EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0771

Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1 o agosto 2008 , recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 221 - 229

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/oj

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/5


REGOLAMENTO (CE) N. 771/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 93, paragrafo 4 e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 conferisce all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l'agenzia», il potere di adottare decisioni individuali riguardanti la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche e istituisce una commissione di ricorso che ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 si limita a definire alcune norme di base relative alle procedure di ricorso, è necessario stabilire norme di attuazione riguardanti l'organizzazione della commissione di ricorso e la procedura applicabile ai ricorsi proposti dinanzi alla stessa.

(3)

Per assicurare una valutazione equilibrata dei ricorsi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto all'esame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (2).

(4)

Secondo quanto dispone l'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri, ciascuno dei quali ha un supplente. È opportuno che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.

(5)

Per facilitare lo svolgimento dei ricorsi, occorre che per ogni controversia sia designato un relatore, di cui vanno definiti i compiti.

(6)

Per poter esercitare le sue funzioni agevolmente ed efficacemente, la commissione di ricorso deve essere dotata di una cancelleria.

(7)

Per le stesse ragioni, la commissione di ricorso deve poter stabilire le modalità del proprio funzionamento e il proprio regolamento interno.

(8)

Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia può, a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nominare membri supplementari della commissione di ricorso, affinché questa possa adottare le proprie decisioni finali in tempi ragionevoli. Di conseguenza, la commissione di ricorso deve avere la facoltà di stabilire criteri per l'attribuzione dell'esame dei ricorsi ai suoi vari membri.

(9)

All'atto di ricorso deve essere allegata, pena l'irricevibilità dello stesso, la prova del pagamento della tariffa prevista per i ricorsi dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (3).

(10)

Se necessario e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione valuti l'efficacia delle disposizioni dello stesso e della loro attuazione pratica, e se del caso modifichi tali disposizioni.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Organizzazione della Commissione di ricorso

Parte 1

La commissione di ricorso

Articolo 1

Composizione

1.   Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell'agenzia, qui di seguito denominata «la commissione di ricorso».

Almeno uno di essi possiede un'adeguata formazione giuridica e almeno un altro un'adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.

2.   Il presidente della commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all'esame di tutti i ricorsi.

3.   Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

Articolo 2

Esclusione dei membri

Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.

Articolo 3

Sostituzione dei membri

1.   Il membro escluso a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sostituito dalla commissione di ricorso con un membro supplente.

2.   Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente in caso di congedo, malattia, impegni improrogabili od ogni altro motivo che gli impedisca di partecipare al procedimento. I criteri in base ai quali è scelto il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Se un membro non è in grado di chiedere d'essere sostituito, il presidente può provvedervi di propria iniziativa.

Il presidente può respingere la richiesta di sostituzione soltanto con decisione motivata.

Ove sia impedito a partecipare al procedimento, il presidente provvede a designare il proprio supplente. Se non è in grado di provvedervi, il supplente è designato dal più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

3.   Se un membro è sostituito prima dello svolgimento dell'udienza, il procedimento non è sospeso e la sostituzione non rende invalidi gli atti del procedimento già compiuti.

Se la sostituzione interviene dopo lo svolgimento dell'udienza, quest'ultima deve essere ripetuta salvo accordo contrario delle parti, del membro supplente e degli altri due membri che decidono sul ricorso.

4.   In caso di sostituzione, il membro supplente è vincolato da qualsiasi decisione interlocutoria già adottata.

5.   L'assenza di un membro successiva all'adozione della decisione finale da parte della commissione di ricorso non impedisce a quest'ultima di compiere i rimanenti atti del procedimento.

Se il presidente non è in grado di sottoscrivere la decisione o di compiere i rimanenti atti del procedimento, vi provvede a nome del presidente il più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, se questi hanno la stessa anzianità di servizio nella commissione di ricorso, da quello più anziano per età.

Articolo 4

Relatore

1.   Il presidente nomina relatore uno degli altri membri che decidono sul ricorso o assume egli stesso tale funzione, tenendo conto della necessità di distribuire equamente il carico di lavoro tra tutti i membri.

2.   Il relatore svolge l'esame preliminare del ricorso.

3.   La commissione di ricorso può, su proposta del relatore, adottare ogni provvedimento procedurale di cui all'articolo 15.

L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al relatore.

4.   Il relatore redige un progetto di decisione.

Parte 2

La cancelleria

Articolo 5

Cancelleria e cancelliere

1.   È istituita in seno all'agenzia una cancelleria presso la commissione di ricorso. La cancelleria è diretta dalla persona nominata come cancelliere a norma del paragrafo 5.

2.   La cancelleria ha il compito di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.

3.   La cancelleria tiene un registro dei ricorsi, nel quale sono annotati gli estremi di tutti gli atti di ricorso e dei relativi documenti.

4.   Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5.   La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da un cancelliere nominato dal direttore esecutivo su proposta del presidente.

Il presidente ha facoltà di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

6.   Il cancelliere verifica l'osservanza dei termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi.

7.   Le istruzioni generali destinate al cancelliere sono adottate con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

CAPO II

Procedura

Articolo 6

Atto di ricorso

1.   L'atto di ricorso contiene:

a)

il nome e l'indirizzo del ricorrente;

b)

se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

c)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d)

gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;

e)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

f)

se del caso, la natura delle prove dedotte e l'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

g)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate;

h)

una dichiarazione da cui risulti se il ricorrente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

2.   L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008.

L'atto di ricorso è altresì corredato, se il ricorrente è una persona giuridica, dell'atto o degli atti costituivi, di un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o di qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica.

3.   Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, il cancelliere fissa il termine entro il quale esso può essere regolarizzato dal ricorrente. Il cancelliere può assegnare tale termine una sola volta.

Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.

4.   Se constata un'irregolarità che rende irricevibile il ricorso, il cancelliere invia senza indugio un parere motivato al presidente.

Quando assegna un termine a norma del paragrafo 3, il cancelliere invia il parere motivato dopo la relativa scadenza sempre che l'irregolarità non sia stata corretta.

5.   Il cancelliere notifica senza indugio l'atto di ricorso all'agenzia.

6.   Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.

Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 7

Memoria difensiva

1.   Nei due mesi che seguono la notificazione dell'atto di ricorso, l'agenzia presenta una memoria difensiva.

Il presidente può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.

2.   La memoria difensiva contiene:

a)

se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

b)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

c)

se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

d)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate;

e)

una dichiarazione da cui risulti se l'agenzia consente che le notificazioni destinate ad essa o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

3.   Se l'agenzia, benché regolarmente citata, non presenta una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di tale memoria.

Articolo 8

Intervento

1.   Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

2.   La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro due settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.   L'intervento si limita ad aderire od opporsi alle conclusioni di una delle parti.

4.   La domanda d'intervento contiene:

a)

il nome, il cognome e l'indirizzo dell'interveniente;

b)

se l'interveniente si fa rappresentare, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

c)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d)

le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

e)

i motivi e gli argomenti in fatto e in diritto;

f)

se del caso, la natura delle prove dedotte;

g)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono essere considerate riservate;

h)

una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

5.   La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

6.   Ogni interveniente sostiene le proprie spese.

Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre la procura che gli è stata conferita.

Articolo 10

Deposito degli atti procedurali

1.   Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati.

2.   Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria.

3.   Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 11

Ricevibilità dei ricorsi

1.   Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni:

a)

l'atto di ricorso non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all'articolo 9 del presente regolamento;

b)

il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto;

c)

il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

d)

il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.

Articolo 12

Esame dei ricorsi

1.   Le parti non possono presentare nuove prove dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri debitamente giustificato il ritardo nella presentazione delle prove.

2.   Non possono essere addotti nuovi motivi dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri tali motivi basati su nuovi elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento.

3.   Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni dell'altra parte o degli intervenienti.

La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.

4.   La commissione di ricorso comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.

Articolo 13

Udienze

1.   La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta.

La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.

2.   La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere.

3.   Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza.

4.   Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che essa decida diversamente per gravi motivi, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.

5.   Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento.

Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti.

6.   Il cancelliere redige il verbale dell'udienza.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico.

Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione.

7.   L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.

Articolo 14

Regime linguistico

1.   La lingua in cui è redatto l' atto di ricorso costituisce la lingua procedurale.

Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, l'atto di ricorso è depositato nella lingua in cui è redatta la decisione o in una delle lingue ufficiali della Comunità usata nella comunicazione che ha dato origine alla decisione e in particolare nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   La lingua procedurale è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, nei verbali e nelle decisioni della commissione di ricorso.

Ogni documento redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale è accompagnato da una traduzione nella lingua procedurale.

Nel caso di documenti lunghi, le traduzioni possono essere limitate ad estratti. Tuttavia la commissione di ricorso può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, richiedere una traduzione più ampia o integrale.

3.   Su richiesta di una delle parti e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può autorizzare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua procedurale per l'intero procedimento o per parte di esso.

4.   La commissione di ricorso può autorizzare l'interveniente, su sua richiesta e dopo aver sentito l'altra parte, a usare una lingua ufficiale delle Comunità diversa dalla lingua procedurale.

5.   La commissione di ricorso può autorizzare il testimone o l'esperto, il quale dichiari di non poter esprimersi adeguatamente nella lingua procedurale, a usare un'altra lingua ufficiale della Comunità.

6.   Quando la commissione di ricorso autorizza l'uso di una lingua diversa dalla lingua procedurale, la cancelleria provvede alla traduzione o all'interpretazione.

Articolo 15

Provvedimenti procedurali

1.   La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento.

2.   I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di:

a)

garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove;

b)

determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti;

c)

chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono.

3.   I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel:

a)

porre quesiti alle parti;

b)

invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia;

c)

chiedere informazioni alle parti o a terzi;

d)

chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia;

e)

convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni;

f)

richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi;

g)

formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.

Articolo 16

Prove

1.   Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, i mezzi di acquisizione delle prove comprendono:

a)

la richiesta di informazioni;

b)

la produzione di documenti e oggetti;

c)

l'audizione di parti o di testimoni;

d)

il parere di esperti.

Le norme di attuazione riguardanti l'acquisizione delle prove sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2.   La commissione di ricorso, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un esperto deponga oralmente, convoca dinanzi a sé la persona interessata.

3.   Le parti sono informate dell'audizione dei testimoni e degli esperti dinanzi alla commissione di ricorso. Esse hanno facoltà di presenziare all'audizione e di porre quesiti al testimone o all'esperto.

Le parti possono ricusare l'esperto o il testimone per incompetenza nella materia oggetto del ricorso. Sulla ricusazione decide la commissione di ricorso.

4.   Prima di deporre, l'esperto o il testimone è tenuto a dichiarare qualsiasi eventuale interesse personale nella controversia e a indicare se ha assunto in precedenza la rappresentanza di una delle parti o se ha partecipato all'adozione della decisione impugnata.

In mancanza della dichiarazione spontanea dell'esperto o del testimone, le parti possono sollevare la questione dinanzi alla commissione di ricorso.

5.   Il testimone o l' esperto possono essere ricusati entro il termine di due settimane a decorrere dalla notificazione alle parti della citazione del primo o della nomina del secondo. La parte motiva la ricusazione e indica la natura delle prove dedotte a sostegno di essa.

6.   La deposizione dei testimoni e degli esperti è riportata nel verbale.

Articolo 17

Spese relative all'acquisizione delle prove

1.   I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno.

I testimoni che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al risarcimento del mancato guadagno.

Gli esperti che non fanno parte del personale dell'agenzia hanno diritto a un corrispettivo per le prestazioni fornite.

2.   Gli importi dovuti sono versati ai testimoni dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può tuttavia essere versato un anticipo.

3.   Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia definisce le modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare.

4.   Sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e d'intesa con il consiglio d'amministrazione, le norme di attuazione riguardanti:

a)

l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove;

b)

le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo.

5.   Le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate tenendo conto, se del caso, di norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario.

Articolo 18

Competenza

Se la commissione di ricorso deferisce il caso all'organo competente dell'agenzia ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, quest'ultimo è vincolato dalla motivazione della decisione della commissione di ricorso, a meno che non siano mutate le circostanze.

Articolo 19

Deliberazione

1.   Solo i tre membri della commissione che decidono sul ricorso partecipano alla deliberazione. Le deliberazioni sono e devono rimanere segrete.

2.   Nel corso della deliberazione, ogni membro della commissione di ricorso esprime il proprio parere motivandolo.

Il relatore esprime il proprio parere per primo e il presidente, se non è altresì il relatore, per ultimo.

Articolo 20

Votazione

Le votazioni, ove necessarie, si svolgono nell'ordine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia il presidente, se è altresì il relatore, vota per ultimo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Non è ammessa l'astensione.

Articolo 21

Decisione

1.   La decisione contiene le informazioni seguenti:

a)

un'indicazione da cui risulti che la decisione è adottata dalla commissione di ricorso;

b)

la data della decisione;

c)

il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;

d)

il nome delle parti, degli intervenienti, e dei loro rappresentanti nel procedimento;

e)

le conclusioni delle parti;

f)

un riassunto dei fatti;

g)

la motivazione della decisione;

h)

il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008.

2.   Il presidente e il cancelliere sottoscrivono la decisione; la sottoscrizione può essere effettuata in forma elettronica.

L'originale della decisione è depositato preso la cancelleria.

3.   La decisione è notificata alle parti a norma dell'articolo 22.

4.   La decisione è accompagnata dall'avviso dell'impugnabilità della decisione a norma dell'articolo 230 del trattato e dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale avviso reca altresì l'indicazione dei termini d'impugnativa.

L'omissione di tale avviso non costituisce motivo di invalidità della decisione.

5.   Le decisioni finali della commissione di ricorso sono adeguatamente pubblicate nella loro integralità, a meno che il presidente non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti.

Articolo 22

Notificazione degli atti

Il cancelliere provvede a notificare alle parti e agli intervenienti le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso.

La notificazione è effettuata in uno dei modi seguenti:

1)

spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento;

2)

consegna diretta della copia contro ricevuta;

3)

ogni mezzo tecnico di comunicazione a disposizione della commissione di ricorso, al cui uso la parte o il suo rappresentante abbia acconsentito.

Articolo 23

Termini

1.   Ogni termine fissato in seno o in base al regolamento (CE) n. 1907/2006 o al presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato con decorrenza dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica l'evento o si compie l'atto non è incluso nel termine.

3.   Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno ha lo stesso nome ovvero lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto dal quale il termine stesso decorre.

Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, la scadenza avviene con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

4.   Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si computano dapprima i mesi interi e poi i giorni.

5.   I termini comprendono i giorni festivi ufficiali dell'agenzia, i sabati e le domeniche.

6.   Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 24

Proroga e superamento dei termini

1.   Ogni termine fissato a norma del presente regolamento può essere prorogato da chi lo ha stabilito.

2.   Il superamento del termine non pregiudica i diritti della parte se questa può dimostrare alla commissione di ricorso che è dovuto a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

Articolo 25

Sospensione del procedimento

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può sospendere il procedimento di ricorso di propria iniziativa o su richiesta di una parte.

Se una delle parti si oppone, la decisione di sospensione deve essere motivata.

Articolo 26

Rettifiche

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 27

Disposizioni di applicazione

1.   Le norme procedurali aggiuntive necessarie per l'efficace svolgimento dei ricorsi e per la buona organizzazione dei lavori della commissione di ricorso, in particolare le norme per l'attribuzione dei ricorsi ai membri della stessa, sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

2.   Le istruzioni pratiche destinate alle parti e agli intervenienti e le istruzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle udienze della commissione di ricorso nonché al deposito e alla notificazione delle memorie od osservazioni scritte sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

3.   Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10.

(3)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.


Top