza.

E.   Destagionalizzazione

Breve descrizione delle procedure di destagionalizzazione, in particolare con riferimento alle linee guida del Sistema statistico europeo in materia di destagionalizzazione approvate e sostenute dal comitato del programma statistico.

1.   PERTINENZA

La «pertinenza» si riferisce all’avvenuta produzione o meno di tutte le statistiche necessarie e alla misura in cui i concetti utilizzati (definizioni, classificazioni, ecc.) riflettono le esigenze degli utenti.

La relazione sulla qualità deve includere:

una descrizione delle variabili mancanti e delle disaggregazioni di variabili mancanti,

una relazione sui progressi compiuti nell’applicazione delle misure concernenti le statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui al regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente a un programma dettagliato e a un calendario per il completamento della loro attuazione e a una sintesi delle discrepanze che ancora sussistono rispetto ai concetti dell’UE.

Inoltre può includere:

una sintesi comprendente una descrizione degli utenti nazionali, delle loro principali esigenze e della misura in cui le loro esigenze sono soddisfatte.

2.   ACCURATEZZA

Nell’accezione statistica del termine, per «accuratezza» si intende il grado di corrispondenza delle stime ai veri valori ignoti della variabile considerata.

2.1.   Errori campionari

Per valutare l’accuratezza, si procede al calcolo e alla trasmissione del coefficiente di variazione, prendendo in considerazione il disegno di campionamento, per il numero di posti di lavoro vacanti per l’ultima versione della NACE a livello di sezione, disaggregandolo per classi di dimensioni (1-9 addetti/10 + addetti).

Nel caso in cui il coefficiente di variazione non possa essere calcolato, va fornito in sua vece l’errore campionario stimato in termini di numero assoluto di posti vacanti.

2.2.   Errori non campionari

2.2.1.   Errori di copertura

Le relazioni sulla qualità includono, se del caso, le seguenti informazioni sulla copertura:

una tabella riportante il numero di imprese del campione e la percentuale di imprese rappresentate nel o nei campioni o nel o nei registri, con disaggregazione per classe di dimensioni (strati),

la descrizione di ogni eventuale discrepanza nella corrispondenza tra la popolazione di riferimento e quella oggetto di studio,

la descrizione degli errori di classificazione,

la descrizione di qualsiasi differenza tra le date di riferimento e il trimestre di riferimento,

qualsiasi altra pertinente informazione.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, va fornita un’analisi simile, basata sul file di riferimento amministrativo, compresi gli errori di rilevazione e di cancellazione dal registro.

2.2.2.   Errori di misurazione e di elaborazione

Le relazioni sulla qualità devono includere:

informazioni su variabili con errori di misurazione e di elaborazione non irrilevanti,

informazioni riguardanti le principali fonti di errori di misurazione e di elaborazione (non irrilevanti) e, se disponibili, i metodi di correzione applicati.

2.2.3.   Errori di mancata risposta

Le relazioni sulla qualità includono, se del caso, le seguenti informazioni sugli errori di mancata risposta:

tasso di risposta delle unità,

metodi e tasso di imputazione per variabile e, ove possibile, effetto dell’imputazione sulle stime per le variabili trasmesse.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, l’indisponibilità del record amministrativo o della variabile sostituisce la mancata risposta.

2.2.4.   Errori di concezione del modello

Nel caso di ricorso a modelli, le relazioni sulla qualità includono una descrizione dei modelli utilizzati. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai modelli per la correzione degli errori non campionari, quali la copertura di unità di tutte le classi di dimensioni o le disaggregazioni NACE richieste, oppure l’imputazione o l’estrapolazione a correzione della mancata risposta delle unità.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, vanno fornite osservazioni sulla corrispondenza tra i concetti amministrativi e i concetti statistici teorici. Va comunicato qualsiasi emendamento della legislazione nazionale che comporti una modifica delle definizioni applicate, indicandone, ove possibile, l’impatto sui risultati.

2.2.5.   Revisioni

Gli Stati membri possono fornire una cronistoria delle revisioni, comprese le revisioni sul numero pubblicato di posti vacanti e una sintesi dei motivi delle revisioni.

2.2.6.   Stima dell’errore sistematico

Una valutazione degli errori non campionari, in termini di numero assoluto di posti di lavoro vacanti, è trasmessa per il numero totale di posti di lavoro vacanti e, ove possibile, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell’allegato 1 del presente regolamento e di classi di dimensioni (1-9 addetti/10 + addetti).

3.   TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

3.1.   Tempestività

La «tempestività» riflette l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere informazioni sull’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dei dati a livello nazionale e il relativo periodo di riferimento.

3.2.   Puntualità

La «puntualità» corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra la data dell’effettiva diffusione dell’informazione prodotta e la data prestabilita, ad esempio quella annunciata nei calendari di pubblicazione ufficiali, fissata da atti normativi o concordata dalle parti.

Ai fini dell’analisi e della risoluzione dei problemi connessi alla puntualità, vanno fornite informazioni sul processo di attuazione dell’indagine a livello nazionale per gli ultimi quattro trimestri, con particolare riguardo alla corrispondenza tra date programmate e date effettive:

termini per la trasmissione delle risposte da parte dei rispondenti, anche riguardo a solleciti e atti successivi,

periodo di lavoro sul campo,

periodo di elaborazione dei dati,

date di pubblicazione dei primi risultati.

4.   ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

4.1.   Accessibilità

Per «accessibilità» si intendono le modalità pratiche secondo cui gli utenti possono ottenere i dati: soggetti a cui rivolgersi, modalità di accesso, tempi di consegna, condizioni commerciali (diritto d’autore, ecc.), disponibilità di microdati o di macrodati, formati e supporti disponibili (carta, file, CD-ROM/DVD, Internet, ecc.), ecc.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere le seguenti informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati:

programmi di diffusione, indicando i destinatari dei risultati,

riferimenti alle pubblicazioni dei risultati essenziali, incluse quelle corredate di delucidazioni sotto forma di testi, diagrammi, cartine, ecc.,

informazioni sui risultati eventualmente trasmessi alle unità rispondenti incluse nel campione.

4.2.   Chiarezza

Per «chiarezza» si intende il grado di comprensibilità dell’informazione fornita, anche con riferimento al contesto (ossia alla presenza di metadati appropriati e di illustrazioni quali diagrammi e cartine), alla disponibilità di informazioni sulla qualità dei dati (inclusi i limiti all’utilizzo) e alla disponibilità di un’assistenza aggiuntiva.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere le seguenti informazioni sul grado di comprensibilità dei risultati e sulla disponibilità di metadati:

descrizione dei metadati forniti e relativi riferimenti,

riferimenti a documenti metodologici fondamentali connessi alle statistiche fornite,

descrizione delle principali iniziative adottate dai servizi statistici nazionali per informare gli utenti sui dati.

5.   COMPARABILITÀ

5.1.   Comparabilità geografica

Le relazioni sulla qualità includono informazioni sulle differenze tra concetti europei e nazionali, nonché — nella misura del possibile — sull’incidenza che tali differenze hanno sulle stime.

5.2.   Comparabilità nel tempo

Le relazioni sulla qualità includono informazioni sulle modifiche apportate con riguardo alle definizioni, alla copertura e alla metodologia in due trimestri successivi qualunque, nonché sulle conseguenze che ne derivano per le stime.

6.   COERENZA

Per «coerenza» delle statistiche s’intende la loro idoneità a essere attendibilmente combinate in modi diversi e per vari usi. Generalmente è tuttavia più facile evidenziare i casi di incoerenza che non dimostrare la coerenza dei dati.

Le relazioni sulla qualità includono confronti con i dati sul numero di posti di lavoro vacanti provenienti da altre fonti pertinenti eventualmente disponibili (in totale e per sezioni della NACE, se opportuno) e, in caso di forti divergenze tra i valori, ne indicano i motivi.

La prima relazione sulla qualità include anche le seguenti informazioni per i dati retrospettivi:

descrizione delle fonti utilizzate per i dati retrospettivi e della metodologia impiegata,

descrizione di eventuali differenze tra la copertura (attività economiche, occupati, variabili) dei dati retrospettivi e dei dati correnti,

descrizione della comparabilità dei dati retrospettivi e dei dati correnti.


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