EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0981
Commission Regulation (EC) No 981/2008 of 7 October 2008 amending Regulation (EC) No 423/2008 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 and establishing a Community code of oenological practices and processes
Regolamento (CE) n. 981/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
Regolamento (CE) n. 981/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0606
8.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 981/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (2). Il titolo V, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo alle pratiche e ai trattamenti enologici, nonché l'articolo 70 e le relative disposizioni contenute in particolare negli allegati di tale regolamento continuano tuttavia a essere applicati fino al 31 luglio 2009. |
(2) |
L'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede deroghe in relazione al tenore massimo totale di anidride solforosa per alcune categorie di vini con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l. |
(3) |
L'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di acidità volatile per alcune categorie di vini. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione (3) fissa alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa e i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 423/2008 e, a norma dell'articolo 24 del medesimo regolamento, i vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008. |
(5) |
Alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro» accompagnati dalla menzione «colheita tardia» hanno un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 80 g/l e necessitano, per la conservazione in buone condizioni qualitative, di un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 400 mg/l. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIV, primo capoverso, lettera b), del regolamento (CE) n. 423/2008. |
(6) |
Alcuni v.q.p.r.d. spagnoli recanti la denominazione di origine «Rioja» o la denominazione di origine «Málaga» e alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 25, 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008. |
(7) |
L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 423/2008 stabilisce le norme generali per l'utilizzazione in via sperimentale di nuove pratiche enologiche da parte degli Stati membri. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), di tale articolo, di spedire i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali autorizzate da uno Stato membro fuori dal territorio di quest'ultimo, crea difficoltà agli operatori, in particolare per la valutazione dell'impatto economico delle pratiche sperimentate. Occorre eliminare tale condizione restrittiva se la pratica di cui trattasi è già stata raccomandata e pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). |
(8) |
La possibilità, per i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali, di circolare su tutto il territorio comunitario, impone controlli efficaci e la necessità di indicare le pratiche sperimentali utilizzate per tali vini sul documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, nonché sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 423/2008 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
|
2) |
gli allegati XIV e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(3) GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 423/2008 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato XIV, lettera b), è aggiunto il seguente settimo trattino:
|
2) |
l'allegato XVI è modificato come segue:
|