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Document 32008R0497

Regolamento (CE) n. 497/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro

OJ L 146, 5.6.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 201 - 204

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/497/oj

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/3


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 15 ottobre 2007 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio del 15 ottobre 2007 (3). L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2008.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro beneficiano all’importazione nella Comunità di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati stabiliti per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari comunitari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5)

È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. È richiesta una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6)

I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione delle preferenze tariffarie nei limiti dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(7)

Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione e all’accordo interinale, dal 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale i volumi dei contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe devono essere aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del quantitativo totale del contingente tariffario precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Occorre che i volumi contingentali eventualmente maggiorati continuino ad applicarsi fino a quando le parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale non definiscono altre modalità.

(8)

Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1o gennaio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari del Montenegro ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali i prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine conformemente al protocollo 3 dell’accordo interinale con il Montenegro o al protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con il Montenegro.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla materia si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

1.   I contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe indicati nell’allegato ai numeri d’ordine 09.1524 e 09.1525 sono aumentati a 250 tonnellate dal 1o gennaio 2012 per il 2012 e gli anni successivi.

2.   La maggiorazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata solo se almeno l’80 % dei volumi dei contingenti tariffari aperti l’anno precedente è stato usato nel quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.

(3)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)

Aliquota del dazio contingentale

09.1516

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1518

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

10 tonnellate

Esenzione

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1520

ex 0301 99 80

80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1522

ex 0301 99 80

22

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1524

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

200 tonnellate (1)

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1525

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

200 tonnellate (1)

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  Dal 1o gennaio 2012 i volumi dei contingenti tariffari per il 2012 e gli anni successivi sono aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del contingente dell’anno precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le parti non definiscono altre modalità.


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