EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0067

Regolamento (CE) n. 67/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

OJ L 23, 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 157 - 158

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/13


REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2) prevede che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell’allegato del regolamento in questione.

(2)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri devono esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(3)

La Bulgaria e la Romania hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare.

(4)

La Commissione ha trasmesso le suddette comunicazioni agli altri Stati membri il 1o gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e il 9 gennaio 2007 nel caso della Romania.

(5)

Sono pervenute obiezioni relative ai requisiti notificati. È stata pertanto debitamente seguita la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, e i requisiti comunicati dalla Bulgaria e dalla Romania andranno inclusi nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93.

(6)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(2)  GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2023/2005 (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 8).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Bulgaria

Per la completa denaturazione dell’alcole etilico, le seguenti sostanze nei quantitativi citati sono addizionate a 100 litri di alcole etilico con un effettivo tenore alcolico minimo di 90 % vol.:

5 litri di metiletilchetone,

2 litri di alcole isopropile,

0,2 grammi di blu di metilene.

Romania

Per ettolitro di alcole puro:

1 grammo di benzoato di denatonio,

2 litri di metiletilchetone (butanone), e

0,2 grammi di blu di metilene.»


Top