EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Regolamento (CE) n. 981/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/5


REGOLAMENTO (CE) N. 981/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (2). Il titolo V, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo alle pratiche e ai trattamenti enologici, nonché l'articolo 70 e le relative disposizioni contenute in particolare negli allegati di tale regolamento continuano tuttavia a essere applicati fino al 31 luglio 2009.

(2)

L'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede deroghe in relazione al tenore massimo totale di anidride solforosa per alcune categorie di vini con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

(3)

L'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di acidità volatile per alcune categorie di vini.

(4)

Il regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione (3) fissa alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa e i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 423/2008 e, a norma dell'articolo 24 del medesimo regolamento, i vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008.

(5)

Alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro» accompagnati dalla menzione «colheita tardia» hanno un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 80 g/l e necessitano, per la conservazione in buone condizioni qualitative, di un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 400 mg/l. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIV, primo capoverso, lettera b), del regolamento (CE) n. 423/2008.

(6)

Alcuni v.q.p.r.d. spagnoli recanti la denominazione di origine «Rioja» o la denominazione di origine «Málaga» e alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 25, 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008.

(7)

L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 423/2008 stabilisce le norme generali per l'utilizzazione in via sperimentale di nuove pratiche enologiche da parte degli Stati membri. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), di tale articolo, di spedire i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali autorizzate da uno Stato membro fuori dal territorio di quest'ultimo, crea difficoltà agli operatori, in particolare per la valutazione dell'impatto economico delle pratiche sperimentate. Occorre eliminare tale condizione restrittiva se la pratica di cui trattasi è già stata raccomandata e pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(8)

La possibilità, per i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali, di circolare su tutto il territorio comunitario, impone controlli efficaci e la necessità di indicare le pratiche sperimentali utilizzate per tali vini sul documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, nonché sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2008 è modificato come segue:

1)

l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:

a)

alla lettera c) è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, se la pratica o il trattamento enologico oggetto di tale autorizzazione sperimentale è una pratica enologica già raccomandata e pubblicata dall'OIV, i prodotti ottenuti possono essere commercializzati in tutta la Comunità;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

le pratiche e i trattamenti in questione siano iscritti nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;

2)

gli allegati XIV e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 423/2008 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato XIV, lettera b), è aggiunto il seguente settimo trattino:

«—

i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine “Douro” seguita dalla menzione “colheita tardia”;»;

2)

l'allegato XVI è modificato come segue:

a)

alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

a 25 milliequivalenti per litro per:

i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “vendimia tardía”,

i v.q.p.r.d. dolci di uve stramature bianchi o rosati aventi diritto alla denominazione di origine “Rioja”;

ii)

a 35 milliequivalenti per litro per:

i v.q.p.r.d. di uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”,

i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione “generoso” o “generoso de licor” e aventi diritto alle denominazioni di origine “Condado de Huelva”, “Jerez-Xerez-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de barramela”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”,

i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. dolci aventi diritto alla denominazione di origine “Málaga;”»;

b)

è aggiunta la seguente lettera p):

«p)

per i vini portoghesi:

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine “Douro” seguita dalla menzione “colheita tardia” il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 16 % vol e il cui tenore di zuccheri residui è almeno pari a 80 g/l.»


Top