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Document 32008L0087

    Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 255 del 23.9.2008, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. impl. da 32016L1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/87/oj

    23.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 255/5


    DIRETTIVA 2008/87/CE DELLA COMMISSIONE

    del 22 settembre 2008

    che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

    (2)

    È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

    (3)

    Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.

    (4)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


    ALLEGATO I

    L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.

    1)

    L’indice è modificato come segue:

    a)

    il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente:

    «Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

    b)

    il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 6.09 — Collaudo e ispezioni periodiche»;

    c)

    è inserito il seguente articolo 10.03 quater:

    «Articolo 10.03 quater — Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti».

    2)

    All’articolo 2.07, paragrafo 1, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».

    3)

    L’articolo 2.17 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

    «Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.

    Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.»

    4)

    L’articolo 2.18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2.18

    Numero unico europeo di identificazione delle navi

    1.

    Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III.

    2.

    L’autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario appone su quest’ultimo il numero europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato comunitario, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento.

    Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall’autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

    3.

    Un solo numero unico europeo di identificazione può essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione.

    4.

    Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario.

    5.

    Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a disposizione delle autorità competenti di paesi terzi.

    6.

    In conformità del paragrafo 5, ciascuna autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare le altre autorità competenti elencate nel registro tenuto ai sensi del paragrafo 5 in merito a ogni numero europeo di identificazione delle navi che attribuisce e ai dati di identificazione dell’imbarcazione di cui all’appendice IV. Questi dati possono essere messi a disposizione di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, di paesi terzi sulla base di accordi amministrativi per attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione così come per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.»

    5)

    All’articolo 2.19, paragrafo 2, secondo comma, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero europeo di identificazione delle navi».

    6)

    L’articolo 6.02, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.

    Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.»

    7)

    L’articolo 6.03 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6.03

    Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

    1.

    Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza.

    2.

    I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro.

    3.

    Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.

    4.

    I tubi flessibili:

    a)

    sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti;

    b)

    devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio;

    c)

    devono essere sostituiti almeno ogni otto anni.

    5.

    I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa specializzata e, se necessario, riparati.»

    8)

    L’articolo 6.07, paragrafo 2, è modificato come segue:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»;

    b)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;».

    9)

    L’articolo 6.09 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6.09

    Collaudo e ispezioni periodiche

    1.

    La conformità dell’apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione. A tal fine, la commissione di ispezione può richiedere i seguenti documenti:

    a)

    descrizione dell’apparato di governo;

    b)

    monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo;

    c)

    dati relativi al mezzo di governo;

    d)

    schema dell’impianto elettrico;

    e)

    descrizione del regolatore della velocità di accostata;

    f)

    istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo.

    2.

    Il funzionamento dell’intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d’accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza.

    3.

    Gli apparati di governo a motore sono ispezionati da un esperto:

    a)

    prima della loro messa in servizio;

    b)

    dopo un guasto;

    c)

    dopo qualsiasi modifica o riparazione;

    d)

    a scadenze regolari almeno ogni tre anni.

    4)

    L’ispezione deve comprendere almeno:

    a)

    il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo;

    b)

    un test funzionale dell’apparato di governo in relazione a tutte le possibilità operative;

    c)

    un controllo visivo e un controllo della tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici;

    d)

    un controllo visivo dei componenti elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di sicurezza;

    e)

    la verifica dei dispositivi ottici e acustici di controllo.

    5.

    È rilasciato un certificato di ispezione, firmato dall’ispettore e recante la data dell’ispezione.»

    10)

    L’articolo 7.02 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell’acqua.»;

    b)

    al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso o installate in modo da eliminare efficacemente i riverberi. Questo requisito è considerato soddisfatto se le finestre sono inclinate rispetto alla verticale di un angolo esterno non inferiore a 10° e non superiore a 25°.»

    11)

    L’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

    «7.

    Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all’uscita dei serbatoi, di una valvola a chiusura rapida manovrabile dal ponte, anche quando i locali interessati sono chiusi.

    Se il dispositivo di chiusura è installato in modo da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere chiusi a chiave.

    Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato.

    Il primo comma non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.»

    12)

    All’articolo 9.15, paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase:

    «Il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo.»

    13)

    L’articolo 10.03 bis è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.

    L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»;

    b)

    il paragrafo 10 è soppresso.

    14)

    L’articolo 10.03 ter è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

    «d)

    FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»;

    b)

    al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»;

    c)

    al paragrafo 5, lettera e), la sottolettera cc) è sostituita dalla seguente:

    «cc)

    alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;»

    d)

    al paragrafo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»;

    e)

    il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

    «13.   FK-5-1-12 — sistemi antincendio

    Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano FK-5-1-12 quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio;

    b)

    ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato;

    c)

    ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo per il controllo della pressione del gas;

    d)

    il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m3/kg;

    e)

    il volume di FK-5-1-12 per il locale da proteggere è almeno pari al 5,5 % del volume lordo del locale. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi;

    f)

    i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno del locale da proteggere;

    g)

    dopo l’erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,0 %.»

    15)

    È inserito il seguente articolo 10.03 quater:

    «Articolo 10.03 quater

    Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti

    I sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati esclusivamente sulla base di raccomandazioni del comitato.»

    16)

    Al paragrafo 2 dell’articolo 10.05, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.

    A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006.»

    17)

    All’articolo 14.13 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

    «Inoltre, per le navi da passeggeri l’esperto verifica se è disponibile un certificato di ispezione valido che attesti la corretta installazione del sistema di allarme per il gas di cui all’articolo 15.15, paragrafo 9, o la sua ispezione.»

    18)

    L’articolo 15.03 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

    «I dati relativi alla nave presi in considerazione per il calcolo della stabilità sono determinati con una prova di sbandamento.»;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Inoltre, il requisito di cui al paragrafo 3, lettera d), deve essere dimostrato per la condizione di carico seguente:»;

    ii)

    l’ultimo comma è soppresso;

    c)

    il paragrafo 3 è modificato come segue:

    i)

    le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    il massimo braccio raddrizzante (hmax) si registra a un angolo di sbandamento φmax ≥ (φmom + 3°) e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui φf < φmax, il braccio raddrizzante all’angolo di allagamento φf non è inferiore a 0,20 m;

    b)

    l’angolo di allagamento φf non è inferiore a (φmom + 3°);

    c)

    a seconda della posizione di φf e φmax, l’area A sotto la curva del braccio raddrizzante raggiunge almeno i valori seguenti:

    Caso

     

     

    A

    1

    φmax ≤ 15° o φf ≤ 15°

     

    0,05 m·rad al minore degli angoli φmax o φf

    2

    15° < φmax < 30°

    φmax ≤ φf

    0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad fino all’angolo φmax

    3

    15° < φf < 30°

    φmax > φf

    0,035+0,001 · (30-φf) m·rad fino all’angolo φf

    4

    φmax ≥ 30° e φf ≥ 30°

     

    0,035 m·rad fino all’angolo φ = 30°

    dove:

    hmax

    è il massimo braccio

    φ

    è l’angolo di sbandamento

    φf

    è l’angolo di allagamento, ossia l’angolo di sbandamento, in cui le aperture nello scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a chiusura stagna, sono sommerse

    φmom

    è l’angolo di sbandamento massimo di cui alla lettera e)

    φmax

    è l’angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante

    A

    è l’area sotto la curva dei bracci raddrizzanti.»;

    ii)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    in entrambi i casi seguenti l’angolo di sbandamento φmom non eccede 12°:

    aa)

    nell’applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in conformità dei paragrafi 4 e 5;

    bb)

    nell’applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in conformità dei paragrafi 4 e 6.»;

    d)

    al paragrafo 4, la spiegazione «ni = 4 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d’arredamento mobili; per le zone ponte con componenti d’arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un’area di seduta per persona pari a 0,45 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)» è sostituita dal testo seguente:

    «ni

    =

    3,75 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d’arredamento mobili;

    per le zone ponte con componenti d’arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un’area di seduta per persona pari a 0,50 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)»;

    e)

    il paragrafo 9 è modificato come segue:

    i)

    la tabella sotto la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dalla tabella seguente:

     

    «compartimentazione 1

    compartimentazione 1

    Dimensione del danno laterale

    longitudinale l [m]

    0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m

    0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m

    trasversale b [m]

    B/5

    0,59

    verticale h [m]

    dal fondo della nave alla cima senza delimitazione

    Dimensione del danno del fondo

    longitudinale l [m]

    0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m

    0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m

    trasversale b [m]

    B/5

    verticale h [m]

    0,59; tubatura installata conformemente all’articolo 15.02, paragrafo 13, lettera c), è considerata intatta»

    ii)

    alla lettera d) è soppresso l’ultimo comma;

    f)

    al paragrafo 10 è aggiunta la lettera d) seguente:

    «d)

    il calcolo dell’effetto di superficie libera in tutte le fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei compartimenti danneggiati.»;

    g)

    il paragrafo 11 è modificato come segue:

    i)

    nella frase introduttiva le parole «dovuto alle persone» sono soppresse;

    ii)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    oltre la posizione di equilibrio la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZR ≥ 0,02 m con un’area A ≥ 0,0025 m·rad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all’immersione della prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un angolo di sbandamento φm di 25°.

    Image

    19)

    L’articolo 15.06 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

    «i locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola uscita, hanno almeno una uscita di emergenza;»

    b)

    al paragrafo 8, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «la superficie totale delle zone di raccolta (AS) corrisponde almeno al seguente valore:»

    20)

    L’articolo 15.09 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all’articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con salvagenti galleggianti ad una distanza non superiore a 20 m. I salvagenti galleggianti sono considerati adatti se sono conformi:

    alla norma europea EN 14144:2003, o

    alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»;

    c)

    il paragrafo 4 è modificato come segue:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»;

    ii)

    il secondo comma è soppresso.

    21)

    L’ultima frase dell’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

    «L’impianto elettrico di emergenza è installato o al di sopra della linea limite o quanto più possibile lontano dalle altre fonti di energia ai sensi dell’articolo 9.02, paragrafo 1, per assicurare che, in caso di inondamento in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 9, non sia inondato contemporaneamente a queste fonti di energia.»

    22)

    L’articolo 15.11 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    alla lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente:

    «aa)

    allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»;

    ii)

    è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le paratie divisorie

    a)

    Le paratie divisorie fra i locali sono progettate secondo le seguenti tabelle.

    aa)

    Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui non sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis

    Locali

    Centri di comando

    Vani scale

    Punti di riunione

    Sale di ritrovo

    Sale macchine

    Cucine

    Magazzini

    Centri di comando

    A0

    A0/B15 (1)

    A30

    A60

    A60

    A60

    Vani scale

     

    A0

    A30

    A60

    A60

    A60

    Punti di riunione

     

     

    A30/B15 (2)

    A60

    A60

    A60

    Sale di ritrovo

     

     

     

    —/B15 (3)

    A60

    A60

    A60

    Sale macchine

     

     

     

     

    A60/A0 (4)

    A60

    A60

    Cucine

     

     

     

     

     

    A0

    A60/B15 (5)

    Magazzini

     

     

     

     

     

     

    bb)

    Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis

    Locali

    Centri di comando

    Vani scale

    Punti di riunione

    Sale di ritrovo

    Sale macchine

    Cucine

    Magazzini

    Centri di comando

    A0

    A0/B15 (6)

    A0

    A60

    A30

    A30

    Vani scale

     

    A0

    A0

    A60

    A30

    A0

    Punti di riunione

     

     

    A30/B15 (7)

    A60

    A30

    A30

    Sale di ritrovo

     

     

     

    —/B0 (8)

    A60

    A30

    A0

    Sale macchine

     

     

     

     

    A60/A0 (9)

    A60

    A60

    Cucine

     

     

     

     

     

    B15

    Magazzini

     

     

     

     

     

     

    b)

    Le paratie divisorie di tipo A sono paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti requisiti:

    aa)

    sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente;

    bb)

    sono adeguatamente rinforzati;

    cc)

    sono coibentati con materiale non combustibile autorizzato in modo che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 180 °C rispetto alla temperatura iniziale nell’arco di tempo corrispondente sottoelencato:

     

    tipo A60 — 60 minuti

     

    tipo A30 — 30 minuti

     

    tipo A0 — 0 minuti;

    dd)

    sono costruiti in modo da impedire il propagarsi del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard del fuoco avente la durata di un’ora.

    c)

    Le paratie divisorie di tipo B sono paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

    aa)

    sono costruiti in materiale non combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali usati per la costruzione e l’assemblaggio sono non combustibili, eccetto il rivestimento, che è almeno ad infiammabilità ritardata;

    bb)

    hanno un grado di coibentazione tale che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 225 °C rispetto alla temperatura iniziale nell’arco di tempo corrispondente sottoelencato:

     

    tipo B15 — 15 minuti

     

    tipo B0 — 0 minuti;

    cc)

    sono costruiti in modo da impedire il propagarsi delle fiamme fino al termine della prima mezz’ora della prova standard del fuoco.»

    23)

    L’articolo 15.15 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento LWL non superiore a 25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa, dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento simmetrico:»;

    b)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»;

    c)

    al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «La commissione di ispezione può derogare all’applicazione dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare.»;

    d)

    al paragrafo 10, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a 25 m:».

    24)

    All’articolo 16.06, paragrafo 2, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».

    25)

    L’articolo 21.02 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, lettera g), dopo il riferimento all’«articolo 10.03 ter» è inserito il riferimento seguente:

    «, articolo 10.03 quater»

    b)

    al paragrafo 2, lettera d), il riferimento all’«articolo 10.07» è sostituito dal seguente:

    «articolo 10.05».

    26)

    La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue:

    a)

    la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7:

    «6.02, paragrafo 1

    Presenza di serbatoi idraulici separati

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

    Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

    Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020»

    b)

    la voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 2

    Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante un’operazione unica

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

    c)

    la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

    «6.03, paragrafo 1

    Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020»

    d)

    la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 2, è soppressa;

    e)

    la voce relativa all’articolo 6.07, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «6.07, paragrafo 2, lettera a)

    Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

    f)

    la seguente voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 2, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.08, paragrafo 1:

    «7.02, paragrafo 2

    Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049»

    g)

    la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 7, primo comma

    Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    h)

    la voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «e)

    Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9»

    i)

    la seguente voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), è inserita dopo la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera b):

    «c)

    Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007

    Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    j)

    la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 7

    Adeguato sistema di guida di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    k)

    la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 16, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 16

    Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05

    N.S.T., al più tardi il 31.12.2006»

    l)

    la voce relativa all’articolo 15.07 è sostituita dalla seguente:

    «15.07

    Requisiti del sistema di propulsione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    m)

    la voce relativa all’articolo 15.09, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 4

    Mezzi di salvataggio

    Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali.

    Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

    n)

    la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 3

    Idonea illuminazione di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    o)

    la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 6, prima frase

    Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    seconda e terza frase

    Installazione di cavi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    quarta frase

    Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    p)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

    «15.12, paragrafo 1, lettera c)

    Estintori portabili nelle cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

    q)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 2, lettera a)

    Seconda pompa antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

    r)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 3, lettere b) e c)

    Pressione e lunghezza del getto d’acqua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

    s)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 9, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 9

    Sistema antincendio nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

    27)

    Nella tabella di cui all’articolo 24.03, paragrafo 1, la voce relativa all’articolo 15.05 è sostituita dalla seguente:

    «15.05

    Numero di passeggeri

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045»

    28)

    La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue:

    a)

    la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al capo 3:

    «CAPO 6

    6.02, paragrafo 1

    Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

    1.4.2007

    Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

    1.4.2007

    6.03, paragrafo 1

    Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

    1.4.2007

    6.07, paragrafo 2, lettera a)

    Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

    N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

    1.4.2007

    CAPO 7

    7.02, paragrafo 2

    Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049

    30.12.2008»

    b)

    la seguente voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, prima frase, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 8.03, paragrafo 3:

    «8.05, paragrafo 7, prima frase

    Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.4.2008»

    c)

    la voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e), è sostituita dalla seguente:

    «e)

    Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9

    1.1.2006»

    d)

    la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007

    1.1.2006»

    Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015.

    e)

    la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 7

    Adeguato sistema di guida di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015.

    1.1.2006»

    f)

    la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 16, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 16

    Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05

    N.S.T., al più tardi il 31.12.2006

    1.1.2006»

    g)

    la voce relativa all’articolo 15.07 è sostituita dalla seguente:

    «15.07

    Requisiti del sistema di propulsione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.1.2006»

    h)

    la voce relativa all’articolo 15.09, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 4

    Mezzi di salvataggio

    Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali.

    Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

    1.1.2006»

    i)

    la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 3

    Idonea illuminazione di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.1.2006»

    j)

    la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 6, prima frase

    Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.1.2006

    seconda e terza frase

    Installazione di cavi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.1.2006

    quarta frase

    Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

    1.1.2006»

    k)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

    «15.12, paragrafo 1, lettera c)

    Estintori portabili nelle cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006»

    l)

    la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 2, lettera a)

    Seconda pompa antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

    1.1.2006»

    m)

    la voce seguente:

    «paragrafo 9

    Sistema antincendio nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

    1.1.2006

    15.12, paragrafo 9

    Sistema antincendio nelle sale macchine costruito in acciaio o avente proprietà equivalenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. Il periodo transitorio non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all’articolo 3.04, paragrafi 3 e 4

    1.1.2006»

    è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 9

    Sistema antincendio nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015. La disposizione transitoria non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all’articolo 3.04, paragrafi 3 e 4

    1.1.2006»

    29)

    La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue:

    a)

    la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7:

    «6.02, paragrafo 1

    Presenza di serbatoi idraulici separati

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026

    Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026

    Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

    b)

    la voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «paragrafo 2

    Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante una singola azione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

    c)

    la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

    «6.03, paragrafo 1

    Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

    d)

    la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 2, è soppressa;

    e)

    la voce relativa all’articolo 6.07, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «6.07, paragrafo 2, lettera a)

    Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

    f)

    la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafi da 2 a 7, è sostituita dalla seguente:

    «7.02, paragrafi da 2 a 6

    Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione per i seguenti paragrafi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049»

    30)

    La seguente figura 9 è inserita nell’appendice I:

    «Figura 9

    Valvola a chiusura rapida sul serbatoio

    Image

    Colore: marrone/bianco»

    31)

    Sono aggiunte le seguenti appendici III e IV:

    «

    Appendice III

    Modello del numero unico europeo di identificazione delle navi

    A

    A

    A

    x

    x

    x

    x

    x

    [Codice dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi]

    [Numero di serie]

    Nel modello, “AAA” rappresenta il codice a tre cifre dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi, conformemente ai codici riportati di seguito:

    001-019

    Francia

    020-039

    Paesi Bassi

    040-059

    Germania

    060-069

    Belgio

    070-079

    Svizzera

    080-099

    riservato per navi di paesi che non sono parti firmatarie della Convenzione di Mannheim e per le quali è stato rilasciato un certificato di conformità con il regolamento di ispezione delle navi del Reno anteriormente all’1.4.2007

    100-119

    Norvegia

    120-139

    Danimarca

    140-159

    Regno Unito

    160-169

    Islanda

    170-179

    Irlanda

    180-189

    Portogallo

    190-199

    (riservato)

    200-219

    Lussemburgo

    220-239

    Finlandia

    240-259

    Polonia

    260-269

    Estonia

    270-279

    Lituania

    280-289

    Lettonia

    290-299

    (riservato)

    300-309

    Austria

    310-319

    Liechtenstein

    320-329

    Repubblica ceca

    330-339

    Slovacchia

    340-349

    (riservato)

    350-359

    Croazia

    360-369

    Serbia

    370-379

    Bosnia-Erzegovina

    380-399

    Ungheria

    400-419

    Federazione russa

    420-439

    Ucraina

    440-449

    Bielorussia

    450-459

    Repubblica moldova

    460-469

    Romania

    470-479

    Bulgaria

    480-489

    Georgia

    490-499

    (riservato)

    500-519

    Turchia

    520-539

    Grecia

    540-549

    Cipro

    550-559

    Albania

    560-569

    Ex repubblica iugoslava di Macedonia

    570-579

    Slovenia

    580-589

    Montenegro

    590-599

    (riservato)

    600-619

    Italia

    620-639

    Spagna

    640-649

    Andorra

    650-659

    Malta

    660-669

    Monaco

    670-679

    San Marino

    680-699

    (riservato)

    700-719

    Svezia

    720-739

    Canada

    740-759

    Stati Uniti d’America

    760-769

    Israele

    770-799

    (riservato)

    800-809

    Azerbaigian

    810-819

    Kazakstan

    820-829

    Kirghizistan

    830-839

    Tagikistan

    840-849

    Turkmenistan

    850-859

    Uzbekistan

    860-869

    Iran

    870-999

    (riservato)

    “xxxxx” rappresenta il numero seriale a cinque cifre attribuito dall’autorità competente.

    Appendice IV

    Dati per l’identificazione di una nave

    A.   Tutte le navi

    1.

    Numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità dell’articolo 2.18 del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 3 del modello, e allegato VI, quinta colonna)

    2.

    Nome dell’imbarcazione/della nave (allegato V, parte 1, riquadro 1 del modello, e allegato VI, quarta colonna)

    3.

    Tipo di imbarcazione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punti da 1 a 28, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 2 del modello)

    4.

    Lunghezza fuori tutto come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 70, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 17a)

    5.

    Larghezza fuori tutto come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 73, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 18a)

    6.

    Immersione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 76, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 19)

    7.

    Fonte dei dati (= certificato comunitario)

    8.

    Portata lorda (allegato V, parte 1, riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per le navi per trasporto merci

    9.

    Volume di immersione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 60, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per navi diverse da quelle adibite a trasporto merci

    10.

    Operatore (proprietario o suo rappresentante, allegato II, capo 2)

    11.

    Autorità che rilascia il certificato (allegato V, parte 1, e allegato VI)

    12.

    Numero del certificato comunitario di navigazione interna (allegato V, parte 1, e allegato VI, prima colonna del modello)

    13.

    Data di scadenza (allegato V, parte 1, riquadro 11 del modello, e allegato VI, diciassettesima colonna del modello)

    14.

    Creatore della raccolta di dati

    B.   Se disponibile

    1.

    Numero nazionale

    2.

    Tipo di imbarcazione in conformità della specifica tecnica per l’identificazione elettronica delle navi nella navigazione interna

    3.

    Scafo singolo o doppio in conformità dell’ADN/ADNR

    4.

    Altezza come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 75

    5.

    Stazza lorda (per navi marittime)

    6.

    Numero IMO (per navi marittime)

    7.

    Segnale di chiamata (per navi marittime)

    8.

    Numero MMSI

    9.

    Codice ATIS

    10.

    Tipo, numero, autorità responsabile del rilascio e data di scadenza di altri certificati

    »

    (1)  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

    (2)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

    (3)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

    (4)  Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.

    (5)  B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.

    (6)  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

    (7)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

    (8)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

    (9)  Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.


    ALLEGATO II

    1)

    L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue:

    a)

    nella parte I, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

    b)

    nella parte II, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

    c)

    nella parte III, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi».

    2)

    Nell’allegato VI della direttiva 2006/87/CE, nella quinta colonna, il titolo «Numero ufficiale» è sostituito dal titolo «Numero unico europeo di identificazione delle navi».


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