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Document 32008R0497
Commission Regulation (EC) No 497/2008 of 4 June 2008 opening and providing for the management of Community tariff quotas for certain fish and fishery products originating in Montenegro
Regolamento (CE) n. 497/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro
Regolamento (CE) n. 497/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro
OJ L 146, 5.6.2008, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 201 - 204
In force
5.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 497/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2008
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica. |
(2) |
Il 15 ottobre 2007 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio del 15 ottobre 2007 (3). L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2008. |
(3) |
A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro beneficiano all’importazione nella Comunità di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari. |
(4) |
I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati stabiliti per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari comunitari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione. |
(5) |
È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. È richiesta una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica. |
(6) |
I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione delle preferenze tariffarie nei limiti dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
(7) |
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione e all’accordo interinale, dal 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale i volumi dei contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe devono essere aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del quantitativo totale del contingente tariffario precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Occorre che i volumi contingentali eventualmente maggiorati continuino ad applicarsi fino a quando le parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale non definiscono altre modalità. |
(8) |
Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1o gennaio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I pesci e i prodotti della pesca originari del Montenegro ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.
Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali i prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine conformemente al protocollo 3 dell’accordo interinale con il Montenegro o al protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con il Montenegro.
Articolo 2
1. I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla materia si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.
Articolo 3
1. I contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe indicati nell’allegato ai numeri d’ordine 09.1524 e 09.1525 sono aumentati a 250 tonnellate dal 1o gennaio 2012 per il 2012 e gli anni successivi.
2. La maggiorazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata solo se almeno l’80 % dei volumi dei contingenti tariffari aperti l’anno precedente è stato usato nel quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale.
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.
(2) GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.
(3) GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto) |
Aliquota del dazio contingentale |
09.1516 |
0301 91 10 |
|
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana |
20 tonnellate |
Esenzione |
0301 91 90 |
|
||||
0302 11 10 |
|
||||
0302 11 20 |
|
||||
0302 11 80 |
|
||||
0303 21 10 |
|
||||
0303 21 20 |
|
||||
0303 21 80 |
|
||||
0304 19 15 |
|
||||
0304 19 17 |
|
||||
ex 0304 19 19 |
30 |
||||
ex 0304 19 91 |
10 |
||||
0304 29 15 |
|
||||
0304 29 17 |
|
||||
ex 0304 29 19 |
30 |
||||
ex 0304 99 21 |
11, 12, 20 |
||||
ex 0305 10 00 |
10 |
||||
ex 0305 30 90 |
50 |
||||
0305 49 45 |
|
||||
ex 0305 59 80 |
61 |
||||
ex 0305 69 80 |
61 |
||||
09.1518 |
0301 93 00 |
|
Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana |
10 tonnellate |
Esenzione |
0302 69 11 |
|
||||
0303 79 11 |
|
||||
ex 0304 19 19 |
20 |
||||
ex 0304 19 91 |
20 |
||||
ex 0304 29 19 |
20 |
||||
ex 0304 99 21 |
16 |
||||
ex 0305 10 00 |
20 |
||||
ex 0305 30 90 |
60 |
||||
ex 0305 49 80 |
30 |
||||
ex 0305 59 80 |
63 |
||||
ex 0305 69 80 |
63 |
||||
09.1520 |
ex 0301 99 80 |
80 |
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana |
20 tonnellate |
Esenzione |
0302 69 61 |
|
||||
0303 79 71 |
|
||||
ex 0304 19 39 |
80 |
||||
ex 0304 19 99 |
77 |
||||
ex 0304 29 99 |
50 |
||||
ex 0304 99 99 |
20 |
||||
ex 0305 10 00 |
30 |
||||
ex 0305 30 90 |
70 |
||||
ex 0305 49 80 |
40 |
||||
ex 0305 59 80 |
65 |
||||
ex 0305 69 80 |
65 |
||||
09.1522 |
ex 0301 99 80 |
22 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana |
20 tonnellate |
Esenzione |
0302 69 94 |
|
||||
ex 0303 77 00 |
10 |
||||
ex 0304 19 39 |
85 |
||||
ex 0304 19 99 |
79 |
||||
ex 0304 29 99 |
60 |
||||
ex 0304 99 99 |
70 |
||||
ex 0305 10 00 |
40 |
||||
ex 0305 30 90 |
80 |
||||
ex 0305 49 80 |
50 |
||||
ex 0305 59 80 |
67 |
||||
ex 0305 69 80 |
67 |
||||
09.1524 |
1604 13 11 |
|
Preparazioni e conserve di sardine |
200 tonnellate (1) |
6 % |
1604 13 19 |
|
||||
ex 1604 20 50 |
10, 19 |
||||
09.1525 |
1604 16 00 |
|
Preparazioni e conserve di acciughe |
200 tonnellate (1) |
12,5 % |
1604 20 40 |
|
(1) Dal 1o gennaio 2012 i volumi dei contingenti tariffari per il 2012 e gli anni successivi sono aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del contingente dell’anno precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le parti non definiscono altre modalità.