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Document 32008R0590

Regolamento (CE) n. 590/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008 , recante modifica e deroga del regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

OJ L 163, 24.6.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/590/oj

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/24


REGOLAMENTO (CE) N. 590/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modifica e deroga del regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 42, lettere b), f) e j),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007 prevede che un aiuto finanziario nazionale possa essere concesso alle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Tale aiuto dovrebbe aggiungersi al fondo di esercizio. Per autorizzare un’organizzazione di produttori a inserire l’aiuto supplementare nel proprio programma operativo, quest’ultimo dovrebbe, se necessario, essere modificato. In tal caso gli Stati membri dovrebbero essere in grado di aumentare la percentuale limite di cui può essere incrementato l'importo inizialmente approvato del fondo di esercizio, indicata all’articolo 67, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2).

(2)

L’articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che il pagamento delle spese di trasporto per la distribuzione gratuita sia subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano le spese di trasporto realmente sostenute. Tuttavia, le spese di trasporto relative alla distribuzione gratuita sono coperte dagli importi forfettari specificati nell’allegato XI del regolamento e non è quindi necessario fornire tali dati, mentre dovrebbero essere richieste informazioni sulla distanza utilizzata come base per il calcolo dell’importo forfettario.

(3)

È opportuno modificare la data indicata all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, entro cui gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori, spostandola al 31 gennaio, al fine di tenere conto della possibilità reale che gli Stati membri rimandino fino al 20 gennaio l'approvazione dei programmi operativi e dei fondi di esercizio.

(4)

L’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che gli Stati membri presentino richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo all'esecuzione annuale dei programmi operativi. Poiché gli Stati versano gli aiuti alle organizzazioni di produttori entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma, il termine per la richiesta, da parte degli Stati membri, del rimborso della Commissione dovrebbe essere prorogato al 1ogennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

(5)

L’articolo 116, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che, ove necessario, gli Stati membri possano effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 71 di tale regolamento. A fini di corretta gestione finanziaria, dovrebbe tuttavia essere fissata una scadenza finale per tali pagamenti. Per le stesse ragioni, una serie di disposizioni analoga dovrebbe essere aggiunta anche all’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento.

(6)

L’articolo 122, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che le organizzazioni di produttori rimborsino il contributo comunitario ove i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato siano tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto dovute alle irregolarità. Le organizzazioni di produttori non dovrebbero tuttavia essere considerate responsabili di irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati e tale requisito dovrebbe pertanto essere eliminato.

(7)

Per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli Stati membri, sarebbe opportuno chiarire che, per i programmi operativi attuati nel 2007, si dovrebbero continuare ad applicare disposizioni identiche a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio (3).

(8)

L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che le domande di aiuto relative a periodi semestrali possano essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali. Tali domande potevano tuttavia essere presentate per piani approvati prima del 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4). È opportuno prevedere una misura transitoria per consentire tali domande nel caso in oggetto.

(9)

A fini di certezza del diritto e per garantire una transizione agevole dal regime di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 a quello di cui al regolamento (CE) n. 1182/2007, è importante chiarire che i tassi di aiuto dovrebbero rimanere immutati per i piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), nonché per i gruppi i produttori cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96.

(10)

A fini di certezza del diritto e per tutelare diritti acquisiti, è importante chiarire che il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità delle norme in vigore a tale data.

(11)

A fini di certezza del diritto e per tutelare aspettative legittime, si dovrebbe chiarire che, a domande di aiuto a titolo dei programmi operativi attuati nel 2007, non dovrebbero essere applicate, per atti od omissioni relativi a tale periodo, sanzioni più severe di quelle previste dalla normativa allora in vigore.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(13)

Tenuto conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per adeguarsi alle nuove norme sull'aiuto finanziario nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 per i programmi operativi attuati nel 2007 e nel 2008, è opportuno adottare misure transitorie per consentire deroghe alle date di cui all'articolo 94 del regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1)

All'articolo 67, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all'articolo 31, paragrafo 1, e in caso di applicazione dell’articolo 94 bis

2)

All'articolo 82, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.»

3)

All'articolo 94, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i programmi operativi da attuare in tale anno.»

4)

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente articolo 94 bis:

«Articolo 94 bis

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 67.»

5)

All'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi.

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dalla Comunità, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale) e dalle organizzazioni di produttori e relativi membri.»

6)

L’articolo 116 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»

b)

dopo il primo comma del paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»

7)

All’articolo 122, primo comma, lettera b), la seconda frase è soppressa.

8)

All’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, i gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento a cui si applica l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che non è suddiviso in periodi semestrali possono presentare richieste di aiuto relative a periodi semestrali. Tali richieste possono coprire solo periodi semestrali corrispondenti ai segmenti annuali iniziati prima del 2008.

5.   In deroga all’articolo 96, per i programmi operativi attuati nel 2007, il FEAGA eroga un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi di esercizio pari al 50 % dell’aiuto finanziario concesso all’organizzazione di produttori.

6.   I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

7.   Il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità del titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 in vigore a tale data.

8.   Se, riguardo a una domanda di aiuto presentata a titolo di programmi operativi attuati nel 2007 o in precedenza, si dovrebbe, in relazione ad atti od omissioni verificatisi in tale periodo, applicare una sanzione a norma del titolo III, capo V, sezione 3, mentre in forza della normativa allora in vigore non si sarebbe applicata alcuna sanzione o una meno severa, si applica la sanzione meno severa oppure, se del caso, non si applica alcuna sanzione.»

Articolo 2

In deroga all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, per i programmi operativi attuati nel 2007 e 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per quell'anno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2008 (GU L 146 del 5.6.2008, pag. 7).

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 20.

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.


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